Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 21160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21160 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/03/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 534
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 028867/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NA, N. IL 03/02/1952;
avverso SENTENZA del 05/05/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT RR impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di infedele patrocinio e lo condannò alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e Euro 6.000,00 di multa per entrambi i reati a lui ascritti di appropriazione indebita aggravata e di infedele patrocinio, unificati nel vincolo della continuazione.
L'accusa formulata a carico di AT RR è quella di essersi appropriato della somma di danaro liquidata, dalla compagnia di assicurazioni F.A.T.A. S.p.a., in favore del suo assistito LO RI TA a titolo di risarcimento danni subiti a seguito di incidente stradale nonché di infedele patrocinio, al fine di assicurarsi l'impunità dall'appropriazione illecita del danaro, nei confronti del suo assistito.
Ad avviso del giudice d'appello, il delitto di infedele patrocino non è configurabile non soltanto nel caso in cui la condotta è posta in essere nel corso di una pendenza di procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ma anche nell'esercizio dell'attività professionale comunque espletata. La Corte d'appello da atto del contrasto giurisprudenziale e ritiene di aderire all'indirizzo fondato sulla lettera della norma secondo cui a integrare l'elemento oggettivo del delitto de quo è sufficiente che l'avvocato si renda infedele ai doveri connessi all'accettazione dell'incarico di difendere taluno dinanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'attuale svolgimento di una attività processuale o della pendenza di una controversia. La norma incriminatrice, là dove fa riferimento anche alla sola "difesa" oltre che alle ipotesi di "assistenza o rappresentanza dinanzi all'autorità", prevede l'attività distinta da quella processuale che può essere svolta anche in assenza di processo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ritiene la condotta dell'imputato - consistita nel tenere per se la somma liquidata per un lungo periodo e nel creare documenti falsi diretti a occultare l'appropriazione di danaro anche dopo la revoca del mandato e di essersi limitato solo a manifestare la volontà di restituire la somma, peraltro avvenuta in parte - e la precedente condanna per truffa commessa nell'anno 1994 elementi di tale gravità da giustificare la complessiva pena inflitta di due anni e otto mesi di reclusione e Euro 6.000,00 di multa.
2. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 380 c.p. poiché la condotta enunciata nell'imputazione non avrebbe potuto configurare il delitto di infedele patrocinio;
delitto che, secondo la oramai uniforme giurisprudenza di legittimità, comporta che la condotta ha rilevo penale solo se commessa nell'esercizio dell'attività processuale svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, fondata essenzialmente a non provvedere alla restituzione della somma, nonostante la pendenza del procedimento penale. L'avviso di proroga delle indagini, peraltro, non indicava il nome della persona offesa e per questa ragione non vi è stato u n tempestivo intervento risarcitorio. Non è stata considerata la grave malattia dalla quale è affetto l'imputato; malattia che ha inciso notevolmente sulle capacità intellettive.
3. Tale è, ex art. 173 disp. att. c.p.p., la sintesi delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte è oramai pressoché uniforme nel senso che per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. (Sez. 6, 9 novembre 2006, dep. 18 dicembre 2006, n. 41370). E ancora, in fattispecie analoga a quello oggetto del presente giudizio, che integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che si appropri di somme ottenute in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso (Sez. 5, 8 febbraio 2005, dep. 25 marzo 2005 n. 11951). Nella concreta fattispecie, è accertato che l'imputato ha solo falsamente assicurato ai propri assistiti che il giudizio per il risarcimento del danno era pendete, allo scopo di dissimulare l'avvenuto pagamento dell'ingente somma da parte della compagnia di assicurazione;
somma della quale indebitamente si appropriava.
2. Incontrovertibile, invece, la sussistenza del delitto di appropriazione indebita, nei termini descritti nella sentenza impugnata. Il delitto è però estinto per prescrizione, poiché è decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dal 31 marzo 1999, data di commissione del reato di appropriazione indebita, avvenuto con il versamento della complessiva somma di L. 520.000.000 sul conto dell'avvocato RR.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata in punto di infedele patrocino perché il fatto non sussiste e, con riferimento al delitto di appropriazione indebita, perché estinto per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'imputazione di cui all'art. 380 c.p. perché il fatto non sussiste e relativamente all'imputazione di cui all'art. 646 c.p. perché il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009