Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso per la custodia di mezzi di trasporto sottoposti a sequestro, non possono applicarsi alla custodia di imbarcazioni le tariffe stabilite per gli autoveicoli, ostandovi la specificità dei luoghi e delle modalità di custodia di un natante. Il giudice deve perciò, nel determinare equitativamente la tariffa applicabile, considerare le dimensioni del natante, le sue caratteristiche, il luogo e le modalità di ormeggio e di custoda e ogni eventuale diversità rispetto alle forme di custodia abituali dei natanti commerciali e da diporto, cui sono applicate localmente specifiche tariffe portuali legate alle leggi di mercato (Nel caso di specie la Corte ha annullato, anche perché mancante di motivazione sugli elementi specifici, l'ordinanza giudiziale di liquidazione del compenso, per lire 2.472.000, fondata sulle tariffe prefettizie per la custodia di autoveicoli, ritenendo tuttavia non automaticamente applicabili ad una vecchia imbarcazione, sequestrata perché utilizzata per il trasporto clandestino di immigrati, le tariffe predisposte dal locale Consorzio del Porto, comportanti un compenso di lire 155.448.000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2002, n. 7065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7065 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 5
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 28100/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla s.a.s. SER.PORT di Monno Carmela, con. in Bari, in persona del socio acc.rio e legale rapp.te Monno Carmela, rapp.ta e dif. dagli avv.ti Nicola Leine e Giampiero Balena, del foro di Bari
avverso l'ordinanza in data 20/2/2001 del G.I.P. del Tribunale di Bari, pronunziata nell'ambito del procedimento penale a carico di OV DE.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito dei procedimento penale a carico di tal OV DE la s.a.s. SER.PORT., in persona della legale rappresentante Carmela Monno, alla quale era stata affidata la custodia di un'imbarcazione (moto peschereccio) sottoposta a sequestro, propose istanza di liquidazione delle proprie spettanze, relative a 256 giorni. A fronte di una richiesta di L. 155.448.000, formulata sulla base delle tariffe predisposte dal Consorzio dei Porto di Bari, l'adito G.I.P., dopo aver interpellato l'Ufficio dei Territorio dei Ministero delle Finanze, liquidava, sulla scorta delle tariffe prefettizie predisposte per la custodia di autoveicoli, la somma di L. 1.236.000,che successivamente, a seguito dell'opposizione proposta dalla custode, con il provvedimento in epigrafe raddoppiava (ex art.
5. L. 319/80,in considerazione dei particolare impegno aggiuntivo richiesto nell'attività custodiale), in L.
2.472.000. Ricorre la SER.PORT., deducendo, ex art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p., "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 836/1965,come modificato da Corte Cost. n. 230/1989" e "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione dei compenso".
Al riguardo vengono evidenziate, sulla scorta della citata sentenza della Corte Costituzionale e dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la sostanziale inadeguatezza della liquidazione e l'irrazionalità dei criteri, del tutto soggettivi o comunque inconferenti alla specificità dell'attività in concreto svolta, laddove le invocate tariffe portuali sarebbero state quelle correttamente applicabili, in base al dettato dei giudice delle leggi.
Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto, nei limiti di seguito precisati, conformemente alle conclusioni dei P.G.. Premesso che l'applicazione delle tariffe vigenti e degli usi locali, a termini della citata decisione della Corte Costituzionale, non comporta un rinvio recettizio agli stessi, che possono essere, a seconda della specificità dei caso e sulla base dei prudente ed equo apprezzamento dei giudice, assunti a paradigma retributivo, escludendosi alcun obbligo di conformazione al riguardo (sicché non può accedersi alla principale richiesta della ricorrente, che pretende di imporre le tariffe portuali mercantili), deve rilevarsi che nel caso di specie la determinazione dei giudice di merito di applicare, in via analogica, le tariffe prefettizie predisposte per la custodia degli autoveicoli, è palesemente irrazionale. Come evidenziato dal requirente di legittimità, la custodia di un natante (in concreto di una grossa imbarcazione) si caratterizza e differenzia, rispetto a quella afferente gli autoveicoli, per connotazioni dei tutto particolari e specifiche, relative essenzialmente, all'elemento ambientale, quello marino (ancorché portuale) nel quale, per necessità, l'attività viene svolta, non partecipando, segnatamente, di quel carattere di staticità connotante la custodia degli automezzi. È evidente, al riguardo, come la vigilanza e le attività collaterali, in proposito spiegate dal custode, implichino un impegno qualitativamente diverso e quantitativamente maggiore, rispetto alle corrispondenti attività relative ad autoveicoli (di solito giacenti nell'ambito di spazi recintati ed oggetto di collettiva vigilanza), considerate le varie specifiche esigenze correlate (controllo dello stato dell'ormeggio, dell'ancoraggio, etc..) alla presenza in acqua ed alla maggiore esposizione agli elementi del bene oggetto di sequestro;
impegno aggiuntivo, quello evidenziato, a compensare il quale dei tutto inadeguato, e dunque illogico, si appalesa il ricorso analogico alla facoltà di raddoppio dell'onorario previste dalla tariffa relativa alle prestazioni di consulenti e periti, che comunque presupporrebbe l'omogeneità, nella specie non sussistente, tra le prestazioni rese e quelle disciplinate dalle applicate tariffe.
Una regola equitativa, che pur prescindendo dalle tariffe portuali legate alle leggi dei mercato e riferibile ad attività afferenti imbarcazioni inserite nel circuito delle lecite attività produttive (laddove, nella specie, la custodia ha per oggetto uno dei soliti vecchi motopescherecci utilizzati per il trasporto di immigrati clandestini), per essere adeguata al caso concreto, avrebbe dovuto, quanto meno (ed, eventualmente sulla base di un più articolato parere degli organi tecnici dell'A.F., nella specie limitatisi all'enunciazione di pareri meramente teorici), indicare gli elementi di valutazione più significativi ai fini della liquidazione, quali le dimensioni dei natante, le connotazioni specifiche dell'ormeggio o ancoraggio (se all'interno di bacini protetti, presso banchine o con collegamento a boe galleggianti, et similia), nonché l'accessibilità, più o meno agevole, dei sito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al giudice a quo, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002