Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 2
Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. (In applicazione di tale principio la Corte ha disposto la eliminazione dall'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un minorenne della statuizione concernente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende).
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Il regime di esonero dalla condanna al pagamento alle spese previsto per l'imputato minorenne dalla L. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29 trova applicazione anche nel giudizio di legittimità e, pertanto, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Cassazione penale sez. VI, 09/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 10/03/2022), n.8343 Fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma - Sezione Minorenni - ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena di B.S., in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2000, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA Presidente
1.Dott. PASQUALE TROJANO Componente
2. " FRANCESCO MORELLI Componente
3. " BR SS Componente
4. " GIOVANNI DE ROBERTO Componente
5. " VINCENZO COLARUSSO Rel. Componente
6. " PIERLUIGI NO Componente
7. " LI RU Componente
8. " LO AP Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD CO nato il [...] a [...] (ex Jugoslavia);
avverso l'ordinanza emessa in data 25/06/99 dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Vincenzo COLARUSSO;
Udito le conclusioni del P.M. nella persona dell'Avv. Gen. dott. V. GALGANO con le quali chiede di non luogo a provvedere in ordine alla correzione dell'errore materiale con conseguente pagamento delle spese processuali al ricorrente.
LA CORTE premette Con ordinanza in data 25.6.1999 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal minore OV CO e lo condannava al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Su richiesta del Presidente della Sezione Minorenni della Corte di Appello di Bologna - secondo il quale la condanna alle spese e al pagamento della ulteriore sanzione di cui all'art. 616 "è esclusa per specifico dettato legislativo nei confronti dell'imputato minorenne" - era avviata la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p.. La quinta sezione penale di questa Corte, assegnataria del procedimento, rilevando che l'esito della sollecitata procedura comportava la risoluzione di due questioni - l'una relativa all'applicabilità anche al giudizio di cassazione dell'art. 29 D.Lgs. 28.7.1989 n. 272 e l'altra alla applicabilità al caso in esame delle procedura di correzione - sulle quali vi era contrasto di giurisprudenza disponeva la remissione del ricorso alla Sezioni Unite.
Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la decisione l'udienza camerale odierna.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione con assorbimento della prima questione.
Tanto premesso la Corte Osserva I. Le due questioni demandate per la risoluzione alle Sezioni Unite sono:
1) se il ricorrente minorenne possa essere condannato, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, al pagamento delle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
2) se sia consentito il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per emendare una sentenza della Corte di Cassazione che abbia disposto la condanna alle spese del ricorrente minorenne. II. Sulla prima questione, la tesi che sostiene l'obbligo del minore al pagamento delle spese nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso da lui proposto poggia, essenzialmente, su tre argomenti (che non di rado si trovano combinati tra loro):
a) quello letterale fondato sul rilievo che la norma di cui all'art.29 L. 28 luglio 1989 n. 272 riferisce l'esonero dall'obbligo delle spese alla "sentenza di condanna", tale da non potendosi considerare quella di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione;
b) quello che assume il carattere eccezionale di detta norma che, come tale, non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica in forza del dettato dell'art. 14 delle Preleggi;
c) quello che trae spunto dal rilievo che la giustizia minorile (specializzata) esaurisce la sua funzione nelle fasi di merito del giudizio (Cass. Sez. IV 22.9.1999 n. 2238). La tesi contraria, in deroga al principio della soccombenza, estende la liberazione del minore dall'obbligo delle spese non solo ad ogni caso in cui la decisione del giudice si riflette sulla sua responsabilità penale con una diretta affermazione di tale responsabilità (sentenza di condanna) ma anche al caso in cui le censure del minore condannato vengano disattese in sede di merito o siano rigettate o dichiarate inammissibili nella sede di legittimità, con pronunzie sostanzialmente confermative dalla condanna.
In particolare detta tesi inserisce l'esonero generalizzato dei minorenni dall'obbligo delle spese nel quadro della disciplina del processo minorile, strutturalmente finalizzato alla ripresa ed al recupero del percorso educativo del minore, e privilegia la "ratio" della norma che intende sollevare il minore dalle conseguenze patrimoniali negative che gli deriverebbero dalla applicazione della regola della soccombenza sia nel giudizio di merito che in quello di legittimità e nei giudizi incidentali "de libertate" (Cass. Sez. IV 29.9.1999 n. 11194). In altre pronunzie che si uniformano alla tesi dell'esonero generalizzato si sottolinea che l'esenzione in questione è espressione di un principio generale di favore accordato al minore in deroga ai principi della soccombenza (in senso lato) e della responsabilità per la causazione del giudizio, che costituiscono il fondamento per la condanna alle spese. Si tratta, secondo questa tesi, di una deroga talmente incisiva che non può non estendersi anche al giudizio di appello ed a quello di cassazione poiché, in quest'ultimo caso, la condanna alla spese non sarebbe sorretta da una "ratio propria e particolare", diversa da quella sistematica e tale da giustificare la disapplicazione del favor minoris. (Cass. Sez. IV 1.6.1999 n. 1750, ric. Milanovic). III. Le Sezioni Unite ritengono di dover prestare adesione alla seconda linea interpretativa che appare maggiormente corretta sul piano logico e sistematico, non essendo, peraltro, convincenti gli argomenti addotti a sostegno della tesi opposta.
Di essi converrà esaminare prima quello che si fonda sul preteso carattere eccezionale della norma di cui all'art. 29 D.Lgs. n.272/88 che, se fondato, toglierebbe spazio ad ogni altro per il suo carattere assorbente.
Ebbene - a parte il rilievo che l'argomento in questione non si fa carico di distinguere tra norme processuali e norme di diritto sostanziale né di considerare, come pure dovrebbe, la differenza tra analogia in bonam partem ed analogia in malam partem - vien fatto di osservare che per la norma di esonero dei minori dell'obbligo delle spese non è a parlarsi di legge eccezionale.
Tale è, infatti, quella legge che fa eccezione a regole generali o alle altre leggi che assoggettano la generalità dei cittadini senza alcuna distinzione tra loro.
Non può ritenersi eccezionale quella legge che, pur derogando alle norme comuni, regola, in via generale ed astratta, talune materie omogenee riguardanti particolari categorie di soggetti e che è espressione di principi generali recepiti dal sistema in ossequio a tradizioni, a principi o norme costituzionali, a particolari esigenze ritenute meritevoli di regolamentazione e tutela differenziate. In questo caso si parla di leggi relativamente eccezionali che vengono, tuttavia, considerate, generali rispetto alla materia da esse regolata.
Ed è questo il caso delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) e delle relative norme di attuazione (D. Lgs. 28.7.1989 n. 272). Si tratta di un complesso di norme organiche ed omogenee che danno corpo ad una disciplina tendenzialmente completa, espressione di principi generali recepiti dall'ordinamento.
Tali principi, anche se derogano ad altri principi ( come quello della soccombenza ), trovano la loro radice giustificativa: a) nell'art. 31 della Costituzione;
b) nelle convenzioni internazionali ( la Convenzione di New York sui diritti civili e politici in cui all'art. 14 si prevede che " la procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto delle loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione "; la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
le Regole Minime per l'amministrazione delle giustizia minorile o "Regole di Pechino" approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel) novembre 1985; la Raccomandazione n. 87/20 del Consiglio d'Europa ) che prevedono la particolarità del trattamento penale per i minorenni;
c) nella stessa legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale ( art. 3). Il codice vigente ha approntato una " risposta nettamente diversificata all'infrazione penale commessa dal minorenne" (cfr. Relazione Ministeriale al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) nel rispetto delle enunciazioni dei più alti consessi internazionali e nell'intento di ridurre al minimo i rischi dell'impatto del minore con l'apparato della giustizia.
Si è apprestato, così, un ordinamento processuale " con regole e valenze sue proprie " intese ad evitare al minore " sollecitazioni pedagogicamente negative e non necessarie sofferenze " (Rel. Min. citata).
Si tratta , quindi, di un diritto speciale o "di categoria" stabilito in considerazione del soggetto imputato ed assurto a dignità di ramo autonomo del diritto, non potendosi oggi seriamente negare la esistenza di un sistema di diritto penale e processuale minorile.
Non, quindi, di legge eccezionale ma, più correttamente, di una legge speciale che, in virtù di propri e peculiari principi ispiratori, deroga alla legge generale in vista del rapporto processuale che si instaura con una determinata categoria di soggetti e che configura un sistema processuale diversificato e razionalmente coerente voluto dallo stesso legislatore delegante ( art. 3 legge delega ) in considerazione "delle particolari condizioni psicologiche del minore, della sua maturità e delle esigenze della sua educazione".
Può quindi ragionevolmente parlarsi di due ordinamenti coesistenti di cui quello minorile si coordina all'altro stabilito per i maggiorenni in base ai criteri della sussidiarietà, della compatibilità e della adeguatezza nel rispetto dei principi generali ispiratori di entrambi.
Siffatti criteri sono stati previsti dallo stesso legislatore il quale nel D.P.R. 448/88 ha inteso dettare i " principi generali del processo minorile" ( art. 1 ) mostrando, così, di rifiutare esplicitamente quella tesi che si richiama alla eccezionalità delle norme in esso dettate e stabilendo che "nel procedimento a carico di imputati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, quello del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore". L'art. 1 del D. L.vo 28/7/89 n. 272 prevede gli stessi criteri quanto alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p..
Il principio di sussidiarietà, dunque, consente solo l'ingresso vicario delle norme del processo ordinario ( sussidiarie ) in quello a carico dei minorenni ove in questo manchino particolari discipline, per cui la regola da applicare nella interpretazione coordinata delle due normative non è quella della eccezionalità sebbene quella della deroga in virtù del quale "lex primaria derogat legi subsidiariae" ond'è che la norma generale può essere applicata ai rapporti oggetto delle disciplina speciale ove da questa non sia derogata.
IV. Una volta acclarato che le norme sul processo penale a carico di minorenni non hanno carattere eccezionale ma costituiscono un complesso autonomo legato dalla specificità della condizione minorile, occorre stabilire se le stesse riguardino solo le fasi di merito, trascorse le quali la giustizia minorile esaurisce la sua funzione, oppure se esse estendano la loro efficacia a tutto il processo penale in ogni sua fase, anche incidentale. A tal proposito si osserva che l'art. 1 del D.P.R. n. 448/88, di cui il D. Lgs. N. 272/88 costituisce il complesso normativo di attuazione, fa riferimento al processo penale a carico di imputati minorenni, senza distinzioni di fasi e gradi, e così è pure per il D. Lgs. N. 272, di cui fa parte l'art. 29 che interessa, poiché ove il legislatore ha inteso differenziare fasi e/o gradi lo ha esplicitamente previsto ( es. art. 25 che si riferisce al procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni ). Sembra anche evidente che la particolare disciplina del procedimento a carico dei minorenni non è dettata dalla specializzazione dei soggetti istituzionali dovendosi piuttosto rinvenire la ratio della deroga nella considerazione prioritaria accordata dal legislatore al soggetto imputato ed al suo recupero, interesse ritenuto preminente sia rispetto al titolo del reato che alla stessa realizzazione della pretesa punitiva dello Stato ( Corte Cost. n. 49/73 ) che può addirittura essere oggetto di abbandono in caso di ritenuta irrilevanza del fatto ( art. 27 d.p.r. 448/88 ). Il processo minorile, quindi, non è regolato a misura della specializzazione del giudice ma della particolare attenzione rivolta al soggetto imputato, per cui sia la specializzazione del giudice che la specialità delle regole processuali costituiscono l'effetto della natura degli interessi coinvolti nel processo. Da queste considerazioni scaturisce il non decisivo pregio dell'argomento che fonda l'esonero dalle spese sulla specializzazione del giudice limitata alle sole fasi di merito. E, del resto, nulla autorizza a ritenere che il legislatore, nel fissare i principi generali del procedimento a carico dei minorenni, non ne abbia considerato l'intero svolgimento, che inizia con la iscrizione del nominativo del soggetto minore nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. e termina con la sentenza definitiva.
V. Nella interpretazione del termine " sentenza di condanna " che è la pronuncia cui non può accedere l'obbligo delle spese, non si può, quindi, non tener conto:
a) della collocazione della norma nel contesto delle regole che sono espressione dei principi generali propri del processo penale a carico di imputati minorenni;
b) della ratio da cui tali regole sono ispirate e, conseguentemente, del principio che solo " cessante ratio legis cessat et ipsa lex ";
c) della coordinazione di queste norme con quelle del procedimento penale a carico dei maggiorenni in base ai principi di sussidiarietà, compatibilità ed adeguatezza imposti dal legislatore nell'art. 1 del D.P.R. 448/88;
d) del rilievo che l'esonero delle spese è previsto in una norma del decreto di attuazione del citato D.P.R. che detta i principi generali del processo minorile e che regola le " spese processuali " in termini generali, come si evince chiaramente dalla rubrica legis;
e) della natura dell'obbligo delle spese che sia nelle fasi di merito come nella fase di legittimità e nei procedimenti incidentali trova sempre la sua radice nei principi della cassazione del processo e della soccombenza;
f) di ogni altro elemento di interpretazione sistematica. Non potendosene individuare altra più ragionevole e aderente ai principi costituzionali deve ritenersi, quindi, che la ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare l'esonero del minore dall'obbligo delle spese processuali debba rinvenirsi nelle finalità rieducative e di recupero proprie del processo a carico degli imputati minorenni e nel principio che il processo stesso debba recare a costoro il minimo aggravio possibile in vista della realizzazione delle finalità suddette.
Detta ratio, sorretta da principi costituzionali, da norme delle convenzioni internazionali ( cui il legislatore delegante si è espressamente ispirato ), deve considerarsi decisiva nella interpretazione della norma che ne occupa poiché se all'interesse - dovere dello Stato per il recupero del minore può subordinarsi la realizzazione della pretesa punitiva a maggior ragione può cedere la realizzazione del credito erariale per le spese processuali. In definitiva deve ritenersi che lo Stato ha inteso assumere come un costo sociale l'onere delle spese necessarie per sottoporre il minore al processo nell'ottica di non compromettere l'opera di rieducazione del condannato con aggravi economici, peraltro ricadenti su un soggetto normalmente impossidente e, conseguentemente, sui suoi genitori non sempre colpevoli della devianza del minore delinquente.
Nella stessa ottica l'Erario dello Stato ha rinunciato alla rivalsa delle spese di mantenimento in carcere ( in seguito si vedrà meglio la portata esegetica di tale rinuncia ) ed ha estinto i debiti per le spese pregresse.
L'interpretazione rigorosamente letterale conduce all'assurda conclusione di escludere l'esonero nei casi di mera conferma in appello della sentenza di condanna in primo grado ( artt. 592 e 605 c.p.p. ) o, in sede di riesame, dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, pronuncia cui pure consegue l'onere delle spese (SS. UU. n. 26/95, ric. Galletto). La ratio, quindi, ad avviso del Collegio, permane anche nel giudizio di cassazione in mancanza di alcuna valida ragione che contrasti i principi ispiratori di essa.
VI. Non può escludersi - ed, anzi, vi sono valide ragioni per ritenere - che il termine " sentenza di condanna " riportato nell'art. 29 del D. Lgs. 272/89 si riferisca al titolo definitivo di condanna ( giudicato di condanna ) che normalmente autorizza l'inizio delle procedura per il recupero delle spese, con la stessa accezione, quindi, con cui il termine condanna viene adoperato nell'art. 692 c.p.p. che attiene alla fase esecutiva e non è l'inutile ripetizione della norma contenuta nell'art. 535 c.3 c.p.p., nella quale si prescinde dalla definitività della condanna. Se così è, non vi ha dubbio che nella formazione di detto titolo rientra anche l'esito negativo del ricorso per cassazione proposto dal minore.
Ed, infatti, le spese di mantenimento in carcere - accomunate nell'art. 29 alle spese processuali - possono conseguire solo alla condanna definitiva, prima della quale è a parlarsi solo delle spese di custodia cautelare per le quali il titolo di recupero è costituito dalla sentenza di condanna ex art. 535 c.p.p.. La norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 272/89 accomuna, dunque, le spese processuali a quelle di mantenimento in carcere. Orbene, non può revocarsi in dubbio che queste ultime spese sono diverse da quelle di custodia cautelare (artt. 188, 189 e 191 c.p. e 692 u.c. c.p.p.) che sono considerate spese del procedimento (artt. 535 e 692 c. 2 c.p.p. e 189 n. 2 c.p.p.) per cui, seguendo la tesi contraria, si giungerebbe a due conclusioni assurde:
a) il minore sarebbe esonerato solo in parte dalle spese di custodia cautelare ( per il periodo antecedente alla sentenza della Cassazione che dovrebbe contenere la condanna alle spese processuali, comprensive di quelle della custodia cautelare in carcere che seguono la stessa sorte );
b) il minore sarebbe totalmente esonerato dalle spese di mantenimento in carcere e non altrettanto da quelle processuali che pure sono alle prime accomunate nel dettato normativo;
c) occorrerebbe, altresì, irrazionalmente scindere le spese processuali ( e di custodia cautelare ) successive alle fasi di merito ( ed addebitabili, secondo la tesi contraria, al minore ) da quelle di collocamento del minore in luogo diverso dalla abitazione familiare che sono totalmente a carico dell'Erario a norma dell'art.28 del D. Lgs. 272/89.
VII. Il recupero delle spese in un regime siffatto comporterebbe non pochi inconvenienti pratici poiché, da un lato, occorrerebbe separare, nell'ambito delle spese anticipate dall'Erario (comprese quelle di custodia cautelare), quelle relative alle fasi di merito (non dovute) da quelle relative al giudizio di cassazione (o, portando l'argomento letterale alle estreme conseguenze, all'appello rigettato o dichiarato inammissibile) e, dall'altro lato, per dar pratica attuazione alla rinuncia - estinzione di cui all'art. 29 c. 2°, occorrerebbe scindere allo stesso modo le spese in una miriade di articoli di campione già iscritti nelle cancellerie giudiziarie e pendenti alla data di entrata in vigore della norma esonerativa. Infine, l'art. 199 Disp. Att. C.p.p. dispone che le spese del procedimento anticipate dall'Erario sono recuperate per intero sicché, per ragioni sistematiche, riguardo ai minori, deve valere la regola speculare del non recupero per intero.
VIII. Conviene allora concludere che anche l'argomento letterale deve cedere alla razionalità ed alla organicità del sistema per cui il minore è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese processuali sia che il legislatore, con in termine sentenza di condanna, abbia inteso riferirsi al titolo definitivo per il recupero delle spese, alla cui formazione concorre anche la sentenza di rigetto o dichiarativa di inammissibilità del ricorso per cassazione, sia che detto termine debba intendersi come sinonimo di provvedimento che, chiudendo uno qualsiasi dei gradi del processo od anche il giudizio di riesame, sancisce la soccombenza dell'imputato. IX. In tema di correzione di errore materiale per i provvedimenti della Corte di Cassazione si rinvengono due indirizzi contrastanti:
l'uno, più restrittivo, che ammette la correzione solo in casi di nullità di grado talmente elevato fa configurare una vera e propria inesistenza giuridica della decisione;
l'altro, più elastico, che ritiene ammissibile il ricorso al mezzo della correzione anche in relazione a pronunce determinate dalla errata o mancata conoscenza di fatti decisivi. Il duplice intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione in esame (sentenze n. 8 del 18.5. 1994 e n. 19 del 9.10.1996) ha, in entrambi i casi, riguardato ipotesi in cui la Corte avrebbe omesso di considerare deduzioni difensive asseritamente fondate. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224 del 1996, ha respinto l'eccezione di irragionevolezza del principio di intangibilità delle sentenza della Corte di Cassazione ritenendone la conformità alla costituzione come mezzo di salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici controversi anche nel caso (che era quello di specie) in cui il principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità al giudice di merito fosse stato affermato in violazione della garanzia processuale del contraddittorio.
Risulta evidente la differenza tra i casi esaminati e quello della correzione della sentenza in punto di condanna alle spese in cui si tratta di incidere non sul contenuto intrinseco della pronuncia relativa al " thema decidendum " ma semplicemente su una pronuncia consequenziale ed accessoria alla prima e non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice (Cass. Sez. I 26.5.1995 n. 3729, ric. Cipro). In tal caso il problema della corregibilità dell'errore materiale può legittimamente porsi al fine di emendare il testo della sentenza, rendendolo conforme al dettato normativo con l'unico mezzo previsto dall'ordinamento, per tutti i casi in cui possa ritenersi che il Collegio sia in corso in errore e non abbia, invece, ritenuto di aderire, per scelta positiva, ad uno specifico orientamento giurisprudenziale giustificativo della decisione sulle spese. La correzione dell'errore materiale in tal caso non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento - sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito " ex lege ", senza che si venga ad incidere, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul " thema decidendum ".
X. Nel caso di specie il Collegio decidente ebbe a pronunziare la condanna alle spese ( ed alla sanzione pecuniaria ) senza il minimo riferimento allo " status " del ricorrente e sullo ( erroneo ) presupposto - emergente dalla intestazione della sentenza - , che questa fosse stata emessa dalla Corte di Appello ( ordinaria ) di Bologna anziché alla sezione specializzata per i Minorenni. XI. Essendo, quindi, palese - in base a quanto sopra rilevato e osservato - l'erroneità della pronuncia sul punto e non essendovi altro rimedio per eliminare la stessa, può farsi ricorso al mezzo della correzione dell'errore materiale, ritenendo le Sezioni Unite di aderire all'orientamento ripetutamente espresso da questa Corte al riguardo (Cass. Sez. I 23.9.1992 nn. 3727 e 3729; Cass. Sez. I 26.5.1995 n. 3279; Cass. Sez. I 17.12.1999 n. 7236).
P.Q.M.
Dispone correggersi l'ordinanza n. 3108 del 25/06/99 in punto condanna alle spese processuali e al versamento della somma di £.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende eliminando la relativa statuizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 130 v. 2 c.p.p. Così deciso in Roma il 31 maggio 2000 nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Penali.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 OTTOBRE 2000.