Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, perchè la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2006, n. 24498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24498 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 997
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 12088/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - in data 2-9 marzo 2006;
nei confronti di:
GL OM, nato a [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dott. PODO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato LOIACONO Francesco, che sì è associato.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione per il Riesame - in data 2-9 marzo 2006, è stata confermata quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 21 gennaio precedente ed è stata pertanto ritenuta legittima la scarcerazione di GL OM, disposta per decorrenza dei termini massimi di custodia nella fase delle indagini preliminari (un anno) in assenza di decreto dispositivo del giudizio, a seguito di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare. Contro il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia - per eccepire l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2. Il P. M. ha dedotto che la dichiarata nullità della richiesta di citazione per il giudizio aveva determinato il regresso del procedimento ad altra fase (da quella dell'udienza preliminare a quella delle indagini preliminari) e ad altro giudice (al GIP, anziché al GUP) così che i termini di custodia cautelare sarebbero dovuti decorrere "ex novo ".
Ha sottolineato come la ritenuta unicità di fase, tra indagini preliminari ed udienza preliminare, fosse discutibile, soprattutto in seguito alle modifiche legislative che avevano mutato la natura dell'udienza preliminare, dall'entrata in vigore del codice di rito, sino all'emanazione della L. n. 479 del 1999. RITENUTO
Non appare dubbio che le novelle legislative, intervenute dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale, hanno inciso notevolmente sulla configurazione dell'udienza preliminare, così come originariamente delineata.
Le modifiche, tuttavia, sono rimaste prive di conseguenze, agli effetti della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in una fase, quale quella delle indagini preliminari, che, a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), inequivocamente si chiude soltanto con l'emissione dei provvedimenti dispositivi del giudizio ordinario, o del giudizio abbreviato, o con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., in una materia attinente alla libertà personale e, per ciò, di stretta interpretazione.
Deve ritenersi pertanto che il regresso da una fase del procedimento ad altra, precedente, si verifichi soltanto nell'ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio sia dichiarato nullo dal giudice che procede al giudizio stesso, con la conseguente decorrenza "ex novo ", in tale ipotesi, dei termini di custodia, nei limiti di quelli massimi complessivi previsti dall'art. 304 c.p.p., comma 6, conformemente alla decisione della Consulta n. 299 del 7 luglio 2005. Ove, invece, nel corso dell'udienza preliminare, sia dichiarata la nullità della richiesta di citazione per il giudizio, la fase rimane unica ed operano i termini custodiali che intercorrono tra l'esecuzione della misura cautelare e l'emanazione dei provvedimenti indicati nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, ritenersi corretta ed il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006