Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Nel caso in cui la Corte di appello derubrichi il delitto previsto dall'art. 527 cod. pen. nella contravvenzione ex art. 726 cod. pen., non vi è alcun obbligo di preventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli).
Commentari • 4
- 1. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di bancarotta fraudolenta distrattivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
Leggi di più… - 3. Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più… - 4. "Sua falsità" nell'esposto disciplinare: è reato (Cass. 39486/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
Il diritto di critica è prevalente rispetto al bene della dignità personale considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi: ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale Il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. L'autore di un esposto non può invocare la tutela concessa dalla legge per offese contenuta in scritti davanti all'autorità giudiziaria (598 c.p.) perché non è parte del procedimento, essendo sempre necessario che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 24631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24631 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 798
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 5156/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AU N. IL 11/08/1964;
avverso la sentenza n. 2500/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per L'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 21-2-2008, NO UD venne condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, artt. 336 e 726 c.p., commessi in Agrigento il 23-8-2006. La pronuncia venne confermata dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 4.5.2009. 2. Ricorre per cassazione NO UD, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 336 e 43 c.p., sulla base dell'asserto che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per difetto di dolo, costituendo la condotta del NO soltanto un' estrinsecazione della patologia psichica di cui egli soffre e che lo porta a ravvisare un'attività persecutoria delle Forze dell'ordine nei suoi confronti.
2.1 Con il secondo e il terzo motivo si rappresenta che la condotta non rientra nella fattispecie astratta delineata dall'art. 336 c.p. poiché l'intervento del NO si è verificato dopo che gli operanti avevano compiuto l'atto d'ufficio, bloccando e controllando tale Carista Domenico.
2.2. Con il quarto motivo ci si duole che la Corte d'appello, ravvisando la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., in luogo del delitto di cui all'art. 527, non l'abbia contestata all'imputato, il quale non è stato dunque posto in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Con il quinto motivo, infine, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, considerata anche la patologia psichica da cui è affetto l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo non è consentito, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in sede di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, con riferimento alla sussistenza del dolo. Tale valutazione rientra nelle prerogative esclusive del giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità allorché sia fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che il NO è subito intervenuto, nel momento in cui gli agenti di polizia hanno bloccato e controllato un altro soggetto, munendosi di ascia e minacciando i poliziotti con le frasi riportate nel capo d'imputazione. Di qui l'asserto formulato nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato ha agito con la consapevolezza e volontà di intimorire gli agenti per indurli a desistere da un atto del loro ufficio e cioè dal controllo del Carista. Trattasi di motivazione adeguata, in quanto esente da vizi logico-giuridici e pienamente idonea a render conto delle ragioni del decisum. Ciò che, d'altronde, il ricorrente sollecita è una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della regiudicanda, precluse al giudice di legittimità Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica, formulando degli apprezzamenti di fatto, non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
4. Manifestamente infondato è poi l'asserto formulato dal ricorrente secondo cui la sequenza fattuale appena illustrata non integrerebbe il reato di cui all'art. 336 c.p.. Quest'ultimo ricorre infatti allorché il soggetto attivo ponga in essere un comportamento intimidatorio con la coscienza e volontà di usare la minaccia come mezzo per costringere il soggetto passivo a violare i propri doveri o a non adempierli (Cass., Sez. 6, 15-4-2003 n 24624, C.E.D. Cass. n 2254929). Nel caso di specie la minaccia posta in essere sia verbalmente che mediante l'ascia era finalizzata a costringere gli Operanti ad omettere gli accertamenti di loro competenza nei riguardi del Carista.
5. Manifestamente infondato è anche l'asserto del ricorrente secondo cui la Corte di appello, non avendo ravvisato gli estremi del contestato delitto di cui all'art. 527 c.p. bensì quelli della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., avrebbe dovuto contestare quest'ultima all'imputato. Trattasi infatti non di un mutamento dei lineamenti fattuali dell'imputazione ma soltanto di una diversa qualificazione giuridica del fatto: ciò che rientra indiscutibilmente nei poteri del giudice, a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 1 e, per quanto riguarda il giudizio d'appello,
dell'art. 597 c.p.p., comma 3, persino nel caso i cui quest'ultima sia più grave ed appellante sia il solo imputato. Nè è ravvisabile nel caso in disamina, alcun obbligo di contestazione poiché il principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza 11-12-2007, Drassich, che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità, senza aver dato all'imputato, in alcuna fase della procedura,la possibilità di esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa, riguarda l'ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris. Solo in questa ipotesi occorre ritenere che il diritto al contraddittorio investa ogni profilo dell'accusa e vada assicurato, informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata (Cass. Sez. 6, 12-11-2008, n. 45807). Ma nel caso in disamina non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica meno grave (art. 726 c.p.) di quella enunciata nell'imputazione (art. 527 c.p.).
6. Non rientra nel novero delle censure deducibili in sede di legittimità la doglianza inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Occorre soltanto evidenziare come sia infondata l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze inerenti alla patologia psichica da cui è affetto l'imputato. È stata infatti applicata la diminuente del vizio parziale di mente. In ordine alla problematica concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di secondo grado ha motivato in relazione alla presenza di innumerevoli precedenti penali, anche specifici, indice di una personalità violenta. Trattasi di motivazione di indubbia validità logica e perciò insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., comma 2 e art. 616 c.p.p.. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 15 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012