Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 42905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42905 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
429 05 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere -N. 3104/2013- Presidente SENTENZA PAOLO BARDOVAGNI Dott. - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 1678/2013 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TI N. IL 23/12/1953 avverso l'ordinanza n. 521/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avy;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 1.678/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Re- pubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo. Rileva 1. - Con ordinanza, deliberata il 17 luglio 2012 e depositata il 22 agosto 2012, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del condanna- to AM UC per il riconoscimento della continuazio- ne tra i delitti di truffa continuata, commessa dal 17 marzo 2001 al 31 gennaio 2001 (giudicato dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con sentenza del 16 ottobre 2006) e di bancarot- ta, commesso il 30 novembre 2000 (giudicato da quella Corte territoriale, con sentenza del 25 marzo 2010), motivando: man- ca la prova dell'unico disegno criminoso;
infatti il tempo tra- scorso tra la commissione dei reati rende «improbabile che il UC, nel commettere le prime truffe nel 1997, avesse ideato anche gli ulteriori reati di cui all' altra sentenza», costituendo, piutto- sto, le condotte devianti espressioni di abitualità, di professio- nalità nel reato e di tendenza a delinquere;
inoltre, la pena in- flitta per la truffa è stata condonata, giusta ordinanza del Tri- bunale ordinario di Civitavecchia 14 febbraio 2011, sicché di- fetta «ogni interesse giuridicamente apprezzabile»> al riconosci- mento della continuazione. -2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col mini- stero del difensore di fiducia, avvocato Antonio D'Amelio, me- diante atto recante la data del 25 settembre 2012, col quale di- chiarando promiscuamente di denunziare ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giu- ridiche, di cui si deve tenere conto nella applicazione della leg- ge penale [in relazione all'articolo 81 cod. pen.], inosservanza di norme processuali, in relazione in relazione agli articoli 426 e 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 1.678/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 671 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illo- gicità della motivazione. A corredo del ricorso il ricorrente ha allegato «1) capo di impu- tazione della sentenza Corte di appello di Milano del 25 marzo 2010; 2) capo di imputazione sentenza di Civitavecchia». Il difensore deduce: il ricorrente ha interesse al riconoscimento della continuazione, comportando la riduzione della pena com- plessivamente inflitta e la estensione del condono alla pena, in esecuzione, irrogata dalla Corte di appello di Milano;
ricorrono gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso (identità del contesto, della tipologia dei reati, del modus operandi ); illo- gicamente la Corte territoriale ha valutato il dato cronologico;
la prima sentenza» (sic!) ha riconosciuto la continuazione tra una serie di fatti (truffe) commessi tra il 1997 e il 2000»; la bancarotta fu commessa il 30 novembre 2000 «in relazione alla attività imprenditoriale di UC esercente il commercio di auto- vetture» e resosi autore delle «truffe aventi a oggetto proprio la compravendita delle autovetture».
3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 7 maggio 2013, ha osservato ad adiuvandum: deve ravvisarsi l'interesse al riconoscimen- to della continuazione in considerazione della diminuzione del- la pena che nel conseguirebbe;
il giudice della esecuzione non ha considerato il riconoscimento della continuazione interve- nuto nella fase del giudizio, in primo grado, in ordine alle con- dotte delittuose di bancarotta e di truffa, essendo stato, poi, prosciolto, dalla Corte di appello dalle truffe, essendo maturata la prescrizione.
4. Il ricorso è, nei termini che seguono, meritevole di acco- glimento.
4.1 La Corte territoriale è, innanzi tutto, incorsa in errore di diritto là dove ha reputato che il condono della pena inflitta 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 1.678/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 comportasse la carenza di interesse al riconoscimento della continuazione con riferimento al relativo reato. Il non recente arresto di legittimità, invocato dal giudice della esecuzione (Sez. 1, n. 5846 del 20/10/1997 - dep. 07/11/1997, De Chirico, Rv. 208721), risulta da tempo superato dal contrario orientamento seguito da questa Corte suprema di cassazione la quale ha stabilito che «l'intervento di una causa estintiva [..] della pena non fa venir meno l'interesse del condannato al ricono- scimento della continuazione in sede esecutiva» (v. per tutte: Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999 - dep. 08/11/1999, Pm in proc. D'Ambrosio, Rv. 214388). 4.2 -Il provvedimento impugnato è, altresì, inficiato dal vizio della motivazione là dove ha omesso di analizzare le sentenze relative ai reati, oggetto della richiesta del condannato, di dar conto del riconoscimento della continuazione intervenuto in re- lazione a reati coevi, commessi dal marzo 2000 all'ottobre dello stesso anno (v. la imputazione sub 1 riportata nella epigrafe della sentenza della Corte di appello di Milano e la imputazione riportata nella epigrafe della sentenza del Tribunale ordinario di Civitavecchia) e, se del caso, di confutare le ragioni del rite- nuto vincolo di cui all'articolo 81, comma secondo, cod. pen.
4.3 Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano la quale, innanzi tutto, si uniformerà seguente al principio di di- ritto che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell'articolo 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: «il condo- no della pena non esclude l'interesse del condannato al riconosci- mento della continuazione in relazione al reato pel quale è stata ir- rogata la sanzione condonata»; provvederà, quindi, a vagliare le sentenze pronunciate nei confronti del UC relative ai reati in questione, dando conto del riconoscimento della continuazione intervenuto in relazione a condotte coeve, e procedendo, in piena autonomia di giudizio, all'accertamento se le condotte concernenti il delitto di truffa continuata (giudicato dal Tribu- nale di Civitavecchia) e la condotta relativa al delitto di banca- -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * Udienza del 2 ottobre 2013 Ricorso n. 1.678/2013 R.G. rotta (giudicato dalla Corte di appello di Milano) debbano rite- nersi, ovvero no, frutto, della medesima deliberazione delittuo- sa.
P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al- la Corte di appello di Milano. Così deciso, il 2 ottobre 2013. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Massimo Vecchio) (Paolo Bardovagni) Damímo Vecchio PB arda Bandorage HEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 OTT. 2013. IL CANCELLIERE Stefania Fajella 150