Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
La disciplina della partecipazione all'udienza a distanza prescrive, da un lato, che sia assicurata in ogni momento l'effettiva partecipazione di ogni singolo imputato all'udienza, attraverso la visione dell'aula e l'ascolto di quanto ivi viene detto, e, dall'altro, che a tutti gli imputati siano consentiti il reciproco controllo e la possibilità di interagire quando esigenze processuali o di difesa lo impongano; di conseguenza, qualunque imputato è legittimato a dolersi del secondo tipo di violazione, qualora il difetto del collegamento audiovisivo abbia pregiudicato le sue esigenze di difesa, mentre legittimato a dolersi del primo tipo di violazione è solo l'imputato al quale non sia stato consentito, integralmente o in modo soddisfacente, il collegamento audiovisivo. (Nel caso di specie, la S.C. non ha accolto l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare sollevata da un imputato, in difetto di prospettazione di violazione di proprie esigenze difensive, con riferimento al collegamento audiovisivo di un altro imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 28548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28548 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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