Sentenza 18 settembre 2014
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In tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto.
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con ordinanza dello scorso novembre (già pubblicata in questa Rivista, clicca qui per accedervi) era stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla possibilità, o meno, che il reato di malversazione in danno dello Stato ex art. 316-bis c.p. concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Con la sentenza in oggetto, il quesito è stato risolto dalle Sezioni Unite affermativamente, nel senso che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa …
Leggi di più… - 2. Malversazione di erogazioni pubblicheAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2014, n. 42934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42934 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 18/09/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA RT - Consigliere - N. 2045
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco IA - Consigliere - N. 5496/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
SS TO EP AR N. IL 10/06/1953;
BALSANO DOMENICA N. IL 10/07/1955;
BARBACCIA SARTNA N. IL 21/11/1962;
BORZÌ ALBERTO N. IL 28/02/1958;
DECONFIN REIMERS ISABELLE N. IL 26/04/1963;
PALAZZOLO SERAFINO N. IL 18/12/1951;
PALAZZOLO PATRIZIA N. IL 12/01/1975;
DE LU AS N. IL 21/01/1963;
UR IO N. IL 19/09/1935;
EL RI N. IL 12/08/1971;
IZ EN IE N. IL 07/05/1948;
inoltre:
SS TO EP AR N. IL 10/06/1953;
BALSANO DOMENICA N. IL 10/07/1955;
BARBACCIA SARNA N. IL 21/11/1962;
BORZÌ ALBERTO N. IL 28/02/1958;
DECONFIN REIMERS ISABELLE N. IL 26/04/1963;
PALAZZOLO SERAFINO N. IL 18/12/1951;
PALAZZOLO PATRIZIA N. IL 12/01/1975:
avverso la sentenza n. 812/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli SS che ha concluso per il rigetto del PG per l'accoglimento del ricorso di CI IN e per il rigetto dei ricorsi di NA AT US IA BA EN, NF ER LE PA NO e PA RI;
Parte TT BR per la PC che si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni scritte e nota spese;
Uditi i difensori Avv.:
1) avv. Gattuso Antonino difensore di BO RT che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
2) avv. De Stefani, difensore di IN AT US IA e BA che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG;
3) avv. Manico Sergio difensore di IN e BA che si riporta ai motivi di ricorso e chiede il rigetto del ricorso del PG. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3 maggio 2013, la Corte di appello di Palermo, 4^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata da IN AT US IA, BA EN, CI IN, DE ER LE, EL IO, BO RT, De CC SS, PA NO, PA RI, De MA IO e ZZ NC, ha assolto BO RT dai reati a lui ascritti ai capi G, H ed I e quello di cui al capo D limitatamente alle condotte relativa ai progetti indicati nei suddetti capi di imputazione, per non aver commesso il fatto;
De CC SS dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De MA IO per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato e nei confronti degli altri imputati in ordine ai reati loro ascritti (capi A e B, associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe, ascritto a IN, BA, CI, BO e NF;
concorso in truffe aggravate (capi E, F, G, H, I); concorso in malversazione continuata, (capo L) perché estinti per prescrizione. Ha revocato la confisca disposta con la sentenza impugnata ed ha ordinato la restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro preventivo. Ha revocato la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile nei confronti di ZZ NC. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale IN, BA, CI, DE ER, EL, BO, PA NO e PA RI erano stati condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile RE ILna nonché alla rifusione delle spese in favore della stessa. La Corte territoriale, rigettata la reiterata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e rammentato che con ordinanza dibattimentale dell'8.6.2012 era stata respinta la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale proposta dagli appellanti NA e BA, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di questi ultimi al rilievo che il mancato riferimento nella sentenza di primo grado alla consulenza di parte privata IC - UD era riconducibile ad implicita valutazione di irrilevanza della stessa, irrilevanza che la Corte territoriale ha condiviso perché tale consulenza si era limitata ad effettuare una valutazione comparativa tra la versione esecutiva dei progetti e quella presentata per L'approvazione, senza affrontare specificamente il thema decidendum costituito dall'accertamento che molti degli impegni di spesa formalmente regolari e congrui si riferivano a costi mai sostenuti e ad attività fittizie. Non è in discussione L'effettuazione delle attività formative oggetto del progetto ma L'importo dei costi effettivi sostenuti, attraverso L'attribuzione di incarichi fittizi di consulenza e di prestazione di servizi, deleghe di analoghe attività a società fittizie costituite all'estro, deleghe di attività alla A.R.I. Italia s.r.l., fatturazioni per attività inesistenti, fittizia attribuzione di incarichi di consulenza, elementi evidenziati nella C.T. del P.M., confermate dalle dichiarazioni testimoniali di LA JO, BO JO, RA ZI, GO FR NI nonché dai risultati delle intercettazioni e da un appunto scritto rinvenuto nell'abitazione di Delli Carpi. L'esistenza della struttura associativa era individuata nella individuazione del programma criminoso in forza di un vincolo destinato a durare nel tempo con disponibilità degli imputati a realizzare una serie indefinita di reati di falso e truffa. Ricorrevano anche i presupposti del reato di malversazione. In conformità ai canoni interpretativi di legittimità anche a Sezioni unite, per effetto della pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione doveva disporsi la revoca della confisca e la restituzione di quanto in sequestro.
Quanto a CI IN, segretaria di IN, la conferma del giudizio di responsabilità scaturiva dal tenore inequivocabile di numerose conversazioni oggetto di intercettazione dimostrative della sua piena consapevolezza del carattere fittizio della rendicontazione da lei stessa predisposta e della natura illecita dell'attività svolta in stretto coordinamento con gli altri sodali. Per DE ER LE, rigettata L'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per pretesa genericità del capo d' imputazione, le valutazioni dei consulenti del P.M. sulla fittizuetà dei costi fatturati per le consulenze e attività a diverso titolo prestate aveva trovato conferma nel contenuto di conversazioni oggetto di intercettazione tra RA e IN, della corrispondenza telematica tra L'imputata e GO NI (in particolare nella lettera rinvenuta nella sede di Calatafimi dell'Associazione Innova) nonché dagli ingenti importi delle somme liquidate a suo favore.
Per PA NO e PA RI, nella rispettiva qualità di titolare dell'omonima ditta e di legale rappresentante della ditta Ser.Fil., il giudizio di responsabilità scaturiva dalla constatazione che essi avevano emesso fatture false di locazione delle attrezzature elettroniche alla Associazione Innova, con la consapevolezza dell'utilizzo truffaldino che ne sarebbe stato fatto da IN. Quanto a BO RT, escluso che il fatto ritenuto in sentenza fosse diverso da quello in contestazione (perché L'emissione di false fatture è stato funzionale al contestato concorso nel delitto di truffa posto in essere da IN) e che la contestazione del capo d' imputazione fosse generica, la Corte ha osservato che L'emissione delle fatture false non costituiva un post-factum, perché la truffa si è consumata non con la predisposizione dell'autocertificazione ma all'esito della complessa procedura di liquidazione che ha richiesto la rendicontazione attraverso la produzione di fatture, fatture emesse formalmente dall'imputato il 31.12.2001 (secondo modalità concordate per come risultante dalle intercettazioni) solo nell'ambito dei progetti di cui ai capi E ed F, capi per i quali doveva essere confermata l'affermazione di responsabilità (ancorché ai soli effetti civili), mentre doveva pronunciarsi assoluzione per i capi G, H ed I nonché D per i fatti collegati a tali truffe. A titolo di concorso doveva essere confermata anche la responsabilità per il delitto di malversazione nonché la condanna in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile ex art. 187 c.p., comma 2. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, nonché il Procuratore Generale della Repubblica, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) ricorso del Procuratore Generale: - violazione di legge in riferimento agli artt. 640-bis, 640-quater e 322-ter c.p. per avere la sentenza impugnata escluso la confisca in funzione di un non condivisibile canone interpretativo della Corte di Cassazione, essendo corretto il diverso indirizzo che prevede L'applicazione di tale misura di sicurezza patrimoniale anche in caso di proscioglimento per prescrizione, previa accertamento incidentale della sussistenza del reato;
- violazione di legge in relazione agli artt. 316, 317 e 323 c.p.p. per non avere la Corte territoriale accolto L'istanza della parte civile RE IL di convertire il sequestro preventivo in sequestro conservativo;
2) ricorso di IN AT US IA e di BA EN: - inutilizzabilità dei risultati delle operazione di captazione ambientale e telefonica disposte con i Decreti nn. 20 19/01 e 975/02 per mancanza di motivazione da parte del PM sulla ricorrenza delle situazioni di urgenza legittimanti tale iniziativa, non sanato dai successivi provvedimenti di convalida del GIP, in quanto motivati in maniera generica;
- carenza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle specifiche censure mosse con L'appello sia in ordine ai fatti ritenuti in sentenza di prime cure (disancorati dall'originaria contestazione) sia in ordine alla riconosciuta effettiva esecuzione di tutti i progetti sia in ordine all'erronea individuazione della normativa di riferimento essendo partita dall'erroneo presupposto che il saldo del finanziamento avvenisse a seguito della verifica della rendicontazione, mentre quest' ultima valeva solo al fine della liberazione della polizza fideiussoria, che garantiva L'erogazione del saldo all'esito di autocertificazione. In conseguenza la predisposizione di "falsi contratti" e di "false fatture" costituisce un post-factum perché successiva all'erogazione dei saldi da parte della RE. Contraddittoriamente inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto la compiacente disponibilità ad aggiustare i conti da parte dei funzionari regionali incaricati dei controlli, funzionari (RO e UR) che invece sono stati assolti in primo grado per non aver commesso il fatto;
- mancata assunzione di prova decisiva ai fini del decidere, indicata nella necessità di disporre perizia contabile;
- manifesta illogicità della motivazione per inosservanza della disposizione di cui all'art. 416 c.p. in quanto le condotte posta in essere hanno avuto ad oggetto esclusivamente i cinque progetti sperimentali specificamente indicati nei rispettivi capi di imputazione;
- inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 523 c.p.p. e art. 602 c.p.p., comma 4 in relazione all'art. 153 disp. att. c.p.p. per aver proceduto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in assenza di formale richiesta o nota del difensore della stessa.
3) CI IN: - erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello confermato la valutazione di responsabilità senza tenere conto delle specifiche censure mosse con L'appello, con il quale si erano messe in rilievo le circostanze favorevoli all'imputata, idonee a palesare la sua estraneità al sodalizio criminoso, in particolare il ruolo di semplice dipendente con funzioni meramente esecutive, con compenso stipendiale assolutamente contenuto, tale da escludere qualsiasi tornaconto personale, sicché le scarse e poco significative conversazioni oggetto di intercettazione erano prive di riscontri ed anzi erano smentite nel loro significato accusatorio dai rammentati elementi di prova;
4) BO RT:
- erronea e falsa applicazione delle norme di rito e travisamento delle prove in riferimento all'iter procedimentale cui L'erogazione dei finanziamenti era sottoposto. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il saldo del finanziamento da parte degli uffici regionali è conseguito alla presentazione, entro il 15 luglio 2001, dell'autocertificazione e non all'esito della rendicontazione sulle fatture delle spese da effettuarsi entro il 31.12.2001, come del resto oggetto di contestazione ai capi E, F, G, H e I, in relazione ai cinque progetti presentati dalle associazioni "VA" e "Istituto Mediterraneo per la Cultura, il Turismo e L'Occupazione" per i quali le varie truffe sarebbero consistite nella falsa rappresentazione (attraverso le autocertificazioni indicate come false: capi B e C) di impegni di spesa "gonfiati", sicché i vari reati di truffa sono stati consumati prima del 31.12.2001, sicché la pretesa falsità delle fatture (condotta scritta al ricorrente) costituirebbe un post factum non punibile, in quanto non integrano un artifizio o un raggiro valido ed idoneo ad indurre in errore gli impiegati della RE;
- violazione degli artt. 522 e 521 c.p.p. nonché motivazione mancante illogica e contraddittoria, per mancanza di correlazione fra il fatto ascritto in sentenza al BO (emissione di false fatture dopo il 31.12.2001) e quello oggetto di contestazione, questione devoluta con L'appello e che la Corte territoriale ha risolto addebitando al ricorrente a titolo di concorso morale nella realizzazione della falsa autocertificazione, in tal modo andando oltre la verifica della denunciata nullità rinvenibile nella motivazione della sentenza di primo grado;
- falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 11, 483, 316-bis e 640 c.p. nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza e travisamento della prova per avere la sentenza impugnata, in parte con recepimento acritico degli argomenti del primo giudice, ritenuto la falsità delle fatture sulla base di elementi indiziari costituiti dal fatto che fornitore originario della prestazione era la AR RL e dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica ed ambientale, risolto con argomentazione illogica quanto osservato con L'atto di appello (che aveva fornito dimostrazione della correttezza dei rapporti intercorsi tra la AR RL e BO, con conseguente insussistenza di uno degli elementi indiziari a carico) attraverso L'ingiustificato assunto che il legittimo profitto di una corretta attività commerciale costituirebbe il prezzo dell'attività illecita, in aperta violazione di ogni principio di accertamento delle prove e del diritto di difesa. L'assunto secondo il quale le fatture emesse dalla AR alla BO GG e da questa alla VA sarebbero false è stato smentito attraverso la dimostrazione che la AR ha effettivamente prestato beni e servizi, con prova positiva di tali prestazioni, per come riconosciuto anche dal teste assistito RA ZI nonché dai testi introdotti dalla difesa TA CH e NI OR. La circostanza che la AR fosse priva di struttura organizzativa (che cioè abbia agito come semplice intermediaria) non elimina che le prestazioni oggetto di fatturazione siano state effettivamente eseguite. L'ultimo elemento indiziario, costituito dalle conversazioni oggetto di intercettazione, è stato oggetto di valutazione frutto di pregiudizio e di intendere ogni elemento in chiave accusatoria, in particolare in riferimento all'atteggiamento assunto dall'NI a fronte delle pressioni da parte di IN per ottenere altre fattura, quando ormai si era a febbraio 2002. In ogni caso, si ribadisce, L'emissione di false fatture in tale epoca costituirebbe un semplice post-factum rispetto al perfezionamento del delitto di truffa a seguito della presentazione dell'autocertificazione e al pagamento del saldo sulla base di essa. L'ipotizzato concorso morale del ricorrente nella condotta del IN al momento della presentazione dell'autocertificazione si fonda su un semplice sospetto non sorretto da alcun elemento di prova indiziaria corredata dai requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p., non rinvenibili neppure nella consulenza Murgia - gravante ed anzi smentite dall'affannarsi del IN nel febbraio 2002 per cercare la disponibilità di BO;
- violazione degli artt. 523 c.p.p. e art. 153 disp. att. c.p.p.. Relativamente alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile RE ILna tenuto conto, per come risulta dai verbali di udienza, che tale parte non si è presentata, non ha formulato conclusioni orali e non ha presentato nota spese ma si è limitata a depositare in Cancelleria una memoria successivamente alla requisitoria del PG e alle arringhe difensive;
5) NF ER LE:
- a norma dell'art. 606, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 429, 181, 125 e 546 c.p.p. per nullità del decreto di citazione a giudizio e illogicità contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alle doglianze mosse con L'appello in riferimento all'ordinanza del Tribunale del 4.10.2006 che aveva rigettato le questioni sollevate dalla difesa in relazione all'integrazione dell'imputazione sotto il profilo della qualificazione soggettiva, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata ha verificato che gli unici due corsi nei quali la ricorrente è stata impegnata (come persona fisica o come titolare della società ELLEBASI furono quelli di cui ai capi E ed F, con la conseguenza che il decreto di citazione a giudizio la chiamata a difendersi per istituti con i quali non ha mai collaborato, con ruoli societari mai svolti o per attività mai effettuate almeno rispetto a tre corsi compresi in tre distinti capi di imputazione (G, H, I), fatti in relazione ai quali non si comprende come avrebbe potuto difendersi e per i quali è stata riconosciuta responsabile;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione agli artt. 416, 483, 640 bis, 316 bis e 316 ter c.p., artt. 125, 192, 521, 522 e 530 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c) per illogicità,
contraddittorietà e mancanza della motivazione sulle doglianze difensive nonché per travisamento della prova relativa alla falsificazione degli impegni di spesa e della rendicontazione, perché le argomentazioni della Corte di appello non risolvono i problemi di un'attività che era e rimaneva un post factum rispetto al quale comunque si era realizzata una violazione dei principi di difesa in relazione a quanto oggetto di contestazione e quanto ritenuto in sentenza, specie in riferimento a soggetti docenti come la ricorrente che nulla aveva a che vedere con gli aspetti amministrativi, senza tenere conto che il saldo è stata corrisposto per effetto di documento autocertificatorio (firmato da Trobolini, assolto, per accertata falsità materiale della sua sottoscrizione) ideologicamente falso, con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perché in motivazione L'elemento fittizio è rinvenuto nella rendicontazione, con travisamento della prova perché non vi è corrispondenza telematica ma solo un dattiloscritto la cui valenza probatoria è di alcun rilievo essendo un documento sostanzialmente anonimo di incerta provenienza. Quanto alle truffe di cui ai capi C, D, E ed F si è eluso il tema da provare, cioè se attraverso le certificazioni falsificate la regione sia stata indotta in errore e se (provata la falsità materiale del documento a firma Tombolini) vi sono altri elementi che colleghino ai falsi la ricorrente. La sentenza ha dato rilievo alle false fatture successive che però non sono tra gli elementi che avrebbero dovuto indurre in errore la RE. Manca comunque la prova che i files utilizzati siano stati analizzati: questioni poste con L'appello alle quali la sentenza non ha dato risposta. Sulla richiesta subordinata di qualificare i fatti ex art. 316 ter c.p. la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi. Quanto ai capi G, H ed I dell'originaria rubrica si è confermata la responsabilità della ricorrente in assenza di ogni elemento di prova e senza motivazione alcuna a fronte degli specifici motivi di appello. Erroneamente si è poi ritenuto il concorso della malversazione con le truffe contestate e ritenute;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 523 cod. proc. pen. e 153 disp att. cod. proc. pen. perché la condanna della ricorrente alle spese sostenute dalla parte civile RE ILna è stata pronunciata senza che la stessa abbia partecipato alla discussione orale;
6) PA NO e PA RI:
- violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di primo e secondo grado con errata applicazione dell'art. 521 c.p.p. e travisamento della prova, questione posta anche con L'appello che la Corte territoriale ha cercato di risolvere con L'assunto che, pur avendo dovuto riconoscere che vi fu effettiva vendita di attrezzature elettroniche cedute all'associazione Innova, i ricorrenti avrebbero emesso false fatture per la loro locazione, condotta ontologicamente diversa e, soprattutto, successiva al contestato conseguimento dell'illecito profitto. In ogni caso nel corso del giudizio di primo grado è stata acquisita produzione documentale della difesa attestante la congruità dei prezzi di noleggio delle attrezzature fornite con il prezziario esistente presso la Camera di Commercio di Palermo, documentazione che, per autosufficienza del ricorso, si allega;
- violazione ed errata applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 10 recante disposizioni in materia di concordato per i reati tributari previa riqualificazione dei reati di truffa e malversazione nei reati di dichiarazione fraudolenta relativa all'anno 2002 ed emissione di fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo anno di imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di IN AT US IA e BA EN.
1.1. Il primo motivo, che reitera la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, è infondato posto che, come già rilevato dai giudici di merito, il difetto di motivazione dei decreti d' urgenza del pubblico ministero è stato sanato per effetto dei provvedimenti di convalida del GIP che preclude la possibilità di tornare a valutare L'esistenza del requisito dell'urgenza e che comunque vale come autonoma autorizzazione per le intercettazioni effettuate (cfr. Cass. Sez. 5, 16.3.2010 n. 16285; Cass. Sez. F. 24.8.2010 n. 32666).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la Corte territoriale, dopo avere rammentato che L'importo del finanziamento veniva erogato in tre fasi, al capoverso successivo (pag. 12) espressamente condivide L'assunto del Tribunale,
secondo cui non è in discussione il compimento delle attività formative di cui al progetto ma L'entità dei costi effettivamente sostenuti, di gran lunga inferiori a quelli "dichiarati dall'associazione aggiudicataria in sede di autocertificazione, al fine di ottenere la liquidazione di spese mai sostenute". La Corte territoriale, in conformità alla contestazione, individua quindi L'autocertificazione come L'atto attraverso il quale si è ottenuta la liquidazione di spese mai sostenute e di seguito (pag. 13) dettaglia i meccanismi truffaldini attraverso cui gli imputati, in concorso fra loro, hanno potuto indicare impegni di spesa di importi di gran lunga superiori a quelli effettivamente sostenuti.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. È pacifico e condiviso canone ermeneutico quello secondo il quale la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (ex plurimis Cass. Sez. 4, 27.1.2007 n. 14130).
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex plurimis Cass. Sez. 2, 11.10.2013-13.1.2014 n. 933). La sentenza ha ampiamente motivato (pag. 21 e segg.) per giustificare il convincimento dell'esistenza di un' associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe secondo un sistema consolidato di esecuzione, nel consapevole accordo degli associati.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. All'udienza di discussione, subito dopo la requisitoria del P.G., la parte civile non era presente e non ha depositato ne' conclusioni scritte ne' nota spese, e si è dato corso all'esposizione delle arringhe difensive. Ne consegue che, stante il disposto dell'art. 153 disp. att. c.p.p., in assenza di domanda tempestivamente proposta la Corte di appello non poteva provvedere d' ufficio alla liquidazione delle spese (cfr. anche Cass. S.U. 27.10, 1999 ric. Fraccari). Si impone quindi L'annullamento senza rinvio di tale capo della sentenza impugnata.
2. Il ricorso nell'interesse di CI IN che, con unico motivo denuncia erronea applicazione della norma penale, è inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza impugnata si risolvono nella sollecitazione di una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già oggetto di analisi da parte dei giudici di merito con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non è censurabile in questa sede. La sentenza impugnata ha proceduto infatti ad analitico scrutinio il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, dalla quali ha desunto la piena consapevolezza della ricorrente dei meccanismi organizzativi di natura truffaldina posti in essere da IN e la sua condivisione di tale scelta resa evidente dalla pronta disponibilità a darne attuazione, con contributo non indifferente, proprio perché segretaria amministrativa della struttura.
Con il ricorso si pretende di ottenere in questa sede una valutazione alternativa anche attraverso L'indicazione di elementi di natura fattuale (quale il vantaggio di natura economica che sarebbe limitato alla percezione dello stipendio), dato che in questa sede non può essere oggetto di verifica.
Non va pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende perché, per L'effetto estensivo, va annullata anche nei suoi confronti la sentenza impugnata relativamente al capo contenete la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.
3. Il ricorso nell'interesse di BO RT:
3.1. è infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di aver travisato le prove on riferimento all'iter procedurale di erogazione dei contributi regionali e comunitari, perché la Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso di BO nella condotta scritta a IN nella fase di autocertificazione "poiché solo il preventivo accordo, sia pure di massima, e la sua comprovata disponibilità potevano indurre il IN a indicare impegni di spesa nei suoi confronti molto più rilevanti di quelli effettivi", preventivo accordo che è stato ritenuto provato dalla conversazione dell'1.2.2002 tra CI AR e NI OR che da conto dell'espediente escogitato per poter saturare ex post i previsti impegni di spesa. La motivazione della Corte palermitana non si presta alle critiche mosse sotto il profilo di travisamento della prova.
Vero è che in alcuni passaggi motivazionali (peraltro relativi a diverse posizioni processuali) si afferma che il momento consumativo dei reati di truffa sarebbe da collocare in coincidenza con la predisposizione dei documenti di rendicontazione, ma tali passaggi (se pur criticabili) non elidono il dato non discutibile che L'emissione delle false fatture è indicata come condotta dimostrativa della consapevolezza da parte del ricorrente della natura truffaldina dell'autocertificazione predisposta da IN.
3.2. Tanto vale ad escludere anche la fondatezza della doglianza posta a fondamento del secondo motivo di ricorso. La circostanza che con L'appello si fosse denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p. per avere il Tribunale addebitato al BO L'emissione di fatture per operazioni inesistenti non costituisce impedimento per il giudice del gravame a ricondurre il fatto storico accertato nell'ambito dell'editto accusatorio. Nel vigente sistema processuale al giudice di appello è riconosciuto il potere non solo di rilevare gli eventuali errori rinvenibili nella sentenza di primo grado ma anche di sanarli. Vero è che L'art. 604 c.p.p., comma 1 prevede che, nei casi di cui all'art. 522 c.p.p., il giudice di appello debba dichiarare in tutto o in parte la nullità della sentenza appellata. Ma nel caso in esame la Corte territoriale ha riportato la condotta di emissione di false fatture ad elemento indiziante del previo concorso con IN nel delitto di truffa da questi materialmente commesso attraverso la presentazione dell'autocertificazione.
3.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 483, 316-b/s e 640 c.p. nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza nonché
travisamento della prova.
3.3.1. è infondato per la parte in cui censura come illogico il ragionamento della Corte di appello che ha riconosciuto che dallo scambio di fatture tra la A.R.I. RL e la BO GG quest' ultima abbia tratto un utile, perché il riconoscimento di tale circostanza è posto in connessione con gli altri elementi presi in considerazione. In particolare la constatazione che la A.R.I. RL fosse priva di struttura operativa è riconosciuta dallo stesso ricorrente, che tuttavia ne propone una lettura alternativa insistendo sulla circostanza che le prestazioni erano state comunque effettuate. Ma è proprio in tale passaggio che i giudizi di merito hanno individuato gli elementi indizianti dimostrativi (assieme ai risultati delle intercettazioni e del testimoniale) della natura fittizia della fatturazione finalizzata a gonfiare gli importi effettivamente impegnati per saturare la falsa rappresentazione di spesa contenuta nell'autocertificazione. Lo stesso ricorrente da conto, ad esempio, che il teste assistito RA ZI ha riconosciuto di avere avuto perplessità sulle consulenze offerte da società estere in favore della AR, dichiarazioni che si saldano con le prove dichiarative citate nella sentenza impugnata (LA e BO). In questo contesto probatorio non manifestamente illogica può definirsi la lettura offerta dalla sentenza impugnata in riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche;
3.3.2. è inammissibile per la parte in cui sostiene la neutralità probatoria, ai fini di dimostrare il concorso del ricorrente nel delitto di truffa, della emissione delle fatture. Che esse siano un post- factum rispetto alla consumazione del delitto (risalente al luglio 2001) non elide la correttezza del ragionamento probatorio formulato dai giudici di merito: la disponibilità di BO a rilasciare fatture false ha consentito a IN e ai suoi collaboratori di gonfiare gli impegni di spesa inseriti nell'autocertificazione. Tale disponibilità (costituente il preventivo accordo truffaldino) è stata ritenuta provata sulla scorta del contenuto della conversazione dell'1.2.2002 tra CI e NI. Il ricorrente dissente dalla valutazione che i giudici di merito hanno formulato in riferimento al contenuto della stessa. Ma la diversa valutazione proposta non può tradursi in denuncia di travisamento della prova;
3.3.3. è infondato per la per la parte in cui ritorna sulla questione connessa alla circolare assessoriale del 16.6.2001, perché, indipendentemente dalla non condivisibile considerazione formulata dalla Corte di appello in riferimento al momento consumativo del reato di truffa (31.12.2001), resta fermo che i giudici di merito hanno ritenuto il concorso del ricorrente nella falsità dell'autocertificazione risalente al luglio dello stesso anno;
3.3.4. è ancora infondato il ricorso nella parte in cui ritorna sulla questione del concorso con IN nella predisposizione dell'autocertificazione, perché sul punto la sentenza impugnata ha formulato argomentazione non manifestamente illogica e quindi non censurabile in questa sede.
4. Il quarto motivo di ricorso che denuncia violazione dell'art. 523 c.p.p. in relazione all'art. 153 disp. att. c.p.p. è fondato, in conformità a quanto già spiegato al par.
1.5. che precede e al quale si rinvia, con conseguente annullamento senza rinvio di tale capo della sentenza impugnata.
4. Ricorso nell'interesse di NF ER LE.
4.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità della sentenza per nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 4.10.2006 nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sulla medesima questione già sollevata con L'atto di appello, è infondato. La circostanza che L'integrazione della contestazione, relativa alla qualificazione soggettiva dell'imputata, includesse tra i progetti oltre a quelli presentati dall'Istituto Mediterraneo e Innova, anche quelli di Italia è Cultura e Coditours, non comporta contraddizione l'indeterminatezza della contestazione. Vero è che i reati di truffa di cui ai capi E, F, G, H ed I
riguardano solo i corsi di formazione relativi a progetti presentati da Istituto Mediterraneo ed Innova. Ma tanto consente eventualmente di constatare solo una ridondanza della integrazione soggettiva della contestazione per la parte includente anche progetti presentati da Italia e Cultura e Coditours non certo una indeterminatezza ed in conseguenza una neutralità dell'accostamento della ricorrente ai ora citati enti di formazione.
Ininfluente per le medesime ragioni (ridondanza della contestazione suppletiva, che lo stesso P.M., secondo quanto indicato dalla ricorrente, ha riconosciuto) è L'indicazione di legale rappresentante della società Research e GM International. Quanto ai capi G, H, I L'assunto difensivo di "assoluta mancanza di elementi che collegassero la posizione della NF" ai corso di formazione in essi indicati è irrilevante in relazione alla denunciata nullità del decreto di citazione per indeterminatezza della stessa: la circostanza che "nessuna delle principali fonti probatorie ... fornisse alcun dato che potesse collegare tali tre capi alla NF" non ha alcuna influenza in riferimento alla denunciata indeterminatezza dell'imputazione e quindi alla nullità del decreto di citazione.
4.2. Il secondo motivo di ricorso:
4.2.1. è infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere (correggendo l'impostazione della sentenza di primo grado) indicato come condotta rilevante riferibile alla ricorrente la "fittizia indicazione di impegni di spesa". La motivazione della sentenza impugnata ha infatti spiegato le ragioni per le quali tale condotta (che la ricorrente qualifica come post factum come tale penalmente irrilevante) costituisci indizio del concorso nella condotta truffaldina estrinsecata con la presentazione delle autocertificazioni da parte di IN, perché corroborato da altri elementi probatori che la sentenza impugnata ha indicato (contenuto delle conversazioni intercorse tra i coimputati RA e IN;
corrispondenza telematica tra NF e GO NI;
appunto manoscritto di IN). Di qui L'infondatezza della eccepita diversità della condotta attribuita (produzione di false fatturazioni). Essendo questo il percorso argomentativo della sentenza impugnata, non rileva che la motivazione della stessa non si soffermi sul fatto che le erogazioni delle provvidenze fossero garantite da polizze fideiussorie ne' che il documento autocertificatorio recante firma a nome di RL sia risultato falso materialmente proprio in riferimento a tale firma. Per quest' ultimo aspetto non è ravvisabile violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.: alla ricorrente non è stata riconosciuta alcuna responsabilità per il falso materiale.
In maniera inammissibile si sollecita una alternativa valutazione di merito attraverso il richiamo all'attività cui la ricorrente era stata chiamata a svolgere la sua collaborazione (docenza e consulenza). I giudici di merito hanno spiegato infatti (sia pure in maniera sintetica) quali siano gli elementi di prova che, al di là del ruolo formale, hanno sostenuto il convincimento del consapevole concorso nella condotta truffaldina.
4.2.2. Quanto alla denuncia di travisamento della prova, il ricorso è inammissibile per mancata indicazione specifica degli atti del processo indicati come aventi contenuto probatorio diverso da quello indicato in sentenza, nel senso che, in violazione della regola dell'autosufficienza, la ricorrente non ha provveduto alla trascrizione integrale ovvero all'allegazione degli stessi (ex plurimis Cass. Sez. 2, 1.3.2013 n. 26725).
4.2.3. Quanto alla denuncia di mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova per i reati di cui ai capi C, D, E ed F, il ricorso è inammissibile per genericità, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha rammentato sia i risultati delle consulenze contabili (che hanno dato conto che nell'ambito del progetto "Network dei luoghi antichi" la ricorrente aveva ricevuto L. 331 milioni nella veste di libera professionista e di 276 milioni di Lire quale amministratrice della Ellebasi e nell'ambito del progetto "Intervento formativo del menegement alberghiero" la somma di 398 milioni di Lire come libera professionista e di 940 milioni di Lire quale titolare della Ellebasi) sia le prove (le già citate conversazioni tra RA e IN;
la corrispondenza telematica tra la IN e GO NI;
L'appunto manoscritto di IN;
la lettere della ricorrente indirizzata a GO NI), la ricorrente reitera le questioni relative all'incompletezza delle rendicontazione, al fatto che L'erogazione del saldo del finanziamento sia avvenuto in momento antecedente rispetto alla presentazione della rendicontazione e che tale erogazione fosse garantita con polizza fideiussoria;
che non vi sarebbe prova dell'induzione in errore della RE e che comunque le fatture sono successive all'erogazione del finanziamento.
4.3. L'ulteriore motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione dei delitti di truffa nella meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter c.p., è infondato. Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore. (Cfr. Corte cost. n. 95 del 2004 ; Cass. Sez. 2, 19.10.2012 n. 46064). Ma va tenuto presente che la Corte Costituzione ha motivato la sua ordinanza interpretativa di rigetto avendo rammentato "che, in altre parole, rientra nell'ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316-ter c.p. integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis c.p., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva;
che - nella prospettiva della natura meramente sussidiaria e residuale della norma impugnata - è ben vero che l'art. 316-ter c.p. si presta, nell'intenzione del legislatore, a reprimere taluni comportamenti che, se posti in essere in danno di soggetti privati - o anche di soggetti pubblici, quando non si discuta dell'indebita erogazione di sovvenzioni - restano privi di sanzione: ma ciò senza che ne derivi affatto la lesione dell'art. 3 Cost. ventilata dal rimettente, posto che - come correttamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato - la previsione di una tutela penale rafforzata, anche quanto ad ampiezza, delle finanze pubbliche e comunitarie contro le frodi, rispetto alla generalità degli altri interessi patrimoniali, costituisce ragionevole esercizio di discrezionalità legislativa, tenuto conto della specialità dell'interesse offeso, nonché del carattere minore delle violazioni di cui si discute (evidenziato anche dall'applicazione di una semplice sanzione amministrativa al sotto di una certa soglia), rispetto a quelle integrative del delitto di truffa".
A tale valutazione di merito, in concreto, la Corte territoriale non si è sottratta allorché dalla condotta serbata successivamente alla presentazione dell'autocertificazione ha logicamente desunto L'esistenza di schemi operativi, che definisce "consolidati" (pag. 13) dimostrativi di una serie di accordi fraudolenti già anteriormente alla presentazione dell'autocertificazione, alla quale logicamente è stata quindi attribuita la valenza di condotta decipiente riconducibile al più grave (e non sussidiario) delitto di truffa ex art. 416-bis c.p.. 4.4. la questione del concorso del delitto di malversazione di cui al capo L) con il delitto di truffa (ovvero di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato) è fondata. Non sfugge l'indirizzo interpretativo secondo il quale il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) può concorrere con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Va tuttavia rammentato che questa Corte, nel caso per il quale
è stata enunciata la massima indicata (Cass. Sez. 2, 27.10.2011 n. 43349), ha ipotizzato il concorso come possibile allorché alla condotta truffaldina si sommi una destinazione diversa dei fondi erogati rispetto allo scopo rappresentato. Ipotesi teorica che nel caso non ricorre e al quale meglio si attaglia il condivisibile principio secondo cui il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640 bis c.p. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche (Cass. Sez. 6, 12.5.2009 n. 23063). Si impone quindi L'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo I) perché il fatto non sussiste, con effetto estensivo per tutti i ricorrenti.
4.5. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 523 c.p.p. in relazione all'art. 153 disp. att. c.p.p. è fondato per i motivi di cui al capo 1.5. che precede con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese in favore della parte civile.
5. Ricorso nell'interesse di PA NO e PA RI.
5.1. Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di primo e secondo grado nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 521 c.p.p. nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova,, è infondato perché la Corte di appello ha spiegato che L'emissione delle false fatture è dimostrativa del previo accordo dei ricorrenti con IN al momento della indicazione degli impegni di spesa, cioè delle autocertificazioni in conseguenza delle quali sono state erogati i saldi. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha quindi addebitato agli imputati condotta diversa da quella oggetto di contestazione, ma si è limitata a rinvenire nell'emissione delle false fatture (sia pure in momento successivo a quello del conseguimento dell'illecito profitto) la dimostrazione del previo accordo con IN allorché questi presentò le autodichiarazioni contenenti impegni di spesa di importi superiori a quelli effettivi. La sentenza impugnata ha dato conto che il sistema che ha consentito di "gonfiare" i costi effettivamente sostenuti ha trovato giustificazione nella successiva emissione di fatture di fittizie vendite (delle stesse attrezzature che erano state oggetto di locazione) in favore della A.R.I. Italia s.r.l. che poi emetteva fatture di giro per importi equivalenti in favore degli imputati. Ha dato conto altresì che lo stesso PA NO ha ammesso tale modalità operativa, in quanto imposta come condizione per la fornitura. Sicché è inammissibile per genericità la doglianza con la quale si sostiene che la Corte sarebbe incorsa in una petizione di principio avendo dato per provato un dato da provare in contrasto con le "emergenze probatorie acquisite in atti", emergenze delle quali tuttavia i ricorrenti non forniscono alcuna indicazione, se non attraverso L'assunto della congruità dei prezzi di noleggio delle attrezzature fornite (corredando tale assunto con attestazione della Camera di Commercio di Palermo). Ma la sentenza impugnata non ha posto in discussione tale congruità: ha posto in evidenza che gli impegni di spesa erano consapevolmente "gonfiati", tanto che dei relativi importi si è cercato di dare postuma giustificazione con false fatture attestanti inesistenti vendite.
5.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione ed errata applicazione di norme penali ed in particolare della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 10 recante disposizioni in materia di concordato per i reati tributari, è inammissibile perché mera reiterazione di analogo motivo di appello senza alcuna critica alla motivazione sul punto della sentenza impugnata che ha spiegato che la falsa fatturazione è valsa a giustificare la falsa dichiarazione di IN per ottenere la liquidazione. La condotta addebitata agli imputati, di concorso nella truffa materialmente posta in essere dal coimputato, è quindi diversa da quella per la quale hanno fruito di condono fiscale.
5.3. Il ricorso dei PA deve in conseguenza essere rigettato, senza condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali stante L'annullamento pronunciato anche nei loro confronti per insussistenza del reato di cui al capo I), per i motivi indicati al capo 4.4., che precede.
6. Il ricorso del Procuratore Generale.
6.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 640-bis, 640-quater e 322-ter c.p. è infondato Precisato che nel caso non si tratta di confisca del prezzo (di cui si occupa SU n. 38834 del 10.7.2008, contra Sez. 2, n. 39756 del 2011 e Sez. 6, n. 31957 del 2013, che valorizzano il significato di condanna incidentale, cioè quando, in caso di estinzione del reato per prescrizione, si accerta comunque la responsabilità), ma di confisca obbligatorio ex art. 322-ter c.p., va rammentato che è sopravvenuta la sentenza della Corte EDU, 2^ sez., del 29.10.2013 Varvara/Italia che ha affermato che la confisca (in materia di lottizzazione abusiva) disposta senza condanna viola L'art. 7 CEDU. Va ribadito quindi che, secondo quanto disposto dall'art. 640-quater c.p. che rinvia all'art. 322-ter c.p., la confisca va obbligatoriamente disposta nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
6.2. Il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 316 e 317 c.p.p. e art. 323 c.p.p., comma 4, per avere la sentenza impugnata respinto L'istanza della parte civile RE ILna diretta ad ottenere la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, è inammissibile per carenza di interesse. Va ribadito che il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 77 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 31.1.2013 n. 7532).
7. La sostanziale soccombenza dei ricorrenti comporta la loro condanna in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile RE IL (unica parte civile in relazione alla quale la sentenza di primo grado ha pronunciato condanna), spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (stante L'assenza di fase introduttiva).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN AT US IA, BA EN BO RT, NF ER LE, CI IN, PA NO e PA RI in ordine al delitto di cui al capo L) perché il fatto non sussiste e, in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile RE IL, che elimina. Rigetta nel resto i ricorso dei predetti e il ricorso del Procuratore Generale.
Condanna i predetti IN, BA, BO, CI, DE ER, PA NO e PA RI, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituita RE IL, che liquida in complessivi Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014