Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 1
Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all'art. 77 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 31/01/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 223
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 27601/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IE EL N. IL 18/12/1983;
RI LA N. IL 04/12/1962;
avverso la sentenza n. 12160/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA, del 09/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo con requisitoria scritta deposita il 24/10/12 con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine al sequestro conservativo ed alle spese liquidate in favore delle parti civili e il rigetto del ricorso nel resto.
OSSERVA
1. CA DA IH e MA OS propongono, per il tramite del difensore fiduciario, ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dal GUP presso il Tribunale di Verona con la quale i predetti sono stati condannatati a pena patteggiata ex art.444 c.p.p. perché ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e segnatamente ad entrambi (in concorso con De LO AL e IC RA, le cui posizioni sono state separate) quello di cui all'art 640 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., nn. 5 e 7, al solo MA quello di cui all'art. 368 c.p. reso al danni di IC RA. Con condanna del MA al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite, MA LI (per la truffa) e IC RA (per la calunnia) e con conversione in sequestro conservativo del sequestro preventivo in precedenza disposto sui libretti postali riferibili alla disponibilità MA a garanzia del pagamento delle spese processuali e delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
2. Tre i motivi del ricorso, i primi due riferibili alla sola posizione del MA, il terzo esclusivamente a quella della Caldarscu.
3. Con il primo motivo, afferente il provvedimento di conversione del sequestro, da preventivo in conservativo, quanto ai libretti di deposito postali intestati al MAh ed in relazione alla quota parte riferibile alla garanzia legata alle obbligazioni risarcitorie nascenti dal reato, si segnala l'assenza al fine della necessaria richiesta della parte civile costituita essendo il vincolo ablativo cautelare disposto esclusivamente su istanza del PM ed a nulla valendo il mero impulso in tal senso rivolto dalla parte civile al PM. Si adduce pertanto violazione del combinato disposto di cui agli artt. 316 e 317 c.p.p. potendo instare il PM solo con riferimento alla garanzia legata al pagamento delle spese del giudizio;
ed anche in parte qua se ne deduce l'incongruenza nel raffronto tra l'ammontare dell'importo sottoposto al vincolo (complessivamente superiore ad Euro 90.000 quale quello portato dai libretti sequestrati) ed il verosimile portato delle spese, considerando al fine che il ricorrente non è stato sottoposto a custodia cautelare ne' risulta applicata ai suoi danni alcuna pena pecuniaria.
4. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza con riferimento alla liquidazione delle spese affrontate per la costituzione dalle parti civili quantificate senza la specificazione delle voci e dei criteri seguiti.
5. Con il terzo motivo la difesa , quanto alla posizione della Caldarescu, lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza nella specie delle ragione atte a giustificare una statuizione ex art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente ai due motivi articolati dalla difesa nell'interesse del MAh. Per contro, la infondatezza del terzo motivo, esclusivamente involgente la posizione della CA ne impone la reiezione.
7. Quanto al primo motivo va evidenziato che la misura ex art. 316 c.p.p. può essere concessa su impulso del PM solo se strumentalmente finalizzata alla garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario. Per contro, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 cod. proc. pen., il PM non può, sostituendosi ai soggetti interessati ,
chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Una siffatta richiesta costituisce infatti esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale;
ne consegue che la relativa legittimazione è riservata esclusivamente a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: ne' la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.
Guardando al caso di specie, il sequestro (originalmente preventivo e poi convertito in conservativo) è stato disposto su sollecitazione esclusiva del PM;
ed in coerenza con quanto sopra ne va disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Verona per un nuovo giudizio sul punto. Va da sè, poi, che, una volta caduto il sequestro nella parte immediatamente riferibile alle pretese risarcitorie legate alla posizione della parte civile, dovrà, in sede di rinvio, ridefinirsi il perimetro di operatività del vincolo ablativo, da limitare, sul piano quantitativo, solo alle ragioni di credito legittimamente coperte dalla iniziativa del PM, nella specie unicamente riferite alle sole spese processuali.
8. E fondato anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha condannato l'imputato al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte civile, senza però adeguatamente motivare sulla somma liquidata in termini complessivi, non distinguendo tra onorari, competenze e spese. Per come costantemente affermato dal questa Corte (per un recente arresto di questa stessa sezione vedi Sez. 6, Sentenza n. 25192 del 02/04/2012 Rv. 253104, qui pedissequamente riportata) è affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti. Le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale. Controllo in radice impedito laddove, come nella specie, manchi la specifica indicazione delle voci prese in considerazione per procedere alla liquidazione.
Anche in parte qua la sentenza va dunque annullata con rinvio.
9. Infondato è invece il terzo motivo di ricorso, in limine alla stessa inammissibilità.
Anche a voler superare i profili afferenti la stessa genericità della doglianza (non risultano esplicitati gli elementi che avrebbero dovuto indurre il Giudice al proscioglimento della ricorrente precludendo in radice la via al patteggiamento) resta da dire che nella specie, avendo il decidente fatto riferimento alla intervenuta disamina degli atti proprio in ragione della affermata esclusione inerente l'applicabilità alla specie della norma citata e non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (cfr in tal senso da ultimo Cassazione penale, sezione 2, sentenza 6455/11, in linea con il costante orientamento di questa Corte), la sentenza appare congruamente motivata con conseguente infondatezza del rilievo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura delle spese liquidate alle parti civili e alla conversione del sequestro preventivo conservativo e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti al Tribunale di Verona.
Rigetta il ricorso della CA DA IH.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013