Articolo 10 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 9 bisArticolo 11
Versione
1 gennaio 2003
>
Versione
23 febbraio 2003
Art. 10. Proroga di termini 1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, ((in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,)) i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono prorogati di ((due anni)) .
Entrata in vigore il 23 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente