Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640 bis cod. pen. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche.
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con ordinanza dello scorso novembre (già pubblicata in questa Rivista, clicca qui per accedervi) era stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla possibilità, o meno, che il reato di malversazione in danno dello Stato ex art. 316-bis c.p. concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Con la sentenza in oggetto, il quesito è stato risolto dalle Sezioni Unite affermativamente, nel senso che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa …
Leggi di più… - 2. Malversazione di erogazioni pubblicheAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2022
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di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 23063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23063 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 949
Dott. COLLA Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6516/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AR HE, n. a Rionero in Vulture il 1 dicembre 1949;
SC NZ, n. a Palma Campania il 14 gennaio 1947;
nei confronti della sentenza in data 29 novembre 2007 della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avvocato Campanelli Giuseppe, in sostituzione dell'avvocato Petrone Carlo.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, a seguito di impugnazione di quella del Tribunale di Taranto del 29 ottobre 2004 da parte dei coniugi AR HE LO e NZ SC nonché di IS ND, ha parzialmente riformato la decisione del primo giudice come segue, per quel che ancora interessa il giudizio: A) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti LO AR HE e NZ SC (la prima amministratore della s.n.c. HY di TT HE & C, e il secondo quale gestore di fatto) in ordine reato di cui all'art. 640 bis c.p. per essere estinto per prescrizione il reato stesso, loro contestato per avere conseguito, con artifizi e raggiri, consistiti nella presentazione di un falso certificato di inizio lavori di costruzione di un albergo, un acconto del 30 per cento, pari a L. 1.006.687.500, di un finanziamento a fondo perduto della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 5 del 1993, e ha assolto ND IS da tale reato per non aver commesso il fatto (capo A, commesso in Taranto il 19 marzo 1998, luogo e data di emissione del mandato di pagamento);
B) ha dichiarato AR HE LO e NZ SC responsabili del reato di cui all'art. 316 bis c.p. per non avere realizzato le opere previste nell'atto di erogazione del finanziamento entro il termine stabilito nello stesso atto di erogazione (cioè entro il 16 febbraio 2000), e per avere destinato i fondi conseguiti a scopi diversi da quelli della costruzione di un albergo (capo B, accertato in Metaponto, secondo l'imputazione, nel maggio 2000); C) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ND IS per prescrizione del reato di cui all'art.481 c.p. per avere redatto il falso certificato di cui sopra (Capo C,
accertato in Metaponto il 16 febbraio 1998); D) ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di AR HE LO e SC NZ per il solo reato di cui all'art. 316 bis c.p. in quella di mesi sei di reclusione ciascuno.
Avverso la predetta sentenza propongono separati ricorsi per cassazione la LO e il SC per mezzo dell'avvocato Carlo Petrone che deduce i seguenti motivi per entrambi.
1) Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 129 c.p.p.. - La Corte d'appello si riporta alla sentenza di primo grado senza fornire una propria motivazione in ordine ai motivi d'appello, in primis (con evidente riferimento al reato di cui all'art. 316 bis c.p.p., n.d.e.) sulle ragioni che avevano comportato il mancato completamento dei lavori nel termine di due anni. Ciò, era dovuto al fatto che, dopo il rilascio della licenza edilizia in data 5 luglio 1997, veniva sottoposto alla Regione un progetto di variante - il 29 luglio 1997 - per un aumento della cubatura autorizzata. La Regione, in data 12 settembre 1997, approvava tale variante, richiedendo la presentazione di un progetto esecutivo;
quindi, la Giunta regionale approvava tale progetto il 24 settembre 1997, evidenziando però che il contributo già approvato non poteva essere aumentato. Il 16 febbraio 1998, la LO chiedeva l'acconto del finanziamento, allegando il certificato di inizio lavori del IS. Il 19 marzo successivo, veniva emesso il mandato di pagamento. Quindi, in data 18 maggio 1998, la LO comunicava alla Regione la sospensione dei lavori per una rielaborazione del progetto in attesa della redazione e presentazione di esso. Progetto che veniva ripresentato e che otteneva il definitivo parere favorevole il 10 maggio 1999 e la definitiva autorizzazione regionale il 9 agosto 1999. Il 26 maggio 1999, la soc. HY aveva messo al corrente la Regione sullo stato della pratica amministrativa. Gli ulteriori passaggi burocratici consistevano nell'ottenimento del nulla osta del Ministero per i beni e le attività culturali il 14 dicembre 1999, in merito al quale la Commissione edilizia del Comune di Bernalda esprimeva parere favorevole il 13 marzo 2000. Inopinatamente, tre giorni prima, la Regione comunicava l'avvio della pratica di revoca del contributo. In base a quanto sopra, era evidente che i termini non si sarebbero potuti rispettare. Il Tribunale aveva errato nel ritenere che la richiesta di proroga del finanziamento fatta il 27 marzo 2000 fosse priva di effetto, e che si fosse realizzata la violazione della L.R. n. 5 del 1993, art. 8.
- Nel contesto di tale motivo i ricorrenti si dolgono anche della declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di truffa, reato in ordine al quale la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art.129 c.p. per insussistenza del fatto: dalla relazione del 20 aprile
1998 (a firma dell'ing. IS), si ricavava che erano state avviate varie opere prodromiche sul terreno, quali la recinzione dell'area, il picchettamento del terreno, il tracciamento della sagoma dell'opera da realizzare e degli scavi da eseguire, la definizione di quote e allineamenti, i sondaggi nel terreno e altro, lavori tutti peraltro rallentati per le abbondanti piogge. Pertanto, la richiesta di acconto sul finanziamento non poteva costituire raggiro o artifizio. Del resto, il verbale di inizio lavori (ritenuto falso) era stato redatto in base alla legge statale sui lavori pubblici. Anche su tali punti vi era assoluta carenza motivazionale. 2) Con un secondo motivo deduce ancora il difetto di motivazione della sentenza, poiché, nonostante espressa doglianza in punto di mancata applicazione del principio di specialità (in forza del quale il reato di cui all'art. 316 bis c.p. si sarebbe dovuto ritenere assorbito dalla truffa) la Corte non avrebbe dato esauriente risposta: rispetto al danno già subito dall'ente Regione in relazione alla truffa, la fattispecie di cui all'art. 316 bis c.p. avrebbe rappresentato un post factum (cita Cass., 2004 RV. 230365). 3) Sempre con riferimento al reato di cui all'art. 316 bis c.p., i ricorrenti lamentano la non corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., osservando, ancora, che i lavori non erano stati eseguiti nei
24 mesi per la sospensione dei lavori, situazione aggravata dalle ingenti piogge nel periodo considerato, per impossibilità sopravvenuta. In tal caso, la mancata esecuzione dei lavori non avrebbe potuto far ritenere la sussistenza del reato ma semplicemente l'obbligo di restituzione del finanziamento (sancito, nel caso, "al punto 5 della Delib. 15 settembre 1997, n. 725 D.P.R.G."). - In aggiunta ai suesposti motivi, il SC deduce anche, in ordine alla specifica posizione, il difetto di motivazione relativamente alla sua responsabilità in concorso con la moglie, dato che quest'ultima, quale amministratore unico della società, aveva sottoscritto la maggior parte degli atti e aveva curato i rapporti con la Regione.
Osserva la Corte che il ricorso merita in parte accoglimento. Preliminare a ogni altra considerazione, appare l'esame del secondo motivo di ricorso secondo il quale non sarebbe configurabile il concorso tra il reato di cui all'art. 640 bis c.p. e il reato di cui all'art. 316 bis c.p. poiché, secondo il ricorrente, il danno nei confronti dell'ente pubblico si sarebbe causato con il primo reato, mentre la mancata realizzazione dell'opera nel termine previsto, nella quale si sostanzia la seconda fattispecie criminosa, costituirebbe un post factum non punibile, nel senso che la violazione della prima norma assorbirebbe il disvalore della fattispecie.
Le conclusioni cui perviene il ricorrente sono esatte. Nella giurisprudenza di questa Corte prevalgono, per la verità, le decisioni contrarie alla tesi del ricorrente. La configurabilità del concorso tra i due reati è sostenuta da Cass., sez. 1^, dep. 1 ottobre 1998, n. 4663, e da Cass., sez. 6^, dep. 4 febbraio 2004, n. 4313 (contra, Cass., sez. 2^, dep. 11 ottobre 2004 n. 39644). Le ragioni a base della tesi del concorso sono individuate specialmente nella prima di tali sentenze, la quale precisa in motivazione che non si verte in ipotesi "di una stessa materia regolata da una pluralità di disposizioni penali, per la quale possa valere il criterio di specialità dettato dall'art. 15 c.p.". Il giudicato in esame precisa anche che la fattispecie della truffa tutela il patrimonio, mentre la malversazione a danno di ente pubblico tutela la pubblica amministrazione. Sottolinea, quindi, che il reato di cui all'art. 316 bis c.p. non presuppone necessariamente una truffa e che i due comportamenti, i quali realizzano i due diversi reati, sono separati:
l'uno, costituente la truffa, è antecedente al conseguimento dei fondi;
l'altro è successivo, e si concreta nell'impiego diverso da quello per il quale i fondi sono stati erogati. Si precisa inoltre che la coincidenza tra i due momenti è solo eventuale e si realizza quando il diverso impiego dei fondi sia stato già programmato al momento dell'inizio dell'azione criminosa.
Queste considerazioni non sono condivise dal Collegio giudicante. Il fatto che il reato di cui all'art. 316 bis c.p. non presuppone necessariamente la consumazione di quello di cui all'art. 640 bis c.p., non è argomento che risolva il problema, perché se l'affermazione è esatta, non v'è dubbio che l'esame dei rapporti tra le due norme non si limita a questo profilo, in quanto il problema vero sorge proprio (e soltanto) quando la diversa destinazione dei beni viene impressa allorché l'erogazione venga conseguita con artifizi e raggiri e si prospetti una ipotesi di concorso apparente di norme. E neppure sembra possa risolvere il problema l'affermazione per la quale l'art. 640 bis c.p. tutela il patrimonio mentre l'art. 316 bis c.p. tutela il buon andamento della pubblica amministrazione. A parte la considerazione che ormai quasi più si afferma che i problemi di concorso apparente possano risolversi valutando i beni giuridici tutelati, non pare che possa farsi una affermazione così netta, perché, da un lato, quando è offeso il patrimonio della pubblica amministrazione è offeso anche il buon andamento della pubblica amministrazione, e, dall'altro, quando è offeso il bene del buon andamento della pubblica amministrazione, con la destinazione dei finanziamenti a scopi diversi da quelli sottesi alla norma che quei finanziamenti concede, si realizza anche un offesa del patrimonio della pubblica amministrazione.
Quanto poi al principio di specialità, sembra alla Corte che più precisamente si debba fare ricorso a quello di sussidiarietà, che meglio descrive il fenomeno e che è applicabile quando due fattispecie criminose sanzionino due comportamenti diversi che offendano stati o gradi diversi dello stesso bene, uno più gravemente, e l'altro in misura minore, cosicché il secondo fatto- reato rimane assorbito nel primo. Se è vero che nella ipotesi in esame i comportamenti che vengono in considerazione sono due, uno anteriore al conseguimento del finanziamento, che si realizza attraverso artifizi e raggiri, e l'altro posteriore, che si realizza con l'impiego dei fondi per una destinazione diversa, non può mettersi in dubbio che il bene tutelato sia offeso sin dal momento consumativo della truffa, cioè dal momento della realizzazione del profitto con corrispondente danno della parte lesa, e che sia poi ulteriormente offeso, a finanziamento conseguito, dalla diversa destinazione impressa, che rappresenta, per così dire, la fase esecutiva dello stesso progetto criminoso, sia esso già programmato sin dall'inizio dell'azione ovvero abbia preso corpo dopo il conseguimento della erogazione. Non possono dunque sottoporsi a sanzione due comportamenti offensivi dello stesso bene in due diversi momenti giacché, in definitiva, il diverso impiego del finanziamento non è che una conseguenze naturale del conseguimento della erogazione a seguito di artifici o raggiri.
Discende che gli imputati non possono essere ritenuti responsabili per il reato di cui all'art. 316 bis che è rimasto assorbito nel reato di cui all'art. 640 bis c.p.. Per quanto riguarda il residuo reato di truffa, dichiarato estinto per prescrizione, va osservato che, mentre da un lato i giudici della Corte d'appello hanno ritenuto la non evidenza di una causa di proscioglimento pieno nel merito, dall'altro le doglianze formulate dal ricorrente concernono carenze di motivazione e coinvolgono apprezzamenti di merito sull'inizio o meno dei lavori per le finalità previste dalla legge. Le censure in tale senso formulate non potrebbero che condurre, eventualmente, a un annullamento con rinvio della sentenza impugnata: la statuizione però e comunque preclusa dalla intervenuta declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che prevede l'immediata declaratoria della causa di non punibilità, impedendo la prosecuzione del giudizio. La stessa conclusione vale per la specifica censura del SC relativa al suo concorso nel reato con la moglie. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 316 bis c.p. perché il fatto non sussiste;
il ricorso va rigetta nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 316 bis c.p. perché il fatto non sussiste. Rigetto nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009