Sentenza 27 ottobre 2021
Massime • 1
Integra il reato di alterazione di un'arma di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'innesto sulla canna di una pistola di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, tale da aumentare la potenzialità offensiva dell'arma e agevolarne l'uso. (Fattispecie relativa all'applicazione sulla pistola di un silenziatore di fabbricazione artigianale, costituito da un barattolo opportunamente modificato).
Commentario • 1
- 1. Cenni in materia di premeditazione del reatohttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2021, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
Testo completo
08351-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 988/2021 Presidente - CARLO ZAZA UP 27/10/2021 VINCENZO SIANI Relatore - - R.G.N. 34288/2020 DOMENICO FIORDALISI GIUSEPPE SANTALUCIA 1.8 DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. Giovanni MAni, con memoria del 12.10.2021, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di impugnazione e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa in data 8 luglio 2020, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la decisione emessa il 5 luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno che aveva giudicato MA LO, imputato dei seguenti reati: - omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi di EL AM, di cui aveva cagionato la morte attingendolo con almeno tre colpi di pistola Beretta, cal. 7,65, sparati a distanza ravvicinata e diretti uno all'emicostato destro, un altro all'emicostato sinistro e il terzo alla regione frontale destra, con successivo appiccamento del fuoco al cadavere e all'abitazione, dopo aver praticato due brecce toraciche al cadavere stesso, nel tentativo di estrarre i proiettili (artt. 575, 577, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 61, nn., cod. pen.: capo A); alterazione della pistola, regolarmente detenuta, usata per commettere l'omicidio mediante l'apposizione di silenziatore artigianale e modificazione della parte apicale dei proiettili impiegati per attingere la vittima, con l'effettuazione di fori artigianali, al fine di aumentarne la lesività (artt. 61, n. 2, cod. pen. e 3 legge 18 aprile 1975, n. 110: capo B); - danneggiamento seguito da incendio messo in essere, al fine di occultare le prove a suo carico, appiccamento del fuoco a diverse stanze dell'appartamento della vittima, con l'aggravante di aver causato l'incendio in due stanze di quell'abitazione e di aver creato il pericolo dell'incendio dell'intero stabile in cui, al secondo piano, era situato l'appartamento (artt. 61, n. 2, 424, primo e secondo comma, cod. pen.: capo C); - fatti commessi e accertati in Piombino, nella notte fra il 20 e il 21 novembre 2017. Il giudice dell'udienza preliminare, con l'indicata decisione, aveva dichiarato LO responsabile dei delitti ascrittigli, circoscritta l'alterazione di cui al capo B) alla sola pistola ed esclusa, con riferimento al reato di cui al capo C), la circostanza aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., e, riuniti i reati in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, però in regime di subvalenza rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti, nonché computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, con corrispondente sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. Aveva, altresì, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, ON VE, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore YA AM, nonché 2 AL EN AL EN ED AM e RA ENt ED EN AI, rispettivamente padre e madre della vittima, nonché SO EN AL EN AL EN ED AM, HA ENt AL EN AL EN ED AM, AJ ENt AL EN AL EN ED AM, IL EN AL EN AL EN ED AM e DI EN AL EN AL EN ED AM, fratelli della vittima, danni da liquidarsi in separata sede, con la liquidazione delle provvisionali di euro 125.000,00 in favore di ciascuno dei genitori, di euro 40.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli di euro 300.000,00 in favore di ON VE, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore YA AM, e di euro 125.000,00 in favore di ON VE, in proprio, oltre alla condanna alla rifusione delle relative spese. Impugnata la sentenza di primo grado dall'imputato, la Corte di assise di appello, con l'integrale conferma della suddetta decisione, ha condannato LO anche alla rifusione delle maggiori spese sostenute dalle parti civili.
2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a nove motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 438 e 441, comma 5, cod. proc. pen. in merito alla censura relativa alla disposizione della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. La difesa, in primo luogo, critica l'affermazione dei giudici di appello secondo cui l'imputato e i suoi difensori non avevano evidenziato il tema della compromissione della capacità di intendere e di volere nel corso delle indagini preliminari chiedendo al Pubblico ministero di svolgere accertamenti tecnici o promuovendo l'incidente probatorio, ma si erano determinati a produrre due contributi specialistici come consulenza di parte, così da far diventare il tema della semi-imputabilità dell'imputato oggetto del necessario approfondimento nel corso del giudizio abbreviato: si osserva in contrario che nelle indagini preliminari erano già emersi gli elementi da cui poteva desumersi un'anomala condizione psichica in persona di LO e, in ogni caso, restava ferma l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio, da parte del giudice procedente, dei poteri ufficiosi, non essendovi nessuna necessità di disporre la perizia. Non si trattava, secondo il ricorrente, di un accertamento connotato da assoluta indispensabilità e decisività e le parti processuali nulla avevano eccepito in ordine alla pregressa produzione acquisita al fascicolo, né sussisteva una lacuna probatoria da colmare, essendosi disposta la perizia soltanto per contestare l'elemento istruttorio costituito dalle consulenze della difesa, e nemmeno potendo definirsi decisiva la perizia in esame per lo scrutinio - relativo alla colpevolezza dell'imputato, afferendo essa alla sola verifica della 3 riduzione della sua capacità di intendere e di volere.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito al disconoscimento della scriminante della legittima difesa. Viene fatto carico al giudici di appello di aver travisato il materiale probatorio traendo inopinatamente dalle dichiarazioni dell'imputato un intento omicidiario distorcendone il contenuto e omettendo di valutare le dichiarazioni degli informatori NI e CA, nonché di aver obliterato la prova logica costituita dall'accertata pericolosità e aggressività di EL AM. In tal senso, la Corte territoriale nessun rilievo avrebbe dovuto annettere alle modalità di sparo del terzo colpo, a cui era stata conferita la natura di un atto di esecuzione, dal momento che già i primi due colpi avevano avuto effetto letale: in questo e in altri punti della motivazione, la sentenza, secondo la difesa, ha compiuto una forzatura del dato probatorio per escludere la legittima difesa al pari dell'eccesso colposo di legittima difesa, obliterando il dato riferito dai primi soggetti che avevano raccolto la confessione dell'imputato, ossia gli amici NI e CA, ai quali questi aveva riferito di avere agito esclusivamente per difendersi dall'aggressione dell'antagonista, nonché omettendo di valutare la pericolosità di quest'ultimo, come emersa dalle dichiarazioni di UC Di TA, di IA Di ON, della sua stessa ex compagna VE ON, di SL LA;
elementi tutti che rafforzavano l'ipotesi di una risposta da parte dell'imputato all'aggressione violenta da parte della vittima.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato e l'erronea esclusione del vizio parziale di mente, ex art. 89 cod. pen. La difesa evidenzia che la Corte di assise di appello ha proceduto allo svilimento della patologia psichiatrica riscontrata in persona dell'imputato, considerandola alla stregua di un disturbo pacificamente controllabile con uno sforzo della volontà, laddove sia le considerazioni del perito LO, sia quelle dei consulenti dell'imputato Pellegrini e Mari erano concordi nel ritenere LO affetto da disturbo della personalità borderline, con prevalenza di connotati paranoidei e con comorbilità determinata dal disturbo derivante da uso di oppiacei, grave e cronico: l'avere circoscritto questa complessa patologia a un disturbo della personalità ininfluente sulla capacità è stato l'esito dell'illogico disconoscimento delle acquisizioni scientifiche che, in ordine alla malattia psichica confluente nella doppia diagnosi, convergono nel ritenerla una patologia che non si risolve nel disturbo della personalità ed è connotata da un grave e distinto quadro fenomenologico. Peraltro, l'adesione prestata dai giudici di merito all'esito della perizia 4 effettuata dal dott. LO non ha rilevato, per il ricorrente, la carenza di analisi degli atti prodotti dalla difesa, nonostante il perito avesse dato atto di tale limite quando era stato escusso in udienza, così come avrebbero dovuto rilevarsi l'omesso esercizio da parte sue dei pregnanti poteri di iniziativa istruttoria e il mancato ausilio specialistico al perito, in relazione alla patologia di doppia diagnosi emersa, essendo risultato peraltro vano il tentativo fatto in sentenza di colmare le lacune palesate dalla perizia. Sul piano sostanziale, sostiene il ricorrente, la valutazione peritale in merito alla comorbilità costituita dal disturbo da oppiacei cronico e grave era stata inadeguata, per aver mancato il perito di farsi coadiuvare da uno specialista tossicologo, sicché le sue conclusioni non avrebbero dovuto essere poste alla base della valutazione giudiziale, anche in relazione alla comparazione con gli argomenti offerti dai consulenti di parte dott. Mari e dott. Pellegrini, da cui emergeva che i disturbi di cui soffriva l'imputato avevano determinato l'alterazione della capacità di LO di analisi e critica, nonché la sua incapacità di gestire situazioni di stress e di controllare gli impulsi e le emozioni. -Né lamenta la difesa sono state valutate le considerazioni della dott. Sederini, psicologa intervenuta nella vicenda relativa alla separazione coniugale di LO, specialista che pure aveva rilevato l'ideazione paranoidea palesata dal medesimo, sollecitando la sua sottoposizione a visita psichiatrica, al pari delle risultanze scaturenti dai diari clinici della Casa circondariale di Pisa. La difesa, ricollegando la denunciata patologia alla situazione di fatto in cui era avvenuto l'omicidio, evidenzia come non sia stata colta la forte influenza che i disturbi psicopatologici di LO sul suo comportamento, avendo l'imputato agito sotto l'effetto di un delirio paranoideo che aveva dato vita a un'ideazione persecutoria tale da indurlo a doversi, nella sua prospettiva, difendere nel modo poi praticato, in acting-out, non scorgendo egli alcuna alternativa: la necessità di recuperare il telefono cellulare sottrattogli in precedenza dalla vittima si era condensata, nella sua psiche, come un evento altamente stressante, tale da determinare il suo scivolamento in un'acuzie psicopatologica definita da un'ideazione para-delirante, a sua volta favorita dal disturbo da dipendenza da sostanze psicotrope, fino a far scemare grandemente la possibilità per LO di autodeterminarsi liberamente e consapevolmente.
2.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'applicazione dell'aggravante della premeditazione. L'erroneo approdo raggiunto sul tema dalla Corte di assise di appello viene rilevato dal ricorrente sotto un triplice profilo. In primo luogo, si è svalutata la critica mossa sul tema assumendo che essa -condizione patologica dell'imputato si basava sulla dedotta ma insussistente 5 sotto il profilo psichiatrico, laddove la malattia mentale dell'imputato non avrebbe dovuto essere in alcun modo squalificata. Inoltre, la rilevata condizione patologica, al di là dell'integrazione del vizio parziale di mente, evidenziava il profilo - non affrontato - della sua compatibilità con il dolo, particolarmente intenso, connotante la premeditazione. Infine, i giudici di appello hanno ritenuto l'evenienza del requisito ideologico e di quello cronologico della suddetta aggravante assumendo che, fin da quando gli era stato asportato il cellulare, l'imputato si era dedicato alla predisposizione dei mezzi per commettere l'omicidio, così desumendo quella particolare freddezza e solidità del suo animus necandi tali da avallare l'evenienza dell'aggravante stessa: però, obietta la difesa, in più parti della motivazione la sentenza di appello ha dato atto che, dopo la sottrazione del cellulare, LO aveva cercato di rientrare in possesso del bene, fino all'orario serale, come aveva riferito il testimone oculare ES.
2.5. Con il quinto motivo si prospettano la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confermata applicazione dell'aggravante dei futili motivi. Anche per tale aggravante la difesa segnala l'errore di fondo compiuto dalla Corte territoriale li dove ha ritenuto irrilevante la condizione patologica dell'imputato. Inoltre, il ricorrente censura l'interpretazione oggettivistica della circostanza aggravante su cui ha fatto leva la sentenza impugnata, inquadramento criticabile, non potendo prescindersi completamente, per valutare la futilità del motivo, dalla forza di condizionamento che, in concreto, esso aveva potuto dispiegare sulla psiche dell'agente: in tal senso lo stesso perito LO aveva escluso la futilità del motivo con riferimento al bisogno, manifestato da LO, di riappropriarsi del telefono cellulare. Sotto altro aspetto, la contraddittorietà del ragionamento svolto dalla Corte di merito è emersa, secondo la difesa, nella parte in cui ha ritenuto incompatibile la circostanza attenuante della provocazione con l'aggravante dei futili motivi.
2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione. Pure per tale tema si lamenta l'inconsistenza delle argomentazioni riferite all'irrilevanza della condizione patologica dell'agente e, inoltre, si reitera la critica dell'impostazione oggettivistica privilegiata dai giudici di appello, poiché non è stato considerato che l'attenuante in parola si regge su un fondamento soggettivistico, di guisa che può giungersi a un trattamento meno severo del reo qualora il fatto pregresso, oggettivamente contra ius, abbia diminuito la possibilità dell'agente di restare aderente al rispetto del diritto: il fatto, quindi, che il comportamento illecito della vittima fosse stato di natura tale da far 6 permanere una chiara sproporzione con il susseguente comportamento dell'imputato non avrebbe dovuto escludere il riconoscimento della provocazione, posto che il comportamento di EL AM, che aveva dato luogo alla sottrazione del cellulare e alle plurime insistite minacce per opporsi all'imputato che intendeva rientrarne in possesso, aveva potuto corroborare il proposito omicidiario rendendo più difficile per LO resistere all'impulso criminoso.
2.7. Con il settimo motivo si prospetta l'erronea applicazione della legge pena in ordine all'elemento materiale del reato sub B), inerente all'alterazione della pistola. La Corte territoriale ha ritenuto integrato in modo erroneo, secondo il ricorrente, l'elemento materiale dell'alterazione dell'arma, anche se, invece, nessuna modifica strutturale era stata apportata ad essa, ma vi era stato inserito soltanto un barattolo sulla punta, senza l'alterazione delle caratteristiche meccaniche e delle dimensioni della pistola: pertanto, solo un'interpretazione dell'art. 3 legge n. 110 del 1975 non rispettosa del principio di offensività e, quindi, contra legem ha indotto i giudici di merito a far rientrare la condotta contestata fra i comportamenti dalla stessa sanzionati.
2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. I giudici di appello, si sono orientati sul presupposto che il risarcimento del danno non era stato integrale, omettendo però, secondo la difesa, di interpretare in modo corretto la prima ipotesi contemplata dalla norma e di prendere in considerazione la seconda ipotesi disciplinata dalla stessa: sotto il primo aspetto, anche il risarcimento parziale avrebbe potuto ritenersi rilevante ed esaustivo laddove esso avesse comportato l'impiego di tutte le sostanze economiche del reo;
sotto il secondo aspetto, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, doveva considerarsi perfezionato se esso aveva implicato l'impiego delle capacità economiche del reo: opzione che non poteva non valere anche per l'omicidio. Al riguardo, peraltro, la Corte territoriale, secondo la difesa, è incorsa in un gravissimo travisamento della prova non considerando che, al momento della richiesta del rito abbreviato, era stata prodotta la visura ipocatastale per dimostrare l'inesistenza di altri beni immobili nella titolarità dell'imputato, senza che poi fosse stata messa in discussione la veridicità di quanto egli aveva affermato in sede di interrogatorio circa le sua proprietà e senza che alcun sequestro AT fosse stato eseguito in danno del medesimo.
2.9. Con il nono motivo si prospettano la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione in punto di confermata subvalenza delle attenuanti generiche. 7 La difesa evidenzia che, ai fini del corretto bilanciamento, contrasta con il dato normativo la totale svalutazione dell'assenza di precedenti penali, come illogiche risultano la sottovalutazione, anche sotto questo profilo, della patologia di cui era portatore LO e l'esclusione del rilievo rivestito dallo stato emotivo e passionale in cui l'imputato aveva agito, al pari della confessione dallo stesso resa, del risarcimento parziale comunque garantito ai parenti della vittima e del contesto criminale in cui egli aveva commesso il fatto, in relazione al rapporto - oggettivamente complesso e malato fra spacciatore e tossicodipendente. - 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertita dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), dopo aver proceduto all'analisi specifica dei singoli motivi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione, riproduttiva delle medesime doglianze dedotte con l'appello, senza confronto con le argomentazioni sviluppata dai giudici di secondo grado.
4. La difesa di LO ha successivamente prodotto memoria con cui ha ripreso e sviluppato la tematica trattata con il quinto motivo di ricorso ribadendo il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata ritenendo sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, senza operare la verifica connotata dalla scansione bifasica necessaria per la relativa applicazione, giacché la Corte territoriale, mentre ha formulato la valutazione di sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo aveva determinato, non ha operato lo scrutinio inerente al dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, sì da risolversi in un mero pretesto per dare sfogo a un impulso criminale del tutto avulso da uno scopo che non fosse la mera commissione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che tutte le doglianze dedotte con l'impugnazione siano, volta a volta, inammissibili o infondate e che, di conseguenza, il ricorso vada complessivamente rigettato.
2. La vicenda omicidiaria, come ricostruita in modo conforme dalle due sentenze di merito, ha registrato la morte di EL AM, trovato nel suo appartamento di Piombino nella primissima mattina del 21 novembre 2017 dai 8 Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme sviluppatesi nell'abitazione: all'esito delle operazioni di spegnimento, era stata scoperta la presenza del cadavere del suddetto soggetto, carbonizzato, con il polso sinistro legato alla testiera del letto, con una vistosa lesione al cranio e con una moneta da 20 centesimi appoggiata sull'occhio sinistro e un'altra identica moneta a poca distanza dall'occhio destro. All'esito degli accertamenti medico-legali era risultato che AM era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco alla fronte, al torace e all'emicostato, tutti letali, che aveva poi subito alcune ferite di arma da taglio al torace post mortem, probabilmente finalizzate al tentativo dell'omicida, poi confermato da LO, di recuperare i proiettili, e che il suo corpo era stato alfine bruciato. Sulla scorta delle intercettazioni telefoniche intanto svolte per altra vicenda processuale, si era escusso EM ES, interlocutore della vittima, che aveva consentito l'individuazione di MA LO, il quale aveva avuto un litigio con AM per una questione relativa al suo telefono cellulare, addotto come trattenuto contro la sua volontà da AM, dopo averlo da lui ricevuto, perché LO non gli aveva pagato una fornitura di alcuni grammi di eroina. Fra i vari contributi dichiarativi valutati, i giudici di merito hanno evidenziato il carattere decisivo del contributo dichiarativo di AN CA e NU NI, vicini di casa dell'imputato, i quali il successivo 24 novembre 2017 avevano spontaneamente riferito agli inquirenti che, la notte precedente, LO, che svolgeva il lavoro di guardia giurata, era andato nel loro appartamento confessando loro di essere l'autore dell'omicidio e raccontando gli sviluppi fattuali della vicenda. Grazie alla segnalazione di un collega di lavoro dell'imputato, erano stati scoperti sul suo posto di lavoro alcuni oggetto parzialmente bruciati, corrispondenti a quelli mancanti nell'appartamento della vittima, e la susseguente perquisizione domiciliare aveva fatto ritrovare a casa dell'imputato, oltre ad altre armi, anche la pistola Beretta cal. 7,65, poi individuata come arma del delitto, rispetto alla quale uno degli oggetti, rinvenuti parzialmente bruciati sul luogo di lavoro dell'imputato, un barattolo con alla base un piccolo foro, risultava essere stato congegnato per essere usato come silenziatore;
fra gli oggetti trovati semibruciati era emerso un coltello dalla lama compatibile con quella che aveva procurato le ferite al corpo della vittima. L'approfondimento balistico aveva anche accertato che i proiettili letali erano risultati modificati nella parte apicale al fine di aumentarne la lesività. Indi, interrogato il LO, questi, il 24 novembre 2017, aveva ammesso quanto aveva già raccontato a CA e NI, negando soltanto di aver modificato i proiettili e di avere alterato l'arma e spiegando che avuto nel corso - della giornata il litigio con AM la sera, intorno alle ore 23:00, si era recato 9 nuovamente presso la sua abitazione per riprendere il suo cellulare, ma AM si era opposto e aveva impugnato il coltello in modo minaccioso, per cui egli aveva sparato per difendersi. Era seguito l'interrogatorio del 25 maggio 2018 in cui l'imputato aveva dettagliato circa la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, condizione che lo aveva condotto ad avere rapporti con AM, uno dei suoi abituali fornitori delle sostanze da lui addotte come consumate senza mai farsi scoprire dai suoi familiari e, da quando aveva creato un nuovo nucleo, dalla sua attuale compagna. LO aveva ribadito che AM aveva trattenuto il suo cellulare senza alcuna ragione fino all'incontro finale quando lo aveva minacciato con il coltello: il medesimo aveva aggiunto - che egli, successivamente, aveva - utilizzato per scavare nel cadavere al fine di recuperare le ogive dei proiettili (asserzione dell'appartenenza del coltello alla vittima poi smentita dai riscontri). Tale sostanza fattuale, ritenuta acclarata dai giudici di merito, ha costituito, all'essenza, la base su cui si sono poi articolate le tematiche processuali e si sono sviluppate le ragioni poste a base della decisione impugnata.
3. Passando all'esame del primo motivo, esso non supera il vaglio di ammissibilità. La critica mossa dal ricorrente si sostanzia nell'assunto secondo cui, avendo la difesa prodotto, quanto al tema della verifica della capacità di intendere e di volere di LO, le consulenze di parte sopra indicate, non ricorrevano i presupposti a che il giudice procedente disponesse la perizia psichiatrica. Si tratta di una critica della discrezionalità istruttoria dispiegata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno, in relazione alla quale è stata incensurabilmente assunta la determinazione di disporre la perizia. Deve essere, invero, riaffermato il principio di diritto secondo cui la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non eşime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano ictu oculi dagli atti (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 2017, Abastante, Rv. 269417-01). La Corte di assise di appello ha, sull'argomento, evidenziato come - una volta introdotto dall'imputato e dalla sua difesa soltanto in data 23 ottobre 2018 il tema, mai sollevato prima, della capacità di intendere e di volere di LO, sulla scorta delle due consulenze, psichiatrica e tossicologica, e dell'intervista psicologica contestualmente prodotte - il primo giudice, sempre tenendo conto dell'articolazione propria del rito abbreviato, abbia correttamente disposto la perizia psichiatrica, ritenuta necessaria al fine di approfondire in modo adeguato il profilo segnalato dalla difesa. 10 Annettere a tale corretta determinazione la finalità di neutralizzare gli elementi addotti dall'imputato si rivela, invero, prospettazione manifestamente priva di fondamento, siccome sorretta dal solo postulato (indimostrato a priori, sconfessato a posteriori) dell'esaustività e compiutezza delle consulenze prodotte dalla difesa. L'assunto propugnato dal ricorrente è, pertanto, sfornito di qualsiasi base, dovendo ricordarsi che, sempre in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione, thema che non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01): invero, con riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. si reputa analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto anch'esso è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, pure nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845 -01).
4. Inammissibile, in quanto avente un chiaro contenuto di merito, è il secondo motivo con cui il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della legittima difesa, effettiva o putativa. I giudici di appello, aggiungendo le loro osservazioni alle conformi argomentazioni svolte dal primo giudice, hanno evidenziato che in disparte l'assodata, scarsa credibilità delle dichiarazioni dell'imputato sullo specifico snodo dell'innesco della sua azione violenta e letale - LO non aveva fornito il benché minimo elemento a sostegno dell'asserzione che egli si era difeso dall'azione aggressiva di AM: invero, analizzando i contenuti del primo interrogatorio reso dall'imputato, hanno, con valutazione esaustiva ed esente da vizi logici, evidenziato che lo stesso LO non aveva addotto alcuna effettiva aggressione, avendo assunto che AM aveva preso il coltello per indurre l'ospite a uscire di casa. Ancora, la vera e propria esecuzione della vittima di cui si era reso protagonista l'imputato, con l'ultimo colpo di pistola "tirato in testa per farla finita", è stata considerata come condotta del tutto incompatibile con l'invocata 11 scriminante, senza che l'analisi del successivo interrogatorio dell'imputato abbia, secondo la congrua valutazione dei giudici di merito, introdotto elementi di effettiva novità. I giudici di merito, poi, hanno rilevato l'emersione di altre circostanze di fatto oggettivamente contrastanti con la prospettazione difensiva: la previa predisposizione del silenziatore artigianale, l'alterazione dei proiettili poi esplosi in senso di accentuata letalità, l'assenza del rinvenimento di un coltello nella disponibilità della vittima, se non uno da caccia, trovato però regolarmente riposto nella sua custodia di cuoio, del quale stato escluso l'impiego nell'occorso, la smentita della versione dell'imputato che il coltello trovato bruciato presso di lui fosse proveniente dalla vittima. A fronte di tale completo e incensurabile discorso giustificativo, la censura di travisamento delle prove orali indicate nel motivo, quali elementi confermativi del tutto obliterati dai giudici di appello, non merita considerazione per varie ragioni. -Il vizio di travisamento della prova per omissione deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 -01). -Rileva, poi, evidenziare che avendo i giudici di merito raggiunto una decisione conforme opera il principio di diritto secondo cui, nel caso di cosiddetta doppia conforme, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione: in questo modo, infatti, il relativo thema viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e con l'improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01). Inoltre, la parte che deduce tale vizio non può limitarsi, a pena di inammissibilità, a prospettare l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece, in primo luogo, identificare l'atto processuale cui fa riferimento, poi, individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, ancora, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva 12 esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda e, conclusivamente, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Infine, anche nel prospettare la doglianza in esame il ricorrente deve osservare il principio di autosufficienza del ricorso, posto che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il suddetto principio, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 · - 01). A queste coordinate il ricorrente non si è attenuto e si è, invece, dedicato a prospettare una ricostruzione sostanzialmente alternativa del fatto: ciò, a tacere dell'ulteriore rilievo che la versione a cui egli si è richiamato, con riferimento alle dichiarazioni di NI e CA, era pur sempre quella poi esposta negli interrogatori, ossia di avere agito esclusivamente per difendersi dall'aggressione dell'antagonista, e che la deduzione di pericolosità di quest'ultimo, prospettata come emersa dalle dichiarazioni di altri informatori (UC Di TA, IA Di ON, VE ON, SL LA), era stata già in primo grado ritenuta, nella sostanza, non collimante con l'accertato sviluppo dei fatti (alle pagg. 24- 30), in relazione all'emersione delle asserzioni non veritiere fatte da LO circa la dinamica della condotta omicidiaria: condotta, invece, descritta dai giudici dei due gradi di merito come univocamente finalizzata, fin dal suo esordio, all'uccisione della vittima. D'altro canto, va in via dirimente osservato che l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534 - 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566 01): e, però, ove pure si fosse dal giudice di merito accreditata, in qualche misura, la versione del fatto, risultata invece smentita, resa da LO, la sua azione non sarebbe andata oltre 13 la, comunque inammissibile, difesa preventiva. Né può censurarsi l'approdo raggiunto dalla Corte di assise di appello lì dove ha negato l'evenienza della legittima difesa putativa, essendosi i giudici di merito attenuti al principio di diritto secondo cui l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dello stesso eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01). Quanto all'eccesso colposo, a cui si è particolarmente riferito il ricorrente, deve aggiungersi che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02).
5. Per quanto concerne la questione posta con il terzo motivo, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente, per dimostrare il vizio di motivazione lamentato con riferimento alla valutazione delle risultanze peritali inerenti alla verifica della capacità di intendere e di volere di LO al momento del fatto, si infrangono sull'argomentata e logicamente corretta spiegazione fornita dalla Corte di merito sul tema. I giudici di appello, analizzate partitamente le considerazioni medico-legali svolte dal perito (dott. LO), nonché prese in considerazione le obiezioni avanzate nelle consulenze di parte (sia psichiatrica, sia tossicologica) e nell'intervista psicologica pure addotta nell'interesse di LO, ha precisato che l'ausiliare di ufficio, sul piano del metodo, non ha trascurato alcuno degli elaborati ora richiamati e ha analizzato la documentazione medica rilasciata dagli istituti penitenziari in cui era stato recluso l'imputato (in Livorno e in Pisa), con riferimento alle visite, alle analisi e ha i colloqui psicologici cui era stato sottoposto il detenuto. Quanto all'ulteriore documentazione costituita dai riferimenti a LO inerenti a un'indagine relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti riguardante un altro soggetto (Stefano Pascadopoli) e alle interviste difensive fatte agli amici 14 dell'imputato, la Corte di assise di appello ne ha motivatamente fatto emergere la totale irrilevanza ai fini della valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato, avendo il perito dato per assodato, siccome già accertato e ritenuto pacifico, il fatto costituito dalla circostanza che LO frequentava le piazze di spaccio e gli spacciatori per rifornirsi di sostanza stupefacente e restando peraltro fermo il giudizio dell'ausiliare secondo cui la tossicodipendenza dell'imputato era risultata non grave e comunque non cronica. La Corte territoriale ha anche risposto alla censura difensiva inerente alla mancata collaborazione di un tossicologo con il perito, essendo risultato chiaro che il dott. LO, in forza delle sue competenze specialistiche, aveva fornito una risposta ampia, precisa e non elusiva al quesito propostogli, senza pretermettere i dati introdotti nel contraddittorio dalla corrispondente consulenza di parte (del dott. Mari), fornendo, al contrario, una compiuta valutazione, basata su valide nozioni psichiatrico-forensi, in ordine alla non cronicità della tossicodipendenza dell'imputato. Quanto, poi, alla diagnosi effettiva della patologia di cui è risultato portatore l'imputato, i giudici di merito hanno, con argomenti adeguati, chiarito che la doppia diagnosi invocata dalla difesa si sostanzia nella definizione con la quale la comunità scientifica (con qualificazione recepita dall'OMS) designa il disturbo psichiatrico in comorbilità con un altro da dipendenza, ma senza che la concreta verifica del grado di tale disturbo della personalità, del tipo borderline, abbia consentito di collocare il concreto disturbo emerso in persona di LO fra quelli idonei a incidere sulla sua capacità di intendere o di volere. Con argomenti adeguati e nettezza di concetti, invero, la Corte di merito ha verificato che l'accertamento peritale ha fatto emergere come il disturbo della personalità da cui era ed è affetto LO fosse privo delle caratteristiche di consistenza, intensità, rilevanza e gravità necessarie a incidere sulla capacità di intendere e di volere, mentre la sua condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti non aveva assunto le caratteristiche dell'intossicazione cronica. La valutazione dei giudici di appello, rettamente fondata sull'argomentato responso specialistico richiamato, da loro condiviso a preferenza degli altri, si configura come un adeguato giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, dovendo a cospetto della congrua, succitata valutazione ribadirsi il principio- - di diritto che preclude la sindacabilità in questa sede della scelta operata dal giudice del merito, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ha ritenuto maggiormente condivisibile, allorché la sentenza abbia dato conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta e del contenuto dell'opinione disattesa, soffermandosi sulle tesi non condivise e sulle deduzioni contrarie delle parti, considerando tutte le risultanze 15 processuali rilevanti e spiegando la congruenza della tesi recepita rispetto al corrispondente significato (Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, De MA, Rv. 257965-01; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907-01). La Corte territoriale, con riferimento all'enucleata patologia, motivatamente ritenuta non rilevante al fine dell'affermata seminfermità mentale, ha rispetto la condivisa linea esegetica in base a cui è corretto sostenere che, ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, ma con la necessaria specificazione che tale approdo può darsi soltanto quando essi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o facendola grandemente scemare, nonché a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, sicché non può darsi rilievo, ai fini dell'imputabilità, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 01; Sez. 1, n. - 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 01; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339-01). Di siffatte indicate, gravi, anomalie i giudici di merito non hanno riscontrato alla stregua delle acquisizioni tecniche conseguite sulla base dell'esito peritale - acquisito, accuratamente analizzato e correttamente ritenuto sorretto da valide considerazioni medico-legali - epifanie tali da dover orientare il loro orizzonte decisorio in modo difforme dalle corrispondenti conclusioni. L'impugnazione non ha esposto elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione e analizzati dalla perizia disposta ed eseguita in primo grado, ovvero un travisamento della prova tale da giustificare la rinnovazione della stessa, la doglianza in esame risolvendosi, per il resto, in una rivalutazione di merito rispetto a quella sostenuta dal perito e motivatamente avallata dai - giudici di appello - degli elementi di prova raccolti e considerati utili ai fini del giudizio relativo alla capacità di intendere e di volere dell'imputato e all'escluso riconoscimento del vizio totale o parziale di mente. In tal senso va ribadito che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, ove sia esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 16 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170 01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410-01). Pertanto, non risulta in alcun modo infirmata la conclusione raggiunta dai giudici di merito: non sono emersi disturbi della personalità che, anche in comorbilità con la dipendenza non cronica da sostanze stupefacenti, fossero e siano tali da potersi definire consistenti, intensi e gravi in guisa da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei reati, escludendola o facendola grandemente scemare.
6. Il quarto motivo, che lamenta la mancata elisione dell'aggravante della premeditazione, non è fondato. La spiegazione data dalla Corte di assise di appello si connota per le argomentazioni chiare e persuasive esposte in ordine all'irrilevanza del disturbo della personalità (già verificato come inadeguato a incidere sulla capacità di intendere o di volere dell'agente) sul comportamento dell'imputato, risoltosi a premeditare l'omicidio, essendo risultato che la percezione della realtà da parte di LO è restata intatta, la comprensione della gravità della sua condotta e La capacità di giudizio sul valore da annettere ai comportamenti propri e altrui non sono stati significativamente alterati dal contenuto disturbo della personalità riscontrato. Ora, è vero che, ove si sia rilevata l'evenienza del vizio parziale di mente, l'aggravante della premeditazione può risultare incompatibile in concreto con tale vizio, sia pure con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità (Sez. 1, n. 25608 del 21/05/2013, Finocchio, Rv. 255917 -01), di guisa che, ove si sia accertato un grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all'agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione esige un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa (Sez. 1, n. 17606 del 08/03/2016, Spadari, Rv. 267714 - 01). E' del pari certo, però, che, per incensurabile accertamento di merito, il caso di specie esula dall'ambito ora richiamato, in quanto non è stato ravvisato alcun vizio della capacità di volere, oltre che della capacità di intendere, dell'imputato e, peraltro, il circoscritto disturbo della personalità di cui LO è risultato 17 portatore è stato congruamente valutato di grado tale da non incidere sulla consapevolezza e sulla volontarietà dell'imputato di programmare il delitto fin dalla mattina del 20 novembre 2017, quando AM gli aveva sottratto il telefono cellulare e di mantenere fermo il proposito omicidiario sino alla sua studiata realizzazione nella notte fra il 20 e il 21 novembre 2017. Non si rivela determinante in senso contrario la riflessione svolta dal ricorrente circa la varietà di tentativi praticati da LO sino alla sera per rientrare in possesso del cellulare, sicché soltanto all'esito avrebbe dovuto individuarsi la cristallizzazione dell'animus necandi, così da neutralizzare l'individuazione di un compiuto elemento cronologico, costitutivo dell'aggravante. Deve invero considerarsi che la Corte territoriale, ragionando in modo articolato ed esaustivo sulle modalità studiate dell'aggressione conclusasi con il triplice sparo, previa la preparazione dell'arma, guarnita con il silenziatore artigianale e armata di proiettili modificati in senso più micidiale e meno riconoscibile, ha fissato la strutturata maturazione del proposito omicidiario in capo all'imputato fin dalla mattina del 20 novembre, con l'individuazione di un adeguato spatium deliberandi, durante il quale, anche per le evenienze nel frattempo maturate, LO avrebbe potuto, se avesse voluto, abbandonare il proposito stesso, e ha ricollegato al mancato recupero del cellulare a causa dell'atteggiamento ostativo della vittima la realizzazione del piano letifero. In sostanza, i giudici di appello hanno adeguatamente giustificato l'approdo inerente alla sussistenza dell'aggravante esponendo il motivato convincimento che già dalla mattinata LO aveva deciso di uccidere AM, con compiuta identificazione dell'elemento ideologico e dell'elemento cronologico, sol che lo stesso AM non avesse restituito il telefono cellulare da lui rivendicato, secondo lo schema della premeditazione condizionata. I giudici di merito, così argomentando, si sono orientati in coerenza con la concetto giuridico per cui, in tema di premeditazione, non osta alla configurabilità della circostanza aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, Gambettola, Rv. 279933 - 01; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180-01).
7. In ordine al quinto motivo, esso ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante del motivo futile: critica, come si è visto, rafforzata dalle argomentazioni suppletivamente offerte dalla difesa nella memoria depositata. 18 Sull'argomento i giudici di appello hanno sottolineato l'evidente banalità del motivo che ha sorretto la deliberazione omicidiaria dell'agente, ossia il frustrato scopo di recuperare un telefono cellulare: situazione considerata, in modo del tutto congruo e certo non illogico, in guisa tale da far emergere l'assoluta sproporzione, secondo il comune sentire, fra il gravissimo fatto criminoso e il friabile se non inconsistente motivo che l'aveva determinato, così da farlo ritenere come un mero e del tutto ingiustificato pretesto, utilizzato per dare sfogo a un impulso criminale. Per le ragioni già spiegate, è stata correttamente esclusa alcuna percepibile influenza del modesto disturbo di personalità gravante l'imputato sulla maturazione del futile motivo indicato. -Anche su tale versante vale la pena di ricordare che non sussiste sul piano astratto incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza - aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata, sicché il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito (Sez. 5, n. 13515 del 06/12/2016, dep. 2017, C., Rv. 269707 - 01; Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012, dep. 2013, Di Blasi, Rv. 255781 - 01). Nel caso di specie, nessun vizio di mente è stato accertato;
e il circoscritto disturbo della personalità è stato dai giudici di merito stimato tale da non aver influito sulla fase ideativa, oltre che realizzativa, del delitto omicidiario, avendo essi accertato, con congrua motivazione, oltre alla decisa sproporzione oggettiva, anche la carenza di giustificazione soggettiva alla base della condotta dell'agente. Pertanto, tenendo conto della corretta esegesi della circostanza, come illustrata sul piano dei principi anche dalla difesa con la memoria ulteriore, la sostanza della spiegazione fornita dalla Corte territoriale nel senso che il - recupero di un cellulare, che peraltro non ha rivelato alcuna traccia della doppia vita di cui l'imputato aveva addotto temesse la scoperta, non solo è risultato totalmente sproporzionato all'uccisione, ma si è configurato come un banale pretesto, tale da dare sbocco al suo impulso criminale si mostra in linea con il - consolidato insegnamento di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a determinare l'azione criminosa, tanto da potersi ritenere, più che una causa cagionante l'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso 19 violento, tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 02; Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 01). L'iter argomentativo proposto dalla Corte di assise di appello ha evidenziato in modo compiuto e logico, sebbene senza rigide scansioni propositive, sia la verifica della sproporzione oggettiva, sia quella della carenza assoluta di giustificazione, anche interiore, della condotta, svalutando specificamente ogni possibile aspetto di serietà del motivo stesso, essendosi rivelato il recupero del - possesso del telefono cellulare un fatto assolutamente non significativo ai presenti fini. L'eventuale illiceità dell'azione compiuta da AM, che aveva in qualche modo conseguito il possesso del cellulare all'imputato in un contesto di reciproca interessenza relativa al mercato degli stupefacenti (avendo, peraltro, i giudici di merito segnalato l'alternativa possibilità che il cellulare fosse stato dato in pegno alla vittima dallo stesso LO, per il pagamento, ancora non effettuato, della sostanza stupefacente ricevuta), non ha costituito un elemento in qualsiasi modo commensurabile con l'uccisione del medesimo, dall'imputato addotta come tesa al recupero dell'oggetto, sicché i giudici di merito hanno congruamente ritenuto la futilità del motivo costituito dall'intenzione del titolare di recuperarlo. La doglianza, pertanto, si rivela priva di fondamento.
8. In ordine al sesto motivo, inerente alla censura del diniego della circostanza attenuante della provocazione, una volta esclusa l'influenza delle condizioni psichiche di LO sulla sua condotta, non può essere fondatamente recepita la proposta del ricorrente volta a riguardare l'azione omicidiaria compiuta valorizzando la prospettiva soggettivistica che fonda la diminuente. Certo, giudici di appello hanno tenuto conto della condotta di AM a monte di quella omicidiaria dell'imputato, spiegando che - a prescindere dal fatto che potesse qualificarsi come ingiusta o meno la sottrazione del telefono (in considerazione della spiegazione alternativa pure offerta e dianzi indicata) - è dirimente e insuperabile il rilievo dell'evidenza della sproporzione o della mancanza di adeguatezza fra addotto comportamento della vittima e reazione dell'agente: e senza l'evenienza di questa correlazione, necessaria per salvaguardare il riscontro del nesso causale fra condotta assunta come provocatoria e reazione in stato d'ira o per la stessa enucleazione dello stato d'ira, il riconoscimento della circostanza attenuante in parola deve ritenersi correttamente negato. Sul tema va ribadito che, al fine della sussistenza della circostanza 2 020 attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di una patente sproporzione fra l'una e l'altra, vale a dire quando essa sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M. C., Rv. 271799 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622-01). I giudici di merito si sono attenuti all'affermato principio, con conseguente rilievo di infondatezza della doglianza in esame.
9. Passando al settimo motivo, con cui si contesta che la collocazione da parte dell'imputato sulla pistola impiegata per l'uccisione della vittima del silenziatore artigianale costituito dal barattolo lavorato e modificato, abbia costituito una condotta idonea a integrare l'elemento materiale della norma incriminatrice di cui al capo B), ossia l'art. 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano rettamente interpretato la norma in relazione alla condotta concretamente ascritta all'imputato. Il rilievo inerente alla mancata alterazione delle caratteristiche meccaniche e alle dimensioni dell'arma sottende una considerazione che svaluta il carattere funzionale dell'alterazione stessa. L'art. 3 cit. stabilisce che chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00. La norma dispone con chiarezza che l'operazione di alterazione può avvenire "in qualsiasi modo": e ciò rileva per l'integrazione della fattispecie quando l'innesto di un pezzo aggiunto sulla canna della pistola e, per le sue connotazioni, finalizzato a silenziare efficacemente l'atto dello sparo crea, pur soltanto in modo reversibile, un unicum meccanico che sia tale da conseguire sul piano funzionale uno degli effetti che l'ordinamento ha inteso sanzionare: vale a dire, l'aumento delle potenzialità di offesa, ovvero l'accentuazione dell'agevolezza di porto, di uso o di occultamento. Dunque, l'apposizione sull'arma da sparo di uno strumento idoneo a silenziare l'azione di sparo, in un contesto in cui tale effetto sia tale da aumentarne la potenzialità offensiva e da agevolarne l'uso, si profila costituire alterazione della pistola, perché le caratteristiche meccaniche per l'uso da farne 212 2 prima della restitutio in integrum, ossia quelle relative alle modalità di funzionamento dell'arma, ne risultano concretamente modificate. In tal senso si presta adesione all'indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, la disponibilità di un'arma munita di silenziatore rende configurabile il reato di cui all'art. 3 legge 18 aprile 1975, in quanto la presenza del silenziatore determina l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi soltanto con un aumento della potenza e della precisione dell'arma, bensì deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici, con la specificazione che, ai fini della configurabilità del reato in questione, non si richiede la filettatura della canna dell'arma, trattandosi di circostanza che attiene soprattutto all'ambito probatorio (Sez. 1, n. 23348 del 26/09/2017, dep. 2018, Chiappa, non mass.; Sez. 1, n. 5381 del 18/04/1997, Parolari, Rv. 207819-01; in tal senso anche Sez. 7, ord., n. 33331 del 05/06/2019, Sotgia, non mass.; Sez. 1, n. 3127 del 12/01/2011, Paladini, non mass.; Sez. 1, n. 8639 del 27/11/2008, dep. 2009, Tonacci, non mass.). Pertanto, al di là di ogni ulteriore rilievo, qui non conferente, in ordine all'integrazione dell'art. 3 cit. della condotta di realizzazione di una filettatura per l'apposizione del silenziatore (realizzazione che si è ribadito costituire alterazione 01, dell'arma da Sez. 1, n. 41993 del 21/10/2010, Santaniello, Rv. 249004 secondo cui costituisce alterazione dell'arma, la realizzazione di una filettatura per l'applicazione di un silenziatore in quanto è un'operazione che altera le caratteristiche meccaniche dell'arma, poiché apporta alla originaria struttura della stessa una modificazione non irrilevante, anche se limitata ad una breve tratta della canna, dalla quale consegue un uso insidioso e quindi più agevole) e pur tenendo conto che altri arresti di legittimità sono pervenuti alla conclusione che il mero possesso del silenziatore e dell'arma a cui applicarlo non determinano l'alterazione dell'arma, al pari dell'apposizione del silenziatore all'arma senza modifiche strutturali (Sez. 1, n. 35702 del 05/04/2017, Eccel, non mass.; Sez. 1, n. 8626 del 20/02/2017, Ciullo, non mass.), si considera che l'alterazione delle caratteristiche meccaniche dell'arma (ossia di quelle che attengono al suo concreto funzionamento) possa avvenire, con la conseguente integrazione della fattispecie incriminatrice, nel pieno rispetto del principio di offensività ("in qualsiasi modo" stabilendo la disposizione), anche mediante modificazioni reversibili, ma pur sempre effettive, se e in quanto esse abbiano concretamente conseguito uno degli obbiettivi che l'ordinamento ha inteso espressamente scongiurare (l'aumento di potenzialità di offesa o l'accentuata agevolezza del porto, dell'uso o dell'occultamento). 2 222 Ciò, a prescindere dalla natura intrinsecamente antigiuridica della detenzione del silenziatore, in sé considerata (fatto non oggetto di contestazione nel presente processo;
sul tema Sez. 1, n. 42291 del 08/11/2007, Spezia, Rv. 238116 01; Sez. 1, n. 39740 del 22/09/2005, Brenna, Rv. 232942 - 01). I giudici di merito hanno, nel caso di specie, accertato incensurabilmente l'avvenuta realizzazione da parte dell'imputato di un silenziatore artigianale, di cui egli ha effettivamente munito la pistola nel contesto dell'azione omicidiaria, con il conseguente rilievo dell'alterazione dell'arma, essendo stato acclarato che tale modificazione, pur reversibile, ha fatto sì che le caratteristiche meccaniche della pistola, per come essa è stata congegnata e ha funzionato in concreto, ne hanno certamente agevolato l'uso, vale a dire la realizzazione della reiterata azione di sparo con rumore fortemente attenuato, in un edificio contrassegnato da un contesto condominiale e, quindi, in un ambito abitativo diffuso. La doglianza deve essere, quindi, disattesa. 10. Manifestamente infondato si appalesa l'ottavo motivo, inerente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. I giudici di appello hanno sottolineato che l'imputato ha provveduto a consegnare una somma irrisoria alle parti civili rispetto al pregiudizio arrecato loro, sia a titolo morale, sia a titolo patrimoniale. Essi hanno aggiunto che non è stata acquisita alcuna prova dell'impiego da parte di LO del suo intero patrimonio nella somministrazione di tale parziale ristoro e hanno, per il resto, evidenziato, quanto alla seconda parte della norma, la strutturale inapplicabilità del ravvedimento attivo alle conseguenze dannose determinate dal delitto di omicidio. Sotto quest'ultimo profilo, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante del ravvedimento attivo prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., implicando che le condotte riparatorie siano efficaci e che quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere applicata al reato di omicidio, produttivo della irreversibile distruzione del bene giuridico protetto dalla norma (Sez. 4, n. 18802 del 11/04/2019, Catalani, Rv. 275655 02; Sez. 1, n. 45542 del 15/09/2015, Russo, Rv. 265372-01). Sotto il primo profilo, poi, le deduzioni della difesa, facendo leva sul rilievo che non sarebbe stata considerata la produzione della visura ipocatastale relativa alla posizione di LO (documento, in sé, comunque inadeguato a rappresentare la totalità del patrimonio, anche mobiliare e finanziario, del soggetto) e non sarebbe stata valutata la mancata disposizione di un sequestro 23 AT (circostanza, in sé, priva di univocità circa l'insussistenza di beni ulteriori da cautelare), non si confrontano con il preciso accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine al carattere assolutamente parziale, anzi irrisorio, del ristoro in concreto assicurato dall'obbligato. La prima parte dell'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. configura una circostanza attenuante condizionata al fatto che il colpevole - prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni: è un'attenuante che trova la sua causa giustificatrice, non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume, essendo esso prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale, per cui, affinché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto e, quindi, l'attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo essere surrogato da un ristoro soltanto parziale. In questa direzione si ricorda che tale attenuante, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è, sì, soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non lo è con riferimento al suo contenuto, nel senso che per esso la circostanza deve qualificarsi come oggettiva: pertanto, ai fini della sua configurabilità, è necessario che il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona danneggiata sia pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente il solo ravvedimento del reo, la prevalenza dell'interesse della vittima all'integralità della riparazione non lasciando alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo e nemmeno alle eventuali dichiarazioni liberatorie della persona offesa (Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017. S., Rv. 270211 - 01; Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187 01; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247121 01; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673-01). 11. Non fondata è, infine, la nona doglianza, con cui si critica come carente sotto il profilo del rispetto del quadro normativo applicato e sotto quello della motivazione offerta, il confermato regime di subvalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in relazione alle circostanze aggravanti pure ritenute. avendo, le circostanze attenuantiDeve premettersi come sia indubbio che generiche, anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai 24 sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, terzo comma Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale - il giudice di merito ha l'onere di evidenziare in modo preciso gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti e di spiegare la scelta in ordine al giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, pure ritenute (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280639-01). Posto ciò, il Collegio non può non prendere atto che la Corte di assise di appello, scrutinando il corrispondente motivo di impugnazione, ha, con argomentazioni congrue e non illogiche, condiviso la conclusione raggiunta dal primo giudice, il quale, nella corrispondente motivazione, dopo aver riconnesso il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche all'unico fattore costituito dalle condizioni psichiche del reo, gravato dal pur circoscritto disturbo della personalità suindicato in soggetto assuntore di stupefacenti, al momento della commissione dei reati, aveva attribuito peso prevalente alla pregnanza delle ritenute circostanze aggravanti, per la valutazione di estrema gravità del fatto accertato e dell'accentuata capacità a delinquere dimostrata da LO. I giudici di appello, con una serie coordinata di considerazioni, hanno aggiunto, da un lato, che il fattore posto alla base del riconoscimento delle suddette attenuanti si era risolto in una condizione penalizzante, ma comune a un elevatissimo numero di persone e pacificamente controllabile con uno sforzo di volontà e, dall'altro, che ben due circostanze aggravanti comportanti la pena dell'ergastolo avevano fatto emergere le condotte gravissime perpetrate dall'imputato, coniugate con un movente privo di consistenza e con l'estrinsecazione della massima intensità del dolo e della corrispondente capacità a delinquere. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, preso in esame gli elementi addotti dalla difesa per evidenziare l'erroneità e incompletezza degli elementi addotti in comparazione e, progressivamente, hanno considerato irrilevante, nella dinamica evidenziata, la condizione di incensuratezza di LO, già valutata la patologia psichica, soltanto congetturale e indimostrato il dedotto stato emotivo e passionale, insussistente l'addotta collaborazione con l'autorità giudiziaria, inadeguato il riferimento al risarcimento, pur parziale, siccome irrisorio e non correlato alla dimostrata entità del suo patrimonio, nonché ininfluente il richiamo del contesto criminale in cui era maturato l'omicidio, mai essendo emersa la volontà del reo di affrancarsi dall'ambiente degli stupefacenti ed essendo stata ritenuta, per contro, dirimente la condizione di soggetto disarmato di AM al momento del fatto. Pertanto, nel relativo bilanciamento, la Corte territoriale ha, in modo argomentato e non illogico, confermato la valutazione di subvalenza delle 25 circostanze attenuanti stimando essere tale valutazione quella assolutamente equilibrata e corretta, in relazione ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. Si tratta di una conclusione certo severa, ma esitata con una ponderazione di merito tanto rigorosa quanto congrua e priva di fratture logiche: e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. 12. Corollario di queste considerazioni è il complessivo rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Carlo Zaza elvi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAR 2022 CANCE 26