Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sui rapporti con il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 c.p. e 479 c.p. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 13282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13282 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 137
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 21485/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE NE RI N. IL 02/03/1978;
avverso la sentenza n. 2644/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 18-1-2012, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato EZ EN UR, all'esito di giudizio abbreviato, a pena di giustizia per il reato di lesioni volontarie gravissime commesso in danno della moglie AR YA DA ER, colpendola ripetutamente al volto con un coltello.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando, con unico motivo, l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche con giudizio, quantomeno, di equivalenza. Deduce che le prospettive di miglioramento delle cicatrici sul volto della donna e le cattive condizioni economiche dell'imputato avrebbero dovuto indurre il giudicante a ritenere adeguata la somma di Euro 5.000 corrisposta a titolo di risarcimento e che lo stato di confusione mentale in cui si trovava l'imputato e il dolo d'impeto che caratterizzò la sua condotta avrebbero dovuto portare a riconoscere le attenuanti generiche, pure concesse, almeno equivalenti alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'attenuante del risarcimento del danno è stato correttamente esclusa in considerazione della parzialità del risarcimento, pacifico essendo il principio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale;
e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Cassazione penale, sez. 4, 22/05/2009, n. 26396). Nel caso di specie, con ineccepibile motivazione è stato escluso carattere integrale del risarcimento, in considerazione del fatto che la somma offerta dall'imputato è parsa appena adeguata in relazione ai giorni di malattia patita dalla persona offesa, ma assolutamente inadeguata rispetto alle cure necessarie a mitigare i gravi postumi permanenti a questa residuati e non comprensiva, comunque, del gravissimo danno morale e non patrimoniale subito. Nè assume rilievo il fatto che il danno permanente non sia stato quantificato con apposita perizia, posto che ben poteva il giudice effettuare una propria valutario ricorrere ad esperti della materia. Nè può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria della persona offesa, posto che si tratta di dichiarazione che non può fornire la prova di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria, come richiesto dalla norma.
Nemmeno assume significato il fatto che la riparazione assicurata dall'imputato sia il frutto di uno sforzo notevole da questi fatto, in considerazione delle sue potenzialità economiche, giacché l'attenuante del risarcimento del danno è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 c.p., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integrante della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo (Cassazione penale, sez. 2, 24/03/2010, n. 12366). Quanto al bilanciamento tra circostanze, incensurabile appare la sentenza della Corte territoriale, che ha ritenuto minusvalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, poiché è stato espresso con dovizia di argomenti e rigore logico, rispetto a cui le riflessioni del difensore non hanno nessun significato dirimente, risolvendosi nella indebita sopravvalutazione di un elemento favorevole (il parziale risarcimento) e nella prospettazione di una condizione soggettiva (lo "stato di confusione" al momento del fatto) assolutamente indimostrata (anzi, espressamente esclusa, con logici argomenti, dal giudice del merito): fatti che non possono comunque portare a rovesciare il giudizio espresso dalla Corte territoriale, in considerazione dell'asserita "decisività" degli argomenti spesi. È infatti il caso di ricordare che il giudizio che questa Corte di legittimità è chiamato ad esprimere sulla congruenza e logicità della motivazione non può essere confuso con una rinnovata valutazione degli elementi di fatto accertati nel processo, ma deve limitarsi a verificare se il discorso giustificativo contenuto in sentenza rispetti i canoni della logica e sia compatibile col senso comune. Questa verifica si risolve, nel caso concreto, senz'altro a favore dei giudici territoriali, posto che per logica e senso comune non può essere un parzialissimo risarcimento idoneo a bilanciare circostanze del tenore di quelle contestate, radicate negli stretti rapporti tra vittima ed aggressore e nel deturpamento del viso di una giovane donna, attuato con modalità efferate.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in considerazione dei motivi di ricorso, stimasi equo quantificare in Euro 1.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013