Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
La definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano "ictu oculi" dagli atti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione impugnata, ritenendola non sufficientemente motivata riguardo alle ragioni per cui il giudice non aveva disposto perizia psichiatrica, disattendendo i dati emergenti dalla documentazione in atti, relativa ad un precedente procedimento penale, nel quale l'organo giudicante, recependo le conclusioni del perito, aveva ritenuto l'imputato incapace di intendere di volere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2016, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
08965-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 31/05/2016 Sentenza n. 739/2016 Registro generale n. 44361/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ALDO CAVALLO Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABASTANTE SALVATORE, n. il 28/09/1977; avverso la sentenza n. 853/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 13/04/2015; fr udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che chiedeva il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/04/2015 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Rossano emessa all'esito di giudizio abbrevia- to condizionato in data 15/04/2013 - di condanna nei confronti di TA Salva- tore alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 575 e 577 nn. 3 e 4 cod. pen. (tentato omicidio di CA RM in Rossano fatto del 14/08/2012). - In ordine allo svolgimento del fatto, per motivi connessi a un litigio sorto qual- che giorno prima tra i due a causa della frequentazione di una donna da parte di entrambi, l'TA dapprima estraeva una pistola a gas marca Beretta, modo 92 FS, cal. 177/4,5 ed esplodeva diversi colpi all'indirizzo del CA, attingendolo in varie parti del corpo, poi estraeva un coltello di grosse dimensioni e sferrava un colpo in direzione dell'addome del CA, che cercava di parare il colpo e veniva per questo attinto alla mano destra, cagionandogli lesioni da arma da fuoco al collo, alla clavicola sinistra e al metacarpo della mano destra, giudicate guaribili in giorni tren- ta, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà, consistente nella reazione della persona offesa, del fratello e del padre dello stesso TA. La Corte d'appello poi escludeva che il fatto fosse stato commesso in uno stato di totale o parziale infermità mentale e l'esistenza di una patologia incidente sulla commissione del fatto.
2. TA TO proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento.
2.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 88 cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa prospettava l'omissione valutativa e cioè decisionale della richiesta as- solutoria dell'TA per incapacità di intendere e volere indotta dalla riconosciu- ta patologia psichiatrica, la cui prova era stata affidata alla documentazione prodot- ta, quale condizionante la richiesta di accesso al rito abbreviato ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. Secondo la difesa, il vizio motivazionale era disvelato dall'eluso obbligo di pren- dere in considerazione e valutare la particolare patologia definita a carattere per- manente e dal giudizio apodittico in sentenza di non riconducibilità della condotta al disturbo della personalità. La difesa sosteneva che non erano state confutate le proprie censure in ordine alla patologia permanente invalidante la capacità di intendere e volere dell'Abastan- te, in violazione dell'art. 89 cod. pen. 3 2.2. Erronea interpretazione ed applicazione di norme procedurali in riferimento agli artt. 581, 591 e 648 cod. proc. pen. nonché all'art. 56 cod. pen.; vizio di moti- vazione anche in riferimento agli artt. 192 e 581 cod. proc. pen.. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale ometteva di argomentare sugli speci- fici rilievi di contraddittorietà ancorati alla non coerente evoluzione degli apporti di- chiarativi dei fratelli CA che, lo stesso G.U.P. in sentenza aveva precisato essere stati indagati per favoreggiamento in dipendenza delle ben diverse versioni rico- struttive dell'accaduto. Secondo la prospettazione difensiva, tali preliminari profili di inattendibilità sog- gettiva avrebbero imposto una più rigorosa valutazione sull'effettiva tenuta e sulla capacità fedelmente rappresentativa delle postume versioni accusatorie, contrad- dette da altre emergenze pretermesse dai primi giudici, quali le sommarie informa- zioni rese alla P.S. da TA ET, genitore di TA TO, e riprodot- te anche nel verbale di fermo dell'imputato, il quale aveva tra l'altro detto di aver visto "il figlio TO ed i miei nipoti CA RM ed il fratello TO, che si stavano picchiando" e di essere intervenuto, notando che il figlio aveva tra le mani una pistola che cercava di strappargli e buttar via.
2.3. Omessa motivazione in riferimento all'art. 89 cod. pen.. Nei motivi di appello l'TA censurava la decisione del G.U.P. che semmai orientata da implicito e mai espresso opinamento sulla carenza di accertamento dell'incapacità di 'intendere e volere al momento del fatto giudicato, non avrebbe potuto comunque tralasciare il dato oggettivo dell'accertata patologia e le conse- guenziali influenze comportamentali della stessa, per ritenere quanto meno gran- demente scemata la capacità di intendere e volere dell'imputato e quindi per con- cedere l'invocata attenuante ex art. 89 cod. pen.. Risultando già accertata una grave patologia di disturbo della personalità "bor- der line" caratterizzata, come ampiamente relazionato nella perizia della dott.ssa Manzo in epoca prossima agli accadimenti giudicati (gennaio/agosto 2012) da sre- golazione comportamentale, che portava all'impulsività ed a comportamenti ag- gressivi, i primi giudici avrebbero dovuto argomentare in ordine alla non utile valu- tabilità di quelle condizioni patologiche, illustrate anche nelle catalogate conseguen- ziali comportamentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente affrontato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava il mancato accertamento da parte dei giudici di merito dell'esistenza di una patolo- 4 gia psichica, già riconosciuta in altro precedente procedimento penale, all'esito del quale l'TA era stato prosciolto. I giudici di merito avevano preso cognizione di tali atti del procedimento, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato era stata condizionata alla loro previa acquisizione. Al riguardo, i giudici di merito osservavano che l'infermità mentale non costitui- va uno stato permanente, ma occorreva accertarla in relazione alla commissione di ciascun reato e che dagli atti del procedimento non risultava dimostrata l'incidenza causale del disturbo di personalità sul fatto commesso. In particolare, la Corte d'appello evidenziava che l'imputato aveva condizionato la richiesta di rito abbrevia- to alla sola acquisizione degli atti già richiamati del diverso procedimento, senza ri- chiedere l'espletamento di una perizia psichiatrica, strumentale alla verificazione di un rapporto di causalità tra l'infermità e il fatto. Tale motivazione risulta insufficiente. Sul punto va premesso che l'accertamento peritale non va disposto in ogni caso di segnalazione di eventuali infermità mentali, ma costituisce un potere di natura discrezionale, esercitabile solo nel caso in cui dagli atti emergano concreti elementi, che consentano di desumere l'incapacità dell'imputato di partecipare scientemente al processo;
tale conclusione è ricavabile dall'adozione da parte del legislatore dell'inciso "se occorre" nell'art. 70 cod. proc. pen.. Nel caso in esame, la patologia non era meramente dichiarata dall'imputato o fondata su documentazione medica inadeguata (ad esempio, perché di per sé atte- stante la sanità mentale del soggetto o non inerente a patologie psichiche), ma e- mergeva dal proscioglimento dell'TA nell'ambito di un precedente procedi- mento penale e dall'acquisizione della relativa documentazione sanitaria su richiesta dell'imputato, che vi aveva condizionato la scelta del giudizio abbreviato. Non è rilevante che al riguardo l'imputato e il suo difensore non abbiano espres- samente richiesto l'espletamento di una perizia psichiatrica;
né la scelta del rito ab- breviato impone al giudice di non compiere i relativi accertamenti medici, se neces- sari. Alla luce della presenza in atti di documentazione medica e di elementi di carat- tere obiettivo indicativi dell'esistenza della patologia, sarebbe stato necessario un più approfondito apparato motivazionale per stabilire se decidere di disporre una nuova perizia d'ufficio. Con ciò non si vuole sostenere che il dato pregresso sia in- confutabile: l'infermità psichica dell'imputato non può essere desunta da malattia precedentemente diagnosticata, né dall'indagine peritale espletata nel corso di altro procedimento, ma deve formare oggetto di accertamento in relazione al fatto adde- bitato ed al tempo in cui esso è stato commesso (Sez. 6, 16/11/1992, dep. 1993, n. 1895, Renato, Rv. 193539). 5 Tale dato, tuttavia, non può essere ignorato. Sarebbe stato necessario spiegare perché le conclusioni del perito d'ufficio nel pregresso procedimento penale e dell'organo giudicante che le aveva recepite erano state disattese e, stabilire perché la perizia non era stata disposta. Infatti, salvo il caso di evidente totale inconferen- za o inattendibilità della perizia, percepibile ictu oculi, la confutazione del dato scientifico avrebbe presumibilmente comportato il supporto delle conoscenze tecni- che di un esperto del settore, le quali non appartengono al normale bagaglio di co- noscenze del magistrato. Peraltro, è mancato nella sentenza impugnata ogni specifico riferimento alle ra- gioni della dedotta inesistenza del nesso causale tra la patologia e il reato in esame. Infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consi- stenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. 2, 22/05/2012 n. 24535, Bonadio, Rv. 253079). Sulla base dei pregressi accertamenti peritali, la difesa prospettava l'esistenza di un disturbo border line, che può incidere sulla capacità di intendere e di volere e- scludendola o eliminandola. Secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite, da recepire integralmente, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di men- te, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristret- to novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", pur- ché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla ca- pacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condi- zione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effet- to del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo men- tale, ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non pre- sentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infer- mità" (Sez. U, 25 gennaio 2005 n. 9163, Raso, Rv. 230317). Peraltro, la necessità di disporre perizia in sede di appello, qualora emergente dalle risultanze processuali, prescinde del tutto da eventuali carenze di documenta- zione medica nel giudizio di primo grado o da mancate esplicite richieste (va evi- ch denziato comunque che la patologia era ampiamente segnalata durante il dibatti- mento, tanto è vero che la sentenza impugnata contiene sia pur scarni riferimenti alla stessa oltre che all'acquisizione delle certificazioni mediche). 6 Il quadro clinico documentalmente emergente dagli atti di causa, avrebbe impo- sto un più rigoroso impianto motivazionale in ordine alle ragioni per le quali non e- spletare una nuova perizia. Sul punto vanno richiamate le numerose pronunzie della S.C. in materia, secon- do cui l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato risulta obbligatorio persino laddove la segnalazione o la documentazione della patologia da parte dell'imputato o del suo difensore sia tardiva. L'accertamento del- la capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di par- te, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Sez. 3, 08/04/2010 n. 19733, Vinci, Rv. 247191). La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non esime il giudice dalla verifica dell'imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano ic- tu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza dell'incapacità” (Sez. 6, 01/03/2007 n. 16544, Scaraggi, Rv. 236478).
3. Alla luce del carattere preliminare del primo motivo di ricorso accolto, devono ritenersi assorbiti (ma non preclusi) gli ulteriori motivi di impugnazione. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 31 maggio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Aldo Cavallo дело Caval DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA