Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2016, n. 8965
CASS
Sentenza 31 maggio 2016

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La definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano "ictu oculi" dagli atti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione impugnata, ritenendola non sufficientemente motivata riguardo alle ragioni per cui il giudice non aveva disposto perizia psichiatrica, disattendendo i dati emergenti dalla documentazione in atti, relativa ad un precedente procedimento penale, nel quale l'organo giudicante, recependo le conclusioni del perito, aveva ritenuto l'imputato incapace di intendere di volere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2016, n. 8965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8965
    Data del deposito : 31 maggio 2016

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