Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB LI 5 1 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 15610/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 15611/99 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Cron.•15557 Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 23/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RS PE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE AD;
- intimato e sul 2° ricorso n° 15611/99 proposto da: TE AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO2002 314 MANCUSO, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RS PE;
intimato - avverso la sentenza n. 8451/98 del Tribunale di - R.G. N. 794/97; MILANO, depositata il 10/07/98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2841 del 30 luglio 1996 il Pretore di Milano, decidendo sulle domande di SE RS nei confronti di AN SO e sulle domande riconvenzionali di quest'ultimo aventi tutte ad oggetto pretese relative all'intercorso rapporto di lavoro domestico, accertava un credito del ricorrente di L. 16.679.522 e un credito del convenuto pari a L.
4.835.800 ed, effettuata la compensazione, condannava SO al pagamento della somma di lire 11.873.722 in favore di RS. Il primo Giudice dichiarava dovuto al lavoratore il preavviso e lo straordinario diurno e accoglieva le domande riconvenzionali relative al mutuo residuo e al fondo cassa non restituito. La sentenza veniva impugnata dal SO, il quale deduceva che il rapporto di lavoro era legittimamente cessato il 7 settembre 1994 per giusta causa consistente nell'avere l'RS utilizzato per sue spese personali le somme affidategli per la ly gestione domestica. Non era pertanto dovuto il preavviso. Negava anche di dovere somme a titolo dei lavoro straordinario, sia perché nella lettera di assunzione era stato convenuto che il compenso era omnicomprensivo anche per l'eventuale lavoro straordinario sia perché comunque il dipendente non aveva svolto prestazioni eccedenti otto ore giornaliere di effettivo lavoro, avendo goduto di periodi non brevi di inoperosità. Insisteva, infine, perché venissero accolte le domande aventi ad oggetto la restituzione del controvalore di sette giornate di ferie godute in più e di permessi retribuiti non dovuti, degli scatti del telefono in personale dotazione del dipendente e dei capi di abbigliamento di servizio. L'appellato si costituiva, richiamando la lettera con la quale il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento con preavviso e quella successiva in cui aveva dispensato il lavoratore dal prestarlo. Osservava che l'istruttoria aveva fornito prova della esecuzione di lavoro straordinario, che il vestiario era stato restituito prima e anche dopo l'inizio del giudizio e che il telefono era in dotazione al lavoratore ma veniva utilizzato anche per l'attività lavorativa. Con sentenza del 16 aprile-10 luglio 1998, l'adito Tribunale di Milano accoglieva le doglianze del SO limitatamente alle questioni riguardanti lo straordinario ed il rimborso spese di telefono ("controvalore" degli scatti telefonici), riducendo l'importo oggetto di condanna a quello di lire 9.331.286 oltre rivalutazione ed interessi. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'RS con un unico motivo. Resiste il SO con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato alla reiezione della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. E' stata anche depositata memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello M incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con un unico articolato motivo SE RS, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché erronea interpretazione dei fatti e delle prove di causa, deduce che l'impugnata decisione sarebbe affetta dai predetti vizi laddove ha ritenuto che il lavoro dallo stesso svolto al mattino, per l'acquisto di giornali quotidiani prima delle ore otto, non sarebbe lavoro straordinario perché ampiamente compensato con apprezzabili periodi di riposo goduti nel corso della giornata, e perché comunque il compenso per l'eventuale lavoro straordinario sarebbe già contemplato nel compenso pattuito tra le parti. In proposito fa presente che dalla escussione dei testi era emerso che la sua attività iniziava ben prima delle ore otto, avendo egli già a quell'ora predisposto quanto 2 necessario alla colazione ed avendo già iniziato il disbrigo di molteplici faccende su di lui incombenti;
pertanto, il Tribunale aveva erroneamente limitato all'acquisto dei giornali la sua attività prima delle ore otto, dimenticando le altre attività riferite dai testi. Inoltre, nessun elemento raccolto in causa consentiva di ritenere che la sua attività fosse caratterizzata da periodi di attesa;
al contrario, la molteplicità degli incombenti e la carenza di personale, facevano sì che egli fosse costantemente impegnato e, dunque, costretto a svolgere lavoro straordinario. Né, d'altro canto si poteva ritenere che le prestazioni di lavoro straordinario fossero già contrattualmente retribuite, non risultando agli atti alcun elemento che deponesse in tal senso. Analogamente era a dirsi in ordine agli scatti telefonici relativi all'apparecchio situato nella propria stanza, da porsi ad avviso del Tribunale- a suo carico per il M fatto che nessuna prova era stata fornita circa l'utilizzo di tale telefono per il disbrigo di incombenti lavorativi;
al contrario dall'interrogatorio del BA (procuratore del SO) emergeva che esso RS utilizzava il telefono della propria stanza anche per incombenti riguardanti il lavoro. Le contestazioni alla impugnata decisione, così come poste, sono inammissibili. Premesso, in termini generali, che il vigente ordinamento processuale - quale risultante in forza del r.d. 28 ottobre 1940 n. 1443 e delle modifiche intervenute nel tempo non ha costruito (contrariamente a quanto sotteso dal contenuto del ricorso principale) il giudizio di legittimità quale un giudizio di merito di terzo grado, nel quale sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella compiuta dai giudici di primo grado, si osserva in limine che e' inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, sotto l'apparente denunzia di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, si 3 chieda una valutazione del materiale probatorio diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente, quando la valutazione del giudice di merito sia accompagnata da una motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile (Cass. 14 dicembre 1994 n. 10703). Nel caso in esame, il convincimento del Tribunale si fonda sul materiale probatorio acquisito, cui l'RS contrappone una diversa interpretazione dei fatti di causa, deducendo omissioni valutative delle risultanze processuali, neppure oggetto di possibile delibazione in questa sede. Invero, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali e' necessario, al fine di consentire al giudice M di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale - trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (v., per tutte, Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n.265). Nel caso in esame, mancando del tutto la trascrizione nel presente ricorso del tenore delle dichiarazioni del menzionato BA e degli ulteriori testi che sarebbero state trascurate, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal SO. Stimasi compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio. 4 Roma, 23 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere, Vebste buglichen отвренсо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M Oggi, 17 APR. 2002 E R P IL CANCELLIERE U чемса I waull 5