Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 2
In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 - che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile – presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l'esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l'agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell'abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l'attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, nè la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica).
L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati.(Fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell'azione asseritamente difensiva).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 19065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19065 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 19065-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3668/2019 -Presidente - ROSA PEZZULLO UP 12/12/2019- MICHELE ROMANO R.G.N. 10853/2019 ALESSANDRINA TUDINO Relatore - ELISABETTA MARIA MOROSINI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA Su ricorso proposto da: DI OM OA TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito Pubblico Minister in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo a Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito difensore L'avv. RIZZO MIRIA insiste nell'accoglimento di ricorso;
L'avv. MARIA BRUCALE insiste nell'accoglimento di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 giugno 2017, la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'assise d'appello di Palermo in data 7 giugno 2016, che - riconosciuta l'attenuante della provocazione aveva nel resto confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, con la quale CH AT Di CO è stato condannato per il delitto di omicidio aggravato in danno di UE LO e del connesso reato in materia di armi, in riferimento al diniego della causa di giustificazione della legittima difesa.
1.1.La Corte territoriale aveva ricostruito il contesto nel cui ambito era insorta la causale omicidiaria, da ricondursi ad una reazione al perdurante ed ingravescente comportamento vessatorio tenuto dal LO in danno della moglie, AL Di CO, e dei familiari di costei, tanto da determinare la donna a trasferirsi, con le figliolette, nell'abitazione del padre, CH AT Di CO, nella quale la persona offesa stava accedendo, contro la volontà di quest'ultimo e subito dopo aver ulteriormente minacciato di morte i familiari, quando era stato attinto da due colpi di fucile da caccia mentre scavalcava il cancello. Delineata la dinamica dei fatti come ricostruita dall'esito delle prove, la Corte di assise di appello di Palermo aveva, in particolare, evidenziato come la condotta omicida del Di CO non fosse stata altrimenti inevitabile, né determinata dal pericolo, concreto e attuale, di azioni violente nei confronti del suo nucleo familiare, quanto, piuttosto, da una reazione emotiva causata dall'atteggiamento aggressivo in atto, che si inseriva in una serie, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie del LO, a fronte delle quali si ritenevano, invece, sussistenti gli elementi costitutivi dell'attenuante della provocazione, invocata dalla difesa del ricorrente.
1.2. La Prima sezione di questa Corte ha ravvisato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 52, 55, 575 e 577 cod. pen., in riferimento al disconoscimento dell'esimente della legittima difesa da parte della Corte di assise di appello di Palermo, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo. In particolare, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise d'appello di Palermo, la Corte di legittimità non ha ritenuto razionalmente esclusa, dalla trama argomentativa della sentenza impugnata, la possibilità di ricondurre la condotta del Di CO all'ambito applicativo dell'art. 52, comma secondo, cod. pen., non risultando enucleate in termini di certezza processuale le condizioni in presenza delle quali l'imputato si fosse determinato a sparare all'indirizzo del genero, in concomitanza con il tentativo di questi di introdursi nella propria abitazione, rilevando carenze argomentative tali da non consentire di ricostruire, in termini di certezza, la sequenza comportamentale che era sfociata nell'omicidio del LO e il contesto dinamico nel quale tali condotte si erano inserite, non essendo chiaro in quale rapporto si fosse posta l'azione criminosa del Di CO con il tentativo del genero di introdursi illecitamente nella sua abitazione e, per converso, se tale tentativo potesse essere ritenuto decisivo ai fini della configurazione dell'esimente dell'art. 52, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della ricorrenza di un'aggressione ingiusta idonea a determinare la reazione legittima dell'imputato. Ha, a tal fine, stigmatizzato nel quadro dei presupposti normativi delineati dalla previsione dell'art. 52, comma' secondo, cod. pen., così come riformulato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59 e dall'interpretazione dei medesimi declinata da questa Corte la valutazione - delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'uccisione del LO si era verificata, in concomitanza con la violazione del domicilio dell'imputato da parte della vittima, che era stata esclusa senza tenere conto delle modalità con cui si era verificato il tentativo di ingresso nell'abitazione del Di CO, contro la sua volontà, ed il conseguente profilo dell'inevitabilità della reazione di questi rispetto alla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, quando sia configurabile una violazione del domicilio da parte dell'aggressore, concretizzatasi mediante l'effettiva introduzione dell'agente nell'altrui domicilio, contro la volontà del soggetto legittimato a escluderne la presenza. Ha, dunque, osservato come, nella valutazione dei presupposti della legittima difesa, quantomeno putativa, non si potesse prescindere dall'analisi della condizione psicologica nella quale versava il Di CO, anche in considerazione del fatto che le vessazioni alle quali il LO aveva sottoposto i 2 suoi familiari si protraevano da anni e si erano già manifestate in condotte minacciose reiterate, come tali suscettibili di assumere astratto rilievo ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa, tenuto conto dei dati emersi nel processo e, in particolare, della durata della condotta persecutoria del LO, della mancata adozione di provvedimenti giudiziali di prevenzione e dall'inequivocabile tenore minaccioso della prospettazione rivolta dal medesimo al Di CO subito prima dell'irruzione presso il domicilio di questi;
elementi idonei a determinare un «clima di grave disagio psichico nel quale versava il Di CO in conseguenza delle condotte vessatorie del genero». Donde la necessità di una valutazione unitaria della sequenza omicida e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era concretizzata, sulle quali si imponeva un accertamento processuale rigoroso e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, al fine di colmare le discrasie argomentative rilevate, mediante la rivalutazione della fase genetica dell'azione omicida del Di CO, da eseguirsi tenendo conto dei principi richiamati in tema di applicazione dell'esimente di cui all'art. 52, comma secondo, cod. pen., eliminando ogni incertezza sui suoi presupposti «tenuto conto della contestualità dell'azione omicida dell'imputato con il tentativo della vittima di violare il domicilio del suocero»; profilo, quest'ultimo, da valutarsi alla luce della nozione di privata dimora e tenuto conto del clima familiare nel quale si era concretizzata l'azione omicida, che si inseriva nel contesto di grave tensione che caratterizzava i rapporti tra il LO e la moglie, verificando se e in quale misura le eventuali condizioni di prostrazione psichica dell'imputato avessero inciso sulla sua determinazione criminosa. Ha, pertanto, demandato al giudizio di rinvio siffatta rivalutazione, dichiarate assorbite le residue censure difensive, riguardanti l'incompletezza dell'attività istruttoria svolta nei sottostanti giudizi e il trattamento sanzionatorio irrogato al Di CO.
2. Con sentenza del 27 settembre 2018, la Corte d'assise d'appello di decidendo in sede di rinvio - ha, in parziale riforma della sentenza Palermo di primo grado, riconosciuto l'attenuante della provocazione in misura prevalente e rideterminato la pena, confermando nel resto. 3 2.1. All'esito della rivalutazione delle prove ed in applicazione dei principi di diritto declinati nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, la Corte d'assise territoriale ha enucleato gli specifici indicatori rilevanti per l'applicazione dell'invocata scriminante, escludendone la ricorrenza alla luce della ritenuta evitabilità della reazione, tenuto conto dei dati tanatologici e balistici e dell'alterazione della scena del crimine, come rilevata dagli operanti, descrittivi della correlativa posizione dei soggetti contrapposti.
2.2. Sciogliendo il nodo che all'esito della pronuncia di annullamento per contraddittorietà della motivazione sul punto la Corte di cassazione - aveva individuato, la Corte territoriale ha ritenuto che il Di CO si fosse posto volontariamente nella condizione di reagire all'ingiusta aggressione del LO, pur potendo tutelare la propria e l'incolumità dei familiari trovando riparo nell'abitazione nella quale, del tutto razionalmente, il medesimo LO non pur essendo penetrato nelle pertinenze potuto accedere. Ha, sarebbe - quindi, escluso che il profilo psicologico dell'agente, pur significativamente caratterizzato da una condizione di timore e di esasperazione, indotta dalla ossessiva persecuzione a cui il LO sottoponeva la moglie ed i familiari di questa, avesse indotto ragionevolmente il Di CO a ritenere sussistente l'inevitabilità dell'azione difensiva, rivelando invece le concrete circostanze una piena e consapevole adesione della volontà di mirare ad organi vitali della vittima e di cagionarne la morte, con conseguente esclusione della scriminante, in forma putativa e, dunque, della possibilità di valutazione della condotta in termini di eccesso colposo;
criterio di imputazione soggettivo, quest'ultimo, che postula la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 52, comma secondo, cod. pen., nella specie invece esclusi.
2. Avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo ha proposto ricorso, con distinti atti, l'imputato.
2.1. Con il ricorso, avanzato per il tramite dell'Avv. Miria Rizzo, CH AT Di CO articola due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al disconoscimento della legittima difesa, anche nelle forme dell'eccesso colposo o della legittima difesa putativa. 4 Delineato l'ambito del giudizio rescissorio alla luce dei principi di diritto declinati nella sentenza d'annullamento, con particolare riguardo al rapporto di proporzione tra offesa e difesa di cui all'art. 52, comma terzo, cod. pen. censura il ricorrente la negazione, operata dalla sentenza impugnata, dei requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità della difesa, condotta alla stregua di una valutazione astrattizzante, che non ha tenuto conto delle concrete circostanze in cui è venuto a trovarsi il Di CO. Sul punto, la Corte territoriale è incorsa in travisamento dei dati probatori laddove ha ritenuto, sulla scorta della mera perizia autoptica, che i colpi fossero stati esplosi mentre il Di CO si avvicinava alla vittima, senza tener conto del tipo di arma utilizzata e della natura, meramente probabilistica, delle valutazioni espresse nella consulenza medico-legale, rispetto alle quali maggiormente attendibili sono le conclusioni della perizia balistica e della consulenza a discarico, esplicative di una condizione statica dell'imputato dal terrazzo dell'abitazione, in posizione frontale rispetto al LO ed alla medesima altezza. Del tutto congetturale è, invece, il dato relativo alla presenza di inferriate su tutti gli accessi all'abitazione, dal quale la Corte ha impropriamente tratto la valutazione di un'alternativa possibilità di difesa del Di CO dalla sortita del LO, in assenza di ispezione dei luoghi e di accertamenti peritali al riguardo e trascurando, altresì, la presenza nel medesimo contesto pertinenziale di altra abitazione, occupata da familiari anche di tenera età. Con conseguente erronea valutazione di inevitabilità della reazione difensiva, invece fondata sul concitato sviluppo dei fatti (inatteso arrivo del LO mentre l'imputato era ancora al telefono con lo zio di questi che gli preannunciava l'accesso), sulla pericolosità del LO, non contenuta da provvedimenti limitativi, e sulla compromissione della lucidità dell'imputato; elementi tali da rendere, alla stregua di un giudizio ex ante ed in concreto, invece inevitabile ed anzi doverosa la reazione difensiva all'ennesima violenza perpetrata, non ragionevolmente contenibile da un intervento delle forse dell'ordine che sarebbe stato tardivo. Così come del tutto presuntivamente è stata ritenuta l'immutazione della scena del crimine attraverso la dotazione postuma al LO di un coltello, in contrasto con le evidenze probatorie;
elemento che, comunque, non esclude la pericolosità in concreto del LO, già protagonista di una serie di gravi atti di violenza (per i quali risultavano 5 pendenti numerosi procedimenti penali) e del tutto capace di dare corso alla minaccia appena formulata in danno del Di CO e dei familiari. Donde l'erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen., quantomeno nella forma dell'eccesso colposo o della legittima difesa putativa.
2.1.2. Con il secondo motivo, censura il trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al limite attraverso l'improprio richiamo all'alterazione della scena del crimine, trattandosi di profilo non conducente sotto il versante logico-fattuale rispetto alla attenuante della provocazione.
2.2. Con il ricorso, avanzato per il tramite dell'Avv. Maria Brucale, l'imputato articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alle coordinate che delimitano il giudizio di rinvio ed alla sussistenza degli elementi della invoca scriminante, in termini sostanzialmente sovrapponibili alle censure già illustrate, valorizzando, in particolare, la condizione psichica dell'imputato e stigmatizzando, invece, la valutazione svolta dalla Corte di merito, fondata su una pretesa razionalità dell'agente, disancorata dall'effettiva e concitata dinamica dell'azione.
3. Con motivi nuovi, depositati in Cancelleria il 27 novembre 2019, l'Avv. Maria Brucale ha ulteriormente presidiato il ricorso, richiamando l'introduzione del comma quarto dell'art. 52 cod. pen. con I. 26 aprile 2019, n. 36, di cui invoca l'applicazione, in presenza di una condotta connotata da violenza e minaccia grave, realizzatasi mediante violazione del domicilio dell'imputato rispetto alla quale inevitabile è stata la reazione difensiva, posta in essere in stato di concitazione e di oggettivo timore, ex ante destabilizzante per l'agente alla stregua delle circostanze del concreto contesto, negli stessi termini dei quali la sentenza di annullamento aveva richiesto una più ponderata valutazione ed una adeguata motivazione in riferimento alle gradate declinazioni delle scriminante comunque ravvisabili, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 55 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.Non colgono nel segno le censure svolte, con analoga cadenza argomentativa e secondo articolata declinazione, nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Rizzo e nel motivo unico dell'Avv. Brucale.
1.1.La doglianza inerente violazione della legge processuale, sub specie di inosservanza dei limiti conseguenti alla sentenza di annullamento ex art. 627 cod. proc. pen. sono generici e, comunque, manifestamente infondati. Va, al riguardo, rilevato come la Prima Sezione di questa Corte abbia annullato la prima sentenza di appello, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., stigmatizzando la sottovalutazione dei parametri necessari per verificare la possibilità di ricondurre la condotta dell'imputato nell'ambito applicativo della legittima difesa, ravvisando la necessità di un duplice ordine di approfondimenti ricostruttivi e, segnatamente: la rivalutazione della fase genetica dell'azione omicida del Di CO, da eseguirsi tenendo conto dei principi di diritto in tema di applicazione dell'esimente di cui all'art. 52, comma secondo, cod. pen., la cui configurazione presuppone una verifica rigorosa delle modalità esecutive della condotta, tenuto conto della contestualità dell'azione omicida dell'imputato con il tentativo della vittima di violare il domicilio;
la riconsiderazione del clima familiare nel quale si era concretizzata l'azione omicida, che si inseriva nel contesto di grave tensione che caratterizzava i rapporti familiari, verificando se e in quale misura le eventuali condizioni di prostrazione psichica dell'imputato avessero inciso sulla sua determinazione criminosa. Nel delineare il tema d'analisi rimesso al giudice del rinvio, la Prima Sezione ha esplicitamente sottolineato come la disamina di siffatti elementi fosse essenziale rispetto a quella inerente gli ulteriori presupposti dell'esimente della legittima difesa, così come prefigurati dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., costituiti dalla necessità e dall'inevitabilità della condotta (f. 12), sia per escludere la sussistenza della causa di giustificazione, anche putativa, sia al fine di escludere l'eccesso colposo, per poi dare atto in dispositivo che la pronuncia veniva annullata limitatamente alla configurabilità dell'esimente di cui all'art. 52, comma 2, cod. pen.».
1.2. Già prendendo atto del tenore del dispositivo, dunque, appare evidente come alla Corte territoriale non fosse in alcun modo preclusa - ma 7 anzi richiesta la compiuta disamina dei limiti di applicazione della causa di giustificazione, compresi quelli della necessità ed inevitabilità della reazione -come già rilevato andavano riconsiderati, senza cha alcun punto che potesse ritenersi cristallizzato, sì da precluderne la rivalutazione. In altri termini, ciò che era necessario rivalutare non era solo il profilo inerente le modalità ed i tempi delle reciproche azioni ed il sostrato psicologico dell'imputato, caratterizzato da pregresse tensioni, ma se l'approfondimento di siffatti elementi incidesse anche sui presupposti a cui è, in via generale e preliminare, condizionata l'applicazione della medesima causa di giustificazione. A fugare definitivamente ogni dubbio, oltre alla già piana lettura del dictum conclusivo, soccorre il passo della motivazione della sentenza n. 35707/2017, nella parte in cui i giudici della Prima Sezione hanno ritenuto necessario accertare «le condizioni in presenza delle quali l'imputato si determinava a sparare all'indirizzo del genero;
in concomitanza con il suo tentativo di introdursi nella propria abitazione" (§2.1., ff.10-11), al fine di valutare la condotta dell'imputato in rapporto a quella della vittima e se tale tentativo potesse essere ritenuto decisivo ai fini della configurazione dell'esimente dell'art. 52, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della ricorrenza di un'aggressione ingiusta idonea a determinare la reazione legittima dell'imputato, tenuto conto della nozione di privata dimora affermata in riferimento alla previsione dell'art. 614 cod. pen., rispetto alla quale gli ulteriori presupposti dell'esimente della legittima difesa, così come prefigurati dall'art. 52, comma secondo, cod. pen. costituiti dalla necessità e - dall'inevitabilità della condotta dovevano essere vagliati alla luce dei - parametri che si sono richiamati e tenuto conto del segmento temporale circoscritto nel quale si concretizzavano l'intenzione univocamente aggressiva del LO e l'azione omicida del Di CO, in considerazione della violazione di domicilio in atto, nel quadro della condizione psicologica nella quale versava il Di CO (§2.2., f.12). invero senzaNe deriva l'infondatezza della censura dedotta, esplicitarne compiutamente i termini, mediante il richiamo agli artt. 627 (ricorso a firma dell'Avv. Rizzo) e 623, 627 cod. proc. pen (ricorso a firma Avv. Brucale), essendo rimesso al nuovo esame della Corte di merito il 8 in sindacato sui presupposti tutti della legittima difesa, reale o putativa e - caso positivo - la valutazione di un eventuale eccesso in executivis, rilevante ai sensi dell'art. 55 cod. pen.. 2. Sono, nel resto, infondate le censure articolate nel medesimo motivo unico e nel primo motivo di entrambi i ricorsi principali.
2.1. La Corte territoriale ha analiticamente ricostruito i profili di cui la sentenza d'annullamento aveva richiesto l'approfondimento, muovendosi entro le linee delineate dalla Prima Sezione di questa Corte in riferimento ai fatti antecedenti ed alla incidenza di questi sul profilo psicologico del ricorrente, nonché alla ricostruzione delle modalità e dei tempi delle reciproche azioni nel contesto che ha portato alla morte del LO, al fine di delibare la sussistenza alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto tanto dei presupposti della legittima difesa, anche putativa, che di - eventuali profili rilevanti in termini di eccesso colposo. In riferimento al primo profilo, la Corte d'assise d'appello ha ricostruito la condotta persecutoria posta in essere dal LO in danno della moglie, AL Di CO, articolata in un crescendo di minacce, rivolte alla donna ed ai familiari di questa, concretizzatesi anche nell'incendio della casa coniugale, che avevano indotto la medesima a trasferirsi presso la casa paterna, e che erano state oggetto di diverse querele, formalizzate nel settembre 2012, nonché di continue richieste di intervento delle forze dell'ordine. Nella sequela di tali fatti - che avevano dato luogo all'elevazione, a carico del LO, della contestazione dei reati di atti persecutori e incendio si poneva l'iniziativa della donna di trasferirsi, con le figlie, presso l'abitazione dell'imputato, temendo per l'incolumità propria e delle minori in quanto alcuna efficacia و dissuasiva avevano avuto le denunce all'autorità di polizia, e provando un م forte sentimento di frustrazione derivante dal mancato intervento, nell'immediatezza dei fatti denunciati. Sentimenti, questi, condivisi anche dall'imputato, nella sua posizione di garante e tutore della sicurezza familiare, e che il medesimo aveva esplicitamente manifestato anche ai Carabinieri del luogo, in occasione dell'ennesima denuncia della figlia pochi giorni prima dei fatti per cui si procede, paventando il rischio che, in caso di ulteriori condotte, potesse configurarsi in concreto il rischio che "o lui uccide me o io uccido lui". In tale contesto di estrema tensione in atto, delineato anche nella sequenza temporale alla stregua delle dichiarazioni dello stesso imputato e dei familiari, nonché della serie di querele sporte, la sentenza impugnata ha, quindi, proceduto alla ricostruzione dei fatti occorsi il 1 ottobre 2012. Anche in quel pomeriggio, il LO aveva reiteratamente telefonato alla moglie, minacciandola di morte;
aveva quindi richiesto allo zio TO AR di essere accompagnato presso l'abitazione del suocero, prospettandogli un incontro chiarificatore, tanto che il medesimo, raggiunto il PO per accompagnarlo, aveva a sua volta telefonato al Di CO, che tuttavia aveva smentito l'esistenza di un appuntamento ed aveva, anzi, dichiarato che non avrebbe ricevuto il genero. A quel punto, il LO era intervenuto nella telefonata, annunciando al Di CO che lo avrebbe comunque raggiunto, reiterando minacce del seguente tenore "adesso arrivo e vi taglio la gola"; iniziativa alla quale aveva, immediatamente, dato seguito, raggiungendo l'abitazione e tentando di scavalcare il cancello;
azione nel corso della quale si consumava il delitto per cui si procede. Siffatta concitata sequenza è stata ricostruita con esattezza attraverso i tabulati telefonici acquisiti, che circoscrivono temporalmente l'intera dinamica in pochi minuti: alle ore 20.55 il AR aveva telefonato al Di CO, mentre alle ore 21.01 la figlia di questi, AL, aveva richiesto l'intervento degli operanti in seguito alla sparatoria. In particolare, tra la fine della telefonata iniziata dal AR e proseguita dal LO per la durata complessiva di due minuti e la richiesta di intervento degli operanti arco temporale decisivo ai fini in disamina la sentenza impugnata ha individuato soli quattro minuti. Dal contesto così delineato, la Corte ha tratto i dati di ricostruzione del fatto, avvenuto mentre la minaccia del LO era in atto e si stava traducendo nella violazione del domicilio del Di CO, mediante lo scavalcamento del cancello;
violazione attestata non solo dalle tracce di terriccio presenti sulla serratura del cancello pedonale, ma anche dalla lacerazione dei pantaloni del LO e dalla presenza di sangue e materia cerebrale del medesimo sui pilastri e sulla sommità del cancello. La Corte ha, quindi, escluso che il LO, nell'occasione, fosse effettivamente armato. 10 Ha ricondotto a simulazione postuma, alla stregua di convergenti elementi probatori, la presenza, tra le mani del LO, di un coltello di notevoli dimensioni: all'atto dei primi rilievi, il LO non presentava una rigidità cadaverica tale da consentire che l'impugnatura del coltello potesse aver resistito alla caduta di questi in seguito alla sparatoria;
il coltello non presentava, diversamente dagli abiti, tracce di materiale ematico o biologico;
il AR aveva escluso che il PO impugnasse coltelli o altri strumenti di offesa;
il LO non indossava abiti atti all'occultamento; il coltello rinvenuto era ragionevolmente riconducibile al ceppo presente in casa di altra figlia del Di CO, sita nella medesima unità immobiliare, tanto per la mancanza di un elemento dal relativo alloggiamento, che per essere stati rinvenuti i bossoli lungo il vialetto di accesso a tale abitazione, in tal modo ricostruendo il percorso dell'imputato nell'immediatezza della sparatoria. Da siffatti elementi, la Corte di merito ha tratto la conclusione per cui il LO stesse dando seguito alla prospettata minaccia, disarmato, mediante violazione del domicilio del Di CO attraverso lo scavalcamento del cancello chiuso, arrampicandosi sullo stesso e raggiungendone la sommità. Passando alla ricostruzione della condotta del Di CO, la Corte ha innanzitutto posto in evidenza come il medesimo si fosse armato del fucile, regolarmente detenuto, nel brevissimo lasso temporale intercorrente tra la fine della telefonata (ore 20.57) e l'uso dell'arma stessa, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, dotata di inferriate protettive alle finestre, come documentato dai rilievi fotografici;
ne fosse quindi uscito, attendendo il LO ed avanzando verso di questi, sparandogli due colpi che lo attingevano al torace ed alla testa. Ha, quindi, ricostruito la posizione di sparo secondo le consulenze medico legale e balistica, tali da descrivere un'esplosione progressiva in avvicinamento, escludendo mediante l'analisi combinata dei dati tecnici (colpi diretti e non obliqui;
distanza) la fondatezza della prospettazione dell'imputato, che aveva, invece, dichiarato di aver esploso i colpi dal patio. Dal tracciamento descritto dal rilevamento dei bossoli, scaricati nel vialetto conducente all'abitazione dell'altra figlia, sita nel medesimo cortile, la Corte ha poi ricostruito come già rilevato il tragitto dell'imputato post - delictum e giustificato l'apprensione del coltello, posto nelle mani della vittima 11 mentre (ore 21.01) AL Di CO richiedeva l'intervento degli operanti che, nell'immediatezza, rinvenivano l'arma da sparo utilizzata nella cucina dell'abitazione del Di CO.
2.2. Dal complessivo dispiegarsi degli elementi di prova così ricostruiti, la Corte territoriale ha escluso la stessa necessità ed inevitabilità dell'iniziativa del Di CO, assumendo che costui si fosse posto pur in presenza - dell'alternativa di mettersi in sicurezza all'interno dell'abitazione e di richiedere l'immediato intervento degli operanti in una volontaria situazione aggressiva, verso una minaccia non armata compiuta mediante violazione del domicilio. Ne ha negato anche la rilevanza in termini putativi, in presenza di un errore non scusabile riguardo l'inevitabilità dell'offesa, posto che doveva escludersi che l'imputato potesse ragionevolmente essere indotto a temere lesioni all'incolumità personale propria e dei familiari, alla stregua della conformazione obiettiva dei luoghi, tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, e della possibilità di richiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine, escludendo che la condizione di frustrazione, maturata per accumulo dei pregressi atti violenti del LO ed attualizzata dalla minaccia in atto, fosse tale da indurre in errore incolpevole l'imputato sullo specifico profilo dell'inevitabilità difensiva. Ne ha, quindi, tratto la conclusione della esclusione, in radice, della necessità difensiva verso una minaccia disarmata, tanto da non potersi procedere alla successiva applicazione della presunzione di adeguatezza delle modalità difensive, a termini del comma secondo dell'art. 52 cod. pen., che postula la sussistenza dei primari ed indefettibili requisiti della necessità ed inevitabilità dell'offesa, ai quali ogni valutazione in termini di proporzionalità della reazione resta comunque subordinata. In altri termini, la Corte territoriale ha affermato come, anche a voler. ritenere che l'imputato fosse convinto di dover difendere se stesso e la propria famiglia dalla minaccia del LO, siffatta persuasione fosse fondata su un errore inescusabile, tenuto conto della possibilità di messa in sicurezza e della volontaria esposizione ad un pericolo, pericolo comunque non ragionevolmente fondato sull'uso di violenza armata. 12 Donde, l'iniziativa di imbracciare il fucile, legalmente detenuto, attendere e raggiungere il LO mentre questi, disarmato, ancora si trovava sulla sommità del cancello, esprime la volontaria esposizione ad un pericolo e la deliberazione di un'azione difensiva evitabile. L'aver sparato due colpi all'indirizzo dell'uomo andandogli incontro, mentre questi ancora si trovava disarmato, mirando ad organi vitali (capo e torace) con adeguata perizia, risultante dal brevetto di tiro al volo, ha costituito nel ragionamento della - Corte territoriale - il fondamento di una volontaria aggressione, rispetto alla quale la condizione psichica dell'imputato ha assunto la valenza del movente ritorsivo, e non già giustificato un'erronea rappresentazione dell'inevitabile pericolo. In altri termini, a fronte di un pericolo ancora attuale e tuttavia evitabile, l'imputato aveva adottato una non necessitata reazione, in quanto del tutto possibile la messa in condizioni di sicurezza e la richiesta di intervento. L'aver invece sparato mirando ad organi vitali, in posizione di avvicinamento, integra una condotta volontaria, rispetto alla quale it pregresso clima di tensione ha determinato un mero sentimento di ritorsione, rilevante solo nei termini della attenuante della provocazione. Di qui la ritenuta insussistenza del primo requisito che deve orientare l'interprete nella valutazione della legittima difesa.
3. La ricostruzione operata in sentenza viene contestata nei ricorsi in relazione a plurimi aspetti, essenzialmente riconducibili alla vulnerabilità del domicilio, alla posizione di sparo del Di CO ed alla minaccia, asseritamente armata, portata dal LO, nel quadro della compromessa lucidità dell'agente in conseguenza della grave condotta persecutoria e dell'attualità dell'intromissione illecita.
3.1. Essendo stato al proposito dedotto il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., osserva innanzitutto il Collegio come la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a 13 rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Quanto alla deduzione del vizio di illogicità della motivazione, la menzionata disposizione postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). E' invece deducibile il vizio di travisamento della prova, che ricorre quando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio deve, tuttavia, risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti processuali specificamente indicati, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato od omesso (ex multis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla 14 conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449).
3.2. Alla luce di tali premesse in diritto, le contestazioni mosse dal ricorrente sulla ricostruzione del fatto e sulla motivazione della sentenza impugnata non sono fondate. Nel ristrettissimo arco temporale intercorso tra l'annunciata incursione del LO e la richiesta di intervento agli operanti, obiettivamente circoscritto dai rilievi telefonici in soli quattro minuti, la sentenza impugnata ha dato atto - con motivazione del tutto razionale, che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità dell'approvvigionamento dell'arma, evidentemente già prontamente disponibile, nonché delle fasi di attesa, mira e sparo;
fasi tutte consumate all'esterno dell'abitazione, invece dotata di sicuri serramenti (come risulta dai rilievi fotografici richiamati, con i quali il ricorrente non si confronta), ed in posizione di progressivo avanzamento del Di CO. In riferimento a tale ultimo profilo, argomentativamente sostenuto nell'avversata sentenza dall'analisi delle consulenze tecniche, il ricorrente finisce da un lato per introdurre una alternativa ricostruzione del fatto, richiamando uno stralcio della consulenza di parte, peraltro espressa in termini puramente probabilistici ed all'esito di un mero esame cartolare, e, dall'altro, per proporre un rilievo comunque non decisivo, in quanto - quale che sia stata l'effettiva reciproca posizione delle parti nel momento dell'esplosione dei colpi letali dalla sentenza impugnata risulta che il Di - CO si fosse volontariamente esposto ad un contatto diretto con l'antagonista, prevenendone l'effettivo ingresso nell'abitazione e, con esso, - il concreto pericolo di violenza diretta alla persona mediante un'azione anticipata e non necessitata, in presenza di idonee misure di sicurezza. Oltre a non confrontarsi con le condizioni obiettive dell'immobile, del tutto idonee a garantire un non disonorevole contenimento familiare, il ricorrente neppure deduce, peraltro, l'esistenza di concreti profili di rischio alle 15 persone, in ipotesi presenti nel cortile e che avrebbero potuto subire l'intemperanza del LO disarmato, ove questi fosse riuscito ad accedervi. Né si espone a censura alcuna la ricostruzione dell'alterazione della scena del crimine mediante posizionamento nelle mani della vittima di un coltello, anche sul punto non confrontandosi i ricorsi con le dichiarazioni testimoniali, che hanno escluso che il LO fosse armato, né con il tracciamento dei bossoli rilasciati verso l'abitazione nella quale risulta repertato un ceppo mancante, nel relativo alloggiamento, di un coltello delle caratteristiche di quello in sequestro, in tal guisa tracciando il percorso dell'imputato e l'eseguita messinscena. Donde la rinnovata ricostruzione dell'azione e della reciproca posizione delle parti si sottrae a censure, in quanto aderente alle fonti di prova e del tutto razionalmente argomentata. In riferimento ai profili in fatto sui quali la sentenza di annullamento aveva richiesto un nuovo esame, può pertanto ritenersi accertato che il LO avesse violato, disarmato, il domicilio dell'imputato, avendo raggiunto la sommità del cancello pedonale, con finalità illecite (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907), già previamente prospettate, e che il Di CO lo abbia atteso, armato, al di fuori della propria abitazione, rivolgendogli plurimi colpi d'arma da fuoco in zone corporee vitali.
4. Nel quadro così delineato, ritiene il Collegio come, in relazione ai fatti come ricostruiti dai giudici di merito, sia stata correttamente esclusa la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, sia reale, sia putativa, e che tale conclusione non muti a seguito della modifica apportata all'art. 52 cod. pen. dalla 1. 26 aprile 2019, n. 36 che, in quanto ius novum favorevole comportante l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione, trova applicazione ai fatti antecedentemente commessi (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).
4.1. Nei suoi elementi costitutivi, la descrizione della menzionata scriminante quale prevista dall'art. 52, primo comma, cod. pen. è tuttora quella originariamente delineata dal codice penale: «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un 16 diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Secondo il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, la causa di giustificazione in parola postula tre elementi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio od altrui;
la necessità di reagire a scopo difensivo;
la proporzione tra la difesa e l'offesa. Com'è noto, le modifiche che hanno successivamente interessato la definizione della scriminante hanno riguardato - dapprima ad opera della l. 13 febbraio 2006, n. 59 e, recentemente, con la già citata 1. 36 del 2019 - le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614, primo e secondo comma, cod. pen., situazione a cui è stata parificata la commissione di fatti avvenuti «all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale» (art. 52, terzo comma, cod. pen.). In particolare, la legge n. 36 del 2019 ha modificato, in primo luogo, il comma secondo dell'art. 52 cod. pen., introducendovi l'avverbio "sempre"; ha, quindi, inserito nella norma un nuovo comma il quarto secondo cui - "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di uno o più persone" e aggiungendo, all'art. 55 cod. pen., un nuovo secondo comma che, restringendo l'ambito di punibilità per eccesso colposo, prevede che "la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, primo comma, numero 5 [cod. pen.], ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto".
4.2. Nel delineare la portata innovativa della disciplina, va, in primis, riaffermato come l'interpolazione del secondo comma dell'art. 52 cod. pen., mediante l'inserimento del lemma sempre, così come la previsione, in funzione di specificazione, di una più ampia latitudine della scriminante, delineata per i casi previsti dal nuovo comma quarto, non dispensi l'interprete dalla rigorosa verifica della necessità ed inevitabilità della condotta reattiva, essendosi il legislatore limitato a presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva, a tutela della sicurezza individuale nel 17 domicilio, vieppiù in riferimento a modalità intrusive connotate dalla violenza e dalla minaccia d'uso di armi. Nella delineata prospettiva, deve essere, invero, rimarcato come la presunzione di proporzionalità difensiva definita, in termini ulteriormente rafforzativi dell'intimità e sicurezza della persona nella sfera domiciliare, dalla norma in disamina postuli comunque, ed imprescindibilmente, la sussistenza delle precondizioni della necessità difensiva e del pericolo in atto non altrimenti contenibile.
4.2. Siffatta opzione interpretativa, ampiamente disaminata dalla dottrina ed esplicitata nella lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della novella - si impone in un'ottica costituzionalmente orientata, che muove dal rilievo per cui la difesa, anche nel domicilio, resta «una facoltà eccezionale di autodifesa, che ragionevolmente viene riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non è in concreto possibile», sicchè "la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini”. Donde il "fondamento costituzionale" del regime di non punibilità "a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati...è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità" che, come tale, resta rimessa all'apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta. Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione in parola, oltre a porsi in termini del tutto eccentrici rispetto al sistema delle cause di giustificazioni, evidenzierebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall'art. 3 Cost., introducendo, del tutto irragionevolmente, un'area di esclusione dell'antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto. Donde il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 52 cod. pen., alla luce degli interventi normativi in disamina, si impone quando l'opzione ermeneutica prescelta sia in linea con il fondamento di ragione sopra 18 richiamato, ed a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato.
4.3. Invero, nella giurisprudenza della Corte costituzionale è principio costante quello secondo cui le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro valutazione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperte tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che, viceversa, fondano la norma derogatoria: un giudizio che è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto, come appartenere primariamente al legislatore (cfr. Corte cost., sent. n. 140 del 04/05/2009, ove si richiamano in senso conforme le sent. nn. 385 del 1992, n. 267 del 1992, n. 32 del 1992; n. 1063 del 1988; n. 241 del 1983). -e, più in generale, le Nell'individuare e delineare le cause scriminanti cause di non punibilità il legislatore ordinario deve, nondimeno, operare un - ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (Corte cost., sent. n. 148 del 02/06/1983) e, nelle occasioni in cui è stata chiamata ad occuparsi di questioni di legittimità costituzionale concernenti la scriminante della legittima difesa, la Corte costituzionale non ha messo in discussione che l'istituto postuli la necessità di reazione ad un'offesa in atto, non essendo invece configurabile quando al momento del fatto la stessa si sia esaurita e l'agente intenda soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale (Corte cost., sent. n. 278 del 23/05/1990). - aiuta aProprio il requisito dell'attualità è stato sottolineato risolvere, caso per caso, le situazioni in cui di fatto può manifestarsi l'effettività dell'aggressione che giustifica la reazione difensiva (Corte cost., sent. n. 225 del 03/06/1987), qualificandola in termini di necessità.
4.4. Né siffatta opzione intercetta obiezioni sul piano convenzionale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha, invero, reiteratamente precisato come il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, sia da ritenersi giustificato alla luce dell'art. 2, par. 2, lett. a), CEDU - soltanto se "assolutamente necessario" per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale (cfr., anche per 19 ulteriori riferimenti, Corte EDU, Sez. 2, 14 giugno 2011, Trévalec c. Belgo;
Corte EDU, Sez. 4, 25/08/2009, UL e GI c. Italia;
per una compiuta disamina del tema V. Sez. 3, n. 49883 del 10 ottobre 2019, Capozzo, Rv. 277419). Ed analogo dovere di protezione del diritto alla vita da parte della legge degli Stati è sancito dall'art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con I. 25 ottobre 1977, n. 881, del pari fonte di quegli obblighi internazionali che, a norma dell'art. 117, comma 1, Cost., vincolano il legislatore nazionale e l'interprete. Anche al fine di dare all'art. 52 cod. pen. un'interpretazione costituzionalmente orientata, vieppiù quando si tratti di valutare condotte difensive in concreto lesive del fondamentale diritto alla vita, non può dunque prescindersi dalla verifica del requisito della necessità rispetto alla tutela della persona da violenze illegittime, in difetto del quale la lesione di tale diritto non può mai dirsi giustificata.
4.5. Nel quadro così delineato, occorre, dunque, verificare se sia applicabile, nella specie, il disposto di cui al primo capoverso dell'art. 52 cod. pen., giusta il quale nei medesimi luoghi «sussiste sempre...il rapporto di proporzione di cui al primo comma del [presente] articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione», o se si versi in una delle ipotesi previste dal comma quarto del medesimo articolo. In riferimento alla previsione introdotta nel 2006, questa Corte ha costantemente ribadito come la stessa avesse configurato una presunzione limitata alla sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia ravvisabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui о nelle sue - appartenenze - contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di 2 20 0 difesa della propria o altrui incolumità (Sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014, Thekna, Rv. 261491; Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502). Riguardo il parametro da ultimo evocato, e con riferimento all'impiego di armi in modo idoneo ad attentare alla vita dell'aggressore, continua, dunque, a trovare applicazione il principio secondo cui è configurabile la scriminante della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 5, n. 33191 del 15/04/2019, S., Rv. 277003, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Can, Rv. 272080). Nel quadro degli interventi complessivamente introdotti dalla 1. 36/2019, che rivelano una ratio legis ispirata all'inasprimento della reazione penale verso le aggressioni perpetrate nel domicilio (così l'inasprimento sanzionatorio apportato ai reati di cui agli artt. 614, 624-bis e 628 cod. pen.) e, nelle stesse situazioni, alla massima considerazione delle reazioni di autodifesa del cittadino (si consideri l'art. 8 della I. 36 del 2019), l'approdo cui è pervenuta questa Corte ancora condiviso dal Collegio non può dirsi - venuto meno a seguito dell'inserimento dell'avverbio "sempre" ad opera della recente "novella", potendo ad esso attribuirsi un mero significato rafforzativo della presunzione già posta dalla norma;
presunzione che, tuttavia, da un lato, riguarda la sussistenza di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie scriminante e che non esclude il giudizio sull'accertamento degli altri, vale a dire la necessità di reagire ad un'offesa in atto;
dall'altro, opera diversamente a seconda che il pericolo riguardi l'aggressione alla persona oppure ai beni (in termini analoghi, v., in motivazione, Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949). -Nella delineata prospettiva, l'uso di un'arma purché legittimamente detenuta - può dirsi reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, nei quali il legislatore ha ritenuto maggiormente avvertita l'esigenza di autodifesa, sempre che il pericolo di offesa ad un diritto (personale o patrimoniale) sia attuale e che l'impiego dell'arma, alla luce delle circostanze del concreto contesto, sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni se ricorra 21 pur sempre un pericolo di aggressione personale (n. 49883 del 2019, Rv. 277419, cit.). In tali limitati casi, non si potrà negare la sussistenza della - scriminante per difetto di proporzione tra difesa ed offesa sul rilievo dell'asimmetria tra i mezzi rispettivamente impiegati, ovvero, laddove il pericolo attuale di offesa riguardi i soli beni patrimoniali che dovrebbe - escludere in radice una qualsiasi, pur in concreto necessaria ed appropriata, reazione attraverso l'uso di un'arma per sproporzione tra i diversi beni in conflitto (da un lato il patrimonio, d'altro lato l'incolumità fisica) - quando, in assenza di desistenza, una diversa difesa potrebbe ragionevolmente provocare un'aggressione fisica. Va interpretato in questo senso, infatti (V. n. 49883 del 2019, Rv. 277419, cit.) il riferimento al "pericolo di aggressione" di cui all'ultima parte dell'art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen., altrimenti inutile, posto che il pericolo attuale di offesa del diritto nella specie, patrimoniale è già richiesto dal primo comma della disposizione.- A differenza di quest'ultimo, strutturalmente richiesto dalla fattispecie scriminante in termini di attualità, il pericolo di aggressione di cui al secondo comma, che tale ulteriore connotazione significativamente non richiede, implica una ragionevole prognosi sulla condotta dell'intruso che si trovi nell'altrui domicilio o nei luoghi equiparati, il quale, pur mirando a commettere reati contro il patrimonio e non avendo (ancora) posto in essere (o minacciato) azioni aggressive nei confronti della persona, a ciò potrebbe determinarsi qualora la vittima tentasse di opporre resistenza (reputa invece legittima la reazione a difesa dei beni solo quando sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502). Ed è in siffatta prospettiva che deve convenirsi con il principio per cui la scriminante della legittima difesa, come disciplinata dall'art. 52 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un'indiscriminata reazione contro chi si introduca illecitamente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui 22 incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione. Per contro, la perdurante esigenza di ravvisare gli altri elementi costitutivi della legittima difesa impone tuttora di ritenere che non possa dirsi scriminato l'impiego offensivo di un'arma contro la persona quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all'interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l'attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata (prima ancora che suscettibile di valutazione in termini di proporzione) qualora difetti il carattere della necessità della difesa.
4.6. Nei termini predetti, l'invocata scriminante è stata correttamente esclusa, nel caso in disamina, avendo l'imputato scelto, nell'ambito di opzioni alternative del tutto idonee a contrastare, intra moenia, l'incursione del LO, di affrontarlo armato, sparandogli immediatamente, mentre questi stava ancora accedendo nelle pertinenze dell'abitazione e, dunque, prima ancora che il pericolo annunciato divenisse effettivamente attuale, in tal guisa ponendo in essere una volontaria condotta anticipatoria di un'offesa connotata in termini di effettiva pericolosità. Di guisa che non opera, nella fattispecie concreta, la presunzione di proporzione tra offesa in atto e difesa attuata da compiersi alla luce della previsione di cui all'art. 52, secondo comma,cod. pen. -poiché, quanto all'offesa alla persona, il giudizio si arresta alla valutazione dell'insussistenza di quella situazione di necessità della difesa posta da un pericolo attuale che l'art. 52, primo comma, cod. pen. continua a richiedere;
quanto al pericolo di offesa, in particolare, reputa ragionevolmente la sentenza impugnata che lo stesso, pur attuale, non avesse ancora raggiunto quel grado di concretezza che, alla stregua di una valutazione ex ante e nello specifico contesto, deve connotare, anche per la distanza e la reciproca posizione, un rischio attuale di aggressione alla persona non altrimenti evitabile.
4.7. L'assenza del requisito della necessità difensiva esclude, altresì, l'applicabilità della nuova previsione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 52 cod. pen., a mente del quale nei luoghi di cui si è detto «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione 23 posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». comeAnche nell'interpretazione di siffatta disposizione deve premesso - sempre postularsi la necessità difensiva, sicchè non propriamente viene evocato, al riguardo, il sintagma di "legittima difesa presunta" (V. anche Sez. 5, n. 40414 del 13/06/2019, GUEYE, Rv. 277122), avendo invece il Legislatore introdotto un ulteriore caso di mera presunzione intesa la stessa in termini di agevolazione probatoria risguardo le circostanze del concreto di proporzionalità della reazione difensiva rispetto alla condotta contesto offensiva, e non già una presumptio che involge la causa di giustificazione della legittima difesa in toto, del tutto eccentrica rispetto al sistema ordinamentale dell'antigiuridicità. -Va, sul punto, rimarcato come escluso che il LO fosse armato nell'intrusione del medesimo che, come rilevato, aveva già violato il - domicilio dell'imputato, apprestandosi a fare ingresso nelle pertinenze dell'abitazione non sia dato ravvisare né l'impiego di violenza, né la prospettazione di minaccia di uso di arma o di altri mezzi di coazione fisica in danno delle persone;
condizioni che, nel caso in disamina, risultano escluse dalla sentenza avversata, essendosi la violazione di domicilio realizzata mediante scavalcamento del cancello da parte di soggetto disarmato e non disponente di altri strumenti di coazione fisica. Né sul punto può assumere rilievo decisivo la minaccia verbale, anticipata nella conversazione telefonica intervenuta tra le parti, in quanto l'espressione "vengo lì e ti sgozzo", rivolta dal LO al Di CO immediatamente prima dell'irruzione domiciliare, costituisce mera prospettazione di un male ingiusto, suggestivamente evocativo dell'uso di armi da taglio, ma non già la minaccia di impiego di un'arma effettivamente disponibile, diretta alla compressione dello ius excludedos alios e a cagionare pregiudizio alle persone;
requisiti che debbono, invece, connotare la violazione di domicilio ex se. Donde le caratteristiche stesse dell'intromissione del LO nel domicilio del Di CO sgombrano il campo all'applicazione della norma evocata, che è diretta a circoscrivere ulteriormente, nel complessivo statuto della legittima difesa domiciliare, il perimetro della responsabilità penale, in 24 presenza di condotte reattive verso l'autore della sola fattispecie aggravata di cui all'art. 614 cod. pen. che, come rilevato, nella specie non è dato ravvisare nella condotta posta in essere dalla vittima.
5. E', del pari, incensurabile l'esclusione della scriminante, in forma putativa.
5.1. Va, al riguardo, rimarcato come la sentenza di annullamento avesse posto il focus anche sul sostrato psicologico dell'agente, incontrovertibilmente condizionato dalla vera e propria persecuzione portata dal LO in danno della moglie e dei familiari, trasmodata finanche nell'incendio dell'abitazione coniugale. Ed a siffatto profilo, la sentenza impugnata ha riservato ampia disamina, escludendo, tuttavia, quell'errore scusabile sulla sussistenza degli elementi negativi della antigiuridicità in cui si risolve il fondamento delle cause di giustificazione putative, appartenendo invece al piano delle circostanze la valutazione degli stati emotivi e passionali. I dispositivi di sicurezza domiciliare immediatamente attivabili, e non attivati a fronte delle ricostruite modalità di un'intrusione disarmata addirittura annunciata, hanno condotto la Corte di merito ad escludere che l'imputato versasse, scusabilmente, in errore riguardo tanto la necessità della difesa, che l'attualità di un'aggressione inevitabile, con conseguente recessività anche della portata intimidatrice della previa minaccia telefonica.
5.2. Donde anche sotto tale profilo la motivazione non presta il fianco a censure, essendosi non solo escluso che il LO avesse impugnato un'arma, tale da poter indurre una erronea rappresentazione di pericolo in atto, ma anzi sottolineata la consapevole scelta di affrontare l'antagonista definitivamente, con atteggiamento della volontà condizionato da uno stato emotivo, progressivamente maturato per accumulo, rilevante nei limiti di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.. Trattasi, dunque, di valutazione insindacabile in fatto, perché non illogicamente motivata, e corretta in diritto alla luce del principio secondo cui l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la 25 giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634), non evitabile se non mediante la necessitata reazione difensiva. La Corte territoriale ha si ritenuto che tale pericolo - sia pur in fase esordiente fosse sussistente, ma, pur valutando lo stato di turbamento che la complessiva situazione aveva già determinato nel Di CO, ha correttamente giudicato che non richiedesse la necessità di utilizzare l'arma per colpire un uomo inerme, non risultando accreditabile alcun errore percettivo riguardo la concreta possibilità di evitarlo.
6. Né la sentenza impugnata s'appalesa censurabile in relazione alla mancata applicazione dell'art. 55 cod. pen.. 6.1. Mette conto, al riguardo, rimarcare la differenza concettuale che caratterizza, da un lato, la scriminante in forma putativa e, dall'altro, l'eccesso colposo. In entrambi i casi, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà; ma, mentre ai sensi dell'art. 59 cod. pen. l'errore -scusabile -deve investire gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo, quello di cui all'art. 55 cod. pen. investe, invece, solo la falsata valutazione del detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati, quando la scriminante tuttavia sussista. Donde l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante. In altri termini, presupposto su cui si fondano sia l'esimente della : legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante -per l'inesistenza dell'inevitabilità della reazione difensiva non vi è alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata (Sez. 5, n. 2505 del 26 14/11/2008 - dep. 2009, P.G. in proc. Olari, Rv. 242349, Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997 - dep. 1998, Mendicino, Rv. 209452). Deve essere, pertanto, ribadito il principio per cui l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898).
6.2. L'esclusione di un qualificato profilo di necessità, o di inevitabilità altrimenti, dell'azione asseritamente difensiva preclude, dunque, ogni valutazione in termini di eccesso. Il giudizio di merito - insindacabile in questa sede: cfr. Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408; Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, Greco, Rv. 241553 risponde, ad avviso del Collegio, al - consolidato principio secondo cui l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrore, Rv. 273401; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009 - dep. 2010, Sivigilia, Rv. 245843). In definitiva, sul piano dell'antigiuridicità, l'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa risulta insindacabilmente valutata.
7. La condizione psichica, obiettivamente caratterizzata, dell'imputato non dispiega rilievo neppure sotto il diverso profilo della punibilità. - - 7.1. Com'è noto, la 1.36 del 2019 ha inserito nell'art. 55 cod. pen. il secondo comma, del seguente tenore: nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle 272 7 condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». La disposizione delineata dalla "novella" che, all'evidenza, restringe l'ambito della rilevanza penale del fatto difensivo, introducendo una - del tutto inedita causa di non punibilità, è certamente applicabile ai fatti pregressi, ai - sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., quale legge più favorevole (V Sez. 4, n. 28782 del 28/05/2019, Dattoli). Nondimeno, la nuova disposizione non ha codificato un'ulteriore scriminante, che si aggiunge a quelle previste dagli artt. 50 ss.gg. cod. pen., che valorizzano situazioni oggettive di esclusione dell'antigiuridicità del fatto e che, se sussistenti, si applicano in favore dell'agente a prescindere dalla consapevolezza che il medesimo ne abbia (art. 59, primo comma, cod. pen.) o, laddove erroneamente reputate esistenti, sono parimenti valutate in suo favore, salva, in caso di colpevole errore, la responsabilità laddove il fatto sia previsto come delitto colposo (art. 59, quarto comma, cod. pen.). L'istituto introdotto dalla novella declina, invece, una situazione che, inserendosi nell'ambito di applicazione di una scriminante esistente, esclude la soggettiva imputabilità all'agente di condotte antigiuridiche colpose rispetto alle quali sia già stata accertata la violazione di una regola cautelare, operante - come sostenuto anche in dottrina sul piano dell'inesigibilità. - La situazione codificata nell'art. 55, secondo comma, cod. pen. si riferisce, tra le diverse cause di giustificazione, soltanto a quella della legittima difesa e, nell'ambito di questa, è ulteriormente circoscritta alle sole ipotesi in cui il fatto avvenga nei casi previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52 cod. pen. Essa, inoltre, non si riferisce a tutte le possibili C situazioni che, pur nei riferiti luoghi, possano dar luogo ad una difesa legittima, essendone stato delimitato il campo di applicazione con esclusivo riferimento a chi abbia "commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", da ritenersi comprensiva dei casi di eccesso colposo commessi in legittima difesa di beni propri ○ altrui quando sia ragionevolmente ipotizzabile quel pericolo di aggressione personale considerato dall'art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen.. Laddove non sia neppure ipotizzabile che l'azione difensiva illecita ascritta a titolo di eccesso colposo possa essere stata determinata dalla 28 necessità di difendere l'incolumità dell'agente o di terzi, la causa di non punibilità non è, dunque, configurabile. La previsione di una causa di non punibilità connessa all'eccesso colposo per essere stati superati i limiti imposti dalla necessità nel caso disciplinato dall'art. 52, secondo comma, cod. pen. per il quale, come detto, - vige la presunzione di proporzione tra difesa e offesa - rappresenta, peraltro, come evidenziato dalla dottrina, oggettiva conferma circa il fatto che anche nel domicilio e nei luoghi equiparati l'uso scriminato dell'arma imponga il rispetto del requisito della necessità della difesa. Donde, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), cod. pen., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419 02, cit.). La nuova disposizione si colloca, dunque, in una fattispecie di per sé certamente antigiuridica, per difetto della necessità della reazione in concreto tenuta, strutturalmente configurabile quale reato colposo rispetto al quale sussiste un profilo di rimproverabilità della condotta (altrimenti, il soggetto agente andrebbe già esente da responsabilità ai sensi della previsione di cui al primo comma). Mentre sul piano civile la condotta continua ad essere fonte di responsabilità - sia pur nella forma attenuata dell'indennizzo, piuttosto che in quella, piena, del risarcimento del danno (art. 2044, ultimo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 7 1. 36 del 2019), sul piano penale essa viene, invece, ritenuta non punibile poiché i limiti imposti dalla necessità della reazione sono stati (colpevolmente) superati per avere il soggetto agito in stato di minorata difesa, ovvero di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Una volta positivamente compiuto il giudizio di soggettiva rimproverabilità effettuato con riguardo all'agente modello, dunque, ricorrendo le altre condizioni, l'agente non sarà punibile laddove, alternativamente, ricorra una delle due, distinte, situazioni codificate. 29 7.2. Nella delineata prospettiva, è stato, in particolare, affermato che lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa, che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 3, n. 49883 del 2019, ibidem). Ed è stato, del tutto condivisibilmente, segnalato il necessario accertamento di un duplice rapporto causale, in virtù del quale il turbamento deve essere l'effetto derivante dalla situazione di pericolo in atto e, nel contempo, la causa dell'eccesso difensivo.
7.3. Nel caso in esame, mentre è stato correttamente ritenuto non configurabile l'eccesso colposo in executivis, in presenza dell'esclusione di una necessità difensiva, tale da rendere ascrivibile l'eccesso stesso al profilo del dolo, non viene in rilievo neppure la causa di non punibilità in parola. Dal testo della sentenza impugnata e dalla stessa prospettazione del ricorrente, emerge come la situazione psicologica in cui versava in Di CO derivasse dalla pregressa condotta persecutoria del LO, e non già dall'irruzione in atto, e come le stesse antecedenti e reiterate vessazioni abbiano determinato la consapevole e volontaria condotta reattiva, in una condizione solo esasperata dall'ennesima ingiusta violazione domiciliare. Donde vene meno, nel caso in disamina, il fondamento di ragione che sottende la speciale causa di non punibilità introdotta nell'art. 55 cod. pen., invece rigorosamente ancorata ad una verifica eziologica, ex ante ed in concreto, che conferisce rilievo dirimente alla specifica condotta offensiva in atto, rispetto alla quale pregresse iniziative illecite dello stesso aggressore possono assumere valenza sul diverso versante delle circostanze del reato. Esclusa ogni ipotesi rilevante di minorata difesa, l'annunciata incursione del LO e la correlativa iniziativa del Di CO di affrontarlo 30 dopo essersi armato non fonda su una situazione psichica determinata dalla violazione di domicilio, del tutto prevista ed evitabile negli epiloghi temuti anche solo restando all'interno dell'abitazione, bensì come rivendicato dallo stesso ricorrente su di una pregressa condizione di frustrazione;
sicchè è a - tale complesso e precostituito quadro psicologico che appare ricondotta, nella sentenza impugnata, anche la deliberata azione difensiva, con motivazione che non evidenzia profili di criticità rilevanti in questa sede e che esclude anche l'applicazione della più favorevole causa di non punibilità di nuova introduzione.. Deve essere, pertanto, affermato che, ai fini della ricorrenza della speciale causa di non punibilità introdotta all'art. 55 cod. pen., è necessario, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, il rigoroso accertamento di un duplice rapporto causale, in virtù del quale il grave turbamento deve essere l'effetto derivante dalla situazione di pericolo in atto e, nel contempo, la causa dell'eccesso difensivo.
7.4. Per altro verso, se la esasperazione per accumulo preclude ex se la valutazione della causa di non punibilità in parola, fondando invece il movente di un eccesso doloso, penalmente rilevante, nondimeno offre · ulteriori criteri direttivi riguardo la valutazione degli stati emotivi e passionali, richiamando anche nella valutazione del diverso istituto della legittima - difesa putativa - ad una verifica causale della induzione in errore in virtù della situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse, o caratterizzati per sommatoria, richiamando ad un accertamento rigoroso dell'incidenza del metus sulla determinazione dell'agente. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, invero, l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto incidenza sull'insorgenza dell'erroneoconcreta 31 " convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268). La valutazione di questi ultimi, nel caso in esame, è stata, dunque, correttamente ascritta al profilo circostanziale, non esponendosi, invece, a censure la esclusione della difesa legittima. Sono, pertanto, infondate le censure proposte al riguardo.
8. E', invece, inammissibilmente formulato il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Rizzo, con il quale si censura la valutazione dell'attività di depistaggio, operata mediante alterazione della scena del crimine, in punto di riduzione della pena per effetto della attenuante della provocazione. Nell'esercizio del potere discrezionale che, nell'ambito della riduzione prevista nella misura massima di un terzo, ha condotto la Corte ad applicare l'attenuante in misura inferiore al massimo, risulta valorizzato uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., che sovrintende alla conformazione del trattamento sanzionatorio al caso concreto, senza che sul medesimo incidano disarticolandone la valutazione esclusivamente gli elementi tipici delle circostanze specificatamente applicate. In altri termini, nell'operare l'esatta determinazione della riduzione di pena per effetto di una circostanza attenuante, il giudice del merito può valorizzare ogni profilo idoneo a guidare la personalizzazione della sanzione, restando siffatta valutazione insindacabile, ove adeguatamente motivata. Donde il richiamo alla condotta post delictum non s'appalesa illogicamente evocato, in quanto non eccentrico rispetto alla valutazione propria dello stato d'ira determinato dalla condotta ingiusta altrui.
9. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 32
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. OS OM Perall Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino чон CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GIU 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AVER 33