Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all'agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2016, n. 17606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17606 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
1 7 6 0 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - N. 341/2016 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 15762/2015- Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD VI N. IL 25/04/1976 avverso la sentenza n. 32/2014 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 10/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cuigi Ors;
che ha concluso per il rifetto del ricorso;
RM Udito, per la parte civile, l'Avv, Chindams, he he diesto il ripens ·del ricorso;
Udit i difensor Avv. F. Curti, che the chiesto l'accophievento del xicorss;
-1- RITENUTO IN FATTO 1. Le due decisioni di merito, la prima emessa dal GUP del Tribunale di Milano - in sede di rito abbreviato in data 31 gennaio 2014, la seconda emessa dalla - Corte di Assise d'Appello di Milano il 10 dicembre 2014, hanno affermato la penale responsabilità di AD ID in relazione al contestato delitto di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione - - commesso in danno di BR AT e BR CO il 16 maggio del 2013. Già in primo grado è stata riconosciuta allo AD la diminuente del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod.pen. riconosciuta equivalente - all'aggravante della premeditazione e la pena è stata determinata, previa unificazione delle violazioni ai sensi dell'art. 81 cpv. cod.pen., in quella di anni venti di reclusione (anni trenta, ridotti ad anni venti per la scelta del rito). La Corte di Appello ha operato conferma integrale di dette statuizioni. AD ID è stato altresì condannato al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile con provvisionale immediatamente esecutiva. E' stata altresì prevista sin d'ora l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per un tempo non inferiore ad anni tre.
1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto materiale, la stessa è incontroversa. Può affermarsi, dunque, che AD ID alle ore 6.30 circa del giorno 16 RYM maggio 2013 ha esploso, con una pistola calibro 7.65 legalmente detenuta, più colpi di arma da fuoco verso BR AT e BR CO cagionando la morte di entrambi. Il fatto è avvenuto in presenza di testimoni e lo stesso AD, dopo averlo commesso, ha contattato le forze dell'ordine indicandosi come autore del fatto delittuoso. Le vittime erano all'interno di un bar ove si recavano pressocchè quotidianamente ad inizio giornata. BR CO era il datore di lavoro dello AD da più di dieci anni e BR AT era suo figlio;
entrambi avevano intrattenuto un lungo rapporto con lo AD - con frequentazione non limitata al rapporto lavorativo - incrinatosi nei tempi prossimi alla esecuzione del delitto, per le ragioni che si esporranno. Giova precisare, infatti, che ad essere oggetto di doglianza - nella presente sede di legittimità - non è l'attribuzione, del tutto pacifica, del fatto all'imputato ma la ricorrenza o meno della circostanza aggravante della premeditazione, il relativo giudizio di bilanciamento con la riconosciuta semi-infermità mentale e il complessivo trattamento sanzionatorio, nonchè l'avvenuta applicazione sin dalla fase cognitiva della misura di sicurezza. 2 1.2 La perizia realizzata dal dott. Della Pria così come la consulenza tecnica di parte redatta dal prof. Bruno, riportate in sintesi nella decisione di primo grado, hanno evidenziato l'esistenza a carico dello AD di un vizio parziale di mente. L'azione delittuosa risulta determinata in fatto da un episodio avvenuto il - - giorno antecedente il 15 maggio quando BR CO, in virtù di condotte anomale, definite come 'ossessive' dello AD (che sostanzialmente si era legato in maniera morbosa ai due BR ed in particolare al AT, arrivando a pedinarlo e manifestando un forte disagio correlato all'assenza di figure di riferimento affettive) gli aveva imposto un periodo di congedo dal lavoro per necessità di cura. Tale decisione aveva determinato, sin dal pomeriggio del giorno 15, una reazione psicologica abnorme nello AD sentitosi rifiutato da coloro che aveva - elevato a riferimento affettivo pressocchè esclusivo della sua condizione di vita - in un soggetto ritenuto portatore dal perito di un « distubo depressivo maggiore grave e ricorrente, infermità che ha determinato al momento del fatto e nelle ore precedenti a questo una capacità di intendere, ma soprattutto di volere, grandemente scemata>> . -L'analisi peritale e consulenziale sostanzialmente conforme nei risultati ha evidenziato l'emersione del disturbo già nei primi anni '90 come stato depressivo ricollegabile ad un evento traumatico verificatosi già nel corso dell'infanzia dell'imputato e rappresentato dalla morte del fratello. RM Risultano censiti nel corso del tempo tentativi di suicidio, ferma restando l'apparente normalità relazionale dello AD. Tale condizione tendeva a strutturarsi nel tempo in termini di grave disturbo della personalità e si riacutizzava in occasione del decesso del padre, avvenuto nel 2008. Pur non transitando in un vero e proprio stato dissociativo, e pur non comportando una esclusione della capacità di intendere, detto disturbo è stato ritenuto di gravità tale da comportare una concreta alterazione della capacità di volere, anche in rapporto alla particolare condizione che era vissuta dallo AD nel complesso rapporto intrattenuto con i BR, soggetti che pure avevano a lungo assecondato il suo bisogno di sostituzione affettiva. In tale contesto si era venuto a realizzare una sorta di 'delirio di rapporto sensitivo', secondo la definizione esposta dal consulente di parte, tale da incidere concretamente sulla capacità di autocontrollo e tale da determinare scarsa capacità di selezione e contenimento degli impulsi ad agire. Quanto alla ricorrenza della aggravante della premeditazione, il GUP evidenzia che secondo il perito trattasi di una premeditazione certamente patologica ma sussistente in fatto. 3 AD la sera precedente - dopo aver appreso la volontà del BR di collocarlo a riposo per malattia si era recato presso il bar frequentato dalle - vittime per avere contezza dell'orario di apertura. In ciò viene ritenuto sussistente un indicatore preciso della insorgenza temporale del proposito criminoso. Ad avviso del GUP pertanto, la condizione patologica pur avendo determinato una parziale alterazione della realtà anche nelle ore che hanno preceduto il - delitto, secondo la stessa narrazione dell'imputato non avrebbe escluso del tutto la capacità di intendere e dunque non avrebbe comportato l'esclusione del profilo soggettivo della premeditazione. Viene esclusa dal GUP la possibilità di ulteriore attenuazione della sanzione tramite il riconoscimento di attenuanti generiche - data la estrema gravità del gesto commesso e la sua pianificazione e l'aggravante della premeditazione- viene ritenuta equivalente, come si è detto, alla riconosciuta semi infermità. La pena per il delitto più grave viene quantificata in anni 22 di reclusione con aumento per continuazione pari ad anni otto e riduzione per il rito.
2. La Corte di Assise d'Appello di Milano, nel valutare le doglianze ivi proposte affermava, in sintesi, che la valutazione peritale delle condizioni dello AD al momento del fatto ha evidenziato una alterazione della capacità di volere, nel RM senso di parziale incapacità di determinarsi in modo autonomo. In tal senso si ritiene che tale condizione non sia ostativa al riconoscimento della sussistenza della premeditazione - in presenza di indicatori fattuali in tal senso, tra cui oltre a quelli già indicati in primo grado viene evocata la menzogna riferita alla madre la sera precedente al fatto circa il mantenimento in suo possesso dell'arma poi utilizzata - posto che l'aspetto di infermità non sarebbe caratterizzato da una ideazione alterata nei confronti delle vittime ma in un complessivo disfacimento dell'autostima, che si è posto come antecedente causale di un gesto caratterizzato da istinto vendicativo per il rifiuto opposto da costoro alla sua permanenza nel luogo di lavoro. La Corte di merito compie riferimento a precedenti arresti elaborati in questa sede di legittimità tesi a ritenere compatibile la semi infermità mentale con detta aggravante, tranne l'ipotesi in cui sussista una precisa correlazione tra la premeditazione e la sottostante condizione patologica, correlazione che nel caso in esame non viene ritenuta sussistente. Si osserva che anche il manifestato proposito suicidiario non è stato realizzato e d'altra parte la Corte ravvisa elementi di consapevolezza della gravità dell'azione nella stessa versione dei fatti resa nella immediatezza dallo AD al Pubblico Ministero. 4 Vengono pertanto confermate le statuizioni emesse in primo grado, anche in rapporto alla non meritevolezza delle attenuanti generiche ed alla entità di aumento per la riconosciuta continuazione tra i due episodi.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione -con personale sottoscrizione - AD ID, articolando distinti motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice di diritto sostanziale e vizio di motivazione (nonchè violazione del finalismo rieducativo della pena di derivazione costituzionale) in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione pure in presenza di vizio parziale di mente. La deduzione si estende al travisamento dei contenuti di atti del procedimento, tra cui la perizia e la consulenza depositata dalla difesa. Si evidenzia che le relazioni degli esperti avevano inquadrato la patologia da cui è affetto l'imputato in modo tale da escludere l'esistenza di una piena e consapevole volontà, il che non poteva che determinare la insussistenza di un profilo come quello della premeditazione, correlato ad una particolare intensità e qualità del dolo. Si precisano le linee interpretative di questa Corte sulla natura e sul fondamento dell'aggravante de qua e si rievocano i contenuti di recenti arresti sul tema, allo scopo di evidenziare che il caso in esame rientra in tesi - nella previsione RM giurisprudenziale della incompatibilità tra premeditazione e vizio parziale di mente. Vi è stata, nelle decisioni di merito, sottovalutazione ed erronea percezione dei contenuti delle relazioni degli esperti che avevano evidenziato come l'alterazione della capacità di volere fosse insorta già nelle ore che hanno preceduto l'esecuzione del gesto criminoso. Tale condizione non può che influire sulla reale consistenza della premeditazione, posto che ne inficia una delle principali caratteristiche, ossia la valida perduranza della risoluzione criminosa per un tempo apprezzabile. La descrizione della patologia operata nelle suddette relazioni è stata concorde nel ritenere nel caso in esame - sussistente il grave e strutturato disturbo della - personalità con connotazioni che in tutta evidenza hanno determinato, sul piano funzionale, una ideazione patologica dell'evento criminoso. Tale assetto per ormai pacifiche acquisizioni sia in campo scientifico che giuridico si riflette sulla capacità di intendere e di volere e dunque sul grado di colpevolezza. L'applicazione dell'aggravante pertanto, oltre a non avere fondamento logico è altresì priva di fondamento giuridico in quanto contrasta con la finalità 5 rieducativa della pena e con il giudizio di proporzione tra sanzione e grado di consapevolezza del soggetto autore del fatto. Si riporta, in particolare, uno stralcio della relazione peritale ove si è affermato che: non si può certo inquadrare nell'ambito di una logica premeditazione, seppur questa di fatto sussista, ma trattasi di premeditazione patologica e non logica, patologica in quanto messa in atto nell'ambito di una pervasiva e grave condizione depressiva che nella fase scompensata e acuta, quale quella esperita dal soggetto nelle tre ore di cui si è detto, può alterare parzialmente, comunque significativamente, l'esame di realtà e rendere la volontà prigioniera di istinti primordiali di morte'. Ciò al fine di evidenziare come in rapporto a tale inquadramento non poteva essere in diritto qualificata come sussistente quella particolare intensità del dolo che caratterizza la premeditazione. Si esaminano, con ampie citazioni, i precedenti arresti di questa Corte allo scopo di evidenziare come nel caso dello AD è stata la stessa genesi ed elaborazione del proposito crimnoso ad essere parzialmente influenzata, nel suo divenire, dalla condizione patologica il che comporta la sostanziale coincidenza tra la premeditazione e le caratteristiche funzionali del disturbo. Tale realtà di fatto, per come emersa nel processo, è stata del tutto ignorata nella decisione impugnata. RT trattandosi diDel resto la correlazione tra l'infermità e il gesto commesso disturbo grave della personalità - è stata esaminata e ritenuta sussistente dal perito, posto che in caso contrario lo stato patologico non avrebbe avuto influenza alcuna sulla imputabilità. Peraltro, secondo la consulenza di parte, il fatto è stato determinato anche dalla alterata sovrapposizione emotiva tra la figura paterna e quella del BR CO, con difficoltà di elaborazione del rifiuto alla prosecuzione del rapporto lavorativo data la insopprimibile angoscia che ciò determinava, il che rappresenta ulteriore conferma del fondamento della incompatibilità tra la premeditazione e il riconosciuto vizio, posto che l'ideazione alterata concerne il rapporto tra autore e vittime . La patologia riscontrata avrebbe, di fatto, impedito la stessa riconoscibilità di un conflitto interiore tra spinte e controspinte all'azione, posto che l'incidenza della 'prigionia' del volere, e dunque il dato patologico, ha consentito in modo abnorme il superamento dei freni inibitori, che quella piena capacità di selezione degli impulsi postulano. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento all'avvenuto giudizio di comparazione in termini di equivalenza. 6 Trattasi, in tutta evidenza, di un motivo subordinato. Viene esposta una critica alla formulazione del giudizio di equivalenza, incidente sul trattamento sanzionatorio. Si afferma che il motivo di appello proposto sul tema sarebbe rimasto in sostanza inesplorato dalla Corte milanese. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento alla motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. -L'esistenza della condizione patologica avrebbe assunto in tesi un valore parzialmente neutralizzante rispetto alle caratteristiche di gravità del fatto, elevate dai giudici del merito a motivo di diniego. Si contesta, inoltre, il rilievo attribuito dalla Corte territoriale ai contenuti narrativi resi dall'imputato nella immediatezza del fatto, in tutta evidenza correlati anch'essi alla condizione patologica e si evidenzia che il diniego appare motivato in rapporto a circostanze di fatto cui non poteva essere attribuita E 147 valenza ostativa, se comparate alla condizione soggettiva. Si evidenzia inoltre l'eccessiva ampiezza dell'aumento di pena per la riconosciuta continuazione. Al quarto motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento alla applicazione di misura di sicurezza. Tale statuizione non è supportata da una reale analisi della sussistenza della pericolosità sociale, al di là del successivo obbligo di rivalutazione in sede applicativa, non essendo stato rivolto alcun quesito sul tema al perito incaricato dal GIP. Se ne contesta, in subordine, l'indicazione della durata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato al primo motivo, incentrato sul vizio motivazionale in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, per le ragioni che seguono.
2. Non risulta appagante, infatti, la valutazione operata nelle decisioni di merito su tale aspetto del fatto oggetto di giudizio, sia in rapporto al concorrente e contestuale riconoscimento della esistenza di un vizio parziale di mente (in termini di grave disturbo della personalità) idoneo a determinare l'applicazione dell'art. 89 cod.pen., che in riferimento alla selezione e valorizzazione degli indicatori fattuali elevati a sintomi della effettiva insorgenza e perduranza ininterrotta del proposito criminoso.
2.1 Va compiuta una breve ricognizione del tema in diritto, circa la ritenuta compatibilità tra deficit parziale di imputabilità e circostanza aggravante della 7 premeditazione, posto che la semplice citazione di taluni approdi giurisprudenziali rischia di ridurre la rilevanza del tema ad un profilo medico- legale (di individuazione della specifica alterazione riscontrata nella capacità di orientamento psichico del soggetto agente) lì dove il profilo da investigare è prima di ogni altra cosa giuridico. Non vi è dubbio infatti, che pur nella necessità di mantenere un approccio squisitamente normativo e classificatorio al tema in rilievo, non può essere ignorata la interrelazione di fondo esistente tra le diverse categorie dogmatiche incidenti sul tema. suaDa un lato la circostanza aggravante della premeditazione, nella configurazione normativa di estrema laconicità (il legislatore non ne descrive le componenti e non esplica la nozione) è stata, da sempre, ritenuta una forma aggravata del dolo, consistente in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso (persistenza tenace e ininterrotta, secondo la descrizione datane in dottrina). La maggiore rimproverabilità del soggetto agente è correlata, in riferimento a detta aggravante, alla considerazione di una più elevata capacità a delinquere del soggetto manifestatasi in riferimento alla R netta prevalenza, per un tempo consistente, della ferma risoluzione criminosa, vincente sulle ordinarie controspinte inibitorie alla realizzazione del delitto. E' proprio la manifestazione di tale particolare qualità dell'elemento volitivo a caratterizzare la premeditazione, desumibile in concreto da una pluralità di elementi esterni (causale del delitto, anticipata manifestazione dell'intento, ricerca dell'occasione propizia, meticolosa organizzazione e accurato studio preventivo delle modalità esecutive, v. per tutte Sez. U. n. 337 del 18.12.2008, rv 241575) che manifestano tale particolare atteggiamento interiore, da non confondersi con la mera preordinazione (con ordinario dolo intenzionale) del delitto, intesa come generica programmazione e apprestamento dei mezzi minimi necessari alla esecuzione. Dall'altro, la rilevanza del vizio di imputabilità dovuto a condizioni, in senso ampio, patologiche (disturbi mentali classificati o gravi disturbi della personalità tali da incidere sulla elaborazione dei processi cognitivi) presuppone, ove riconosciuta, una alterazione dell'ordinario rapporto percettivo ed elaborativo tra l'individuo e il mondo che lo circonda, tale da determinare una totale esclusione della capacità di intendere o di volere (vizio totale) o una sua forte compromissione (scemare grandemente, pur senza escluderla, ai sensi dell'art. 89). Non vi è dubbio che le classificazioni giuridiche operino, formalmente, su piani tra loro diversi, come più volte evidenziato negli arresti di questa Corte (una cosa è l'imputabilità intesa come condizione di fondo della persona, altra è 8 l'attribuzione psichica del fatto al suo autore materiale secondo i parametri del dolo o della colpa, si veda per tutte Sez. U. 14.6.1980) ma altrettanto indubbio è che si tratta di piani che vivono, sul terreno fenomenico e di analisi delle rispettive componenti, una costante interrelazione, non potendosi certo ignorare che la alterazione dei processi cognitivi (incapacità di intendere, totale o parziale che sia) porta alla realizzazione di condotte umane non sostenute da effettiva capacità di discernimento e selezione (dunque il dolo inteso come volontà del risultato è naturalisticamente sussistente ma viziato nel suo momento genetico di rappresentazione) così come l'alterazione dei processi volitivi porta alla realizzazione di condotte solo naturalisticamente sorrette da un coefficiente psichico di volontà dell'evento (volontà viziata da assenza di reali freni inibitori derivante dalla alterazione del volere). In tale quadro, il punto di più elevata problematicità teorica ed applicativa risulta proprio rappresentato dall'inquadramento dell'elemento psicologico del reato del soggetto semi-imputabile, per accertata alterazione>> ma non piena esclusione» della capacità di intendere e di volere. Se infatti nei confronti del soggetto francamente non imputabile la classificazione RY dell'azione commessa e del correlato coefficiente psichico (dolo o colpa) viene compiuta al solo fine di realizzare una qualificazione giuridica del fatto ( e non a quello di infliggere una pena), ammettendosi l'utilizzo sostanzialmente improprio delle categorie concettuali del dolo o della colpa, nel senso che si parla a tal fine di riconoscibilità naturalistica del collegamento psichico - sia pure abnorme - tra il fatto e il suo autore (S.U. 14.6.1980 e successive) ben diverso è il valore dell'inquadramento del fatto (e del relativo coefficiente psicologico) compiuto dal semi-imputabile. Qui infatti la condizione soggettiva di avvenuta «alterazione» per causa patologica della capacità di intendere o di volere determina l'applicazione di una semplice circostanza attenuante e pertanto il soggetto resta assoggettato a pena, con tutto ciò che ne deriva in termini di qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del reato (dolo o colpa) in termini non solo 'naturalistici', e con la necessità di tener conto della dimensione normativa del dolo e della colpa, in rapporto all'area cognitiva o volitiva del soggetto agente che risulta compromessa dall'accertata infermità. Se il dolo è rappresentazione e volizione di condotta ed evento nella sfera psichica del soggetto agente, è indubbio - dunque che la condizione patologica, - per definizione incidente o sul dato cognitivo (intendere) o su quello volitivo (volere) può determinare un vulnus ad una piena riconoscibilità in senso giuridico del dolo (soprattutto ove se ne ipotizzi una particolare qualità) con conseguenze che non si limitano alla introduzione di una attenuazione di pena 9 (derivante dal riconoscimento della semi-infermità) ma che pongono in discussione la ricorrenza di un particolare atteggiarsi del dolo medesimo, posto che la configurazione giuridica presuppone la valida formazione dei poli della percezione e della volizione in capo al soggetto agente. Da ciò è derivata la necessità di costante intervento giurisprudenziale sul tema della conciliabilità» tra circostanza attenuante della semi-infermità mentale e circostanza aggravante della premeditazione, non già in rapporto ad una esigenza di semplice classificazione della patologia mentale ma in rapporto ad un nodo giuridico che indubbiamente resta estremamente problematico nonostante gli ampi sforzi interpretativi posti in essere.
2.2 L'andamento della giurisprudenza rispecchia tutta la estrema problematicità di tale rapporto e va inquadrato nel suo divenire, al fine di comprendere il senso dei più recenti arresti. Se si esamina, infatti, la giurisprudenza formatasi tra gli anni '80 e '90 sul tema qui investigato, ci si avvede di come le affermazioni di questa Corte di legittimità siano state molto meno nette» rispetto a quelle più recenti ed abbiano posto l'accento sulla difficile coesistenza tra le due entità in rilievo. Così partendo da Sez. I del 25 giugno 1982 ric. Iannaccone, questa Corte ha affermato che pur non potendosi parlare di incompatibilità astratta e teorica tra aggravante della premeditazione e diminuente del vizio parziale di mente, tale 147 incompatibilità sussiste quando la premeditazione è un effetto della malattia che costituisce l'essenza della infermità o quando questa incida sul processo intellettivo o volitivo, sconvolgendoli. In tale decisione si precisa altresì che per produrre l'effetto di incompatibilità la riconosciuta infermità deve determinare squilibri nel proposito criminoso, deliri nell'idea o spinte incontrollabili nella volizione. Dunque si prende atto della potenziale incidenza della patologia in tema di validità giuridica» della premeditazione, posto che l'aggravante non può ricollegarsi semplicemente ad una maggiore intensità naturalistica, lì dove l'elemento della volontà sia in realtà alterato dalla sottostante condizione patologica (sorta di premeditazione patologica, da ritenersi invalida). Tale linea interpretativa viene ripresa, con talune precisazioni, dagli arresti successivi. Così, in Sez. I del 7 dicembre 1987, ric. Gubinelli, si affermava che è difficile negare o escludere a priori che lo stato patologico dell'imputato abbia avuto riflessi nell'atteggiamento psicologico dell'agente, sotto il profilo di una consapevole persistenza del proposito criminoso nel tempo e della sua capacità a comprendere e volere, e quindi di resistere e superare le spinte di segno opposto, le quali consentono di attribuire al dolo quella maggiore intensità che 10 costituisce l'essenza dell'aggravante della premeditazione. Ne deriva la necessità, per il giudice che si trovi in presenza di un soggetto che denunci un quadro morboso rilevante, specie se con spunti deliranti che si presentano correlati al delitto, di una approfondita disamina logica e critica di tutti gli elementi in suo possesso per accertare se la condizione psicopatologica dell'imputato fosse tale da ostacolare o impedire in concreto quella riflessione più intensa che caratterizza l'elemento psicologico proprio dell'aggravante della premeditazione. In tali arresti, ed in altri successivi (tra cui, v. Sez. I n. 2268 del 18.12.1991, rv 191117) è dato cogliere la razionale preoccupazione sistematica di questa Corte circa la necessità di porre adeguato presidio ad una considerazione di «astratta compatibilità» tra il vizio parziale e la premeditazione, attribuendo per contro un valore potenzialmente «neutralizzante» della particolare intensità del dolo (pur naturalisticamente percepibile) a tutte quelle componenti patologiche che siano considerate effettivamente incidenti sul processo formativo e performante della volontà. Tale atteggiamento interpretativo, dunque, non si pone il problema di adottare una selezione» della patologia psichica e dei suoi contenuti ma si limita a richiedere l'effettiva «incidenza» della patologia medesima sul processo elaborativo della rappresentazione e, soprattutto della volontà (componente RT essenziale del dolo). Il quadro interpretativo, sinora illustrato, subisce una parziale modifica a partire dal noto arresto espresso da Sez. I n. 3240 del 25.1.1994, ric. Maso, rv 199488, posto che in tale decisione si tende a restringere la incompatibilità alla ipotesi in cui il quadro patologico non solo alteri l'ordinario processo di formazione della volontà ma lo alteri mediante una precisa sintomatologia tesa a determinare l'idea fissa ossessiva e dunque a radicare l'essenza della premeditazione. Ferma restando la particolarità del caso esaminato, questa Corte affermò che le anomalie psichiche rilevate non riflettono stati mentali che si identifichino nel processo intellettivo e volitivo che ha dato origine alla programmazione e attuazione del delitto. Si tende, pertanto, a sostituire la accertata «incidenza» della patologia sul processo complessivo di formazione e perduranza della volontà con una sorta di obbligatoria corrispondenza biunivoca tra premeditazione e patologia, con atteggiamento interpretativo che viene riprodotto, in linea di massima, nei successivi arresti. Da qui la comparsa, in sede interpretativa, di una sorta di restrizione ad imbuto» del rilievo generalista della patologia, presente nelle più recenti decisioni (tra cui Sez. I n. 9015 del 4.2.2009, rv 242878; Sez. I n. 25608 del 11 21.5.2013 rv 255917) ove si evidenzia che il «solo caso» di incompatibilità sta nella coincidenza tra il proposito criminoso e l'idea fissa ossessiva «derivante>> dalla accertata patologia. Tale atteggiamento interpretativo, che non appare del tutto univoco (si veda, con spunti contrari Sez. VI n. 4292 del 13.5.2014 rv 262151) non risulta pienamente condivisibile a parere del Collegio posto che finisce con il - richiedere una sostanziale coincidenza in termini assoluti tra la specifica fisionomia patologica dell'individuo e la premeditazione (con sopravvalutazione dell'inquadramento medico-legale rispetto a quello giuridico dei termini in comparazione) lì dove ad essere rilevante è in termini generali l'avvenuta - alterazione, per causa esterna e corrispondente alla patologia, del fisiologico processo cognitivo o deliberativo del soggetto, sicchè la particolare intensità e qualità del dolo risulti, in concreto, deviata e alterata dallo stato patologico riscontrato, così come affermato nelle decisioni antecedenti, qui richiamate.
2.3 Ciò in particolare va affermato lì dove il riconoscimento della condizione patologica derivi da un accertato grave disturbo della personalità, secondo le linee interpretative evidenziate da Sez. U 2005 ric.Raso, posto che in simile RT accertamento di «incidenza» del disturbo è stato già valutato a monte il rapporto tra la condizione patologica e e l'azione commessa, atteso che solo in presenza di una effettiva correlazione funzionale tra l'atto delittuoso ed il disturbo è possibile riconoscere l'attenuazione di pena (art. 89) o la non imputabilità (art. 88). In tale decisione, infatti, non solo si è evidenziata la particolare natura del disturbo di personalità rilevante ai presenti fini (.. deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi ed ancora ... .. ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilità altre 'anomalie caratteriali', disarmonie della personalità', alterazioni di tipo caratteriale', deviazioni del carattere e del sentimento', quelle legate alla indole del soggetto che, pur attenendo alla sfera del processo psichico di determinazione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testè indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di auto determinazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma..) ma si è posto in rilevo l'aspetto di correlazione necessaria tra il disturbo e l'atto commesso ( è necessario che tra il disturbo mentale e il fatto di reato sussista un nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.. ed ancora l'esame e l'accertamento di tale nesso 12 eziologico si appalesa poi necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo mentale ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso non un approccio astratto e ipotetico ma reale e individualizzato.. che consenta al giudice di accertare se il fatto trovi o meno la sua genesi e la sua mitivazione nel disturbo mentale che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta..). Dunque il rilievo assegnato anche sotto il profilo della semi-infermità - al grave - disturbo della personalità presuppone come risolto in senso positivo il quesito della «effettiva incidenza» del disturbo sulla dinamica di ideazione e realizzazione del gesto criminoso.
3. Ciò posto, vanno calati tali principi nel caso oggetto di esame e va affermato quanto segue. La valutazione operata dalla Corte territoriale non appare esaustiva, come si è anticipato, sul tema della ricorrenza e riconoscibilità concreta della aggravante della premeditazione, per quanto sinora affermato. Da un lato infatti, è fondata la critica difensiva in punto di evidente sottovalutazione dei contenuti dell'elaborato peritale, che pur individuando - sul piano strettamente naturalistico una premeditazione (con valutazione di certo - non giuridica, non spettando detta qualificazione al perito) ne pone ampiamente RY in evidenza i caratteri «patologici» intendendo per tali l'effettiva incidenza del riscontrato disturbo di personalità sul momento ideativo di formazione e persistenza della volontà omicida, dall'altro si valorizzano indicatori storici che pur evidenziando una naturalistica preordinazione non radicano con assoluta evidenza i caratteri della premeditazione punibile, dato lo scarso periodo di elaborazione, l'assenza di precedenti manifestazioni di volontà eterolesiva, le stesse incertezze verbali manifestate dallo AD in sede di primo interrogatorio. La valutazione operata conferisce, pertanto, un rilievo decisivo ad una ritenuta e peraltro opinabile «non coincidenza piena» tra i caratteri del disturbo e l'essenza della premeditazione, con adesione ad una posizione interpretativa che, come si è detto, finisce con il non considerare appieno la qualità giuridica della premeditazione come forma qualificata di dolo, con necessità di parziale rielaborazione dell'approccio, lì dove si tratti di patologia incidente sul processo formativo della volontà, da cui derivi concreta alterazione del carattere identificativo della persistenza del proposito criminoso. Nella necessaria rielaborazione del tema in sede di rinvio andranno, pertanto, osservati i seguenti principi di diritto : -la circostanza aggravante della premeditazione richiede, in fatto, la verifica di aspetti idonei a raffigurare non già la semplice preordinazione del delitto ma il 13 fermo e costante radicamento-nella psiche del reo e per un tempo consistente - del proposito criminoso, sì da consentire l'emersione di controspinte inibitorie oggetto di consapevole e meditato contrasto e superamento;
- in ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente correlato all'atto e tale da incidere, scemandola grandemente, sulla capacità di volere, l'affermazione della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione o alla persistenza della volontà criminosa. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti, dovendosi prioritariamente rivalutare l'aspetto della ricorrenza o meno della circostanza aggravante della premeditazione e fermo restando che, quanto al terzo motivo, non appare possibile la doppia valutazione a favore dell'imputato (anche sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto alla complessiva gravità del fatto commesso) degli aspetti che hanno dato luogo al riconoscimento della semi- infermità. La liquidazione delle spese sostenute dalle costituiti parti civili va rimessa al merito, essendovi nel presente grado accoglimento del ricorso proposto dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise d'Appello di Milano. Così deciso in data 8 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Maria Cristina Siottocrifice птор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 APR 2016 IL CANCELLIERE AN LL 14