Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente manovra di guida della persona offesa potesse giustificare l'applicazione della invocata attenuante, alla condotta dell'imputato, che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella marcia).
Commentari • 4
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L'aggravante dell'odio razziale è integrata dalla pronuncia di frasi come "negro tornatene al tuo paese", tenuto conto del contesto nel quale venivano pronunciate: il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Ne consegue che sono …
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
6 04/14 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2926 - Presidente - ALFREDO MARIA LOMBARDI UP 14/11/2013 MAURIZIO FUMO - Consigliere R.G.N. 5997/2013 - Consigliere ALFREDO GUARDIANO - Consigliere rel. - GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'GI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2012 della Corte d'appello di Roma R.G. n. 8610/2012 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/11/2012 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione IO D'GI, in relazione al reato di cui agli artt. 610, 61, n. 1, cod. pen., perché, per motivi futili inerenti alla circolazione stradale, con minaccia consistita nel mostrare un coltello e con violenza consistita nel posizionare la propria autovettura dinanzi a quella di OB LL e GI FI, aveva impedito ai predetti di proseguire la marcia.
1.1. La Corte territoriale ha rilevato: a) che il giudice di primo grado aveva preso in esame lo stato di ebbrezza del LL e aveva ritenuto che esso avesse provocato un'imprudente manovra di guida, al punto che uno dei passeggeri della sua autovettura aveva abbassato il finestrino per scusarsi con l'imputato; b) che quest'ultimo, secondo le deposizioni dei testi, aveva invece avuto una reazione violenta e aveva prima tamponato l'autovettura del LL e poi l'aveva superata, mostrando un coltello, per poi porsi innanzi alla stessa, costringendo il medesimo LL a fermarsi;
c) che, una volta usciti gli occupanti dalle autovetture, il 1 D'GI aveva aggredito il LL con un coltello, cagionandogli lesioni, per le quali si era proceduto separatamente;
d) che le presunte discrasie emergenti dalle dichiarazioni non incidevano sull'esatta ricostruzione dei fatti, dal momento che tutti i testi parlavano di un doppio urto, confermato dai rilievi della Polizia municipale;
e) che la mancata menzione da parte dei testi trasportati dal LL dello stato di ebbrezza di quest'ultimo poteva spiegarsi col fatto che essi non ne erano al corrente, anche perché, in caso contrario, non avrebbero posto a repentaglio la propria incolumità facendosi trasportare;
f) che l'esistenza del coltello era confermata non solo dalle successive lesioni del LL, ma anche dal fatto che due testi estranei, SI IG e MO NT, avevano riferito di avere visto l'imputato aggredire il LL e la moglie con qualcosa che poteva essere un coltello;
g) che, sebbene l'imprudente manovra del LL avesse provocato la reazione del D'GI, questa, per l'estrema violenza, per la reiterazione dei comportamenti e per le conseguenze cagionate appariva assolutamente sproporzionata. Sul piano del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha aggiunto che la pena determinata dal primo giudice era congrua ed adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da più precedenti anche specifici e trovato in possesso, al momento del fatto, di un quantitativo di cocaina;
proprio tali precedenti, uno dei quali per rapina e altro per sequestro di persona e di lesioni, fondavano la contestata recidiva e il giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, si lamenta assenza ed illogicità della motivazione, in relazione alle censure prospettate con l'atto di appello. In particolare, si critica: a) la minimizzazione dello stato di ebbrezza alcolica nel quale si trovava il LL, che non solo spiegava l'imprudente condotta di guida, ma consentiva anche di configurare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., illuminava l'inattendibilità dei testimoni che viaggiavano con il LL e che non avevano riferito di tale stato e rendeva verosimile che il LL avesse arrestato la marcia del suo veicolo non per l'azione costrittiva dell'imputato; b) la valorizzazione della presenza di tracce d'urto sulla parte anteriore e posteriore dell'autovettura condotta dall'imputato, che, al contrario, poteva essere letta in senso favorevole alla versione di quest'ultimo; c) la ritenuta sussistenza della q minaccia consistita nell'esibizione del coltello da parte dell'imputato, che non era stata percepita dal LL il quale, pertanto, non poteva essere stato influenzato nella sua - condotta da tale asserito comportamento ed era stata riferita solo da una delle persone - trasportate sul veicolo del medesimo LL, la quale, occupando il sedile posteriore destro, si trovava nella posizione meno adatta per rilevare l'accaduto, tra l'altro incompatibile con il fatto che il D'GI avrebbe impugnato l'arma, mai sequestrata, con la mano sinistra, mentre affiancava l'auto condotta dalla persona offesa, sempre sulla sinistra. 2 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli art. 61, n. 1 e 62, n. 2, cod. pen., alla luce dell'irregolare condotta di guida del LL, il quale, per effetto dello stato di ebbrezza alcolica nel quale si trovava, non solo aveva posto in essere una manovra irregolare, ma non aveva neppure chiesto scusa e non aveva arrestato la marcia per verificare il danno e chiarire l'accaduto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla quantificazione della pena, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., e alla richiesta di escludere la contestata recidiva. In particolare, il ricorrente critica il mero richiamo operato dalla sentenza di primo grado alle risultanze del certificato del casellario giudiziario e la mancata considerazione della documentazione prodotta in sede di udienza di convalida, ai fini della dimostrazione delle condizioni di vita familiare, sociale e lavorativa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Ciò posto, si rileva che la Corte territoriale non ha affatto minimizzato lo stato di ebbrezza alcolica nel quale si trovava il LL, ma ha sottolineato, per un verso, che la mancata menzione dello stesso da parte dei passeggeri dell'autovettura di quest'ultimo non ne implicava un giudizio di inattendibilità, in ragione della inconsapevolezza dello stesso (giacché, in caso contrario, non avrebbero messo a repentaglio la propria incolumità), e, per altro verso, che il complessivo atteggiamento aggressivo dell'imputato era stato confermato anche da testi estranei. Le critiche mosse dal ricorrente, oltre a non essere convincenti in sé - per es., si afferma, senza argomentare, che il doppio urto registrato e rilevato anche dalla Polizia municipale sarebbe favorevole alla tesi del D'GI - risultano nella sostanza dirette ad una ره valutazione atomistica dei singoli frammenti istruttori e non riescono a scalfire la logicità del complessivo impianto argomentativo dei giudici di merito che tali elementi hanno razionalmente considerato nella loro unitarietà. Anche il profilo concernente l'esibizione del coltello, in tale contesto, perde di decisività, dal momento che, ove pure il LL non avesse arrestato la marcia per effetto di tale condotta, ricorrerebbe il reato contestato, alla luce della violenza rappresentata dal doppio urto, del quale hanno parlato i testi. 3 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto trascura di considerare i dati evidenziati dalla sentenza impugnata e concernenti, da un lato, il fatto che, a seguito dell'imprudente manovra del LL, uno dei passeggeri si era scusato con il ricorrente e, dall'altro, il dato assolutamente assorbente, della sproporzione della reazione del D'GI. Al riguardo, va ribadito che la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). Proprio siffatta sproporzione, sottolineata con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità dalla Corte territoriale, rende, peraltro, assolutamente razionale la conclusione in ordine alla futilità dei motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.
3. Inammissibile è il terzo motivo, dedicato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Ed infatti, per un verso, con riferimento alla recidiva, il ricorso si concentra sulla valutazione operata dal primo giudice, trascurando di considerare che la sentenza impugnata ha valorizzato come il precedente per rapina e quello per sequestro di persona e lesioni confermassero la personalità particolarmente violenta dell'imputato, quale si era espressa nell'episodio in esame;
mentre, per altro verso, opera un generico riferimento alle condizioni di vita familiare, sociale e lavorativa del D'GI, che non consente di apprezzare né il concreto significato dell'affermazione né l'incidenza delle stesse in ordine alla valutazione discrezionale in punto di dosimetria della pena.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14/11/2013 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De MarzoGiuseppe Alfredo Maria Lombardi Alph o рей DEPORTATA IN CANCELLERIA addi GEN 2014 ay wise ay IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Campeta Lanzuise