Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito per verificare se il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso da persona continuamente compulsata dall'esigenza di trovare denaro per continuare a giocare, nonostante i debiti già accumulati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 52951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52951 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 840
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 37937/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AS, nato il [...];
avverso la sentenza n. 8/2013 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 25/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Manca Piergiorgio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato GU IM colpevole del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso il 13 dicembre 2011 in danno del quattordicenne MA AN, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione.
La Corte di assise di appello di Roma con sentenza del 6 giugno 2013, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ritenuta la diminuente ex art. 311 c.p., ha ridotto la pena ad anni sei di reclusione.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti, operata in primo grado sulla base di circostanze di carattere fattuale ritenute pacificamente acquisite all'esito delle indagini preliminari al patrimonio conoscitivo processuale, e sinteticamente ripresa nella sentenza di appello:
- il 13 dicembre 2011, di mattina, GU IM, agente della Polizia di Stato, si era impadronito con il volto travisato del quattordicenne MA AN, lo aveva trascinato a bordo di un furgone preso a noleggio e lo aveva, poi, condotto in luogo vicino alla sua abitazione, immobilizzandolo;
- lo stesso GU con il suo telefono cellulare, non essendo riuscito ad attivare quello del ragazzo, si era messo in contatto con il di lui padre MA GI, al quale, dopo avergli consentito di parlare brevemente con il figlio, aveva chiesto, in cambio della sua liberazione, settantacinquemila Euro in banconote da cinquanta Euro;
- MA GI aveva denunciato l'accaduto e l'utenza di GU era stata subito individuata;
- convenuto l'incontro e stabilite le modalità dello scambio, gli operanti, che avevano seguito l'intera operazione predisponendo un articolato servizio di osservazione, pedinamento e controllo, erano intervenuti una volta avvenuto lo scambio in una località isolata di Palombara Sabina, procedendo all'arresto di GU, nel cui furgone erano rinvenuti e sequestrati diversi oggetti, tra cui funi, manette, coltello a serramanico, scatola di cartone con pistola e cartucce, e un telefono Nokia con scheda abbinata all'utenza utilizzata dal sequestratore per effettuare le telefonate al padre della vittima;
- nel corso dell'interrogatorio dinanzi al G.i.p., in sede di convalida del suo arresto, GU aveva ammesso i fatti, espresso il proprio pentimento e asserito di essersi determinato alla grave azione perché spinto dalla necessità di procacciarsi denaro per continuare a giocare alle slot machine, nonostante i debiti già accumulati a causa della sua dipendenza compulsiva dal gioco d'azzardo;
- nelle more dell'udienza preliminare, GU aveva provveduto a risarcire integralmente il danno subito dalla parte offesa, che non si era costituita parte civile.
Emergeva dalla ricostruzione dei fatti, secondo l'analisi del G.u.p., la integrazione degli estremi del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione come contestato, non riconducibile all'ipotesi lieve ex art. 311 c.p., mentre all'imputato, ritenuto al momento del fatto capace di intendere e di volere, senza la necessità di procedere alla perizia psichiatrica, richiesta in via subordinata, erano concedibili le circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno.
3. La Corte di assise di appello, dopo aver illustrato i motivi di appello e aver rappresentato che non vi era contestazione per il fatto-reato, pacificamente ammesso dallo stesso imputato appellante, arrestato nella flagranza della consegna della somma richiesta al padre del ragazzo sequestrato, riteneva infondato il motivo di appello afferente alla contestata capacità di intendere e di volere dell'autore del fatto.
3.1. La Corte ripercorreva la tesi difensiva che procedeva dalle osservazioni del consulente di parte, prof. Ferracuti Stefano, alla cui stregua GU non era affetto da infermità psichica in senso classico, capace ex se di interferire con la sua libera determinazione ovvero con la sua volizione, come emergeva dagli esiti dei plurimi test somministratigli, ma da un disturbo della personalità, limitativo della imputabilità, correlato, in soggetto non psicotico e privo di caratteristiche antisosociali e irrazionali, alla condizione dissociativa grave in cui il medesimo si era trovato al momento del fatto, in quanto coperto dai debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non smentita da alcuna fonte processuale, e causa giustificativa sufficiente dell'azione criminosa tenuta. L'indicato disturbo, nell'analisi del consulente di parte, era altresì correlato alle modalità anomale e dilettantesche della stessa azione criminosa, dimostrative della disperazione in cui era l'imputato, poiché il rapimento aveva riguardato un ragazzo, compagno di scuola del figlio, che egli conosceva e che lo aveva riconosciuto, nonostante il travisamento e il suo finto linguaggio con accento straniero, pensando a uno scherzo, egli aveva noleggiato a suo nome il furgone, aveva utilizzato il proprio telefonino e aveva liberato il ragazzo prima di impossessarsi della somma di denaro. Secondo la Corte, che richiamava la decisione delle Sezioni unite di questa Corte nel procedimento Raso (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, dep. 08/03/2005, Raso, Rv. 230317) in tema di disturbi della personalità, aventi valenza scriminante se incidenti effettivamente sulla capacità di intendere e di volere e connessi direttamente alla specifica condotta criminosa, e la più recedente decisione della seconda sezione di questa Corte (Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, dep. 20/06/2012, Bonadio, Rv. 253079), che aveva specificamente affrontato il tema del disturbo della personalità dipendente dal vizio del gioco d'azzardo, escludendone il nesso di causalità con la condotta di reato, la causale del delitto non andava ravvisata nella necessità per l'imputato di procurarsi un cespite per assecondare il vizio del gioco originante il disturbo di personalità, ma nella lucida decisione dello stesso imputato di compiere il reato perché consapevole della propria condizione debitoria e al fine di porvi rimedio, avendo contezza del disvalore sociale della propria condotta, aggravata dalla sua appartenenza alle Forze dell'ordine. Tale analisi, che escludeva la sussistenza di elementi per ritenere che GU si fosse trovato, al momento del fatto, in condizioni di scemata capacità di intendere e di volere, rendeva superfluo, nel giudizio della Corte, altro accertamento sul punto.
3.2. Nè poteva essere accolta la tesi difensiva della derubricazione del reato contestato nell'ipotesi del tentativo per essersi svolta l'intera azione sotto il costante monitoraggio dei Carabinieri senza la realizzazione dell'apprensione del profitto, poiché, al contrario, l'imputato aveva già conseguito il prezzo del reato al momento del suo arresto e soprattutto aveva privato la vittima per alcune ore della libertà di locomozione.
3.3. La Corte, che concedeva la diminuente di cui all'art. 311 c.p. in linea con l'intervento riformatore della Corte costituzionale, e in misura inferiore al massimo consentito di un terzo, in ossequio al dettato costituzionale di cui all'art. 27 Cost., comma 3, condivideva il giudizio della sentenza di primo grado quanto alla pena base, non fissata nel minimo edittale in relazione alla gravità del fatto, ed esprimeva un apprezzamento di congruità della pena finale di anni sei di reclusione.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Pier Giorgio Manca, GU IM che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 89 c.p. e violazione della medesima norma.
Secondo il ricorrente, che ripercorre le ragioni poste dalla Corte del gravame a fondamento della sua decisione, l'affermazione contenuta in sentenza che egli ha commesso il sequestro di persona perché consapevole della propria posizione debitoria che voleva tamponare, e non per continuare a giocare, non corrisponde alla realtà processuale perché, come riconosciuto dal primo Giudice, riprendendo quanto da lui riferito nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida del suo arresto, egli ha agito spinto dalla necessità di procacciarsi il denaro per continuare a giocare alle slot machine, nonostante i debiti già contratti.
In tal modo, ad avviso del ricorrente, se il movente criminoso era legato al gioco, e quindi alla necessità di procacciarsi il denaro per continuare a giocare, e non ai debiti di gioco e alla correlata necessità di far fronte alla sua devastata condizione economica debitoria, era necessario accertare, a mezzo perizia, la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, trovandosi egli, come rappresentato dal consulente di parte, in una condizione di grave disequilibrio psichico, ben espressa dal termine infermità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le deduzioni svolte con l'unico motivo attengono al denunciato vizio motivazionale che connota lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata nell'apprezzamento della capacità di intendere e di volere del ricorrente, rilevante, ai sensi dell'art. 89 c.p. la cui violazione è pure contestata, in vista del chiesto riconoscimento del vizio parziale di mente.
Tale vizio motivazionale, nella prospettazione difensiva, è rilevabile sotto due profili, correlati, il primo, alla circostanza, ritenuta dalla Corte di merito con enunciazioni non corrispondenti alla realtà processuale, che la causale del delitto fosse da individuare non nella necessità del ricorrente di procurarsi un cespite per continuare a giocare, assecondando "il vizio originante il disturbo della personalità", ma nella decisione del medesimo di porre rimedio alla sua condizione debitoria derivante dal vizio del gioco, della quale era consapevole, e, il secondo, alla conseguente omessa valutazione, con il diniego del ricorso ad accertamento peritale, della capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto, avuto riguardo alle emergenze della consulenza di parte e al disequilibrio psichico grave attestato dalle modalità incongrue e irrazionali del fatto-reato e alla precedente organizzazione di personalità, priva di connotati di antisocialità.
3. Si rileva in diritto che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da disturbo mentale.
Ne consegue che nessun rilievo, ai fini della imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i detti caratteri, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n 9163 del 25/01/2005, dep. 08/03/2005, Raso, Rv. 230317, e, tra le successive, Sez. 1, n. 14808 del 04/04/2012, dep. 18/04/2012, Chiodini, Rv. 252289; Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, dep. 20/06/2012, Bonadio, Rv. 253079; Sez. 1, n. 48841 del 31/01/2013, dep. 05/12/2013, Venzi e altro, Rv. 258444).
Questa Corte, che ha ritenuto che anche il disturbo border line di personalità riferibile all'incontenibile impulso al gioco d'azzardo può in astratto rientrare nel concetto di infermità di mente, ha rimarcato che "occorre comunque valutare caso per caso se il disturbo, oltre ad essere di consistenza, intensità e gravità tali da incidere effettivamente sulla capacità di intendere e di volere del reo, escludendola o scemandola gravemente, sia in concreto collegato da un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa" (tra le altre, Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, citata, in motivazione, e, in precedenza, Sez. 1, n. 16689 del 04/04/2007,dep. 02/05/2007, Spinetti, non massimata;
Sez. 4, n. 4658 del 21/10/2008, dep. 03/02/22009, Arcidiacono, non massimata,), e ha escluso il necessario nesso di causalità tra la condotta di reato e il disturbo della personalità, asseritamente legato al vizio del gioco, quando detto vizio ha costituito solo l'antefatto del crimine, commesso non in vista di una immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica "compulsiva", il necessario approvvigionamento finanziario, ma per rimediare agli effetti economici devastanti già prodotti dal vizio (Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, citata, in motivazione).
4. La Corte di assise di appello, partendo dal condiviso richiamo in diritto alla indicata decisione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, citata) e sottolineata la necessaria dimostrazione di una connessione diretta tra gli stati personologici connotabili quale disturbo e il fatto-reato, al fine del riconoscimento ai primi di validità scriminante o diminuente quanto alla imputabilità, ha ritenuto che il caso in esame avesse stretta attinenza con quello, pure correlato al gioco d'azzardo, giudicato da questa Corte con la sentenza richiamata sub 3 (Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, citata). La Corte, ripercorse le ragioni della ripresa decisione, ha, quindi, osservato che il ricorrente ha commesso il reato ascrittogli per risolvere o tamponare la propria posizione debitoria connessa al vizio del gioco, e della quale era consapevole, lucidamente decidendo di agire, e non per continuare a giocare, assecondando il vizio originante il suo disturbo.
Tali rilievi - che, unitamente alla irrilevanza, nel giudizio della Corte, delle modalità dilettantesche di esecuzione del fatto, suscettibili di diverso epilogo ove la denuncia non fosse stata presentata, e alla certa contezza da parte del ricorrente del disvalore sociale della condotta, sostengono la decisione finale di una non scemata capacità di intendere e di volere dello stesso al momento del fatto - sono correlati nell'iter argomentativo della sentenza a un presupposto di partenza, rappresentato dal fatto che il ricorrente era oberato dai debiti del gioco e non smentito da alcuna fonte processuale, e alle modalità dilettantesche, se non anomale, della condotta (sintetizzate sub 3.1. del "ritenuto in fatto"), dedotte dalla difesa a sostegno della tesi di "un uomo disperato e pronto a tutto per fronteggiare i propri debiti".
5. L'analisi svolta, che la Corte del gravame ha condotto alla luce delle risultanze della consulenza tecnica del prof. Ferracuti, costituente la base delle deduzioni e osservazioni difensive, presenta, tuttavia, incongruenze nelle risposte valutative rese - nella pienezza della cognizione riservatale - ai temi di critica devolutile dalla difesa.
5.1. Il consulente di parte ha, in particolare, ritenuto, come testualmente riportato in sentenza, che il ricorrente "al momento dell'organizzazione e dell'effettuazione del fatto-reato versasse in una situazione di parziale incapacità di intendere", che ha ricollegato a "una condizione dissociativa data dal precipitarsi del suo disturbo da gioco d'azzardo", e ha rappresentato che "tale condizione lo ha condotto ad attuare un fatto reato grave, con una modalità incongrua e all'interno di una condizione relazionale dove l'efficacia della sua condotta reato appariva certamente irrazionale", anche evidenziando che "il fatto reato si pone come una evidente grave e irreversibile frattura rispetto alla precedente organizzazione di personalità del soggetto, che non presenta alcuna caratteristica antisociale ed è abitualmente persona razionale". La difesa nell'atto di appello, che ha richiamato detta consulenza e le indagini difensive espletate e versate in atti con riguardo al comportamento sempre tenuto dal ricorrente, ha dedotto l'emersa diretta dimostrazione che "il fatto di cui alla imputazione deve la sua causa ad una seria e grave problematica psicologica/patologica strettamente legata alla "malattia del gioco" da subito confessata in sede di interrogatorio, e dettagliatamente descritta nella consulenza tecnica".
Ulteriormente nel ricorso il ricorrente, che ha denunciato la non corrispondenza alla realtà processuale della individuata causale del delitto nella decisione di porre rimedio alla situazione debitoria dipendente dal vizio del gioco, ha richiamato il riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, alle sue dichiarazioni rese nel giudizio di convalida, ammissive del fatto commesso perché "spinto dalla necessità di procacciarsi il denaro per continuare a giocare alle slot machine, nonostante i debiti già accumulati a riguardo", e ha allegato al ricorso il verbale di detto interrogatorio a riscontro ulteriore delle sue iniziali e confermate dichiarazioni.
5.2. Alla luce di tali evidenze, è percepibile la presenza di passaggi argomentativi assertivi laddove la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto di partenza "GU è oberato dai debiti per il vizio del gioco", ha rimarcato che esso non era smentito da alcuna fonte processuale e ha evidenziato che la incongruità delle modalità anomale - dilettantesche del fatto era stata avvalorata in chiave difensiva a conforto della tesi "di un uomo disperato e pronto a tutto per fronteggiare i propri debiti", ponendosi come priva di adeguata giustificazione logica la valorizzazione, operata dalla stessa Corte, dell'indicato presupposto di partenza quale causa giustificativa sufficiente per l'azione delittuosa condotta dal ricorrente.
Se, pertanto, l'indicato presupposto fattuale deve essere logicamente e congruamente apprezzato nel confronto con le emergenze di causa, senza astrazione dalle indicazioni censorie dell'appellante e dagli atti cui esse si riferiscono (consulenza di parte, interrogatorio, indagini difensive), non è neppure coerente la disamina in diritto della posizione del ricorrente.
Tale disamina, invero, si è risolta -previo l'operato parallelismo, in presenza di riscontrate significative analogie, con altra vicenda processuale connotata dalla ritenuta esclusione del nesso di causalità tra condotta e disturbo da vizio del gioco- nel senso della identificazione della causale del delitto nella necessità del ricorrente di porre rimedio, risolvendoli o tamponandoli, ai debiti contratti per il vizio del gioco (dati per presupposti), e non per giocare o continuare a giocare assecondando il vizio del gioco, che ha originato il suo disturbo di personalità.
5.3. In tale contesto non è, pertanto, indifferente verificare, anche a mezzo, ove ritenuto, di accertamenti tecnici, gli aspetti clinici e personologici della condizione del ricorrente e il grado di intensità del suo disturbo di personalità riferibile al gioco d'azzardo, enunciati nella consulenza di parte che ha rilevato una situazione di ridotta capacità di intendere e di volere del medesimo, al momento del fatto, limitativa della sua imputabilità, e che, per il ritenuto assorbente rilievo del difetto del nesso di causalità, non sono state oggetto di approfondita illustrazione e di contrapposti rilievi scientifici sulla base di, non disposti, ulteriori accertamenti di natura peritale.
Nè assume rilievo in tal senso l'affermazione, del pari apodittica, della sentenza che la decisione di agire è essa stessa sintomo di lucidità, mentre le modalità di esecuzione e la contezza del disvalore sociale della condotta devono essere apprezzate in correlazione alla loro incidenza sulla sussistenza del disturbo della personalità dedotto e alla verifica, in capo al ricorrente e al momento del fatto, del suo grado di comprensione del peso e delle conseguenze delle sue azioni e di autodeterminazione.
6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, nei limiti del devolutum, con riferimento alla sola capacità di intendere e di volere del ricorrente, e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, che, alla luce degli svolti rilievi e tenendo conto delle emergenze processuali e degli elementi ulteriori anche tecnici, ove ritenuto, acquisendi, e uniformandosi ai principi di diritto indicati, dovrà porre rimedio, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, alle rilevate carenze e incongruenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla capacità di intendere e di volere e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014