Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 52951
CASS
Sentenza 25 giugno 2014

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Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito per verificare se il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso da persona continuamente compulsata dall'esigenza di trovare denaro per continuare a giocare, nonostante i debiti già accumulati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 52951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52951
Data del deposito : 25 giugno 2014

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