Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Per la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, mentre è comunque necessaria l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, occorrendo un nesso causale tra il secondo e la prima che va escluso in presenza di una sproporzione molto consistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1307
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024253/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ EZ IS, N. IL 29/06/1975;
2) EZ EZ EL, N. IL 20/07/1967;
avverso SENTENZA del 06/03/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH CH LI e CH CH BA hanno proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 6-3-2008, depositata il 10-3-2008 che, in riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del 17-5-2005, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 e ridotto la pena per il primo ad anni sei di reclusione e per il secondo ad anni 4 e mesi sei di reclusione, confermando nel resto il giudizio di colpevolezza degli stessi per il reato di cui agli artt. 110, 56-575 c.p. perché in concorso tra loro, colpendo ripetutamente al corpo
IS SU SF NU con armi da punta e taglio ed in particolare con un coltello, procurando allo stesso lesioni in parti vitali tanto da comportarne il ricovero e l'intervento d'urgenza, con relativa prognosi riservata, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Con i motivi di ricorso gli imputati deducevano che la Corte territoriale erroneamente aveva rigettato la richiesta di derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni aggravate, pur essendo stato accertato che la parte offesa non aveva mai corso pericolo di vita. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la contestazione originaria sulla scorta del fatto che erano state inferte molteplici coltellate dirette verso organi vitali. Ma la sola valutazione degli elementi materiali del fatto non era sufficiente alla integrazione del reato di tentato omicidio, mancando nella specie qualsiasi accertamento sull'elemento psicologico che sovrintende l'azione, vale a dire l'animus necandi. Tale accertamento avrebbe dovuto essere compiuto attraverso l'apprezzamento ex ante dell'idoneità dell'azione indipendentemente dagli effetti realmente raggiunti.
Le modalità di estrinsecazione del fatto, recepite nella sentenza impugnata, non integravano con la dovuta certezza il risultato cui l'agente voleva pervenire, con la conseguenza che non era possibile individuare con certezza quale era il bene giuridico oggetto dell'aggressione: la vita o l'incolumità della persona. Doveva inoltre essere negata validità positiva ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo alla frase sfuggita all'imputato LI "ho detto voglio ammazzarti e ho preso il coltello che avevo in tasca", trattandosi di una frase pronunciata per impeto e non rivelatrice della volontà omicida.
Inoltre la posizione dei due imputati doveva essere tenuta distinta, in quanto era stato accertato che il BA aveva solo un ombrello con il quale aveva colpito la parte offesa.
In mancanza di prova circa l'esistenza di un accordo fra i prevenuti finalizzati all'aggressione, esclusa la potenzialità omicida del colpo inferto dal BA, non poteva dirsi raggiunta la prova in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del reato e la sua posizione doveva essere valutata riguardo all'ipotesi di concorso ex art. 114 c.p., atteso che la sua partecipazione al fatto era risultata di minima importanza. Da ultimo veniva contestata la negata concessione dell'attenuante della provocazione in quanto la condotta della parte offesa si era posta quale presupposto della lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Genova, viste le conclusioni del C.T. medicolegale ("l'azione lesiva, tenuto conto dei mezzi usati, delle regioni corporee attinte e delle modalità dell'azione lesiva medesima, fu idonea a cagionare la morte della vittima e che gli atti compiuti furono univocamente diretti a cagionare la morte della persona offesa, ad eccezione del colpo inferto verosimilmente con la punta smussa di un ombrello, in emitoracica destra") ha ritenuto evidente che la condotta di chi attinge altra persona con una pluralità coltellate dirette verso organi vitali della regione toracica e addominale della vittima, integrasse un'azione idonea a cagionare la morte della persona offesa. Che poi, in concreto, l'exitus non era sopravvenuto per la tempestività dei soccorsi, sì da determinare alla persona offesa solamente un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 60 giorni, non valeva certo a portare alla derubricazione. Ha ritenuto che nel caso di specie l'attività posta in essere ha configurato precisamente il reato contestato dal punto di vista dell'elemento materiale, mentre con riferimento al dolo ha ricordato l'icastica espressione sfuggita all'imputato in dibattimentale (ho visto il sangue e mi sono arrabbiato, ho detto "voglio ammazzarti" e ho preso il coltello che avevo in tasca).
Questo metodo di valutazione appare esente da vizi logico giuridici in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, per individuare l'elemento psicologico specifico nei casi di tentato omicidio occorre assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta, che esprimano in maniera non equivoca il fine perseguito dall'agente e che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, siano sicuro indice delle finalità perseguite dal reo.
"Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. (Sez. 1, 7-6-1997 n. 5389, Cammarota, RV. 207.824).
Coerente, logica e aderente a tali consolidati principi è stata la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio in presenza di una molteplicità di ferite inferte in una zona del corpo dove si trovavano organi vitali, valutazione confermata dell'espressione sfuggita a CH CH LI, chiaramente rivelatrice della volontà omicida. In relazione al motivo di impugnazione di CH CH BA, si osserva che la Corte di Appello di Genova ha dato atto che era stata raggiunta piena prova dell'utilizzo da parte del BA dell'ombrello per attività aggressiva nei confronti della vittima, confermata anche dalle risultanze della consulenza medico legale. La Corte territoriale ha rilevato che dall'analisi delle testimonianze è risultato che il BA brandeggiò l'ombrello e colpì alla spalla la vittima. Ha rilevato che quest'ultima si trovò ad affrontare non uno, ma due avversari, e che benché uno solo fosse dotato di arma bianca in grado di mettere a repentaglio la vita, tuttavia il BA assecondò necessariamente l'azione del proprio alleato, costringendo l'aggredito a difendersi su due fronti anziché su uno solo, consentendo così al proprio complice armato un più agevole esito dell'agguato.
Ha di conseguenza escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. A fronte di tale articolata motivazione, il motivo di impugnazione deve dichiarasi inammissibile per genericità in quanto contiene una semplice asserzione relativa alla mancanza di prova del concorso del BA nel tentativo di omicidio ed in subordine della minore efficienza causale della sua azione, senza però contestare specificamente i punti della decisione impugnata che hanno portato i giudici di appello a confermare la responsabilità penale del BA a titolo di concorso nell'omicidio e ad escludere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. In ordine all'ultimo motivo di impugnazione, si osserva che la Corte territoriale ha applicato correttamente i consolidati principi giurisprudenziali in ordine al riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
Ha valutato sia la valenza causale del comportamento della parte offesa all'interno del locale, sia l'elemento della infedeltà. Ha ritenuto che non sussistesse l'attenuante della provocazione nei confronti dei cognati vittima, odierni imputati, in presenza comportamento della persona offesa che, recatasi con la "fidanzata" in un locale frequentato dalla comunità dominicana spezzina e ivi incontrata la moglie, aveva preso (contro quest'ultima) le difese della "nuova fiamma", in una lite insorta tra la stessa ed il coniuge in quanto (Cass. pen., sez. 1, 3/11/1997-21/1/1998, n. 701; Caruso) "Al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione;
tuttavia occorre comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto. Infatti occorre un nesso causale tra il secondo ed il primo, nesso che va escluso in presenza di una consistensissima sproporzione" (giurisprudenza di legittimità costante). In relazione all'infedeltà non ha ritenuta corretta l'equazione difensiva;
ingiustizia del comportamento della persona offesa adultera-reazione punitiva dei cognati, in quanto "Qualora l'agente sia animato dall'intento di infliggere una punizione all'offensore, in termini di reazione ad un fatto ingiusto, sia pure ricollegabile a precedenti azioni provocatorie, e la punizione sia espressione di rancore o di vendetta, deve essere del tutto esclusa la configurabilità della provocazione. Di vero, il fatto dell'agente travalica, in tale ipotesi, i limiti di una semplice reazione all'ingiustizia altrui ed assume l'autonoma figura dell'azione punitiva, sia pure originata dal fatto ingiusto altrui, ma sorretta da motivi assolutamente inaccettabili sul piano etico-giuridico". Il ricorso è pertanto inammissibile e segue tale pronuncia anche la condanna al pagamento di una somma alla Cassa Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009