Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1975, n. 18
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 marzo 1975
Art. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecita' e' ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.
La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".
La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".
Entrata in vigore il 6 marzo 1975
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