Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
Costituisce alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3 legge n. 110 del 1975, la realizzazione di una filettatura per l'applicazione di un silenziatore in quanto è un'operazione che altera le caratteristiche meccaniche dell'arma, poiché apporta alla originaria struttura della stessa una modificazione non irrilevante, anche se limitata ad una breve tratta della canna, dalla quale consegue un uso insidioso e quindi più agevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 41993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41993 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 871
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 16473/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO EL N. IL *03/05/1979*;
avverso la sentenza n. 9602/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. - EL RA, impugna per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa il 7 gennaio 2010, che per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Avellino il 15 settembre 2009, l'aveva condannato:
- alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, siccome colpevole dei reati di minaccia grave in danno dello zio \A ST, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo A della rubrica come tentato omicidio, di detenzione e porto illegale di una pistola calibro 6,35 e di concorso nell'alterazione di una carta d'identità, unificati dal vincolo della continuazione;
- alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per i reati di detenzione e porto illegale di una pistola calibro 7,65 e di alterazione della predetta arma, consistita nella realizzazione nella parte finale della canna di una filettatura idonea a consentire l'applicazione di un silenziatore, unificati dal vincolo della continuazione.
1.1. - Con il primo motivo d'impugnazione prospettato in ricorso il difensore deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 3), con riferimento sia al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati al EL\, sia all'affermazione di penale responsabilità per l'alterazione dell'arma.
In particolare, con riferimento al primo profilo della complessa censura, si evidenzia che l'elemento finalistico e tipizzante i diversi reati contestati al EL\, ivi compreso quello relativo alla falsificazione della carta d'identità, era rappresentato dall'intenzione dell'imputato di "mantenere la relazione sentimentale" da lui intrattenuta con la coimputata ER NC, divenuta da mesi la sua convivente, ed alla cui prosecuzione l'\A\ aveva manifestato la propria contrarietà, sicché, anche alla luce della modifica legislativa dell'art. 81 c.p. che consente il riconoscimento della continuazione tra reati non omogenei, doveva ritenersi illegittimo il diniego di un siffatto riconoscimento. Quanto all'alterazione dell'arma, in ricorso si sostiene che intanto la sentenza impugnata risulta configurare una sorta di responsabilità oggettiva a carico del EL\, illogicamente ritenendo che l'autore dell'alterazione debba necessariamente coincidere con il possessore dell'arma, laddove, anche con riferimento a tale fattispecie, è richiesta l'esistenza di una "prova positiva" in tal senso, e con riferimento all'elemento materiale, che la mera realizzazione di una filettatura, sia pure funzionale, in tesi, all'applicazione di un silenziatore, non costituisce alterazione di arma, non aumentando in alcun modo la potenzialità offensiva della stessa.
1.2 - Con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia, altresì, l'illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, che si assume censurabile sotto il profilo della contraddittorietà e dell'adeguatezza, risolvendosi essa, per un verso, nel ricorso ad argomentazioni asseritamente "logiche e di buon senso" di discutibile rilevanza giuridica, per altro verso, in un mero rinvio alle motivazioni svolte dal primo giudice, senza fornire adeguata risposta alle deduzioni critiche svolte dalla difesa nei motivi di appello, avuto riguardo, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche, ritenute pienamente concedibili, in ragione della personalità dell'imputato, gravato da un unico remoto precedente per un reato contravvenzionale e l'intervenuta riappacificazione con la persona offesa, testimoniata anche dalla dichiarazione di avvenuto risarcimento dei danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - L'impugnazione proposta nell'interesse del EL\ è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 - Quanto alla censura relativa alla individuazione di due diversi reati continuati, va infatti rilevato che il provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, resiste a tutte le censure, invero generiche, formulate in ricorso, ove si consideri, che la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha fatto un puntuale e corretto riferimento a dati circostanziali e giuridici caratterizzanti, in concreto, la disomogeneità della dimensione storico-naturalistica dei diversi delitti, adeguatamente valorizzando le ragioni fattuali che ostavano all'identificazione di un unico e preordinato disegno criminoso, evidenziando, in proposito, come dovesse ritenersi verosimile che i fatti di detenzione e di porto illegale delle armi fossero conseguenza di deliberazioni del tutto autonome (al limite, successive) tra loro e rispetto a quella concernente la minaccia dell'\A\, a sua volta, conseguente ad una decisione improvvisa e non premeditata, assunta a seguito dell'incontro/scontro del 13-1- 2009; e che la decisione di munirsi di un falso documento d'identità fosse stata presa dopo l'episodio del 13 gennaio ed a seguito di questo.
Al riguardo occorre considerare, del resto, che la identità del bene giuridico violato - nel caso di specie, per altro, insussistente - ed il ridotto lasso temporale intercorso fra le varie condotte - quest'ultimo, per altro, neppure accertabile con riferimento a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna - costituiscono aspetti che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n 5618 del 21/12/1993 - 22/2/1994 ric. Moro), sono da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione e che non è stato dalla Corte territoriale, con adeguata motivazione, in fatto ravvisato, e che non può evidentemente consistere in una generica "unicità volitiva". 1.2 - Quanto poi al reato di alterazione della pistola calibro 7,65 sequestrata al ricorrente, va anzitutto precisato che la Corte territoriale, nel ritenere che la realizzazione di una filettatura per l'applicazione di un silenziatore costituisce alterazione dell'arma, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3, ha fatto corretta applicazione di principi da tempo affermati da questa Corte, che ha da tempo chiarito che la filettatura è un'operazione che altera le caratteristiche meccaniche dell'arma, poiché apporta alla originaria struttura della stessa una modificazione non irrilevante, anche se limitata ad una breve tratta della canna stessa, dalla quale consegue un uso insidioso e quindi più agevole, non potendo negarsi che con tale intervento l'arma risulta adattata per un'utilizzazione impropria e vietata (col silenziatore). Quanto poi alla individuazione del EL\ come l'autore materiale dell'alterazione, tenuto conto che rappresenta un fatto storico incontestato nel presente giudizio la rilevata presenza di una filettatura sulla canna dell'arma e che la detenzione dell'arma alterata da parte del EL\ configura comunque un illecito penale (ricettazione), la motivazione fornita sul punto dai giudici di appello si rivela plausibile e non manifestamente illogica, specie ove si consideri che la stessa si risolve nella qualificazione della condotta contestata in termini più favorevoli all'imputato, sotto il profilo sanzionatorio.
2. - Ugualmente infondato risulta, infine, anche il motivo di gravame relativo al diniego delle attenuanti generiche, ove si consideri il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (così ex multis Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, riv. 230691 ric. Alba ed altri) e che tale obbligo di motivazione deve ritenersi certamente assolto nel caso in esame, avendo i giudici di appello ritenuto ostativa alla concessione delle attenuanti di cui trattasi, la gravità dei fatti contestati (in particolare l'utilizzazione dell'arma illegalmente detenuta e portata, in pieno giorno e sulla pubblica via, per minacciare l'\A\) indicativa dell'elevatissima pericolosità del ricorrente, ad onta della quasi incensuratezza.
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010