Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che una sindrome paranoide tale da rendere l'imputato infermo di mente potesse escludere la premeditazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 25608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25608 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 707
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 29783/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN VA N. IL 24/02/1931;
avverso la sentenza n. 5/2011 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA, del 09/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Di Pietro Vittorio, in sostituzione dell'Avv.to Autru Ryolo Carlo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9.12.2012 la Corte d'assise d'appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di condanna di IN NN per il reato di omicidio premeditato e animato da motivi abietti e futili in danno di IN AN emessa dalla corte d'assise di Messina il 18.11.2010, nel senso che dichiarava prevalente l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulle ritenute aggravanti e rideterminava la pena in anni sedici e mesi sei di reclusione (rispetto alla pena inizialmente inflitta di anni ventuno e mesi sei).
La Corte ribadiva che non vi erano dubbi sulla riportabilità del fatto all'imputato che si era presentato ai carabinieri di S. Alessio Siculo per confessare di aver ucciso lo zio nelle condizioni di tempo e di luogo che venivano verificate come rispondenti al vero dagli stessi investigatori. Veniva infatti rinvenuto il corpo della vittima agonizzante e poco lontano l'ascia che era stata usata nell'occorso. Era stata appurata la ragione del contenzioso insorto tra i due, legato a questioni di confine tra fondi. I profili di discussione si incentravano in seconde cure sulle condizioni mentali dell'imputato che, a seguito di perizia medico legale, era stato riconosciuto affetto da patologia (disturbo paranoide) che scemava grandemente (fino al 90%) le sue capacità di intendere e volere al momento del fatto. Veniva rappresentato che il HI era affetto da disturbo paranoide, ma che non poteva parlarsi di totale obnubilazione poiché l'imputato ebbe a conservare sempre un margine di lucidità, tanto che ebbe consapevolezza dell'azione che andava compiendo, e l'omicidio venne da lui reputato come un gesto necessario, non fu frutto di azione impulsiva, ma di una quasi ragionata determinazione. A fronte degli accertamenti clinici disposti, la Corte ribadiva trattarsi di una incapacità parziale e riconosceva all'imputato il vizio parziale di mente. Ribadiva poi il giudizio di pericolosità sociale espresso dai periti che avevano prospettato che, se nuovamente sollecitato, il HI sarebbe ricaduto nel delitto, quindi confermava la legittimità dell'applicazione della misura di sicurezza.
La Corte legittimava poi l'operato del primi giudici, quanto alle ritenute aggravanti dei motivi abietti e futili e della premeditazione. Su quest'ultima, la corte riteneva che non vi fossero dati specifici tali da fare ritenere che l'azione delittuosa sia stata la manifestazione della malattia, tanto da investire anche l'ideazione del delitto ed il momento preparatorio e quindi escludere che egli abbia riflettuto e pianificato coscientemente la consumazione dell'insano gesto. Gli stessi periti indicano che il prevenuto conservava il 10% di lucidità, che avrebbe potuto adottare percorsi alternativi, che ebbe il tempo di discutere con la vittima tra un colpo e l'altro. Non solo, ma nei momenti antecedenti il delitto, rilevava la corte territoriale che vi fu spazio per una vera e propria premeditazione, ove il dolo di proposito, particolarmente intenso, fu sostenuto nella fase preparatoria da un'integra capacità di intendere la portata delle sue azioni.
Quanto all'aggravante dei motivi abietti e futili, veniva fatto rilevare che il HI operò in quanto in preda alle sue angosce irrisolte, che lo inducevano a distorcere i fatti reali in chiave persecutoria, laddove fu spinto da un pretesto banale, quale l'aver ascoltato una conversazione in cui lo zio aveva detto che se mai egli fosse stato assolto da un precedente episodio di tentato omicidio a suo danno, lo avrebbe ucciso. Asserzione che secondo la Corte non poteva esser presa sul serio e non poteva avere alcuna portata intimidatoria. Non solo, ma era in re ipsa la futilità dei motivi, riconducici a conflitti per questioni di confine o per l'utilizzo di una vasca per l'irrigazione comune. La sussistenza dei futili motivi portava ad escludere, ad avviso della Corte territoriale, la sussistenza dei presupposti per ravvisare l'attenuante della provocazione. In ogni caso, veniva aggiunto che pur volendo dare rilievo al c.d. fatto ingiusto da accumulo, era chiaro che il HI era animato da un sentimento diverso dall'ira in quanto agiva per vendetta e per odio, atteggiamenti antitetici con la condizione dello stato d'ira. Veniva sottolineato come fosse emerso che il HI agì in forza di odi e di rancori stratificati nel tempo, quindi per vendetta e rancore, situazione incompatibile con quella dello stato d'ira. Poiché il disturbo mentale aveva avuto notevole incidenza, veniva ritenuto congruo un giudizio di bilanciamento che valorizzasse tale profilo, cosicché veniva affermata la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ritenute, con rideterminazione della pena nella misura suindicata.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato per dedurre:
2.1 erronea applicazione degli artt. 88 e 89 c.p., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stato escluso il vizio totale di mente. L'imputato non poteva essere ritenuto parzialmente capace per la residua minima percentuale indicata dai periti, valutazione ancor più incomprensibile se solo si tiene conto della mancata indicazione di un solo atto che in quel contesto l'imputato avrebbe commesso lucidamente.
2.2 Erronea applicazione dell'art. 577 c.p., n. 3 e art. 61 c.p., n. 1, mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui sono state ritenute sussistenti le aggravanti contestate. Le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili sono da ritenere incompatibili con il vizio anche solo parziale di mente.
2.3 erronea applicazione dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 2 e art. 577 c.p., n. 3, manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto insussistente la provocazione: HI pose in essere l'azione omicidiaria per un fatto ingiusto da accumulo.
2.4 erronea applicazione degli artt. 133, 89 e 69 c.p. mancanza/manifesta illogicità della motivazione quanto alla misura della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Il primo motivo non può essere condiviso, in quanto i giudici di merito hanno con adeguato supporto argomentativo ritenuto la malattia da cui è affetto il ricorrente, sulla base dei dati tecnici forniti dalla perizia, in termini di disturbo paranoide, in grado di scemare grandemente, ma non di elidere, la di lui capacità di intendere e volere. Veniva infatti riferito sull'esito dell'esame psichico che aveva messo in evidenza un buon livello di vigilanza, con valido orientamento, l'assenza di turbe sensopercettive, un'ideazione di buon livello formale, ancorché la qualità del pensiero risultasse compromessa da modelli che non ammettono confronto critico con la realtà e venisse in luce un'incapacità di valutazione soggettiva di emozioni e sentimenti. In particolare la Corte territoriale evidenziava come l'imputato avesse dimostrato di avere conservato un margine di lucidità che gli consentiva di avere consapevolezza di quello che andava facendo nel momento centrale dell'azione delittuosa, ancorché difettasse grandemente in lui la capacità di volere, essendo stato persuaso che l'omicidio era un gesto necessario ed ineludibile, tanto da non riuscire a staccarsi dalla determinazione omicida, verso cui era sospinto. Dalla perizia collegiale condotta si evinceva che lo stesso imputato aveva spiegato che l'omicidio non era stato il frutto di azione impulsiva, ma era seguito ad una determinazione ragionata che andò consolidandosi vieppiù nel corso dell' aggressione (avendo rappresentato di aver discusso con lo zio mentre lo colpiva). In particolare, veniva concluso che l'imputato "pur non staccandosi dalla determinazione omicida, verso cui la sua energia malata lo spingeva, lasciava spiragli di percorsi alternativi che tuttavia non riusciva tangenzialmente a seguire".
È quindi coerente a questi dati e a queste valutazioni di ordine tecnico scientifico la conclusione espressa in termini di elevata compromissione della capacità di intendere e volere del ricorrente, che non era del tutto obnubilata, ancorché conservata in misura molto modesta e pari al solo 10%.
La sentenza sul punto presente perfetta aderenza alle evidenze disponibili ed è immune da cadute in termini di logicità. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, poiché la valutazione quanto alle circostanze della premeditazione e dei futili motivi non poteva non tenere conto delle caratteristiche del disturbo paranoide da cui l'imputato andava affetto. Come era stato evidenziato in perizia (a pag. 11), il HI "quasi per tutta la vita aveva coltivato l'idea della preoccupazione della prevaricazione e della persecuzione da parte dello zio" ed ogni momento del suo ragionamento non serviva ad altro che a strutturare la veridicità delle sue convinzioni". Orbene, tale status patologico, obnubilante in massima parte, anche se non del tutto, le facoltà mentali del ricorrente doveva essere considerato in sede di valutazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti. Infatti è principio affermato da questa Corte quello secondo cui la premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente anche solo parziale nell'ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità (Sez. 1, 4.2.2009, n. 9015, rv 242878). È doveroso osservare che se in linea di principio non sussiste alcuna incompatibilità tra l'aggravante della premeditazione nel delitto di omicidio volontario ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo opera sull'imputabilità, e la premeditazione opera sul piano del dolo, pur tuttavia l'incompatibilità deve esser riconosciuta quando sia riscontrata in concreto identità tra la premeditazione e l'essenza della patologia psichica, poiché in questo caso non si registra quel conflitto interiore tra spinte e controspinte che costituisce il fondamento dell'aggravante. Nel caso di specie la perizia ha messo in evidenza come il HI era affetto da disturbo paranoide che si connotava proprio per la presenza di idea prevalente che finisce per dominare in modo completo tutta l'esistenza, diventando la base per iniziative violente;
in particolare, l'imputato ebbe per tutta la vita l'ossessione di uno zio prevaricatore e a sua opinione persecutore nei suoi confronti e coltivò con continuità l'idea di eliminarlo (avendoci già provato in passato) per porre fine alle tensioni personali che non era in grado di altrimenti gestire. È quindi mancata nella disamina della Corte territoriale la valutazione sulla coincidenza tra il proposito criminoso e l'idea fissa ossessiva e quindi l'accertamento se il proposito criminoso coincidesse o meno con la visione distorta che animava l'imputato, a causa del disturbo paranoide da cui andava sicuramente affetto. Parimenti dicasi per quanto riguarda l'aggravante dei motivi futili che andavano a loro volta valutati in quanto espressione o manifestazione dell'essenza dell'infermità, considerato che lo stimolo esterno per quanto banale e di per sè insufficiente a provocare l'azione criminosa, andava esaminato ancora una volta in rapporto all'impalcatura strutturale della personalità disturbata del prevenuto.
È infondato il terzo motivo di ricorso, essendo il riconoscimento della attenuante della provocazione stato negato non solo per incompatibilità con l'aggravante, per effetto della decisione di questa Corte ancora sub iudice, dei motivi futili ma in radice per non essere stato ritenuto, con congrua motivazione, lo stato d'ira che connota la circostanza.
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi ed alla determinazione della pena, risultando assorbito il quarto motivo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e alla determinazione della pena. Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013