Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente.
Commentari • 6
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La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
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La massima In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall' art. 61, comma 1, n. 1, c.p. , che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto …
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 16889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16889 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
16 889 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.1424/2017 Francesco Maria Silvio Bonito Rosa Anna Saraceno UP 21/12/2017 Aldo Esposito R.G.N. 17161/17 Francesco Centofanti Carlo Renoldi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'IA OS, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12/10/2016 della Corte d'Assise d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Fabio Falco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto in data 10/07/2015, emessa in esito a giudizio abbreviato, OS D'IA era stato condannato, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 72, comma 2 cod. pen., alla pena dell'ergastolo in quanto riconosciuto colpevole, con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, dei reati di cui all'art. 605 cod. pen. per avere privato della libertà AT TA, salendo repentinamente a bordo dell'autovettura su cui questi si trovava, ponendogli un coltello alla gola e costringendolo a dirigersi in luoghi da lui indicati, impedendogli di chiedere aiuto (capo a), nonché di cui agli artt. 575, 61 n. 1 e 577 cod. pen., per avere cagionato, per futili motivi, la morte dello stesso TA, attingendolo con ел almeno venti colpi di coltello e determinandone il decesso per grave shock emorragico del segmento cefalico e cervicale (capo b); fatti commessi in Taranto e Faggiano in data 11/07/2014. Con lo stesso provvedimento, l'imputato era stato, altresì, condannato al risarcimento in favore della costituita parte civile, liquidati in 5.000 euro, come richiesto, oltre alla rifusione delle spese del grado.
2. Con sentenza in data 12/10/2016, la Corte d'Assise d'appello di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 72, comma 2 cod. pen., rideterminò, con la diminuente del rito, la pena inflitta allo stesso D'IA in trenta anni di reclusione, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni. Dal complesso delle acquisizioni istruttorie era emerso che la sera dell'omicidio, D'IA, trovandosi fuori dall'abitazione nonostante il superamento dell'orario di rientro serale stabilito dall'ordinanza con la quale egli era stato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, si era improvvisamente introdotto nell'abitacolo di una autovettura che transitava sulla pubblica via ed aveva minacciato il conducente, AT TA, con un coltellino, intimandogli di proseguire nella marcia. Quindi, dopo che il guidatore aveva tentato una manovra diversiva, sterzando all'improvviso, l'imputato lo aveva colpito ad una guancia con il cutter, provocandogli una profonda ferita e costringendolo a proseguire. Secondo il racconto fatto da D'IA agli inquirenti e da lui ribadito in carcere in occasione di una conversazione intercettata a sua insaputa, egli aveva successivamente costretto TA a dirigersi verso una zona isolata nella campagne di Faggiano, ove il conducente, ad un tratto, aveva spento il motore della macchina, estraendo le chiavi, uscendo dall'abitacolo e cercando, a sua volta, di impedire all'aggressore di uscire. D'IA aveva, quindi, sferrato un calcio alla portiera e raggiunto il conducente lo aveva colpito, tanto da farlo accasciare al suolo. Non rinvenendo le chiavi della macchina, l'uomo le aveva cercate per circa mezz'ora, a suo dire per mettersi alla guida dall'auto e accompagnare TA in ospedale. Tuttavia, a seguito della reazione della vittima, la quale, nella colluttazione che ne era scaturita, gli aveva inferto un violento calcio ai testicoli, D'IA l'aveva uccisa con il coltellino, provocandole gravissimi tagli cutanei che l'avevano quasi decapitata. Secondo i giudici di appello, doveva confermarsi sia la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, sia l'esclusione delle attenuanti generiche.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione lo stesso D'IA a mezzo del difensore fiduciario, avv. Fabio Falco, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2 3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della aggravante dei futili motivi. Secondo il racconto dell'imputato, l'omicidio sarebbe stato consumato in reazione alla condotta della persona offesa, la quale lo avrebbe colpito con un violento calcio ai testicoli. Una reazione incontrollata, verosimilmente determinata dalla assunzione di cocaina, avvenuta poco prima;
reazione che non sarebbe tecnicamente riconducibile alla nozione di "movente", il quale sarebbe stato, nel caso di specie, totalmente mancante.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di D'IA censura, ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, indicative di una positiva evoluzione della personalità e, dunque, da valorizzare anche ai fini della finalità rieducativa della pena, non riferibile alla sola fase esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta futilità del motivo, occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito;
uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine (il cd. "stimolo esterno" rispetto all'agente: si pensi, ad esempio, a un insulto o una percossa, elaborati dal soggetto sul piano psico- emotivo, fino a diventare, appunto, movente della successiva condotta aggressiva). A sua volta il motivo va distinto dallo "scopo", ovvero dalla finalità, dall'obiettivo che l'agente persegue con il proprio comportamento;
e la tensione psico-emotiva verso il quale può costituire, appunto, il movente. I motivi a delinquere costituiscono uno degli elementi che viene valorizzato dal nostro ordinamento nel momento commisurativo del trattamento sanzionatorio e precisamente tra gli indici rilevanti ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato. Dunque, i motivi a delinquere rilevano nell'ambito del giudizio personologico che il giudice deve compiere al fine di 3 сел pervenire alla determinazione della pena in concreto: e ciò sia sul piano della loro valenza retributiva, potendo rilevare sotto il profilo della maggiore o minore riprovevolezza della condotta;
sia sul piano specialpreventivo, connotando il profilo personologico dell'agente in termini di maggiore o minore pericolosità soggettiva. Talvolta, però, essi ricevono autonoma considerazione da parte del legislatore, il quale li eleva al rango di veri e propri elementi circostanziali. E trattandosi, come nel caso che occupa, di circostanze pacificamente soggettive (cfr. art. 70, comma 1, n. 2 cod. pen. secondo cui sono qualificate come soggettive le circostanze "inerenti alla persona del colpevole"), deve ritenersi che la ratio dell'autonoma configurazione sia connesso proprio al più severo giudizio di rimproverabilità personale dell'agente, ovvero alla più spiccata attitudine criminale palesata dallo stesso. Nel caso qui in rilievo, questo elemento peculiare, valorizzato dalla fattispecie circostanziale, viene descritto attraverso il ricorso all'aggettivo "futile". Esso assume, ai fini che interessano, una natura ancipite: sul piano strutturale, la nozione di futilità esprime il carattere proprio di un concetto di relazione, che comunemente dottrina e giurisprudenza costruiscono nei termini di un raffronto tra la causa psichica e il reato commesso, nel senso che la futilità del motivo deve essere valutata rispetto al fatto illecito che ha determinato;
ma esprime anche, sul piano funzionale, il riferimento a un parametro di natura assiologica, che cioè qualifica il "motivo" alla stregua di un criterio di tipo valoriale. Secondo l'opinione consolidata, che attinge al significato comune del termine, anche nel suo valore etimologico, la futilità rinvia a una assoluta sproporzione tra il reato commesso e, appunto, il "motivo", ovvero la "molla" interiore che determina la condotta e che, a sua volta, costituisce il filtro soggettivo, sul piano psicologico ed emotivo, delle sollecitazioni esterne e degli scopi perseguiti;
stimoli che possono anche mancare o costituire eventi assolutamente neutri (meri accidenti del tutto privi di significato al di fuori della sfera soggettiva dell'agente, come, ad esempio, il fatto di avere semplicemente incontrato il proprio rivale in amore), scopi che possono identificarsi con un risultato diverso e ulteriore rispetto al fatto illecito che si intenda realizzare (come nel caso di chi uccida il parente prossimo per ottenerne l'eredità) ovvero con la stessa commissione del reato (si pensi a colui che, per noia, uccida degli animali: la noia o magari un istinto sadico possono costituire il movente, mentre lo scopo dell'azione si identifica, in una ipotesi siffatta, con il fatto stesso dell'uccisione dell'animale). Peraltro, come anticipato, la nozione di sproporzione coglie solo l'aspetto strutturale del concetto di "futilità", rappresentando quest'ultimo, a sua volta, un concetto relativo, che assume significato e sostanza soltanto se riferito ad un ch determinato parametro di valutazione, che spetta ovviamente all'interprete individuare. Lungo questo tragitto euristico è necessario escludere dal perimetro della fattispecie due opposte soluzioni ricostruttive. La prima è quella che utilizza, per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo, la prospettiva individuale dell'agente ovvero suoil personale atteggiamento rispetto alla causa psichica che lo ha determinato. E', infatti, evidente che, così procedendo, dovrebbe sempre concludersi per la non futilità del motivo, atteso che, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso. La seconda prospettiva, anch'essa non condivisibile, è quella che identificasse come "futile" il cd. motivo criminoso in quanto tale, sia esso costituito dal conseguimento di un vantaggio anch'esso illecito (es. l'omicidio per commettere un furto o una rapina), sia esso riconducibile a un codice comportamentale di tipo criminale (si pensi alla reazione ad uno "sgarro", alla stregua del sistema di valori delinquenziale). In disparte la circostanza per la quale, in realtà, in ipotesi siffatte viene prevalentemente in rilievo non il movente, quanto piuttosto lo scopo (ovvero l'obiettivo di arricchimento o, per restare all'esempio fatto, di conseguimento di un particolare prestigio in seno al contesto criminale ecc.), è abbastanza evidente che in tali casi si finirebbe sempre per configurare una futilità del motivo, attesa l'impossibilità di configurare un qualunque "valore ponderale" ad una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento, tale da potere essere messo sulla bilancia per compararlo con un reato, specie se efferato. Ed allora è necessario che, eventualmente, il "motivo criminale", per poter essere qualificato come "futile", presenti degli ulteriori connotati, i quali, come si vedrà, devono essere comuni anche ai motivi non delittuosi. Così delimitato, in negativo, il perimetro della nozione in questione, va osservato come secondo un primo indirizzo, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Sez. 1, n. 35369 del 4/07/2007, dep. 21/09/2007, Z.H.H., Rv. 237686 e Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, dep. 12/04/2000, Dolce, Rv. 215806, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, dep. 18/06/2008, Iaria, Rv. 240905, che fanno riferimento alla "generalità delle persone"; Sez. 1, n. 29377 del 8/05/2009, dep. 16/07/2009, Albanese e altri, 5 сил Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, dep. 5/11/2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2/01/2014, Femia, Rv. 258598; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, dep. 2/10/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 1/02/2017, dep. 1/08/2017, Plazio, Rv. 271115, nelle quali il riferimento è al "comune modo di sentire"). Tale approccio ricostruttivo, tuttavia, fa riferimento a una nozione vaga, che investe il giudice della non agevole opera di farsi interprete del "comune modo di sentire", di un'opinione verosimilmente prevalente in una determinata collettività e in un certo momento storico;
e, in questo modo, finisce per ancorare la nozione dell'aggravante a un incerto parametro di comparazione. Per tale ragione, appare preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata ad un parametro di tipo oggettivo, che non può che essere costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse, sul piano assiologico, ovvero del valore attribuito agli interessi in gioco, definiscono. Un siffatto percorso interpretativo presenta, a sua volta, un evidente limite, dal momento che ragionando in termini di comparazione tra l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e la ragione soggettiva che ha indotto l'agente alla condotta offensiva, si finirebbe per affermare la futilità del motivo ogni volta che, ad esempio, fosse stato commesso un grave reato contro la persona. E', infatti, evidente che in caso di condotta omicidiaria una siffatta sproporzione sarebbe, in linea di principio, sempre ravvisabile. Per tale motivo, l'accertamento della futilità del motivo si deve realizzare secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve successivamente esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti. Dunque, accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato, occorre valorizzare un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato.
2.1. Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che la Corte di appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativo al primo degli indirizzi in rassegna, ha successivamente affermato che la menzionata sproporzione tra motivo e reato ricorresse pienamente nel caso 6 ли specie, sottolineando come l'uccisione di AT TA fosse avvenuta a seguito del violento calcio sui testicoli che quest'ultimo aveva sferrato all'indirizzo di D'IA, provocandone la spropositata reazione. Tuttavia, è opinione del Collegio che una siffatta ricostruzione del fatto che i giudici di appello hanno sostanzialmente fondato sulle ammissioni dell'imputato, il quale senza sapere di essere intercettato aveva rievocato le fasi più drammatiche dell'aggressione collochi illogicamente il movente della feroce - uccisione non già nella fase iniziale della sequenza criminosa, quanto piuttosto in quello, anche cronologicamente distante, della violenta reazione della vittima. Dunque, diversamente da quanto pareva emergere dalla prima parte del percorso motivazionale, la sentenza impugnata non ha agganciato il movente al momento del sequestro di persona posto in essere dall'aggressore, in ritardo sull'orario di rientro a casa stabilito dall'ordinanza applicativa della misura alternativa al carcere;
quanto piuttosto in quello, successivo, del calcio ai testicoli che D'IA afferma di avere ricevuto e che la sentenza ritiene sia stato realmente sferrato dalla vittima. Tuttavia, un siffatto percorso motivazionale presenta evidenti profili di illogicità, atteso che la tesi accolta dai giudici di appello per un verso oblitera il dato processuale di un chiaro sviluppo unitario della sequenza omicidiaria;
e, per altro verso, finisce per qualificare come “futile" il motivo scaturito, in un impeto di violentissima carica aggressiva, dalla (peraltro legittima) reazione della persona offesa. E in questo modo, alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo omicidiario finisce erroneamente per essere identificato con un qualunque "motivo criminale", sul presupposto dell'ovvia sproporzione tra l'omicidio e una qualunque situazione esterna che vi abbia dato causa. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata, sul punto, per nuovo giudizio in relazione alla configurabilità dell'aggravante dei "futili motivi".
3. Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve premettersi che la valutazione circa l'applicazione o il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, dep. 2/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, dep. 31/05/2013, Viale e altro, Rv. 256201). 7 ел In questa prospettiva, il giudicante, se si determina per il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli attraverso l'indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento e delle circostanze fattuali ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il giudice li esamini tutti, essendo in realtà sufficiente che egli specifichi a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 3/07/2014, Lule, Rv. 259899; sostanzialmente in termini anche Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato adeguatamente in relazione al predetto profilo, ponendo in luce, da un lato, l'assoluta gravità ed efferatezza del reato commesso e, dall'altro lato, il quadro di significativa capacità a delinquere a carico dell'imputato, ricavabile dal precedente, specifico, per tentato omicidio, realizzato con modalità assai simili (ovvero con il tentativo di decapitazione di una prostituta). In questo modo, attraverso il riferimento a taluni criteri posti dall'art. 133, comma 1 n. 3 e comma 2 n. 1 cod. pen., i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione assunta, conformandosi alla già richiamata cornice di principio. conclusivamente, l'infondatezza del secondo motivo di Ne consegue, impugnazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili. Pertanto, deve disporsi il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di assise di appello di Lecce. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di assise di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21/12/2017 Il Consigliere estensoreonsigliere Il Presidente Renoldi Francesco Maria Silvio Bonito Bouil CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C Prima Sezione Penale A N Depositata in Cancelleria oggi G Roma, 16 APR. 2018 EL F R Miriam Dat a Ames E