Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
Agli effetti della legge penale costituisce parte di arma il "silenziatore" atto all'applicazione su armi da fuoco, in quanto, pur avendo una sua autonomia strutturale, é funzionalmente destinato a rendere l'arma più insidiosa, potendo ricomporsi con questa mediante un procedimento di agevole effettuazione. Sono, invece, estranei alla nozione di "parti di arma" gli accessori destinati soltanto a rifinitura o ornamento, senza alcuna incidenza sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2005, n. 39740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39740 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/09/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 915
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 003998/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RT, N. IL 30/09/1943;
avverso SENTENZA del 11/06/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. SCHETTINO Annibale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NN ER, tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dalla L. n. 110/1975, art. 23, per avere detenuto un silenziatore atto all'applicazione su armi da fuoco, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento del 19 febbraio 2003 veniva riconosciuto responsabile del reato di cui alla L. n. 110/1975, art. 3, per avere alterato, per mezzo di detto silenziatore, la potenzialità offensiva dell'arma.
Sulla impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di Appello di Trento qualificava il fatto come detenzione illegale di parte di arma, ai sensi della L. n. 895/1967, artt. 2 e 7, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui alla L. n. 895/1967, art. 5, riduceva la pena. Ricorre il NN, denunciando:
1) inosservanza della L. n. 895/1967, art. 2, sul rilievo che il silenziatore non è una parte essenziale dell'arma, ma un semplice accessorio;
2) inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., in quanto la sentenza ha per oggetto un fatto diverso da quello contestato;
3) inosservanza della L. n. 110/1975, art. 3, poiché l'applicazione del silenziatore non comporta una modificazione delle caratteristiche meccaniche dell'arma;
4) violazione degli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost. e art. 530 comma 2 c.p.p., sull'assunto che la responsabilità dell'imputato non è
stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stato disposto alcun accertamento tecnico sull'oggetto sequestrato. È infondata l'eccezione in rito proposta dal ricorrente. Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, stabilito dall'art. 521 c.p.p., è volto alla tutela del diritto di difesa dell'imputato, tendendo ad evitare che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi.
Perché tale principio sia violato, occorre che il fatto ritenuto in sentenza si ponga in rapporto di incompatibilità, ovvero di eterogeneità rispetto alla enunciazione dell'imputazione, così da configurare una immutazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta da confrontarsi con l'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice.
Nella specie deve escludersi che ricorra una tale anomalia, essendo rimasta immutata, nel succedersi delle fasi e dei gradi processuali, la descrizione essenziale della materialità fattuale, oggetto della contestazione, seppur diversamente definita come "nomen iuris". È ugualmente destituita di fondamento la censura attinente alla qualificazione del silenziatore come "parte di arma". Sul punto ritiene la Corte di ribadire la risposta positiva già data al problema (Cass. Sez. 1^ 24/10/2002, Frittella), in quanto il silenziatore, pur avendo una sua autonomia strutturale, è funzionalmente destinato a rendere l'arma più insidiosa, potendo ricomporsi con questa mediante un procedimento di agevole effettuazione, mentre sono estranee alla nozione di "parti di arma" gli accessori destinati soltanto a rifinitura o ornamento, senza alcuna incidenza sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma. Corollario di siffatta argomentazione è che un silenziatore deve ritenersi comunque parte di arma, indipendentemente dalla sua riferibilità a un'arma specificamente individuata. La motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, è carente nel presupposto di fatto, non essendo stato compiuto alcun accertamento circa le caratteristiche strutturali e funzionali dell'oggetto in sequestro idoneo a giustificare la denominazione di "silenziatore" e, conseguentemente, la sua qualità di parte di una qualsiasi arma, anche diversa da quelle possedute dall'imputato e, in quanto tale, soggetta alla disciplina della L. n. 895/1967 e succ. modif.. Pertanto, va disposto l'annullamento, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti ed uniformandosi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005