Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di perizia psichiatrica, qualora le conclusioni dei periti siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dovere seguire e, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2013, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
6 86 / 14 да REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3121 Presidente - N. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - - Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE N. 42332/2013- Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA QU N. IL 13/09/1974 avverso la sentenza n. 2/2013 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 09/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì l'avv. Saverio Loiero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/05/2010 la Corte di assise di Catanzaro condannava QU De RC, con la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulle circostanze aggravanti contestate (premeditazione, modalità crudeli, motivi abbietti e futili e vincolo parentale con le vittime, i genitori) e con la continuazione, alla pena di venti anni di reclusione per i reati di omicidio in danno della madre AZ AM e del padre UI De RC (in Simeri Crichi il 5/6/07) e di occultamento dei loro cadaveri (accertato in Cutro il 20/10/07). Con sentenza del 10/05/2011 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena ad anni 18 di reclusione e la misura di sicurezza ad anni cinque, confermando nel resto la sentenza dell'11/05/2010. Investita del ricorso della difesa, la prima sezione penale di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 2598/13 del 13/12/2012, annullava la sentenza C impugnata, rilevando, in primo luogo, la sequenza anomala verificatasi nel processo, posto che il giudice di primo grado, dopo aver disposto una perizia psichiatrica (che aveva escluso la capacità di intendere e di volere dell'imputato all'epoca dei fatti), ne aveva disposta, legittimamente, una seconda, ma senza spiegarne le ragioni. Inoltre, la Corte di assise di Catanzaro non aveva spiegato, come pure sarebbe stato doveroso, le ragioni della preferenza accordata alla seconda perizia rispetto alla prima, essendo mancata un'oggettiva ed argomentata comparazione tra i due elaborati non basata solo sul maggior credito accordato al secondo, che concludeva per la parziale capacità di intendere e di volere in forza della negazione non patologica dei fatti - ad essi però successiva - da parte dell'imputato (che li ha attribuiti a servizi segreti stranieri, forse aiutati dalla criminalità organizzata locale). Anche la Corte di assise di appello di Catanzaro non aveva spiegato le ragioni della preferenza accordata alla seconda perizia rispetto alla prima, né era stato sufficientemente motivato il diniego di un'ulteriore perizia.
2. Con sentenza del 09/05/2013, la Corte di assise di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza dell'11/05/2010, ha ridotto 2 la pena inflitta all'imputato ad anni 18 di reclusione e la misura di sicurezza ad anni cinque, confermandola nel resto. La sentenza oggi impugnata sottolinea la possibilità del giudice del rinvio di colmare la lacuna argomentativa della sentenza annullata utilizzando il materiale probatorio già acquisito e rileva che le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva disposto una seconda perizia si ricollegavano alle critiche mosse alla prima dal consulente del pubblico ministero. La Corte di merito illustra quindi le ragioni che hanno condotto ad aderire alle risultanze di cui alla seconda perizia (così decidendo allo stato degli atti senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), tra le quali le specifiche esperienze professionali dei periti, l'analisi affiancata all'esame - psicopatologico dell'imputato svolto anche dai primi periti di numerosi atti del - processo e della documentazione medica e medico-forense, l'esecuzione di una serie di test molto articolata e l'utilizzo di criteri accreditati nella comunità scientifica come quello di cui al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali;
la seconda perizia è così giunta alla conclusione che l'imputato era affetto non dal sistema delirante polimorfo di tipo stabile diagnosticato dalla prima perizia, ma da schizofrenia paranoide, indicando al riguardo molteplici argomentazioni ripercorse analiticamente dalla sentenza impugnata. La seconda perizia ha preso poi in esame l'enfatizzazione dei sintomi della malattia posta in essere dal De RC e la sua consapevolezza circa il rilievo che la sintomatologia potrebbe avere nella valutazione della sua imputabilità, giungendo alla conclusione di escludere la possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte dell'imputato, non essendo emersi elementi psicopatologici tali da far ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o al momento del ricordo, con la realtà delle vicenda da lui posta in essere. Di qui la conclusione, condivisa dalla sentenza impugnata, che il De RC è soggetto imputabile, ma che la sua capacità di intendere e di volere, al momento della commissione dei gravi delitti a lui contestati era grandemente scemata. Alle argomentazioni ricollegabili alla seconda perizia, la sentenza impugnata aggiunge ulteriori considerazioni. Nel ripercorrere il fatto, in relazione al quale va valutata la congruità dello stesso rispetto alla psicopatologia dalla quale l'imputato risulta affetto, occorre tener conto che l'azione è stata preventivamente pianificata attraverso una serie di "preparativi" idonei a integrare la ritenuta circostanza aggravante della premeditazione. La pianificazione, tradottasi nel preventivo acquisto del materiale da utilizzare durante e dopo l'esecuzione degli omicidi, risulta del tutto compatibile con il contegno successivamente assunto dall'imputato, ossia la negazione non già del fatto, ma della sua responsabilità, negazione che ha assunto i connotati di una 3 strategia difensiva attuata con conservata lucidità e in termini di continuità rispetto alla pianificazione che ha preceduto il delitto. La continuità tra il prima e il dopo sottolinea ancora la sentenza impugnata rende la negazione di responsabilità espressione non della necessità dell'imputato di trasferire in forma delirante un vissuto inaccettabile, ma di quanto già a monte aveva deliberato in relazione alla fase successiva all'azione. La circostanza, osserva ancora la Corte di merito, relativa alla "disorganizzazione” del tentativo dell'imputato di spostare da sé l'attenzione per il delitto vale a connotare in termini di parziale imputabilità un agire e un volere che, in assenza di tali anomalie e di tale "disorganizzazione", sarebbero stati sussumibili nello schema della piena imputabilità.
3. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di QU De RC, il difensore avv. Saverio Loiero, articolando due motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 88 cod. pen. e agli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. Le argomentazioni della seconda perizia, che fanno da supporto alla sentenza impugnata, appaiono dubbie e discutibili, avendo gli stessi periti ribadito che essa è frutto di una determinazione puramente presuntiva: non essendo stato possibile valutare con esattezza l'entità dell'interferenza della patologia mentale di De RC sulla capacità di intendere e di volere, in termini del tutto presuntivi si è ipotizzato che tale interferenza sia stata in grado scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. A fronte della certezza dell'incidenza della psicopatologia del De RC al momento dei fatti, la conclusione alla quale è giunta la perizia è presuntiva e piena di riserve, sicché è mancata qualsiasi prova scientifica idonea a fondare la conclusione che l'imputato, al momento dei fatti, non fosse totalmente incapace di intendere e di volere, circostanza, questa, che era già stata sottoposta all'esame del primo giudice di appello, attraverso uno specifico punto dei motivi del gravame, che si concludeva con la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine dell'espletamento di una terza perizia psichiatrica. Non coincidendo la definizione di infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. con quella di malattia mentale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente rientrano nel concetto di infermità tutte le possibili alterazioni psicologiche che abbiano avuto un rapporto motivante con il delitto commesso e la cui intensità sia tale da escludere o grandemente scemare la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo. La mancata considerazione dell'infermità mentale dell'imputato da parte dei giudici di appello ha determinato una violazione dell'art. 88 cod. pen. Anche la seconda sentenza della Corte di assise di appello risulta affetta dalle medesime carenze motivazionali riscontrate nella prima, con palese inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stata eliminata quella carenza probatoria circa l'imputabilità riscontrata dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. Il nucleo centrale del processo, ossia se il fatto sia stato commesso da persona imputabile, non è stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio, venendo, dunque, in rilievo la regola che impone un esito assolutorio in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova, anche quando esse riguardino l'imputabilità dell'autore del fatto. Non essendo stata espletata una nuova perizia per colmare le lacune della precedente, non è stata raggiunta la certezza circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato, che, pertanto, avrebbe dovuto essere assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: di conseguenza, la sentenza impugnata appare affetta da vizio di violazione di legge con riguardo a quest'ultima norma e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto.
3.2. Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546, lett. e), e 605 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è affetta anche da palese illogicità della motivazione, in quanto muove dall'erroneo presupposto secondo cui compito esclusivo del giudice del rinvio era quello di decidere se fosse necessario disporre una terza perizia psichiatrica e, nell'ipotesi negativa, di scegliere tra le soluzioni prospettate dalla prima e dalla seconda perizia. In realtà, la sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha disposto il rinvio affinché la Corte di assise di appello esprimesse ex novo un giudizio sull'imputabilità; a tal fine, la Corte catanzarese avrebbe potuto ma non necessariamente avvalersi delle - - perizie già in atti e, una volta ritenuta la capacità di intendere e di volere dell'imputato basando tale decisione sulla seconda perizia, avrebbe dovuto, in primo luogo, indicare le ragioni della preferenza accordata alla valutazione di tale perizia;
in secondo luogo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto elaborare una motivazione, che, pur avendo la perizia come sostrato scientifico, fosse da questa autonoma;
infatti, non è sufficiente aderire a un elaborato peritale per ritenere adeguatamente soddisfatto l'obbligo motivazionale, essendo, invece, necessaria un giudizio autonomo sull'imputabilità, così come richiesto dalla Corte di cassazione. La sentenza impugnata, invece, si è limitata a riportare gli stralci 5 della seconda perizia ritenuti idonei a renderla preferibile alla prima, senza operare alcun giudizio autonomo sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Preso atto del fallimento dei vari tentativi di colmare le lacune motivazionali, spetta ora alla Corte di cassazione «intervenire per mettere la parola fine alla questione», versandosi nell'ipotesi prevista dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., dal momento che la manifesta illogicità della motivazione non sembra rimediabile attraverso l'espletamento di un nuovo giudizio di rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
2.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la sentenza impugnata ha proceduto al nuovo esame stabilito dalla sentenza della prima sezione di questa Corte. La pronuncia di annullamento aveva censurato la «sequenza anomala>> che aveva condotto il giudice di primo grado a disporre la seconda perizia senza offrire la necessaria giustificazione di tale scelta. Al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva disposto una nuova perizia si ricollegavano alle critiche, fondate su argomenti ritenuti condivisibili, mosse alla prima perizia dal consulente del pubblico ministero;
tale motivazione, aderente alle risultanze processuali, risulta congrua, tanto più che la stessa sentenza di annullamento aveva messo in evidenza la legittimità della determinazione del giudice di primo grado circa l'espletamento di un'ulteriore perizia. La sentenza di annullamento aveva poi censurato le due pronunce di merito per non aver spiegato le ragioni della preferenza accordata alla seconda perizia. Al riguardo, la sentenza impugnata, oltre a far riferimento al profilo professionale dei due autori della seconda perizia (profilo caratterizzato da «una maggiore esperienza sul campo e una più specifica preparazione in ordine alla materia oggetto dell'indagine»), ha valorizzato l'articolato procedimento seguito da essi, che, oltre ad eseguire 'esame psicopatologico espletato pure dai primi periti, hanno esaminato numerosi atti del procedimento e documenti medici e medico- forensi, realizzando altresì, a differenza degli autori della prima perizia, un'articolata serie di test (puntualmente richiamati dal giudice del rinvio) e traendo da essi risultanze di sicura importanza. Inoltre, la sentenza impugnata ha ricostruito analiticamente il ragionamento alla base della seconda perizia, richiamando i molteplici dalla Corte di- e, 6 -merito, condivisi motivi che hanno condotto, per un verso, alla conclusione secondo cui l'imputato era affetto non da quel «sistema delirante polimorfo di tipo stabile» diagnosticato dalla prima perizia, ma da «schizofrenia paranoide>> e, per altro verso, all'esclusione della possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte dell'imputato, non essendo emersi elementi psicopatologici tali da far ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o al momento del ricordo, con la realtà della vicenda da lui posta in essere. Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata risulta idonea a rispondere alla censura della sentenza di annullamento, avendo assicurato la oggettiva ed argomentata comparazione tra i due elaborati» richiesta: la sentenza impugnata, infatti, ha offerto un'articolata rassegna dell'iter motivazionale seguito dai periti e, in relazione ad esso, dell'argomentata adesione della Corte di merito. Le risultanze offerte dalla seconda perizia e l'adesione ad esse della Corte di assise di appello di Catanzaro sono altresì indicate dalla sentenza impugnata a sostegno della scelta di non procedere ad una nuova perizia, profilo, questo, sul quale pure la sentenza di annullamento n. 2598/13 di questa Corte aveva rilevato una motivazione insufficiente.
2.2. A fronte di un riferimento al rapporto tra la definizione di infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. e quella di malattia mentale inidoneo, per la sua genericità, a tradursi in una specifica critica alla decisione della Corte di assise di appello di Catanzaro, il nucleo essenziale del primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata in quanto anch'essa si è basata sulla seconda perizia, le cui conclusioni circa il vizio parziale di mente riconosciuto nel caso di specie risultano frutto di una determinazione puramente presuntiva;
basata sul medesimo supporto tecnico utilizzato dal primo collegio di secondo grado, la seconda sentenza di appello risulta affetta dalle medesime carenze motivazionali» riscontrate nella prima, sicché, non essendo stata raggiunta la certezza circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato, questi doveva essere assolto a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo deve rilevarsi che il percorso argomentativo della Corte di assise di appello in sede di rinvio non si esaurisce nel riferimento ai pur condivisi - elementi valutativi offerti dalla seconda perizia. Nell'ambito di tali elementi valutativi, infatti, un particolare rilievo è attribuito, per un verso, alla conclusione secondo cui l'imputato è risultato affetto non da quel «sistema delirante polimorfo di tipo stabile» diagnosticato dalla prima perizia, ma da «schizofrenia paranoide>>; e, per altro verso, alla considerazione della «enfatizzazione dei sintomi della malattia posta in essere dal De RC» e della «sua consapevolezza circa il rilievo che la sua sintomatologia potrebbe avere al momento della 7 valutazione della sua imputabilità», giungendo alla conclusione - ritenuta dalla sentenza impugnata logica e frutto dell'attento esame di tutti i dati a disposizione dei periti dell'esclusione della possibilità di una negazione - patologica dei fatti da parte dell'imputato (che, come si è visto, li ha attribuiti all'intervento di servizi segreti stranieri, forse con l'aiuto della criminalità organizzata locale), non essendo emersi elementi psicopatologici tali da far ipotizzare una sua impossibilità di entrare in contatto, al momento del fatto o al momento del ricordo, con la realtà della vicenda da lui posta in essere. L'esclusione della possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte dell'imputato non ha formato oggetto delle critiche del ricorso circa il carattere presuntivo di tale valutazione, critiche rivolte, invece, alle conclusioni della seconda perizia in ordine all'infermità parziale riconosciuta al De RC. Proprio sull'esclusione della possibilità di una negazione patologica dei fatti da parte dell'imputato si innestano le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Corte di assise di appello, che ha valorizzato le modalità sostanzialmente incontestate del fatto, rimarcando la "pianificazione" preventiva realizzata dall'imputato attraverso la serie di "preparativi" illustrati richiamando alcune risultanze processuali. Tale "pianificazione" è posta in correlazione con la negazione non patologica dei fatti da parte dell'imputato ritenuta dalla seconda perizia: la correlazione instaurata dal giudice del rinvio mette in luce la «continuità tra il prima e il dopo», il che, osserva la sentenza impugnata, «rende la negazione di responsabilità non l'espressione della necessità (rilevata da parte dei primi periti) لام dell'imputato di trasferire in forma delirante un vissuto inaccettabile, quanto l'espressione di quanto già a monte, in piena congruità rispetto alla pianificazione dell'omicidio, egli aveva deliberato in relazione alla fase susseguente l'azione». Attraverso il percorso argomentativo appena sintetizzato, la sentenza ricollega la conclusione sul riconoscimento del vizio parziale di mente alla "disorganizzazione" pure rilevata dalla seconda perizia del tentativo - - dell'imputato di spostare da sé l'attenzione per i fatti. L'esclusione del vizio totale di mente è, invece, ricollegata, per un verso, a dati processuali relativi allo svolgimento dei fatti sostanzialmente incontestati e, per altro verso, alla valutazione peritale circa il carattere non patologico della negazione dei fatti da parte dell'imputato, valutazione non attinta dalle censure del ricorso sul carattere presuntivo delle conclusioni cui è giunta la seconda perizia. Il percorso argomentativo seguito risulta coerente con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica, del resto neppure denunciate dal ricorrente, che, da un lato, ha ricollegato le prospettate carenze motivazionali della sentenza impugnata alle conclusioni presuntive della seconda perizia, ma, dall'altro, non ha considerato né la correlazione da essa delineata 8 tra la negazione non patologica dei fatti e i "preparativi" che li hanno preceduti, né, di conseguenza, il giudizio circa la «continuità tra il prima e il dopo» operato dalla Corte di assise di appello catanzarese nella complessiva valutazione della vicenda. Il confronto critico da parte del giudice di merito con le valutazioni dei periti e il necessario riferimento alle risultanze processuali hanno dunque caratterizzato l'esame della Corte catanzarese, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite (Sez. 1, n. 8076 del 24/05/2000 - dep. 07/07/2000, P.G. in proc. Stevanin, Rv. 216613). Pertanto, nel complessivo iter motivazionale della Corte di merito, la correlazione operata dalla sentenza impugnata tra i "preparativi" accertati nel processo e la successiva, non patologica, negazione dei fatti da parte dell'imputato rappresenta una base giustificativa del riconoscimento del vizio parziale di mente non compromessa dalle censure proposte nel ricorso. D'altra parte, la valorizzazione della «continuità tra il prima e il dopo» operata dalla sentenza impugnata mostra che il giudice del rinvio ha tenuto conto, superandolo, del rilievo, svolto incidentalmente dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, afferente al carattere solo successivo, rispetto ai fatti, della negazione non patologica degli stessi. Pertanto, le carenze motivazionali della sentenza impugnata denunciata dal ricorso non sussistono, sicché il primo motivo è infondato.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il ricorrente il giudice del rinvio avrebbe dovuto esprimere un giudizio autonomo sull'imputabilità, che, sebbene ancorato alla perizia, fosse da questa distinto. In realtà, il percorso argomentativo richiamato esaminando il primo motivo corrisponde a quel giudizio autonomo sull'imputabilità di cui il ricorrente lamenta la mancanza. E', invece, il ricorso che, trascurando la disamina critica della parte della sentenza impugnata in cui si sviluppa l'anzidetto percorso motivazionale (quella riportata nel paragrafo 6), svaluta il complessivo apparato argomentativo 9 assunto a fondamento della decisione. Il che rende infondatezza del motivo.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al processuali. Così deciso il 03/12/2013 Вправоворить Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cammeh Languise 04\un 10 ragione della manifesta ricorrente al pagamento pagamento delle spese Il Presidente the Rice lli