Sentenza 17 gennaio 2014
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L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2014, n. 32373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32373 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO P. M. S. - Consigliere - N. 56
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 8789/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SECCHIANO VITTORIO N. IL 25/10/1936;
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 11/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. FREDA ETTORE;
Udito il difensore avv.to MAZZEI Giancarlo.
RITENUTO IN FATTO
1. NO IT, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, è stato giudicato colpevole, sia nel procedimento di primo grado che in quello di appello, dei reati di omicidio volontario in danno di IC ET (nei cui confronti esplodeva, in rapida successione, plurimi colpi di pistola da una breve distanza che attingevano la vittima in parti vitali), nonché delle connesse imputazioni di detenzione e porto illegale di una pistola (un revolver calibro 32-20 Winchester), di minaccia aggravata in danno di Di SI GI (che aveva assistito all'omicidio ed aveva tentato di bloccarlo), di detenzione illegale di tre cartucce (calibro 7,62x25); fatti commessi in Guardia dei Lombardi il 24 settembre 2010.
2. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli - che riformando parzialmente quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ha escluso le attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione e condannato il NO, previo riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente, alla pena complessiva di anni dodici di reclusione in luogo di quella di anni sedici di reclusione inflitta in primo grado - ha proposto ricorso per cassazione l'imputato NO IT, per il tramite del suo difensore.
3. Il ricorrente deduce, quale unico motivo d'impugnazione, assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, avendo la Corte territoriale recepito acriticamente le conclusioni della perizia espletata nel giudizio di appello, senza valutare, però, tutti gli elementi ed i rilevi critici prospettati dal consulente tecnico difesa, professor Marasco, specie avuto riguardo alla rilevanza da attribuire al ricovero ospedaliero subito dall'imputato, sia pure nel 1995, a ragione di una sindrome depressiva in paziente depresso, taciturno, con ideazione polarizzata su temi di rovina ed autosvalutazione, nonché alla riscontrata vascolopatia cerebrale cardio-ipertensiva.
In particolare i giudici di appello, pur avendo evidenziato che la genesi dell'omicidio risiedeva in effetti nell'erronea convinzione dell'imputato di essere vittima di un complotto ordito dal IC, geometra comunale, ritenuto responsabile dell'abbattimento di una baracca edificata dall'imputato su di un terreno demaniale confinante con quello di una sorella della vittima che ne aveva denunziato l'edificazione, avevano poi incongruamente ritenuto che l'imputato fosse affetto soltanto da un disturbo paranoide di personalità e che l'omicidio si era verificato nel corso di un episodio psicotico breve, costituente una delle classiche manifestazioni patologiche acute del disturbo paranoide, risultando il NO, in realtà, affetto da un disturbo psicotico vero e proprio, di un disturbo delirante cronico, ancora sussistente, che ha preso sviluppo in un momento critico della senilità del ricorrente, quando le sue arterie si erano sclerottizzate, dando luogo a vascolopatia cerebrale cardio- ipertensiva ed in tal senso la rilevata ed attuale pericolosità dell'imputato, contrasta con l'affermata brevità dell'episodio psicotico in soggetto affetto da disturbo paranoide. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di NO IT è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
La sentenza della Corte territoriale, adeguatamente e logicamente motivata, resiste infatti a tutte le censure sviluppate in ricorso, che nel denunciare formalmente delle pretese incongruenze motivazionali, ripropongono, sostanzialmente, argomentazioni difensive che i giudici di merito hanno disatteso con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici.
2. In particolare, con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza di un vizio totale di mente, va qui ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercè l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (in termini Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 24/1/1989, Rv. 180615 e più di recente Sez. 1, Sentenza n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828). Da tale principio, che il Collegio condivide, non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, ove si consideri che la Corte territoriale ha spiegato in modo esauriente le ragioni per cui le conclusioni formulate nell'espletata consulenza tecnica dovevano ritenersi pienamente condivisibili, evidenziando la estrema accuratezza e completezza della acquisita relazione, pienamente aderente all'anamnesi del soggetto e frutto di una attenta e diretta disamina della personalità del NO.
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare alle costituite parti civili Di ET VA, IC EL e IC IN, le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 4500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2014