Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2008, n. 9148
CASS
Sentenza 8 aprile 2008

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Vincenzo Carbone, con relatore il Dott. Rafaele Corona. La controversia riguarda la responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di un'impresa edile. La società Edilfast ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sostenendo che i condomini fossero solidalmente responsabili per il pagamento dei lavori eseguiti. I condomini, al contrario, hanno eccepito la parziarietà della responsabilità, affermando di aver adempiuto pro quota e che le spese per le opere di manutenzione straordinaria gravassero sul nudo proprietario.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, stabilendo che la responsabilità dei condomini è di natura parziaria e non solidale. Il giudice ha argomentato che, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda la solidarietà tra i condomini, prevale il principio della parziarietà, in quanto le obbligazioni sono legate alla titolarità delle quote di proprietà. La Corte ha sottolineato che le obbligazioni dei condomini, pur essendo comuni, sono divisibili e che l'amministratore del condominio agisce per conto dei singoli condomini, i quali rispondono in proporzione alle loro quote. Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello è stata rigettata, confermando la natura parziaria delle obbligazioni condominiali.

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Massime1

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2008, n. 9148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9148
Data del deposito : 8 aprile 2008

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