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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4879 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERAGLIO FORTI ANDREA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. ZUMERLE FRANCO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto opposto
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di altri contratti atipici;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1419/2023, emesso in data 8.5.2023 su ricorso di , il Tribunale di Verona ha ingiunto a Controparte_1
di pagare immediatamente al ricorrente la somma di euro 93.836,00 Parte_1 in forza dell'accordo sottoscritto in data 16.5.2016 (doc. 1 del fascicolo monitorio)
e del successivo riconoscimento di debito in data 3.7.2018 (doc. 2 del fascicolo monitorio), oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione , eccependo: i) Parte_1 la nullità del contratto in data 16.5.2016 per apposizione di una condizione sospensiva impossibile e/o illecita o, in via alternativa, il mancato avveramento della condizione per causa imputabile a controparte;
ii) in via subordinata, l'annullamento del contratto per dolo o, in via alternativa, per errore;
iii) in ogni caso, l'inesigibilità del credito in ragione della condizione sospensiva contenuta nel contratto.
L'attore ha chiesto, inoltre, la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. del convenuto opposto al risarcimento dei danni patiti per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto, ed ha chiesto altresì la condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va respinta.
Con scrittura privata datata 16.5.2016 (doc. 1 del fascicolo monitorio) i sigg.ri
, , e : Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
a) hanno pattuito di ripartire i costi sostenuti o da sostenere per il buon esito del procedimento di concordato preventivo di secondo le percentuali Parte_4 indicate nell'accordo stesso: 50% a carico di , Controparte_1 Parte_2
e (da ripartire fra i medesimi nella misura di 1/3 ciascuno) e 50% a Parte_3 carico di;
Parte_1
b) hanno stabilito l'obbligo a carico dei sottoscrittori di rimborsare tali costi a chi li avesse anticipati in ragione delle percentuali sopra indicate;
c) hanno previsto che “le somme che dovessero essere eventualmente nel frattempo recuperate in ragione dei vari contenziosi radicati o in corso di installazione relativi a
(a titolo di esempio, il contenzioso personale che verrà instaurato nei Pt_4 confronti dei Sigg.ri e il contenzioso personale che verrà installato nei confronti Pt_5 del Notaio Dott.ssa , nonché le somme che dovessero essere comunque Persona_1 recuperate perfetto dell'omologa del Concordato (…) verranno in primo luogo destinate al rimborso dei costi sostenuti in funzione del buon esito del procedimento di Concordato (come sopra descritti) e, in quest'ottica, verranno prioritariamente riconosciuti a colui che li ha eccezionalmente anticipati e, per l'eventuale eccedenza, verranno ripartiti nella misura del 50% in capo ai Sigg.ri Controparte_1 [...]
e (internamente fra loro nella misura di un terzo ciascuno) Parte_2 Parte_3
e, nella residua misura del 50% in capo al Sig. ”. Parte_1
L'affermazione di parte opponente che si tratterebbe di contratto sottoposto a condizione sospensiva (asseritamente impossibile o illecita) non è condivisibile.
In particolare, nulla autorizza a qualificare la pattuizione sopra riportata sub c) in termini di condizione sospensiva e a ritenere che le parti abbiano concordato, come sostenuto da parte opponente, che “la suddivisione dei costi sarebbe avvenuta solo all'esito dei giudizi e dell'esecuzione del concordato”.
Dall'accordo in esame, infatti, non emerge alcuna volontà delle parti di subordinare la ripartizione dei costi relativi al buon esito del concordato preventivo e il diritto di colui che li abbia anticipati ad ottenere il rimborso pro quota degli stessi all'esito dei giudizi menzionati nell'accordo stesso o all'esecuzione del concordato. Va parimenti rigettata l'eccezione di annullamento dell'accordo contenuto nella scrittura privata del 16.5.2016 per dolo o per errore.
Posto infatti, che anche il dolo potrebbe essere causa di annullamento solo quando i raggiri abbiano determinato un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.
(Cass. 31731/21, Cass. 25968/21, Cass. 12892/15, Cass 14628/09, Cass. 16663/08), nella specie non si ravvisa alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1429 c.c. né il requisito dell'essenzialità dell'errore.
In particolare, l'asserita erronea convinzione – che avrebbe Parte_1 avuto al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 16.5.2016 – che la trascrizione pregiudizievole riguardasse terreni diversi dai mappali 794 e 795 e che per questo i contenziosi in essere o da instaurare avrebbero avuto esito favorevole a on può essere qualificata quale errore sull'oggetto del contratto, ai sensi Pt_4 dell'art. 1429 n. 1 c.c., né quale errore sull'identità dell'oggetto della prestazione o sulla qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429 n. 2 c.c. (poiché tali mappali non costituiscono oggetto dell'accordo del quale è eccepita l'annullabilità né delle obbligazioni assunte dalle parti con il medesimo accordo) ma può, al più, attenere alla sfera dei motivi in base ai quali l'odierno opponente si è determinato a concludere l'accordo di cui è causa ed al rischio che lo stesso ha deciso di assumere, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, per effetto di proprie personali valutazioni in ordine all'esito dei contenzioni in essere e da instaurare.
Non è pertanto configurabile un'annullabilità dell'accordo contenuto nella scrittura privata del 16.5.2016 basata su un errore di valutazione in ordine al verosimile esito di tali contenziosi da parte dell'odierno opponente.
Neppure può ritenersi che tale erronea valutazione in ordine all'esito dei contenziosi in essere o da instaurare abbia avuto carattere essenziale ai fini della determinazione del lla conclusione dell'accordo in esame poiché, posto che Pt_1
è onere di chi agisca per l'annullamento del contratto o ne eccepisca l'annullabilità fornire la prova dell'essenzialità dell'errore, nella scrittura privata del 16.5.2016 le possibilità di recupero di somme dai contenziosi già radicati o in corso di installazione sono chiaramente prospettate in termini meramente ipotetici ed eventuali (“le somme che dovessero essere eventualmente nel frattempo recuperate in ragione dei vari contenziosi radicati o in corso di installazione (…) nonché le somme che dovessero essere comunque recuperate perfetto dell'omologa del Concordato”), che appaiono difficilmente conciliabili con la tesi che tali prospettive di realizzo abbiano avuto in concreto un ruolo determinante nella formazione del consenso. In conseguenza di quanto precede l'opposizione va respinta, come pure la domanda di risarcimento del danno proposta da ai sensi dell'art. 96 Parte_1 comma 2 c.p.c., e l'attore opponente va condannato, in virtù della sua soccombenza,
a rifondere al convenuto opposto le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 – in base alla natura e al valore della controversia, all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate – in complessivi euro 11.268,00 (euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre accessori come per legge.
Va invece respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. (che presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza ma anche quello soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente) perché, pur essendo l'attore opponente totalmente soccombente, non si ravvisa l'ulteriore requisito del dolo o della colpa grave sottesi alla sua condotta processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1419/2023, emesso in data 8.5.2023;
b) condanna a rifondere a le spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed
IVA (se dovuta) come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Così deciso in Verona, il 14.1.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)