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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Simona Bezzi e
[...] C.F._2 dell'avv. Alessandra Trunzo ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio in
Novara, C.so Cavallotti n. 20, giusta delega in attu;
attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
Stefano Tosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via San
Francesco d'Assisi n.18/E, giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 130, comma 7,
Cod. Consumo, ratione temporis vigente, del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti stante la non conformità della pompa di calore marca IN mod.
Altherma III 8kw (EHSX08P30D27 n. di serie 9009620000558), con unità esterna
(ERGA08DAV3 n. di serie J028294), e per l'effetto condannare parte con venuta al risarcimento del danno pari al rimborso del prezzo di acquisto ed al costo di smontaggio dell'impianto, come quantificati in narrativa in complessivi € 13.728,00=, ovvero nella diversa somma accertata in corso di giudizio e/o nella diversa somma che sarà ritenuta pagina 1 di 11 equa e di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via principale e nel merito - Respingere ogni contraria istanza perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale, per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai CP_1 sensi dell'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo, del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti stante la non conformità della pompa di calore marca
IN mod. III 8kw, e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al CP_2 risarcimento del danno pari al rimborso del prezzo di acquisto ed al costo di smontaggio dell'impianto, come quantificati in complessivi € 13.728,00.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano (a) di aver commissionato all'allora impresa individuale la fornitura e l'installazione di una pompa di calore CP_1 marca IN mod. III 8kw, con unità esterna al costo di euro € 13.200,00, iva CP_2 inclusa;
(b) di essersi avveduti, in data 24.09.2021, di un malfunzionamento dell'impianto e pertanto di aver provveduto all'immediata segnalazione del disservizio sia alla che al fornitore secondo il quale eventuali Controparte_3 interventi di ripristino della pompa di calore dovevano essere di competenza diretta del produttore;
(c) che, a conferma di ciò, IN apriva il reclamo incaricando il centro di assistenza autorizzato di zona, la OW di di procedere alla Parte_3 riparazione;
(d) che il centro di assistenza eseguiva una serie di interventi tra il
28.09.2021 ed il 19.10.2021 senza risolvere la problematica tant'è che l'impianto continuava a non funzionare non consentendo né l'erogazione di acqua calda né di calore;
(d) di aver pertanto, in data 20.10.2021 , diffidato sia la IN che l'installatore, vista l'inefficacia degli interventi sino allora eseguiti , all'immediato ripristino della pompa di calore significando che , in difetto, si sarebbe visto costretto a chiedere la risoluzione del contratto (e) che neppure i successivi tentativi esperiti da OW, questa volta sull'unità esterna, consentivano di chiarire le cause del malfunzionamento e, di conseguenza di riparare l'impianto, protraendo solo in disagio;
(f) che in data pagina 2 di 11 02.11.2021, il centro autorizzato comunicava di “ aver probabilmente trovato il guasto” e di aver ordinato il ricambio;
(g) che neppure il successivo intervento del 05.11.2021 risolveva il problema;
(g) che non sapendo più cosa fare l'assistenza IN riteneva di tentare la sostituzione della scheda Inverter UE ma il ricambio non era disponibile;
(h) di essersi risolto, pertanto, in data 10.11.2021 a quasi due mesi dalla segnalazione e dopo quantomeno otto uscite del CSA incaricato ,ad inviare pec con la quale indicava la propria decisione di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la svolta CP_1 domanda.
Il convenuto eccepiva la mancata denuncia dei vizi e difetti al venditore nei termini di cui all'art. 132 cod. consumo atteso che la documentazione in atti consentiva di accertare come il difetto in questione si fosse manifestato il 24 settembre 2021 e fosse stato denunciato unicamente a IN mediante la comunicazione pec alla stessa (e solo alla stessa) indirizzato il 20 ottobre 2021. Pertanto, nei riguardi del venditore, il termine per la denuncia di cui al richiamato art. 132 trascorreva il 24 novembre 2021, senza che fosse stata allo stesso indirizzata alcuna denuncia.
Lo stesso deduceva, inoltre, che la comunicazione via pec del 10.11.2021, diretta a
IN ed a non era idonea risoluzione contrattuale. Parte_4
Sottolineava, altresì, come, rispetto alla situazione ex ante, il bene oggetto di vendita avesse subito una radicale alterazione da parte di un soggetto terzo. Infatti, era controparte stessa a riferire come sull'impianto fosse intervenuta la Fabbrica General
TO (Fabbrica Impianti Srl) la quale, il 29 dicembre 2021 emetteva la fattura in atti. Dunque, nel periodo intercorrente fra la vendita/consegna del bene e l'odierna avanzata domanda di risoluzione, l'oggetto della vendita veniva alterato da un soggetto terzo, il quale interveniva sull'impianto senza il consenso del soggetto venditore.
In ordine all'inadempimento prospettato il convenuto osservava che già il 28 settembre
(a soli quattro giorni dalla segnalazione), veniva effettuato da parte di OW il controllo dei cablaggi (riscontrando come fossero corretti). Veniva ordinato alla Casa
Madre il ricambio classificato come “art. 5036670”. Veniva fin da subito comunicato dalla Casa Produttrice come tale ricambio non fosse al momento disponibile e come, di conseguenza, si sarebbe dovuto attendere qualche tempo per poterne disporre (in effetti, sarebbe stato consegnato non prima del 5 novembre successivo). Il 5 ottobre 2021
pagina 3 di 11 veniva effettuato un nuovo intervento da parte di OW a seguito di ulteriore blocco. Il 13 ottobre, su consiglio dei tecnici IN della sede di Genova (chiamati a consulto), si procedeva alla sostituzione dell'intera unità elettronica interna (cod.
5036668) giunta da Genova in sostituzione del pezzo di ricambio (art. 5036670) ancora non disponibile. A seguito della momentanea ripresa del funzionamento, si procedeva ad un nuovo intervento il 18 ottobre conseguente al blocco del funzionamento dopo 15-20 minuti. Il 19 ottobre, su consiglio dei tecnici di Genova, si procedeva all'hard reset”. Il
21 ottobre successivo, si procedeva ad un nuovo intervento in conseguenza dell'errore riscontrato alla valvola a quattro vie. Il 5 novembre veniva sostituita la scheda UE. L'8 novembre successivo veniva ordinata la scheda UE art. 5024236 ma la stessa non era disponibile. Finalmente, il 22 novembre, veniva comunicato dai tecnici IN di
Genova che l'articolo richiesto (non ancora disponibile dalla Casa produttrice) era stato reperito nei depositi e sarebbe pertanto stata possibile l' installazione presso il cliente.
Tuttavia, tale intervento, giudicato risolutivo, veniva rifiutato dagli odierni attori.
Pertanto, non poteva che ravvisarsi come la IN e, per suo conto, la OW, si fossero attivate prontamente (effettuando il primo intervento a soli tre giorni di distanza dall'apertura del fascicolo) e come, nel solo volgere di due mesi esatti, avesse effettuato ben 8 interventi, con sostituzione di vari componenti.
Pertanto, non poteva sostenersi che il cliente fosse stato abbandonato al proprio destino.
Come indicato, gli interventi venivano effettuati direttamente dalla IN o dalla ditta autorizzata (OW) giacchè l'odierno convenuto non avrebbe potuto intervenire nella manutenzione e/o nella sostituzione della componentistica, non essendone abilitato.
Quando evocato, il sig. sollecitava IN ad intervenire prontamente in favore CP_1 del cliente. Più oltre non avrebbe potuto effettuare.
Alla luce di tale ricostruzione il convenuto concludeva evidenziando come non ricorressero i requisiti per la risoluzione del contratto, così come invocato da parte avversa. L'alterazione dell'impianto, attraverso l'intervento della ditta Parte_5
rappresentava, ulteriormente, elemento fondamentale per escludere la
[...] risoluzione del contratto. Pertanto, rispetto all'importanza del contratto di vendita, alla denuncia rivolta unicamente al produttore, al pronto intervento di questi, il rifiuto da parte del compratore alla sostituzione della componente ritenuta la probabile causa del pagina 4 di 11 disservizio lamentato, l'intervento da parte di un soggetto terzo faceva emergere la responsabilità del compratore e determinava il venir meno le garanzie contrattuali.
Pertanto, il convenuto concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve preliminarmente deve rilevarsi che non risulta depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, prima dell'udienza deputata per l'incombente, da parte del convenuto e pertanto verranno considerate ai fine della decisione quelle assunte in memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 , c.p.c..
Deve, inoltre, osservarsi che nella specie, risulta pacifico che parte attrice rivesta la qualifica di consumatore, che la pompa di calore acquistata sia un bene di consumo, ed infine che ditta convenuta fosse un venditore ex art. 128, comma 2, lett. b, d.lg. n. 206 del 2005.
Così ricondotta la questione in esame sotto l'egida del codice consumieristico, in ordine all'eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi entro il termine di cui all'art.132 D Lgs. 206/05 in quanto, a dir del convenuto, la denuncia sarebbe stata indirizzata solo alla AI deve rilevarsi , da un lato. che il convenuto espressamente riconosce che “la documentazione in atti consenta di accertare come il difetto in questione si sia manifestato il 24 settembre 2021 “ e, dall'altro, come la denuncia del
20.10.2021 sia stata regolarmente ricevuta dal venditore, tanto che questi forniva indicazione circa un Centro di Assistenza in grado di intervenire (ancora cfr. doc. 3) in quanto lo stesso doveva qualificarsi unicamente rivenditore ed installatore di un prodotto che lo stesso non aveva costruito né assemblato.
Deve inoltre rilevarsi che la questione se detti interventi costituiscano o meno riconoscimento dei vizi, valido agli effetti di cui all'art. 132/c.2 cod. cons., con la conseguente superfluità della denuncia del compratore prescritta a pena di decadenza (o di una eventuale sanatoria degli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l'omessa o tardiva denunzia) , non rileva nel caso in esame, posto comunque la avvenuta prova in merito alla denuncia effettuata delle problematiche
Pertanto l'eccezione si palesa destituita di fondamento
Passando al merito della questione deve rilevarsi che la OW effettuò diversi interventi per eliminare la problematica dapprima sull'unità interna e poi su quella esterna. In particolare come risulta dall'aggiornamento degli interventi in atti il 28 settembre veniva effettuato il controllo dei cablaggi (riscontrando come fossero pagina 5 di 11 corretti). Veniva ordinato alla Casa Madre il ricambio classificato come “art. 5036670”; il
5 ottobre 2021 veniva effettuato un nuovo intervento a seguito di ulteriore blocco;
il 13 ottobre, su consiglio dei tecnici IN della sede di Genova procedeva alla sostituzione dell'intera unità elettronica interna (cod. 5036668) giunta da Genova in sostituzione del pezzo di ricambio (art. 5036670); in data 18.10, a seguito della momentanea ripresa del funzionamento, procedeva ad un nuovo intervento conseguente al blocco del funzionamento dopo 15-20 minuti;
il 19 ottobre, su consiglio dei tecnici di Genova, si procedeva all'hard reset”;
Risulta inoltre dall'incaro processuale che l'attore in data 10.10.2021, vista l'inefficacia degli interventi sino allora eseguiti, diffidava formalmente sia la IN che l'installatore all'immediato ripristino della pompa di calore significando che , in difetto, si sarebbe visto costretto a chiedere la risoluzione del contratto . Infatti, in predetta missiva l'attore evidenzia :” La vostra pompa di calore è stata installata ad ottobre del 2020 da e Parte_4 quindi rientra nel periodo di garanzia 2. In data 24/9/2021 vi ho segnalato che la vostra pompa di calore non funzionava 3. In data 25/9/2021 avete preso in carico la mia richiesta assegnando il codice identificativo ed incaricando il centro di assistenza OW di NumeroDiP_1 Controparte_4 per la riparazione 4. Nonostante siano stati eseguiti 3 interventi l'impianto di riscaldamento non ha mai ripreso a funzionare 5. Sono frequentemente in contatto con il centro di assistenza OW che ogni volta mi riferisce di essere in attesa di vostre indicazioni per risolvere il problema 6. La scorsa settimana ho informato il vostro servizio clienti che ero ancora senza riscaldamento dopo quasi un (1) mese dalla mia segnalazione 7. Oggi 20/10/2021 ho chiamato il vs. numero verde segnalando nuovamente il disservizio e sollecitando il ripristino dell'impianto e mi è stato detto che in giornata sarei stato richiamato, ma non ho ricevuto alcuna comunicazione 8. da quasi un (1) mese sono costretto a vivere altrove con grande disagio a livello logistico, organizzativo ed economico con la presente vi diffido formalmente a ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento entro questa settimana Se il problema non sarà risolto entro questa settimana anticipo fin d'ora che intendo esercitare il mio diritto di:
1. risolvere il contratto con il venditore/installatore conformemente al comma 7 Parte_4 dell'art. 130 del Codice del Consumo 2. richiedere la sostituzione con un modello equivalente di altra marca In attesa di una vostra risposta entro domani 21/10/2021”.
Successivamente a tale diffida, in data 21 ottobre, la OW procedeva ad un nuovo intervento in conseguenza dell'errore riscontrato alla valvola a quattro vie e, in data 02.11.2021, comunicava all'attore la probabile individuazione della ( causa) del pagina 6 di 11 guasto dell'impianto e l'inoltro dell'ordinativo del ricambio.(Buongiorno, come da accordi telefonici con la presente per comunicare che abbiamo probabilmente trovato il guasto Controparte_4 al suo impianto. Abbiamo ordinato il ricambio, Vi terremo aggiornati sui tempi di consegna). Il 5 novembre veniva sostituita la scheda UE;
7). L'8 novembre successivo veniva ordinata la scheda UE art. 5024236 ma la stessa non era disponibile.
Risulta, inoltre, che parte attrice, con pec del 10.11.2021, a fronte della mancata risoluzione delle problematiche lamentate, comunicava la propria decisione di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, comma 7,
Codice Consumo in allora vigente, chiedendo la rimozione della pompa di calore ed il rimborso dell'importo di € 13.200,00 versato per l'acquisto/installazione della stessa.
Pertanto all'esito del giudizio risulta che, nonostante i plurimi interventi attuati, non venne posto rimedio al lamentato malfunzionamento. Per contro si palesa irrilevante l'asserito rinvenimento del pezzo di ricambio e la il prospettato rifiuto all'intervento opposto da parte attrice in data 22.11.2021 in quanto successivo alla pec inviata in data
10.11.2021 e in precedenza richiamata.
Così riportate le risultanze istruttorie, deve osservarsi che dal combinato disposto degli artt. 129 ss. del codice del consumo si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. A riguardo, giova osservare che il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile pagina 7 di 11 attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Per converso, superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio
è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, ordinanza n. 21927 del 21 settembre 2017; Sez. 2, sentenza n. 20110 del 2 settembre 2013; di recente, si veda anche Cass., 30 giugno 2020,
n. 13148).
Nel caso di specie come evidenziato da parte attrice non risulta che controparte abbia svolto rilievi in ordine al difetto riscontrato sulla pompa di calore fornita, né abbia messo in dubbio che lo stesso fosse intrinseco alla cosa ed esistente ab origine, come pure che non potesse essere ricondotto ad un utilizzo o una manutenzione carente da parte della proprietà così come risulta essere circostanza pacifica che neppure i tecnici intervenuti siano stati in grado di accertare, men che meno emendare, l'origine di tale malfunzionamento. . Inoltre detti ripetuti interventi, a titolo gratuito ed in garanzia, attestano indubbiamente la persistenza di una problematica e un riconoscimento in ordine alla materiale sussistenza del vizio
Pertanto la richiesta avanzata si palesa legittima atteso che la venditrice non è riuscita, nonostante i plurimi interventi effettuati, a risolvere il problema di malfunzionamento lamentato entro un termine che possa definirsi congruo tenuto conto della natura del bene in oggetto, che ha la funzione di garantire acqua calda sanitaria e riscaldamento, dell'incalzare della stagione invernale, nonchè del fatto che l'intervento da effettuarsi e pagina 8 di 11 asseritamente risolutivo (così come peraltro quello effettuato in occasione della sostituzione del 05.11 che sebbene anch'esso già prospettato come risolutivo si rivelò poi inefficace) non garantiva alcuna certezza in ordine all'individuazione della causa del malfunzionamento e alla sua conseguente risoluzione . Invero i plurimi interventi effettuati denotano un procedere” per esclusione” e/o “per tentativi” piuttosto che un intervento basato su una diagnosi certa in ordine alla causa e all'origine del problema lamentato.
Atteso che dell'accertato difetto di conformità è responsabile indubbiamente la casa costruttrice che ha prodotto il bene immesso sul mercato e il venditore che risponde nei confronti del consumatore per il solo fatto della presenza di un difetto di conformità causalmente riconducibile a un'azione e/o omissione del produttore (e/o precedente rivenditore e/o intermediario) , di qualsiasi specie siano e natura tali azioni od omissioni siano, ne consegue che la domanda proposta andrà accolta e dichiarata la risoluzione del contratto.
Sul punto non pare condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo il quale la richiesta avversaria di risoluzione si palesa irrealizzabile anche sotto differente profilo: (a) il convenuto non si vedrebbe restituire l'impianto installato (per effetto della risoluzione) ma un oggetto differente, ormai adulterato dall'azione avversaria (b) l'intervento della ditta alterando l'impianto installato dalla ditta Parte_5 CP_1 rende, ad oggi, impossibile accertare tanto la natura del difetto lamentato all'origine quanto la sua rilevanza ai sensi dell'allora vigente art. 130 comma X del Codice del
Consumo.
Quanto al primo punto deve sottolinearsi che le prove orali hanno evidenziato che la pompa di calore installata dalla e sulla quale era intervenuto personale Parte_4 della OW di come riprodotta nel doc. 18 di parte attrice Controparte_4 veniva semplicemente scollegato e spostato di qualche metro da personale di Fabrica
Impianti S.r.l. per far posto alla nuova pompa di calore (cfr. doc. 18)” e pertanto non solo il prodotto installato non sarebbe stato adulterato ma anche che non risulterebbe precluso alcun accertamento in ordine alla natura del difetto lamentato. In ogni caso all'esito del giudizio, come in precedenza evidenziato, il convenuto non ha avanzato rilievi in ordine al difetto riscontrato sulla pompa di calore fornita, né ha messo in pagina 9 di 11 dubbio che lo stesso fosse intrinseco alla cosa ed esistente ab origine rendendo, pertanto, superfluo un eventuale accertamento (CTU) sul punto.
Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto dell'attore alla restituzione del prezzo pari ad euro 13.200, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
In ordine agli effetti della risoluzione deve, inoltre, rilevarsi che non può disporsi la restituzione della pompa di calore per cui è causa al convenuto, non essendo stata spiegata domanda a ciò preordinata: infatti, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondimeno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15461/16).
Parte attrice avrà diritto anche al risarcimento del danno, danno rappresentato dai costi per la rimozione della pompa di calore pari ad euro 528,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 29.12.2021 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Quindi concludendo, la domanda andrà accolta nei termini di cui sopra.
In ragione della soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia e all' attività difensiva prestata . Non si ravvisano specifici elementi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000 ) e così in euro 5.077,00.
P.Q.M.
IL Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti avente ad oggetto la pompa di calore marca IN mod. Altherma III 8kw
(EHSX08P30D27 n. di serie 9009620000558), con unità esterna (ERGA08DAV3 n. di serie J028294); dichiara tenuto e conseguentemente condanna al pagamento della CP_1 somma di euro 13.200,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al pagina 10 di 11 saldo effettivo nonché al pagamento della somma di euro 528,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 29.12.2021 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Condanna al pagamento dele spese di lite, che si liquidano nell' importo CP_1 di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Novara, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Simona Bezzi e
[...] C.F._2 dell'avv. Alessandra Trunzo ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio in
Novara, C.so Cavallotti n. 20, giusta delega in attu;
attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
Stefano Tosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via San
Francesco d'Assisi n.18/E, giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 130, comma 7,
Cod. Consumo, ratione temporis vigente, del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti stante la non conformità della pompa di calore marca IN mod.
Altherma III 8kw (EHSX08P30D27 n. di serie 9009620000558), con unità esterna
(ERGA08DAV3 n. di serie J028294), e per l'effetto condannare parte con venuta al risarcimento del danno pari al rimborso del prezzo di acquisto ed al costo di smontaggio dell'impianto, come quantificati in narrativa in complessivi € 13.728,00=, ovvero nella diversa somma accertata in corso di giudizio e/o nella diversa somma che sarà ritenuta pagina 1 di 11 equa e di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via principale e nel merito - Respingere ogni contraria istanza perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio, avanti l'intestato Parte_2 Parte_1
Tribunale, per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai CP_1 sensi dell'art. 130 comma 7 del Codice del Consumo, del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti stante la non conformità della pompa di calore marca
IN mod. III 8kw, e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al CP_2 risarcimento del danno pari al rimborso del prezzo di acquisto ed al costo di smontaggio dell'impianto, come quantificati in complessivi € 13.728,00.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano (a) di aver commissionato all'allora impresa individuale la fornitura e l'installazione di una pompa di calore CP_1 marca IN mod. III 8kw, con unità esterna al costo di euro € 13.200,00, iva CP_2 inclusa;
(b) di essersi avveduti, in data 24.09.2021, di un malfunzionamento dell'impianto e pertanto di aver provveduto all'immediata segnalazione del disservizio sia alla che al fornitore secondo il quale eventuali Controparte_3 interventi di ripristino della pompa di calore dovevano essere di competenza diretta del produttore;
(c) che, a conferma di ciò, IN apriva il reclamo incaricando il centro di assistenza autorizzato di zona, la OW di di procedere alla Parte_3 riparazione;
(d) che il centro di assistenza eseguiva una serie di interventi tra il
28.09.2021 ed il 19.10.2021 senza risolvere la problematica tant'è che l'impianto continuava a non funzionare non consentendo né l'erogazione di acqua calda né di calore;
(d) di aver pertanto, in data 20.10.2021 , diffidato sia la IN che l'installatore, vista l'inefficacia degli interventi sino allora eseguiti , all'immediato ripristino della pompa di calore significando che , in difetto, si sarebbe visto costretto a chiedere la risoluzione del contratto (e) che neppure i successivi tentativi esperiti da OW, questa volta sull'unità esterna, consentivano di chiarire le cause del malfunzionamento e, di conseguenza di riparare l'impianto, protraendo solo in disagio;
(f) che in data pagina 2 di 11 02.11.2021, il centro autorizzato comunicava di “ aver probabilmente trovato il guasto” e di aver ordinato il ricambio;
(g) che neppure il successivo intervento del 05.11.2021 risolveva il problema;
(g) che non sapendo più cosa fare l'assistenza IN riteneva di tentare la sostituzione della scheda Inverter UE ma il ricambio non era disponibile;
(h) di essersi risolto, pertanto, in data 10.11.2021 a quasi due mesi dalla segnalazione e dopo quantomeno otto uscite del CSA incaricato ,ad inviare pec con la quale indicava la propria decisione di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la svolta CP_1 domanda.
Il convenuto eccepiva la mancata denuncia dei vizi e difetti al venditore nei termini di cui all'art. 132 cod. consumo atteso che la documentazione in atti consentiva di accertare come il difetto in questione si fosse manifestato il 24 settembre 2021 e fosse stato denunciato unicamente a IN mediante la comunicazione pec alla stessa (e solo alla stessa) indirizzato il 20 ottobre 2021. Pertanto, nei riguardi del venditore, il termine per la denuncia di cui al richiamato art. 132 trascorreva il 24 novembre 2021, senza che fosse stata allo stesso indirizzata alcuna denuncia.
Lo stesso deduceva, inoltre, che la comunicazione via pec del 10.11.2021, diretta a
IN ed a non era idonea risoluzione contrattuale. Parte_4
Sottolineava, altresì, come, rispetto alla situazione ex ante, il bene oggetto di vendita avesse subito una radicale alterazione da parte di un soggetto terzo. Infatti, era controparte stessa a riferire come sull'impianto fosse intervenuta la Fabbrica General
TO (Fabbrica Impianti Srl) la quale, il 29 dicembre 2021 emetteva la fattura in atti. Dunque, nel periodo intercorrente fra la vendita/consegna del bene e l'odierna avanzata domanda di risoluzione, l'oggetto della vendita veniva alterato da un soggetto terzo, il quale interveniva sull'impianto senza il consenso del soggetto venditore.
In ordine all'inadempimento prospettato il convenuto osservava che già il 28 settembre
(a soli quattro giorni dalla segnalazione), veniva effettuato da parte di OW il controllo dei cablaggi (riscontrando come fossero corretti). Veniva ordinato alla Casa
Madre il ricambio classificato come “art. 5036670”. Veniva fin da subito comunicato dalla Casa Produttrice come tale ricambio non fosse al momento disponibile e come, di conseguenza, si sarebbe dovuto attendere qualche tempo per poterne disporre (in effetti, sarebbe stato consegnato non prima del 5 novembre successivo). Il 5 ottobre 2021
pagina 3 di 11 veniva effettuato un nuovo intervento da parte di OW a seguito di ulteriore blocco. Il 13 ottobre, su consiglio dei tecnici IN della sede di Genova (chiamati a consulto), si procedeva alla sostituzione dell'intera unità elettronica interna (cod.
5036668) giunta da Genova in sostituzione del pezzo di ricambio (art. 5036670) ancora non disponibile. A seguito della momentanea ripresa del funzionamento, si procedeva ad un nuovo intervento il 18 ottobre conseguente al blocco del funzionamento dopo 15-20 minuti. Il 19 ottobre, su consiglio dei tecnici di Genova, si procedeva all'hard reset”. Il
21 ottobre successivo, si procedeva ad un nuovo intervento in conseguenza dell'errore riscontrato alla valvola a quattro vie. Il 5 novembre veniva sostituita la scheda UE. L'8 novembre successivo veniva ordinata la scheda UE art. 5024236 ma la stessa non era disponibile. Finalmente, il 22 novembre, veniva comunicato dai tecnici IN di
Genova che l'articolo richiesto (non ancora disponibile dalla Casa produttrice) era stato reperito nei depositi e sarebbe pertanto stata possibile l' installazione presso il cliente.
Tuttavia, tale intervento, giudicato risolutivo, veniva rifiutato dagli odierni attori.
Pertanto, non poteva che ravvisarsi come la IN e, per suo conto, la OW, si fossero attivate prontamente (effettuando il primo intervento a soli tre giorni di distanza dall'apertura del fascicolo) e come, nel solo volgere di due mesi esatti, avesse effettuato ben 8 interventi, con sostituzione di vari componenti.
Pertanto, non poteva sostenersi che il cliente fosse stato abbandonato al proprio destino.
Come indicato, gli interventi venivano effettuati direttamente dalla IN o dalla ditta autorizzata (OW) giacchè l'odierno convenuto non avrebbe potuto intervenire nella manutenzione e/o nella sostituzione della componentistica, non essendone abilitato.
Quando evocato, il sig. sollecitava IN ad intervenire prontamente in favore CP_1 del cliente. Più oltre non avrebbe potuto effettuare.
Alla luce di tale ricostruzione il convenuto concludeva evidenziando come non ricorressero i requisiti per la risoluzione del contratto, così come invocato da parte avversa. L'alterazione dell'impianto, attraverso l'intervento della ditta Parte_5
rappresentava, ulteriormente, elemento fondamentale per escludere la
[...] risoluzione del contratto. Pertanto, rispetto all'importanza del contratto di vendita, alla denuncia rivolta unicamente al produttore, al pronto intervento di questi, il rifiuto da parte del compratore alla sostituzione della componente ritenuta la probabile causa del pagina 4 di 11 disservizio lamentato, l'intervento da parte di un soggetto terzo faceva emergere la responsabilità del compratore e determinava il venir meno le garanzie contrattuali.
Pertanto, il convenuto concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve preliminarmente deve rilevarsi che non risulta depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, prima dell'udienza deputata per l'incombente, da parte del convenuto e pertanto verranno considerate ai fine della decisione quelle assunte in memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 , c.p.c..
Deve, inoltre, osservarsi che nella specie, risulta pacifico che parte attrice rivesta la qualifica di consumatore, che la pompa di calore acquistata sia un bene di consumo, ed infine che ditta convenuta fosse un venditore ex art. 128, comma 2, lett. b, d.lg. n. 206 del 2005.
Così ricondotta la questione in esame sotto l'egida del codice consumieristico, in ordine all'eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi entro il termine di cui all'art.132 D Lgs. 206/05 in quanto, a dir del convenuto, la denuncia sarebbe stata indirizzata solo alla AI deve rilevarsi , da un lato. che il convenuto espressamente riconosce che “la documentazione in atti consenta di accertare come il difetto in questione si sia manifestato il 24 settembre 2021 “ e, dall'altro, come la denuncia del
20.10.2021 sia stata regolarmente ricevuta dal venditore, tanto che questi forniva indicazione circa un Centro di Assistenza in grado di intervenire (ancora cfr. doc. 3) in quanto lo stesso doveva qualificarsi unicamente rivenditore ed installatore di un prodotto che lo stesso non aveva costruito né assemblato.
Deve inoltre rilevarsi che la questione se detti interventi costituiscano o meno riconoscimento dei vizi, valido agli effetti di cui all'art. 132/c.2 cod. cons., con la conseguente superfluità della denuncia del compratore prescritta a pena di decadenza (o di una eventuale sanatoria degli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l'omessa o tardiva denunzia) , non rileva nel caso in esame, posto comunque la avvenuta prova in merito alla denuncia effettuata delle problematiche
Pertanto l'eccezione si palesa destituita di fondamento
Passando al merito della questione deve rilevarsi che la OW effettuò diversi interventi per eliminare la problematica dapprima sull'unità interna e poi su quella esterna. In particolare come risulta dall'aggiornamento degli interventi in atti il 28 settembre veniva effettuato il controllo dei cablaggi (riscontrando come fossero pagina 5 di 11 corretti). Veniva ordinato alla Casa Madre il ricambio classificato come “art. 5036670”; il
5 ottobre 2021 veniva effettuato un nuovo intervento a seguito di ulteriore blocco;
il 13 ottobre, su consiglio dei tecnici IN della sede di Genova procedeva alla sostituzione dell'intera unità elettronica interna (cod. 5036668) giunta da Genova in sostituzione del pezzo di ricambio (art. 5036670); in data 18.10, a seguito della momentanea ripresa del funzionamento, procedeva ad un nuovo intervento conseguente al blocco del funzionamento dopo 15-20 minuti;
il 19 ottobre, su consiglio dei tecnici di Genova, si procedeva all'hard reset”;
Risulta inoltre dall'incaro processuale che l'attore in data 10.10.2021, vista l'inefficacia degli interventi sino allora eseguiti, diffidava formalmente sia la IN che l'installatore all'immediato ripristino della pompa di calore significando che , in difetto, si sarebbe visto costretto a chiedere la risoluzione del contratto . Infatti, in predetta missiva l'attore evidenzia :” La vostra pompa di calore è stata installata ad ottobre del 2020 da e Parte_4 quindi rientra nel periodo di garanzia 2. In data 24/9/2021 vi ho segnalato che la vostra pompa di calore non funzionava 3. In data 25/9/2021 avete preso in carico la mia richiesta assegnando il codice identificativo ed incaricando il centro di assistenza OW di NumeroDiP_1 Controparte_4 per la riparazione 4. Nonostante siano stati eseguiti 3 interventi l'impianto di riscaldamento non ha mai ripreso a funzionare 5. Sono frequentemente in contatto con il centro di assistenza OW che ogni volta mi riferisce di essere in attesa di vostre indicazioni per risolvere il problema 6. La scorsa settimana ho informato il vostro servizio clienti che ero ancora senza riscaldamento dopo quasi un (1) mese dalla mia segnalazione 7. Oggi 20/10/2021 ho chiamato il vs. numero verde segnalando nuovamente il disservizio e sollecitando il ripristino dell'impianto e mi è stato detto che in giornata sarei stato richiamato, ma non ho ricevuto alcuna comunicazione 8. da quasi un (1) mese sono costretto a vivere altrove con grande disagio a livello logistico, organizzativo ed economico con la presente vi diffido formalmente a ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento entro questa settimana Se il problema non sarà risolto entro questa settimana anticipo fin d'ora che intendo esercitare il mio diritto di:
1. risolvere il contratto con il venditore/installatore conformemente al comma 7 Parte_4 dell'art. 130 del Codice del Consumo 2. richiedere la sostituzione con un modello equivalente di altra marca In attesa di una vostra risposta entro domani 21/10/2021”.
Successivamente a tale diffida, in data 21 ottobre, la OW procedeva ad un nuovo intervento in conseguenza dell'errore riscontrato alla valvola a quattro vie e, in data 02.11.2021, comunicava all'attore la probabile individuazione della ( causa) del pagina 6 di 11 guasto dell'impianto e l'inoltro dell'ordinativo del ricambio.(Buongiorno, come da accordi telefonici con la presente per comunicare che abbiamo probabilmente trovato il guasto Controparte_4 al suo impianto. Abbiamo ordinato il ricambio, Vi terremo aggiornati sui tempi di consegna). Il 5 novembre veniva sostituita la scheda UE;
7). L'8 novembre successivo veniva ordinata la scheda UE art. 5024236 ma la stessa non era disponibile.
Risulta, inoltre, che parte attrice, con pec del 10.11.2021, a fronte della mancata risoluzione delle problematiche lamentate, comunicava la propria decisione di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, comma 7,
Codice Consumo in allora vigente, chiedendo la rimozione della pompa di calore ed il rimborso dell'importo di € 13.200,00 versato per l'acquisto/installazione della stessa.
Pertanto all'esito del giudizio risulta che, nonostante i plurimi interventi attuati, non venne posto rimedio al lamentato malfunzionamento. Per contro si palesa irrilevante l'asserito rinvenimento del pezzo di ricambio e la il prospettato rifiuto all'intervento opposto da parte attrice in data 22.11.2021 in quanto successivo alla pec inviata in data
10.11.2021 e in precedenza richiamata.
Così riportate le risultanze istruttorie, deve osservarsi che dal combinato disposto degli artt. 129 ss. del codice del consumo si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. A riguardo, giova osservare che il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile pagina 7 di 11 attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Per converso, superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Corollario di questo principio
è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, ordinanza n. 21927 del 21 settembre 2017; Sez. 2, sentenza n. 20110 del 2 settembre 2013; di recente, si veda anche Cass., 30 giugno 2020,
n. 13148).
Nel caso di specie come evidenziato da parte attrice non risulta che controparte abbia svolto rilievi in ordine al difetto riscontrato sulla pompa di calore fornita, né abbia messo in dubbio che lo stesso fosse intrinseco alla cosa ed esistente ab origine, come pure che non potesse essere ricondotto ad un utilizzo o una manutenzione carente da parte della proprietà così come risulta essere circostanza pacifica che neppure i tecnici intervenuti siano stati in grado di accertare, men che meno emendare, l'origine di tale malfunzionamento. . Inoltre detti ripetuti interventi, a titolo gratuito ed in garanzia, attestano indubbiamente la persistenza di una problematica e un riconoscimento in ordine alla materiale sussistenza del vizio
Pertanto la richiesta avanzata si palesa legittima atteso che la venditrice non è riuscita, nonostante i plurimi interventi effettuati, a risolvere il problema di malfunzionamento lamentato entro un termine che possa definirsi congruo tenuto conto della natura del bene in oggetto, che ha la funzione di garantire acqua calda sanitaria e riscaldamento, dell'incalzare della stagione invernale, nonchè del fatto che l'intervento da effettuarsi e pagina 8 di 11 asseritamente risolutivo (così come peraltro quello effettuato in occasione della sostituzione del 05.11 che sebbene anch'esso già prospettato come risolutivo si rivelò poi inefficace) non garantiva alcuna certezza in ordine all'individuazione della causa del malfunzionamento e alla sua conseguente risoluzione . Invero i plurimi interventi effettuati denotano un procedere” per esclusione” e/o “per tentativi” piuttosto che un intervento basato su una diagnosi certa in ordine alla causa e all'origine del problema lamentato.
Atteso che dell'accertato difetto di conformità è responsabile indubbiamente la casa costruttrice che ha prodotto il bene immesso sul mercato e il venditore che risponde nei confronti del consumatore per il solo fatto della presenza di un difetto di conformità causalmente riconducibile a un'azione e/o omissione del produttore (e/o precedente rivenditore e/o intermediario) , di qualsiasi specie siano e natura tali azioni od omissioni siano, ne consegue che la domanda proposta andrà accolta e dichiarata la risoluzione del contratto.
Sul punto non pare condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo il quale la richiesta avversaria di risoluzione si palesa irrealizzabile anche sotto differente profilo: (a) il convenuto non si vedrebbe restituire l'impianto installato (per effetto della risoluzione) ma un oggetto differente, ormai adulterato dall'azione avversaria (b) l'intervento della ditta alterando l'impianto installato dalla ditta Parte_5 CP_1 rende, ad oggi, impossibile accertare tanto la natura del difetto lamentato all'origine quanto la sua rilevanza ai sensi dell'allora vigente art. 130 comma X del Codice del
Consumo.
Quanto al primo punto deve sottolinearsi che le prove orali hanno evidenziato che la pompa di calore installata dalla e sulla quale era intervenuto personale Parte_4 della OW di come riprodotta nel doc. 18 di parte attrice Controparte_4 veniva semplicemente scollegato e spostato di qualche metro da personale di Fabrica
Impianti S.r.l. per far posto alla nuova pompa di calore (cfr. doc. 18)” e pertanto non solo il prodotto installato non sarebbe stato adulterato ma anche che non risulterebbe precluso alcun accertamento in ordine alla natura del difetto lamentato. In ogni caso all'esito del giudizio, come in precedenza evidenziato, il convenuto non ha avanzato rilievi in ordine al difetto riscontrato sulla pompa di calore fornita, né ha messo in pagina 9 di 11 dubbio che lo stesso fosse intrinseco alla cosa ed esistente ab origine rendendo, pertanto, superfluo un eventuale accertamento (CTU) sul punto.
Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto dell'attore alla restituzione del prezzo pari ad euro 13.200, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
In ordine agli effetti della risoluzione deve, inoltre, rilevarsi che non può disporsi la restituzione della pompa di calore per cui è causa al convenuto, non essendo stata spiegata domanda a ciò preordinata: infatti, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondimeno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15461/16).
Parte attrice avrà diritto anche al risarcimento del danno, danno rappresentato dai costi per la rimozione della pompa di calore pari ad euro 528,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 29.12.2021 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Quindi concludendo, la domanda andrà accolta nei termini di cui sopra.
In ragione della soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia e all' attività difensiva prestata . Non si ravvisano specifici elementi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000 ) e così in euro 5.077,00.
P.Q.M.
IL Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura ed installazione intercorso tra le parti avente ad oggetto la pompa di calore marca IN mod. Altherma III 8kw
(EHSX08P30D27 n. di serie 9009620000558), con unità esterna (ERGA08DAV3 n. di serie J028294); dichiara tenuto e conseguentemente condanna al pagamento della CP_1 somma di euro 13.200,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al pagina 10 di 11 saldo effettivo nonché al pagamento della somma di euro 528,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 29.12.2021 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Condanna al pagamento dele spese di lite, che si liquidano nell' importo CP_1 di euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre euro 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Novara, 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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