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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/06/2025, nella causa R.G. n. 6552/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(30/07/1984) nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
(18/3/2011) rappresentate e difese dall'avv. Tito Carmela, per procura in Persona_1 atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 26/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/06/2025, nella causa R.G. n. 6552/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(30/07/1984) nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1
(18/3/2011) rappresentate e difese dall'avv. Tito Carmela, per procura in Persona_1 atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 26/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile