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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2024 r.g. promossa da
(c.f. ) nato a [...], il 26 Parte_1 C.F._1
novembre 1952, residente in [...]di IE (TV), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vinci per mandato e domiciliato come in atti – appellante contro
(c.f. ) nata a [...] il 2 luglio Controparte_1 C.F._2
2003, residente a [...], Quintana Roo, MESSICO, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Mascherin per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Treviso
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia l'adita Corte d'Appello, previa conferma della statuizione in merito all'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli arretrati formulata da nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 1047/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Treviso nel procedimento civile n. 6613/2023 R.G., pubblicata il 24/05/2024, notificata dal procuratore di parte ricorrente in data 29.05.2024,
ferma ogni opportuna declaratoria, rigettata e disattesa ogni diversa istanza,
richiamate integralmente le conclusioni di primo grado compatibili con le seguenti, pronunciarsi come segue: - tenuto conto di quanto allegato e documentato, e in accoglimento dei motivi di appello formulati, determinare l'importo a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre sig. nella Controparte_1 Parte_1
misura non superiore a euro 425,00 mensili (omnicomprensivi), o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore ad € 1.000,00
mensili, con condanna di a restituire quanto Controparte_1
corrisposto dal sig. a tale titolo in misura totale o parziale;
- CP_1
condannare a rifondere le spese di primo grado o in Controparte_1
subordine disporre la compensazione integrale/parziale e per l'effetto condannare a restituire quanto già corrisposto dal sig. Controparte_1
a tale titolo in misura totale o parziale. In ogni caso Con vittoria CP_1
di spese e compensi di causa per il presente grado di giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%,
giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, apportata dal D.M. n.
37/2018, con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga
2 dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”,
il Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%. In via istruttoria Si
richiama tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse da intendersi qui integralmente riportate, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia NEL MERITO: “Rigettare le domande tutte svolte dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1047/2024, pubblicata il 24.05.2024, pronunciata in data 21.05.2024 a definizione del giudizio n.
6613/2023 R.G. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 28 giugno 2024 Parte_1
adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando la figlia
[...] CP_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia ed impugnando la sentenza n.
[...]
1047/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 24 maggio 2024 e notificata il 29 maggio successivo) che aveva posto a suo carico per il mantenimento un contributo mensile di €.
1.000 oltre la rivalutazione monetaria, rigettando la domanda per gli arretrati ma condannandolo alle spese processuali. Con il primo motivo censurava la quantificazione del contributo in quanto sperequata rispetto le esigenze della figlia anche in rapporto alla situazione
3 economica in Messico, nonchè riguardo le proprie condizioni peggiorate e neppure comparate con quelle della madre;
con il secondo motivo si doleva dell'addebito delle spese processuali.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione la causa veniva rimessa alla decisione, dopo rinvio, per l'udienza del 30 giugno 2025 con modalità
telematiche, non in presenza previa assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è in parte fondato e la sentenza del Tribunale di Treviso va riformata. Il parziale accoglimento dell'appello in una con il parziale rigetto delle domande della ricorrente giustificano la compensazione delle spese processuali per i due gradi di giudizio.
3.1.- Il Tribunale accolse in parte le domande di figlia Controparte_1
di e di nata a [...] il [...] CP_2 Parte_1
osservando che:
-) la ricorrente era figlia maggiorenne del resistente ma era economicamente non autosufficiente, essendo studentessa universitaria sicché a carico del padre permaneva l'obbligo di contribuire al suo mantenimento, obbligo che non era stato posto in discussione se non per il quantum;
-) fino al luglio del 2021 il padre aveva mantenuto la figlia versandole (prima alla di lei madre e poi direttamente) una somma mensile variabile
4 corrispondente ad € 1.100 - 1.500 che riteneva congrua per il suo mantenimento e compatibile con le sue risorse economiche;
-) all'importo di €.
1.000 mensili doveva farsi riferimento non essendo intervenute modifiche nelle condizioni del luglio del 2021; anzi la figlia era divenuta studentessa universitaria con ulteriori costi anche connessi all'alloggio fuori sede;
-) il padre era già in pensione dal 2012 e fino al luglio 2021 non aveva avuto difficoltà a mantenere la figlia sicché si poteva presumere che la sua attività
in libera professione apportasse entrate di una certa consistenza, visto che riferiva di esercitare in due diversi studi medici pagando canoni di locazione mensili di circa euro 950 e che allegava di aver contratto un finanziamento con rimborsi mensili di €. 250 circa per acquistare l'attrezzatura;
-) il dr. non aveva allegato un mutamento in peius delle sue CP_1
entrate che neppure aveva quantificato e dimostrato;
-) non risultava che il suo reddito avesse subito contrazione rispetto all'epoca
(durata anni) in cui egli aveva versato alla figlia anche più di €.
1.000 euro chiesti;
né erano stati dimostrati i problemi di salute;
-) era da considerare che il padre si era dichiarato disponibile a mantenere la figlia all'Università a Bologna, con conseguenti spese universitarie e di alloggio tanto che non era chiaro perché non potesse fare altrettanto ora;
-) la pretesa agli arretrati era inammissibile;
-) le spese erano da addebitare al dr. per la Parte_1
soccombenza.
3.2.- Premettendosi che non è in contestazione l'obbligo di mantenimento della figlia ma il quantum e che il quantum medesimo non viene
5 specificatamente censurato (al di là di mere affermazioni) per non esser state suddivise le spese ordinarie da quelle straordinarie, posto che l'appellante ribadisce e conclude offrendo, per tutte le esigenze della figlia, il proprio apporto al massimo “in €. 425,00 mensili (omnicomprensivi), o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore ad € 1.000,00 mensili”,
ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato.
4.1.- sostiene che il Tribunale aveva errato nel Parte_1
qualificare il contributo non considerando che le somme erogate in precedenza costituivano liberalità; che forse la figlia, anche per le fotografie sui “social”, svolgeva attività lavorativa;
che non erano state valutate le effettive esigenze della stessa oggetto di allegazione e previamente contestate anche per i costi del campus universitario;
che era censurabile la scelta della figlia;
che la parte non aveva allegato esborsi concreti e che tenuto conto delle stesse allegazioni di le spese avrebbero dovuto essere assai inferiori;
CP_1
che il costo della vita in Messico era molto meno elevato che in Italia;
che la partecipazione in giudizio della madre era stata affermata e che avrebbe dovuto essere valutati i redditi in comparazione della stessa che aveva ricevuto una eredità acquistando immobili di valore in Messico.
4.2.- Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (minore), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n.
19299/2020). Più in particolare (Cass. ordinanza n. 4145 del 10 febbraio
2023) nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non
6 collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il tutto non richiede tuttavia l'integrazione del contraddittorio in quanto l'altro genitore non è litisconsorte necessario non essendo in predicato una obbligazione solidale (Cass. sentenza n. 18451 del 8 giugno 2022).
Sotto un diverso profilo si rileva che (Cass. sentenza n. 26875 del 20
settembre 2023) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al maggiorenne;
viceversa per il “figlio adulto " in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
4.3.- La sentenza impugnata, a giudizio della Corte, non appare rispettosa dei principi indicati.
4.3.1.- Il tribunale non ha affatto considerato la posizione reddituale e patrimoniale della madre a , avendo fatto unicamente CP_2
riferimento alle condizioni del padre, e che Parte_1
7 evidentemente non risulta l'unico obbligato al mantenimento escludendosi ogni necessità di integrare il contraddittorio (ut supra).
E l'appellante ha documentato fin dal primo grado di giudizio elementi indiziari a comprovare le evidenti capacità reddituali e patrimoniali della madre, affatto considerate dal primo giudice ed affatto chiarite ed allegate dalla figlia onerata, anche in violazione delle regole ulla vicinanza della prova. Risultano infatti dimesse alcune fotografie (docc. 1 e 2) e che corrispondono anche a quelle della resistente in primo grado (fotografie 55-
57 ma riferite solo a parti marginali del compendio) dalle quali si apprezzano gli immobili di proprietà della madre siti in Messico a Puerto Morelos sia per gli interni (di particolare rilievo e pregio o comunque di interesse) sia per gli esterni ove risultano la presenza di una piscina in uso, la presenza di giardini curati, con accessori e strutture degli stessi immobili di pregio. Gli immobili di lusso – soprattutto in considerazione della situazione del Messico –
risultano per allegazioni incontestate, costruiti dopo che CP_2
madre di e allora compagna convivente del aveva CP_1 CP_1
ricevuto una eredità dal padre ed aveva in tal modo acquistato un terreno a
Puerto Morelos, sul quale aveva fatto costruire due abitazioni di lusso ove si era trasferita a vivere nel 2013.
Si apprezza così una particolare capacità reddituale e patrimoniale della madre, parimenti obbligata al mantenimento della figlia, affatto censurata anche in quanto il solo mantenimento degli immobili indicati (con esterni ed interni di rilievo, con giardini, piscina e di non limitate dimensioni) e derivante anche verosimilmente dai canoni di locazione ottenuti per parte
8 richiede evidentemente delle spese che possono essere assunte solo con redditi non limitati.
4.3.2.- Il mero riferimento agli esborsi sostenuti in precedenza dal padre,
ammessi (€. 1.500 – 1.000) mensili (poi ridotti ad €. 425 mensili) possono evidentemente costituire un indice in merito alle capacità dell'obbligato ma non possono costituire parametro indefettibile per il quantum dell'assegno richiesto ora. Innanzi tutto perché occorre fare riferimento principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, circostanza di cui non si è tenuto conto in sentenza;
in secondo luogo perché è opportuno, anche per esigenze educative, evitare in presenza di condizioni reddituali date, come nel caso, elargizioni elevate anche al fine di favorire l'autoresponsabilità; in terzo luogo perché,
trattandosi di obblighi di mantenimento, non pare operante il richiamo ad obbligazioni contrattuali vincolanti.
In definitiva, dunque, se la corresponsione precedente costituisce un indice,
la stessa per essere rapportata al criterio della proporzionalità anche in comparazione con i redditi della madre, va considerata anche alla luce delle altre ed ulteriori valutazioni.
4.3.3.- L'appellante e l'appellata, al riguardo, hanno diversamente allegato le esigenze connesse agli studi della seconda presso l'università messicana.
Innanzi tutto, rileva la Corte, non sussistono chiare e credibili allegazioni a comprovare che svolga attività lavorativa in quanto Controparte_1
risultano dimesse alcune fotografie (docc. 9 e 10) che comprovano l'utilizzo di abiti eleganti ma nulla di più e dalle stesse fotografie, da tali dati presuntivi,
per carenza dei requisiti della gravità, non si può trarre, secondo
9 ragionevolezza causale, lo svolgimento di un lavoro retribuito essendo del resto incontestata la frequenza universitaria. Piuttosto i documenti (e le foto)
si pongono in termini stridenti e contrapposti con le allegazioni della figlia
(ricorso paragrafo 16) che assumerebbe la precarietà delle condizioni “E'
evidente come questo stato di assoluta precarietà ed incertezza non può
protrarsi ulteriormente andando il medesimo ad incidere anche sul rendimento agli studi della ragazza che, seppure ha superato con profitto tutti gli esami, è in continuazione pressata dalle scadenze economiche cui non sa come fare fronte”.
4.3.4.- Le parti hanno proposto reciproche allegazioni in merito alle esigenze economiche (di , come di seguito: CP_1
Per la figlia appellata: “- € 400,00 (7.500 pesos messicani) circa per affitto alloggio presso il Campus universitario (docc. 29 e 30) ; - € 100,00 (1.800
pesos messicani) per spese di trasporto dal Campus al luogo ove si tengono le lezioni (doc. 31) A ciò va aggiunta la somma necessaria per il quotidiano sostentamento, per i trasferimenti (saltuari) da Merida, ove ha sede l'Università, all'abitazione di residenza (circa 330 chilometri), e viceversa,
ed i costi assicurativi per la copertura sanitaria privata, dal momento che in
Messico non ne è prevista una pubblica, con una previsione di spesa annua come da preventivo (doc. 32). Recentemente le tasse universitarie, fino allo scorso semestre molto onerose per i cittadini stranieri, sono state diminuite con parificazione al trattamento riservato ai locali per cui non vanno più ad incidere come voce di spesa. 18) Per far fronte a tutti gli oneri economici sopra elencati chiede che il padre riprenda a versarle la somma CP_1
mensile corrispostale fino a luglio 2021, a fronte di un pacifico e consolidato
10 accordo risalente a diversi anni addietro, di € 1000,00 omnicomprensiva in modo da consentirle di adempiere tempestivamente ai pagamenti ricorrenti senza incorrere in decadenze, e di applicarsi con serenità e dedizione agli studi intrapresi fino al loro completamento”.
Per il padre appellato.
Viene operata una contestazione per la commistione spese ordinarie e spese straordinarie ma tale contestazione non appare di rilievo in quanto lo stesso appellante conclude riconoscendo alla figlia un assegno omnicomprensivo (€.
435 mensili o per importo inferiore ad €. 1.000) ed il tutto, inoltre, si giustifica anche per le difficoltà di ottenimento del rimborso stante la lontananza della beneficiaria.
L'appellante, poi, contesta la scelta universitaria ma in termini impropri trattandosi di esercizio di un diritto personale;
contesta la valenza dei documenti e l'assenza di giustificazioni per gli esborsi (giustificazioni contrastanti con la natura omnicomprensiva dell'assegno dallo stesso appellante ammessa) e soprattutto pone una diversa quantificazione delle spese sulla base dei dati forniti come di seguito “a) Retta mensile –
comprensiva di vitto e alloggio - Campus Universitario PESOS MESSICANI
7.500,00/mese pari ad € 382,00/mese b) Spese mensili di trasporto PESOS
MESSICANI 1.800,00/mese pari ad € 92,00/mese Ebbene, il totale delle spese documentate in ricorso, è quindi pari a PESOS MESSICANI
9.300,00/mese pari ad € 474,00/mese. A queste voci di spesa, la ricorrente aggiunge il costo di una assicurazione privata medica dichiarandolo pari a
“circa 1.600,00 annui, quindi € 130,00 al mese” (cfr. doc. 32 fasc. ricorrente):
tuttavia risulta per tabulas che non solo trattasi di un MERO PREVENTIVO
11 – ovvero ad oggi ha ancora speso per questa assicurazione CP_1 Pt_2
– e non di una spesa documentata, ma che il cui costo è in realtà di PESOS
MAESSICANI 29.111,00/anno ovvero € 1.482,00/anno pari a € 123,50/mese
Ne consegue, con tutte le riserve circa la attendibilità della documentazione parziale offerta dalla ricorrente per giustificare le proprie richieste, che la somma mensile risulti pari ad € 597,50 (e NON i € 630,00/dichiarati da controparte). Dopo di che, “giustificando” con la dicitura “spese per i trasferimenti da Merida a Puerto Morelos e spese per libri/dispense”, senza quindi alcuno “straccio” di allegazione né di documentazione, la ricorrente aumenta la voce complessiva spese mensili portandola ad € 750,00/mese, pari a PESOS MESSICANI 14.710,00”.
L'appellante, con ulteriore profilo, censura la pretesa rilevando che il costo della vita in Messico era assai inferiore che in Italia, per categorie e soggetti stante il fatto che lo stipendio medio era di €. 480 mensili. Da questo fa derivare una minore valenza per la pretesa della figlia. L'appellante deduce di aver corrisposto, dal settembre del 2023, l'importo congruo di €. 425
mensili che al momento offre.
4.3.5.- La Corte rileva che il principio di proporzionalità, sopra tratteggiato,
deve essere valutato in relazione alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, quindi anche della madre;
che il principio di proporzionalità non deve essere applicato in termini matematici ma con criteri temperati (Cass.
sentenza n. 18538 del 2 agosto 2013); che tale principio deve tener conto,
oltre che di quanto sopra, anche nel caso delle condizioni paterne e delle stesse condizioni di vita in Messico ove, infatti, i costi della vita appaiono inferiori. La Corte rileva poi che per la posizione materna, oltre agli indici di
12 cui sopra, alcuna allegazione viene svolta con la conseguente situazione di non chiarezza.
Per la posizione del padre le condizioni, in assenza di averse contestazioni,
sono così ricostruibili: reddito da pensione degli ultimi tre anni (doc. 11): - €
13.322,00 annui PF2021 - € 13.322,00 annui PF2022 - € 13.512,00 annui
PF2023; esercizio della professione mendica (considerata l'età di 72 anni)
presso due studi condotti in locazione con canone mensile rispettivamente di:
- € 800,00 per lo studio sito in AN ET (doc. 12) - € 150,00 per lo studio sito in CE (doc. 13) con costi per le utenze ed ulteriori costi allegati;
oneri di mantenimento, si sostiene, della madre, Parte_3
di anni 94, che percepisce una pensione che è di 750 euro al mese. Proprietà
dell'immobile nel comune di IE (Treviso) acquistato nel 1990 e appartamento a Jesolo di 60 mq ricevuto in donazione dal padre ed alcuni autoveicoli.
4.3.6.- Tenuto anche conto che l'appellata alcuna ulteriore allegazione ha fornito, nonostante la vicinanza della prova, sulle reali ed effettive capacità
della propria madre convivente e considerato che gli indici sopra tratteggiati rilevano per l'ultima, una evidente capacità non certo rappresentata alla
Corte; considerato parimenti che la posizione economica e patrimoniale del padre risulta buona e non appare comunque disvelata del tutto (posti gli esborsi per la figlia da €.
1.000 ad €.
1.500 mensili in rapporto ai redditi dichiarati) mentre non emerge in termini chiari una riduzione dei redditi ed un peggioramento delle condizioni di salute con incidenza sulle capacità
stesse; atteso che in forza delle allegazioni di cui sopra possono individuarsi,
in termini omnicomprensivi, esigenze di per studi e necessità della CP_1
13 vita in €. 800 mensili valutando in comparazione – non matematica – le stesse allegazioni delle parti e lo stipendio medio in Messico;
considerato, dunque a livello indiziario, quanto il padre si era offerto volontariamente di corrispondere in passato, la Corte ritiene di definire l'assegno a carico del padre, dalla domanda, in €. 600 mensili oltre la rivalutazione monetaria evidenziandosi che alcuna ripetizione, se richiesta, potrà operare proprio in quanto (Cass. ordinanza n. 10974 del 26 aprile 2023) in caso di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti,
i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.
5.- Il secondo motivo di impugnazione, afferente la condanna alle spese processuali, va trattato ed accolto in una con il precedente motivo evidente essendo che, nella valutazione complessiva dei due gradi di giudizio, il parziale accoglimento dell'appello con la parziale reiezione delle domande della figlia (anche per la contribuzione passata) importa la soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di causa.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di Treviso determinando il contributo paterno per la figlia in €. 600 mensili dalla domanda oltre la rivalutazione Istat;
14 - compensa le spese dei due gradi di giudizio
Venezia lì 1 luglio 2025
15
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2024 r.g. promossa da
(c.f. ) nato a [...], il 26 Parte_1 C.F._1
novembre 1952, residente in [...]di IE (TV), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vinci per mandato e domiciliato come in atti – appellante contro
(c.f. ) nata a [...] il 2 luglio Controparte_1 C.F._2
2003, residente a [...], Quintana Roo, MESSICO, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Mascherin per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Treviso
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia l'adita Corte d'Appello, previa conferma della statuizione in merito all'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento degli arretrati formulata da nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 1047/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Treviso nel procedimento civile n. 6613/2023 R.G., pubblicata il 24/05/2024, notificata dal procuratore di parte ricorrente in data 29.05.2024,
ferma ogni opportuna declaratoria, rigettata e disattesa ogni diversa istanza,
richiamate integralmente le conclusioni di primo grado compatibili con le seguenti, pronunciarsi come segue: - tenuto conto di quanto allegato e documentato, e in accoglimento dei motivi di appello formulati, determinare l'importo a titolo di contributo di mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre sig. nella Controparte_1 Parte_1
misura non superiore a euro 425,00 mensili (omnicomprensivi), o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore ad € 1.000,00
mensili, con condanna di a restituire quanto Controparte_1
corrisposto dal sig. a tale titolo in misura totale o parziale;
- CP_1
condannare a rifondere le spese di primo grado o in Controparte_1
subordine disporre la compensazione integrale/parziale e per l'effetto condannare a restituire quanto già corrisposto dal sig. Controparte_1
a tale titolo in misura totale o parziale. In ogni caso Con vittoria CP_1
di spese e compensi di causa per il presente grado di giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30%,
giusta modifica dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, apportata dal D.M. n.
37/2018, con cui è stato disposto che, nel caso in cui l'atto digitale contenga
2 dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”,
il Giudice possa disporre l'aumento in misura del 30%. In via istruttoria Si
richiama tutta la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado secondo l'ordine cronologico di cui agli atti e sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse da intendersi qui integralmente riportate, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso.
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia NEL MERITO: “Rigettare le domande tutte svolte dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1047/2024, pubblicata il 24.05.2024, pronunciata in data 21.05.2024 a definizione del giudizio n.
6613/2023 R.G. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 28 giugno 2024 Parte_1
adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando la figlia
[...] CP_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia ed impugnando la sentenza n.
[...]
1047/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 24 maggio 2024 e notificata il 29 maggio successivo) che aveva posto a suo carico per il mantenimento un contributo mensile di €.
1.000 oltre la rivalutazione monetaria, rigettando la domanda per gli arretrati ma condannandolo alle spese processuali. Con il primo motivo censurava la quantificazione del contributo in quanto sperequata rispetto le esigenze della figlia anche in rapporto alla situazione
3 economica in Messico, nonchè riguardo le proprie condizioni peggiorate e neppure comparate con quelle della madre;
con il secondo motivo si doleva dell'addebito delle spese processuali.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione la causa veniva rimessa alla decisione, dopo rinvio, per l'udienza del 30 giugno 2025 con modalità
telematiche, non in presenza previa assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è in parte fondato e la sentenza del Tribunale di Treviso va riformata. Il parziale accoglimento dell'appello in una con il parziale rigetto delle domande della ricorrente giustificano la compensazione delle spese processuali per i due gradi di giudizio.
3.1.- Il Tribunale accolse in parte le domande di figlia Controparte_1
di e di nata a [...] il [...] CP_2 Parte_1
osservando che:
-) la ricorrente era figlia maggiorenne del resistente ma era economicamente non autosufficiente, essendo studentessa universitaria sicché a carico del padre permaneva l'obbligo di contribuire al suo mantenimento, obbligo che non era stato posto in discussione se non per il quantum;
-) fino al luglio del 2021 il padre aveva mantenuto la figlia versandole (prima alla di lei madre e poi direttamente) una somma mensile variabile
4 corrispondente ad € 1.100 - 1.500 che riteneva congrua per il suo mantenimento e compatibile con le sue risorse economiche;
-) all'importo di €.
1.000 mensili doveva farsi riferimento non essendo intervenute modifiche nelle condizioni del luglio del 2021; anzi la figlia era divenuta studentessa universitaria con ulteriori costi anche connessi all'alloggio fuori sede;
-) il padre era già in pensione dal 2012 e fino al luglio 2021 non aveva avuto difficoltà a mantenere la figlia sicché si poteva presumere che la sua attività
in libera professione apportasse entrate di una certa consistenza, visto che riferiva di esercitare in due diversi studi medici pagando canoni di locazione mensili di circa euro 950 e che allegava di aver contratto un finanziamento con rimborsi mensili di €. 250 circa per acquistare l'attrezzatura;
-) il dr. non aveva allegato un mutamento in peius delle sue CP_1
entrate che neppure aveva quantificato e dimostrato;
-) non risultava che il suo reddito avesse subito contrazione rispetto all'epoca
(durata anni) in cui egli aveva versato alla figlia anche più di €.
1.000 euro chiesti;
né erano stati dimostrati i problemi di salute;
-) era da considerare che il padre si era dichiarato disponibile a mantenere la figlia all'Università a Bologna, con conseguenti spese universitarie e di alloggio tanto che non era chiaro perché non potesse fare altrettanto ora;
-) la pretesa agli arretrati era inammissibile;
-) le spese erano da addebitare al dr. per la Parte_1
soccombenza.
3.2.- Premettendosi che non è in contestazione l'obbligo di mantenimento della figlia ma il quantum e che il quantum medesimo non viene
5 specificatamente censurato (al di là di mere affermazioni) per non esser state suddivise le spese ordinarie da quelle straordinarie, posto che l'appellante ribadisce e conclude offrendo, per tutte le esigenze della figlia, il proprio apporto al massimo “in €. 425,00 mensili (omnicomprensivi), o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore ad € 1.000,00 mensili”,
ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato.
4.1.- sostiene che il Tribunale aveva errato nel Parte_1
qualificare il contributo non considerando che le somme erogate in precedenza costituivano liberalità; che forse la figlia, anche per le fotografie sui “social”, svolgeva attività lavorativa;
che non erano state valutate le effettive esigenze della stessa oggetto di allegazione e previamente contestate anche per i costi del campus universitario;
che era censurabile la scelta della figlia;
che la parte non aveva allegato esborsi concreti e che tenuto conto delle stesse allegazioni di le spese avrebbero dovuto essere assai inferiori;
CP_1
che il costo della vita in Messico era molto meno elevato che in Italia;
che la partecipazione in giudizio della madre era stata affermata e che avrebbe dovuto essere valutati i redditi in comparazione della stessa che aveva ricevuto una eredità acquistando immobili di valore in Messico.
4.2.- Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (minore), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n.
19299/2020). Più in particolare (Cass. ordinanza n. 4145 del 10 febbraio
2023) nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non
6 collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il tutto non richiede tuttavia l'integrazione del contraddittorio in quanto l'altro genitore non è litisconsorte necessario non essendo in predicato una obbligazione solidale (Cass. sentenza n. 18451 del 8 giugno 2022).
Sotto un diverso profilo si rileva che (Cass. sentenza n. 26875 del 20
settembre 2023) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al maggiorenne;
viceversa per il “figlio adulto " in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
4.3.- La sentenza impugnata, a giudizio della Corte, non appare rispettosa dei principi indicati.
4.3.1.- Il tribunale non ha affatto considerato la posizione reddituale e patrimoniale della madre a , avendo fatto unicamente CP_2
riferimento alle condizioni del padre, e che Parte_1
7 evidentemente non risulta l'unico obbligato al mantenimento escludendosi ogni necessità di integrare il contraddittorio (ut supra).
E l'appellante ha documentato fin dal primo grado di giudizio elementi indiziari a comprovare le evidenti capacità reddituali e patrimoniali della madre, affatto considerate dal primo giudice ed affatto chiarite ed allegate dalla figlia onerata, anche in violazione delle regole ulla vicinanza della prova. Risultano infatti dimesse alcune fotografie (docc. 1 e 2) e che corrispondono anche a quelle della resistente in primo grado (fotografie 55-
57 ma riferite solo a parti marginali del compendio) dalle quali si apprezzano gli immobili di proprietà della madre siti in Messico a Puerto Morelos sia per gli interni (di particolare rilievo e pregio o comunque di interesse) sia per gli esterni ove risultano la presenza di una piscina in uso, la presenza di giardini curati, con accessori e strutture degli stessi immobili di pregio. Gli immobili di lusso – soprattutto in considerazione della situazione del Messico –
risultano per allegazioni incontestate, costruiti dopo che CP_2
madre di e allora compagna convivente del aveva CP_1 CP_1
ricevuto una eredità dal padre ed aveva in tal modo acquistato un terreno a
Puerto Morelos, sul quale aveva fatto costruire due abitazioni di lusso ove si era trasferita a vivere nel 2013.
Si apprezza così una particolare capacità reddituale e patrimoniale della madre, parimenti obbligata al mantenimento della figlia, affatto censurata anche in quanto il solo mantenimento degli immobili indicati (con esterni ed interni di rilievo, con giardini, piscina e di non limitate dimensioni) e derivante anche verosimilmente dai canoni di locazione ottenuti per parte
8 richiede evidentemente delle spese che possono essere assunte solo con redditi non limitati.
4.3.2.- Il mero riferimento agli esborsi sostenuti in precedenza dal padre,
ammessi (€. 1.500 – 1.000) mensili (poi ridotti ad €. 425 mensili) possono evidentemente costituire un indice in merito alle capacità dell'obbligato ma non possono costituire parametro indefettibile per il quantum dell'assegno richiesto ora. Innanzi tutto perché occorre fare riferimento principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, circostanza di cui non si è tenuto conto in sentenza;
in secondo luogo perché è opportuno, anche per esigenze educative, evitare in presenza di condizioni reddituali date, come nel caso, elargizioni elevate anche al fine di favorire l'autoresponsabilità; in terzo luogo perché,
trattandosi di obblighi di mantenimento, non pare operante il richiamo ad obbligazioni contrattuali vincolanti.
In definitiva, dunque, se la corresponsione precedente costituisce un indice,
la stessa per essere rapportata al criterio della proporzionalità anche in comparazione con i redditi della madre, va considerata anche alla luce delle altre ed ulteriori valutazioni.
4.3.3.- L'appellante e l'appellata, al riguardo, hanno diversamente allegato le esigenze connesse agli studi della seconda presso l'università messicana.
Innanzi tutto, rileva la Corte, non sussistono chiare e credibili allegazioni a comprovare che svolga attività lavorativa in quanto Controparte_1
risultano dimesse alcune fotografie (docc. 9 e 10) che comprovano l'utilizzo di abiti eleganti ma nulla di più e dalle stesse fotografie, da tali dati presuntivi,
per carenza dei requisiti della gravità, non si può trarre, secondo
9 ragionevolezza causale, lo svolgimento di un lavoro retribuito essendo del resto incontestata la frequenza universitaria. Piuttosto i documenti (e le foto)
si pongono in termini stridenti e contrapposti con le allegazioni della figlia
(ricorso paragrafo 16) che assumerebbe la precarietà delle condizioni “E'
evidente come questo stato di assoluta precarietà ed incertezza non può
protrarsi ulteriormente andando il medesimo ad incidere anche sul rendimento agli studi della ragazza che, seppure ha superato con profitto tutti gli esami, è in continuazione pressata dalle scadenze economiche cui non sa come fare fronte”.
4.3.4.- Le parti hanno proposto reciproche allegazioni in merito alle esigenze economiche (di , come di seguito: CP_1
Per la figlia appellata: “- € 400,00 (7.500 pesos messicani) circa per affitto alloggio presso il Campus universitario (docc. 29 e 30) ; - € 100,00 (1.800
pesos messicani) per spese di trasporto dal Campus al luogo ove si tengono le lezioni (doc. 31) A ciò va aggiunta la somma necessaria per il quotidiano sostentamento, per i trasferimenti (saltuari) da Merida, ove ha sede l'Università, all'abitazione di residenza (circa 330 chilometri), e viceversa,
ed i costi assicurativi per la copertura sanitaria privata, dal momento che in
Messico non ne è prevista una pubblica, con una previsione di spesa annua come da preventivo (doc. 32). Recentemente le tasse universitarie, fino allo scorso semestre molto onerose per i cittadini stranieri, sono state diminuite con parificazione al trattamento riservato ai locali per cui non vanno più ad incidere come voce di spesa. 18) Per far fronte a tutti gli oneri economici sopra elencati chiede che il padre riprenda a versarle la somma CP_1
mensile corrispostale fino a luglio 2021, a fronte di un pacifico e consolidato
10 accordo risalente a diversi anni addietro, di € 1000,00 omnicomprensiva in modo da consentirle di adempiere tempestivamente ai pagamenti ricorrenti senza incorrere in decadenze, e di applicarsi con serenità e dedizione agli studi intrapresi fino al loro completamento”.
Per il padre appellato.
Viene operata una contestazione per la commistione spese ordinarie e spese straordinarie ma tale contestazione non appare di rilievo in quanto lo stesso appellante conclude riconoscendo alla figlia un assegno omnicomprensivo (€.
435 mensili o per importo inferiore ad €. 1.000) ed il tutto, inoltre, si giustifica anche per le difficoltà di ottenimento del rimborso stante la lontananza della beneficiaria.
L'appellante, poi, contesta la scelta universitaria ma in termini impropri trattandosi di esercizio di un diritto personale;
contesta la valenza dei documenti e l'assenza di giustificazioni per gli esborsi (giustificazioni contrastanti con la natura omnicomprensiva dell'assegno dallo stesso appellante ammessa) e soprattutto pone una diversa quantificazione delle spese sulla base dei dati forniti come di seguito “a) Retta mensile –
comprensiva di vitto e alloggio - Campus Universitario PESOS MESSICANI
7.500,00/mese pari ad € 382,00/mese b) Spese mensili di trasporto PESOS
MESSICANI 1.800,00/mese pari ad € 92,00/mese Ebbene, il totale delle spese documentate in ricorso, è quindi pari a PESOS MESSICANI
9.300,00/mese pari ad € 474,00/mese. A queste voci di spesa, la ricorrente aggiunge il costo di una assicurazione privata medica dichiarandolo pari a
“circa 1.600,00 annui, quindi € 130,00 al mese” (cfr. doc. 32 fasc. ricorrente):
tuttavia risulta per tabulas che non solo trattasi di un MERO PREVENTIVO
11 – ovvero ad oggi ha ancora speso per questa assicurazione CP_1 Pt_2
– e non di una spesa documentata, ma che il cui costo è in realtà di PESOS
MAESSICANI 29.111,00/anno ovvero € 1.482,00/anno pari a € 123,50/mese
Ne consegue, con tutte le riserve circa la attendibilità della documentazione parziale offerta dalla ricorrente per giustificare le proprie richieste, che la somma mensile risulti pari ad € 597,50 (e NON i € 630,00/dichiarati da controparte). Dopo di che, “giustificando” con la dicitura “spese per i trasferimenti da Merida a Puerto Morelos e spese per libri/dispense”, senza quindi alcuno “straccio” di allegazione né di documentazione, la ricorrente aumenta la voce complessiva spese mensili portandola ad € 750,00/mese, pari a PESOS MESSICANI 14.710,00”.
L'appellante, con ulteriore profilo, censura la pretesa rilevando che il costo della vita in Messico era assai inferiore che in Italia, per categorie e soggetti stante il fatto che lo stipendio medio era di €. 480 mensili. Da questo fa derivare una minore valenza per la pretesa della figlia. L'appellante deduce di aver corrisposto, dal settembre del 2023, l'importo congruo di €. 425
mensili che al momento offre.
4.3.5.- La Corte rileva che il principio di proporzionalità, sopra tratteggiato,
deve essere valutato in relazione alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, quindi anche della madre;
che il principio di proporzionalità non deve essere applicato in termini matematici ma con criteri temperati (Cass.
sentenza n. 18538 del 2 agosto 2013); che tale principio deve tener conto,
oltre che di quanto sopra, anche nel caso delle condizioni paterne e delle stesse condizioni di vita in Messico ove, infatti, i costi della vita appaiono inferiori. La Corte rileva poi che per la posizione materna, oltre agli indici di
12 cui sopra, alcuna allegazione viene svolta con la conseguente situazione di non chiarezza.
Per la posizione del padre le condizioni, in assenza di averse contestazioni,
sono così ricostruibili: reddito da pensione degli ultimi tre anni (doc. 11): - €
13.322,00 annui PF2021 - € 13.322,00 annui PF2022 - € 13.512,00 annui
PF2023; esercizio della professione mendica (considerata l'età di 72 anni)
presso due studi condotti in locazione con canone mensile rispettivamente di:
- € 800,00 per lo studio sito in AN ET (doc. 12) - € 150,00 per lo studio sito in CE (doc. 13) con costi per le utenze ed ulteriori costi allegati;
oneri di mantenimento, si sostiene, della madre, Parte_3
di anni 94, che percepisce una pensione che è di 750 euro al mese. Proprietà
dell'immobile nel comune di IE (Treviso) acquistato nel 1990 e appartamento a Jesolo di 60 mq ricevuto in donazione dal padre ed alcuni autoveicoli.
4.3.6.- Tenuto anche conto che l'appellata alcuna ulteriore allegazione ha fornito, nonostante la vicinanza della prova, sulle reali ed effettive capacità
della propria madre convivente e considerato che gli indici sopra tratteggiati rilevano per l'ultima, una evidente capacità non certo rappresentata alla
Corte; considerato parimenti che la posizione economica e patrimoniale del padre risulta buona e non appare comunque disvelata del tutto (posti gli esborsi per la figlia da €.
1.000 ad €.
1.500 mensili in rapporto ai redditi dichiarati) mentre non emerge in termini chiari una riduzione dei redditi ed un peggioramento delle condizioni di salute con incidenza sulle capacità
stesse; atteso che in forza delle allegazioni di cui sopra possono individuarsi,
in termini omnicomprensivi, esigenze di per studi e necessità della CP_1
13 vita in €. 800 mensili valutando in comparazione – non matematica – le stesse allegazioni delle parti e lo stipendio medio in Messico;
considerato, dunque a livello indiziario, quanto il padre si era offerto volontariamente di corrispondere in passato, la Corte ritiene di definire l'assegno a carico del padre, dalla domanda, in €. 600 mensili oltre la rivalutazione monetaria evidenziandosi che alcuna ripetizione, se richiesta, potrà operare proprio in quanto (Cass. ordinanza n. 10974 del 26 aprile 2023) in caso di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti,
i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.
5.- Il secondo motivo di impugnazione, afferente la condanna alle spese processuali, va trattato ed accolto in una con il precedente motivo evidente essendo che, nella valutazione complessiva dei due gradi di giudizio, il parziale accoglimento dell'appello con la parziale reiezione delle domande della figlia (anche per la contribuzione passata) importa la soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di causa.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di Treviso determinando il contributo paterno per la figlia in €. 600 mensili dalla domanda oltre la rivalutazione Istat;
14 - compensa le spese dei due gradi di giudizio
Venezia lì 1 luglio 2025
15
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro