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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 472/2025 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato in persona della dott.ssa Rossella Magarelli,
LETTO il ricorso proposto da
[...]
e, per essa, quale mandataria Parte_1
da e la Parte_2
documentazione ad esso allegata;
RITENUTA la propria competenza;
RILEVATO che Parte_1
e, per essa, quale mandataria
[...] [...]
agisce in giudizio nei confronti di Parte_2
e nella loro qualità di garanti al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore principale, la società di cui è stata dichiarata la liquidazione Controparte_3
giudiziale;
CONSIDERATO che con provvedimento reso in data 19-7-2023, al fine di verificare l'eventuale riconducibilità del regolamento contrattuale in virtù del quale il creditore agisce in giudizio all'ambito applicativo del Codice del consumo, la società ricorrente è stata invitata ad integrare la documentazione allegata al ricorso con il deposito della visura storica della società debitrice principale da cui evincere la eventuale qualità di socio in capo ai fideiussori;
1 RILEVATO che in data 12-3-2025 la società ricorrente ha prodotto nel termine assegnato l'integrazione documentale richiesta;
RITENUTO che i contratti in virtù dei quali la società ricorrente ha agito in giudizio non siano riconducibili al paradigma del contratto fra professionista e consumatore, avendo i fideiussori prestato la garanzia in qualità di soci della società debitrice principale;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo,
avendo la società ricorrente prodotto il contratto di conto corrente bancario n.
5/8942 e le relative fideiussioni omnibus rilasciate dai debitori ingiunti, il contratto di mutuo chirografario n. 5/400452 e due fideiussioni specifiche rilasciate da e , oltre che gli estratti conto Controparte_1 Controparte_2
ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993;
RITENUTO che non ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 c.p.c.;
LETTI gli articoli 633 e seguenti c.c.;
INGIUNGE
a e in qualità di garanti, di pagare in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro in favore di Parte_1
e, per essa, quale mandataria di Parte_1 [...]
nel termine di Parte_2
quaranta giorni decorrente dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
31.041,28, oltre agli interessi convenzionali dal 29-10-2024 fino al soddisfo,
nonché le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro
1.656,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
AVVERTE
2 i debitori ingiunti che entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla notifica del presente decreto possono presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Potenza, 17-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
3
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato in persona della dott.ssa Rossella Magarelli,
LETTO il ricorso proposto da
[...]
e, per essa, quale mandataria Parte_1
da e la Parte_2
documentazione ad esso allegata;
RITENUTA la propria competenza;
RILEVATO che Parte_1
e, per essa, quale mandataria
[...] [...]
agisce in giudizio nei confronti di Parte_2
e nella loro qualità di garanti al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore principale, la società di cui è stata dichiarata la liquidazione Controparte_3
giudiziale;
CONSIDERATO che con provvedimento reso in data 19-7-2023, al fine di verificare l'eventuale riconducibilità del regolamento contrattuale in virtù del quale il creditore agisce in giudizio all'ambito applicativo del Codice del consumo, la società ricorrente è stata invitata ad integrare la documentazione allegata al ricorso con il deposito della visura storica della società debitrice principale da cui evincere la eventuale qualità di socio in capo ai fideiussori;
1 RILEVATO che in data 12-3-2025 la società ricorrente ha prodotto nel termine assegnato l'integrazione documentale richiesta;
RITENUTO che i contratti in virtù dei quali la società ricorrente ha agito in giudizio non siano riconducibili al paradigma del contratto fra professionista e consumatore, avendo i fideiussori prestato la garanzia in qualità di soci della società debitrice principale;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo,
avendo la società ricorrente prodotto il contratto di conto corrente bancario n.
5/8942 e le relative fideiussioni omnibus rilasciate dai debitori ingiunti, il contratto di mutuo chirografario n. 5/400452 e due fideiussioni specifiche rilasciate da e , oltre che gli estratti conto Controparte_1 Controparte_2
ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993;
RITENUTO che non ricorrano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 c.p.c.;
LETTI gli articoli 633 e seguenti c.c.;
INGIUNGE
a e in qualità di garanti, di pagare in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro in favore di Parte_1
e, per essa, quale mandataria di Parte_1 [...]
nel termine di Parte_2
quaranta giorni decorrente dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
31.041,28, oltre agli interessi convenzionali dal 29-10-2024 fino al soddisfo,
nonché le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro
1.656,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
AVVERTE
2 i debitori ingiunti che entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla notifica del presente decreto possono presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Potenza, 17-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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