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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2461/2025 R.G. riservata in decisione in data
26/11/2025, avente ad oggetto: divorzio-cessazione effetti civili
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Carla Parte_1 C.F._1
Germani e dall'avv. Monica Di Poto con studio in San Genesio e d Uniti (PV) via Carola, 2/i presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la
cessazione degli effetti civili matrimonio contratto tra la signora ed il Signor Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Broni (PV), valle Scuropasso, 65, alla Sig.ra Parte_1
riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di Parte_1
divorzio dell'importo di euro 850,00 mensili ovvero nella diversa misura che dovesse essere
ritenuta di giustizia da porsi a carico del Sig. ; Controparte_1
porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
ciascun figlio maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro
425,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo
della vita rilevato dall'Istat, assegno da corrispondersi a favore della signora entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate anticipate dalla
stessa nell'interesse dei figli secondo quanto disposto dal protocollo raggiunto tra l'Ordine degli
Avvocati e il Tribunale di Pavia n. 2323/16 del 9.11.2016 in merito alla specificazione delle spese,
alle modalità di decisione e di rimborso delle stesse;
con riserva di procedere presso l'opportuna sede per il recupero delle somme corrisposte
per il pagamento dei debiti a carico del signor e descritti in premessa. CP_1
In via istruttoria:
Si chiede che vengano disposti le opportune indagini fiscali e da parte dell' CP_2
in relazione all'attività svolta effettivamente dal signor .
[...] CP_1
Si chiede ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che a seguito della separazione dal signor , in molte occasioni ha prestato CP_1
somme di danaro a sua figlia per far fronte alle spese di ordinaria gestione famigliare come da estratti conti prodotti sub doc. 10 e sub doc. 11) che si rammostrano al teste
2. Vero è che anche in relazione al mutuo fondiario concesso a con iscrizione Controparte_1
di ipoteca sull'immobile di proprietà di , è intervenuto versando la somma Parte_1
complessiva di € 37.502,98 onde evitare l'espropriazione dell'immobile, come da estratti di
conto corrente prodotti sub doc. 10 che si rammostrano la teste;
Si indica come teste: padre della resistente, residente in [...]
Eseguiti, 82
3. Vero che la signora durante la convivenza coniugale - iniziata nel 1999 - ha Parte_1
Pag. 2 di 6 rinunciato alla propria formazione lavorativa su richiesta del marito di occuparsi della
conduzione della casa e dei figli.
4. Vero che nei primi due anni di matrimonio, infatti, la signora ha tentato di Parte_1 svolgere
e mantenere un lavoro come operaia presso una fabbrica di pantaloni ma la disapprovazione
del signor la costringeva a rinunciare a detti lavori ed a licenziarsi CP_1
5. Alla nascita della figlia nel 2001 la moglie ha definitivamente accantonato l'idea di Per_1
poter svolgere un'attività lavorativa, perché il marito imponeva la costante presenza della
moglie in casa, perché questa si occupasse a tempo pieno della propria famiglia.
6. vero che con la nascita del secondogenito nel 2005 la moglie ha visto sempre più svanire
l'opportunità di potersi creare una propria indipendenza economica, non avendo alcun
sostegno del marito in questa direzione e sempre fortemente motivata a mantenere intatta
l'unità famigliare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte attrice (decreto di omologa del Tribunale di
Voghera del 14/06/2011, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 09/06/2011. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.
55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'assegno divorzile da corrispondere alla sig.ra Parte_1
All'udienza del 26/11/2025, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla richiesta di mantenimento nei suoi confronti “Posso rinunciare al mantenimento per me”.
Nulla, pertanto, sul punto verrà disposto.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Pag. 3 di 6 Sul punto si precisa che la casa coniugale sita in Broni (PV), valle Scuropasso, n. 65 risulta essere di proprietà esclusiva della ricorrente e, pertanto, se ne conferma l'assegnazione.
Sul mantenimento nei confronti dei figli
Per quel che concerne il mantenimento di e , bisogna precisare quanto segue. Per_2 Per_1
I ragazzi, così come dichiarato più volte in corso di causa dalla pur essendo Parte_1
maggiorenni non hanno ancora raggiunto una indipendenza economica che gli permetta di provvedere in maniera autonoma alle proprie esigenze. , infatti, così come precisato Per_2
dalla ricorrente all'udienza del 26/11, ha da poco iniziato a lavorare nell'azienda del suo nuovo compagno, dopo un tirocinio semestrale presso un supermercato con una retribuzione mensile di circa euro 700,00.
D'altro canto , che ha dapprima lavorato come addetta alle pulizie presso un ufficio Per_1
postale per 300,00€ mensili, ha da poco trovato lavoro “da con contratto di 3 mesi” ( CP_3
cfr. udienza del 26/11).
Alla luce di tutto quanto sopra questo Collegio ritiene che vada senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvederne, in concorso tra di loro, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
E' bene dunque procedere con una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Per quel che concerne il sig. , essendo quest'ultimo contumace, non è possibile CP_1
conoscere con certezza la sua posizione reddituale seppur, in base a quanto dichiarato dalla ricorrente, è possibile presupporre che lo stesso stia attualmente lavorando.
La sig.ra invece, svolge un lavoro part time come addetta alle pulizie presso gli uffici Parte_1 postali, con una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili ed è proprietaria esclusiva dell'immobile nel quale vive con i suoi figli e con l'attuale compagno. La ricorrente nei propri scritti ha dichiarato di aver acceso ipoteca sulla suddetta abitazione, per garantire il pagamento del mutuo che il signor aveva ottenuto per l'acquisto di un capannone, CP_1
necessario per la propria attività lavorativa. Quest'ultimo non ha mai provveduto a pagare le rate del mutuo e, minacciata da una procedura esecutiva, la ricorrente ha evitato la vendita all'asta dell'immobile solo grazie all'intervento del padre che, oltre ad aver coperto il debito relativo alle rate del mutuo non pagate e le spese della procedura esecutiva, ancora oggi si
Pag. 4 di 6 accolla il pagamento di 500,00€ mensili, come rata dell'ultima porzione di mutuo restante pari a 10.000€.
Risulta pertanto evidente che la sola non sia in grado di far fronte alle esigenze dei Parte_1
figli che, seppur con una attività lavorativa, non sono ancora in grado di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti.
Questo Collegio ritiene pertanto di dover confermare a carico del Sig. un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi 850,00€ oltre al 50% delle spese extra assegno.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/07/1999 in Broni, trascritto presso i Registri
[...] Controparte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 1999- Parte II, Serie A – n.14);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Broni (PV), valle Scuropasso, 65, alla Sig.ra Parte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in CP_1
favore dei figli pari a complessivi 850,00€ ( 425,00 € per ogni figlio) con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, assegno da corrispondersi a favore della signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, camera di consiglio del 11/12/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2461/2025 R.G. riservata in decisione in data
26/11/2025, avente ad oggetto: divorzio-cessazione effetti civili
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Carla Parte_1 C.F._1
Germani e dall'avv. Monica Di Poto con studio in San Genesio e d Uniti (PV) via Carola, 2/i presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la
cessazione degli effetti civili matrimonio contratto tra la signora ed il Signor Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Broni (PV), valle Scuropasso, 65, alla Sig.ra Parte_1
riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di Parte_1
divorzio dell'importo di euro 850,00 mensili ovvero nella diversa misura che dovesse essere
ritenuta di giustizia da porsi a carico del Sig. ; Controparte_1
porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
ciascun figlio maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro
425,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo
della vita rilevato dall'Istat, assegno da corrispondersi a favore della signora entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate anticipate dalla
stessa nell'interesse dei figli secondo quanto disposto dal protocollo raggiunto tra l'Ordine degli
Avvocati e il Tribunale di Pavia n. 2323/16 del 9.11.2016 in merito alla specificazione delle spese,
alle modalità di decisione e di rimborso delle stesse;
con riserva di procedere presso l'opportuna sede per il recupero delle somme corrisposte
per il pagamento dei debiti a carico del signor e descritti in premessa. CP_1
In via istruttoria:
Si chiede che vengano disposti le opportune indagini fiscali e da parte dell' CP_2
in relazione all'attività svolta effettivamente dal signor .
[...] CP_1
Si chiede ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che a seguito della separazione dal signor , in molte occasioni ha prestato CP_1
somme di danaro a sua figlia per far fronte alle spese di ordinaria gestione famigliare come da estratti conti prodotti sub doc. 10 e sub doc. 11) che si rammostrano al teste
2. Vero è che anche in relazione al mutuo fondiario concesso a con iscrizione Controparte_1
di ipoteca sull'immobile di proprietà di , è intervenuto versando la somma Parte_1
complessiva di € 37.502,98 onde evitare l'espropriazione dell'immobile, come da estratti di
conto corrente prodotti sub doc. 10 che si rammostrano la teste;
Si indica come teste: padre della resistente, residente in [...]
Eseguiti, 82
3. Vero che la signora durante la convivenza coniugale - iniziata nel 1999 - ha Parte_1
Pag. 2 di 6 rinunciato alla propria formazione lavorativa su richiesta del marito di occuparsi della
conduzione della casa e dei figli.
4. Vero che nei primi due anni di matrimonio, infatti, la signora ha tentato di Parte_1 svolgere
e mantenere un lavoro come operaia presso una fabbrica di pantaloni ma la disapprovazione
del signor la costringeva a rinunciare a detti lavori ed a licenziarsi CP_1
5. Alla nascita della figlia nel 2001 la moglie ha definitivamente accantonato l'idea di Per_1
poter svolgere un'attività lavorativa, perché il marito imponeva la costante presenza della
moglie in casa, perché questa si occupasse a tempo pieno della propria famiglia.
6. vero che con la nascita del secondogenito nel 2005 la moglie ha visto sempre più svanire
l'opportunità di potersi creare una propria indipendenza economica, non avendo alcun
sostegno del marito in questa direzione e sempre fortemente motivata a mantenere intatta
l'unità famigliare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte attrice (decreto di omologa del Tribunale di
Voghera del 14/06/2011, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 09/06/2011. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.
55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'assegno divorzile da corrispondere alla sig.ra Parte_1
All'udienza del 26/11/2025, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla richiesta di mantenimento nei suoi confronti “Posso rinunciare al mantenimento per me”.
Nulla, pertanto, sul punto verrà disposto.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Pag. 3 di 6 Sul punto si precisa che la casa coniugale sita in Broni (PV), valle Scuropasso, n. 65 risulta essere di proprietà esclusiva della ricorrente e, pertanto, se ne conferma l'assegnazione.
Sul mantenimento nei confronti dei figli
Per quel che concerne il mantenimento di e , bisogna precisare quanto segue. Per_2 Per_1
I ragazzi, così come dichiarato più volte in corso di causa dalla pur essendo Parte_1
maggiorenni non hanno ancora raggiunto una indipendenza economica che gli permetta di provvedere in maniera autonoma alle proprie esigenze. , infatti, così come precisato Per_2
dalla ricorrente all'udienza del 26/11, ha da poco iniziato a lavorare nell'azienda del suo nuovo compagno, dopo un tirocinio semestrale presso un supermercato con una retribuzione mensile di circa euro 700,00.
D'altro canto , che ha dapprima lavorato come addetta alle pulizie presso un ufficio Per_1
postale per 300,00€ mensili, ha da poco trovato lavoro “da con contratto di 3 mesi” ( CP_3
cfr. udienza del 26/11).
Alla luce di tutto quanto sopra questo Collegio ritiene che vada senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvederne, in concorso tra di loro, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
E' bene dunque procedere con una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Per quel che concerne il sig. , essendo quest'ultimo contumace, non è possibile CP_1
conoscere con certezza la sua posizione reddituale seppur, in base a quanto dichiarato dalla ricorrente, è possibile presupporre che lo stesso stia attualmente lavorando.
La sig.ra invece, svolge un lavoro part time come addetta alle pulizie presso gli uffici Parte_1 postali, con una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili ed è proprietaria esclusiva dell'immobile nel quale vive con i suoi figli e con l'attuale compagno. La ricorrente nei propri scritti ha dichiarato di aver acceso ipoteca sulla suddetta abitazione, per garantire il pagamento del mutuo che il signor aveva ottenuto per l'acquisto di un capannone, CP_1
necessario per la propria attività lavorativa. Quest'ultimo non ha mai provveduto a pagare le rate del mutuo e, minacciata da una procedura esecutiva, la ricorrente ha evitato la vendita all'asta dell'immobile solo grazie all'intervento del padre che, oltre ad aver coperto il debito relativo alle rate del mutuo non pagate e le spese della procedura esecutiva, ancora oggi si
Pag. 4 di 6 accolla il pagamento di 500,00€ mensili, come rata dell'ultima porzione di mutuo restante pari a 10.000€.
Risulta pertanto evidente che la sola non sia in grado di far fronte alle esigenze dei Parte_1
figli che, seppur con una attività lavorativa, non sono ancora in grado di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti.
Questo Collegio ritiene pertanto di dover confermare a carico del Sig. un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi 850,00€ oltre al 50% delle spese extra assegno.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/07/1999 in Broni, trascritto presso i Registri
[...] Controparte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 1999- Parte II, Serie A – n.14);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Broni (PV), valle Scuropasso, 65, alla Sig.ra Parte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in CP_1
favore dei figli pari a complessivi 850,00€ ( 425,00 € per ogni figlio) con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, assegno da corrispondersi a favore della signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, camera di consiglio del 11/12/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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