Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1115.
(Obbligazioni solidali dei partecipanti).
Ciascun partecipante puo' esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
(Obbligazioni solidali dei partecipanti).
Ciascun partecipante puo' esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Commentari • 32
- 1. Cassazione civile n. 20841/2013https://www.brocardi.it/ · 218.84218
(massima n. 1) In tema di scioglimento della comunione, il meccanismo di ricalcolo delle quote ai sensi del terzo comma dell'art. 1115 c.c. - per cui la quota del partecipante si incrementa in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune - opera al momento della divisione, a condizione che non siano ancora estinte le obbligazioni in solido dei comproprietari nei confronti di terzi, contratte per la cosa comune, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 179
- 1. Trib. Spoleto, sentenza 13/12/2024, n. 895Provvedimento: […] terzo comma, c.c., nella misura specificata in parte motiva;DISPONE sulla vendita del lotto 2 e sulla determinazione delle ulteriori somme da detrarre ex art. 1115 c.c. dal prezzo di stima per l'assegnazione ex art. 720 c.c. come da separata ordinanza;Leggi di più...
- esecuzione immobiliare·
- par condicio creditorum·
- art. 720 c.c.·
- art. 1115 c.c.·
- compensazione spese·
- diritto di regresso·
- comproprietà·
- divisione endoesecutiva·
- vendita all'incanto·
- onere della prova