Articolo 1004 del Codice civile
Articolo 1003Articolo 1005
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19 aprile 1942
Art. 1004.

(Spese a carico dell'usufruttuario).

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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