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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 24/04/2024 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1385/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela C.F._1
Cocchiaro, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971
Conclusioni per le parti (ud. 24 aprile 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano del proprio funzionario delegato, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 24 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta in parte per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto deve disattendersi la CP_1 questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa, indicando oltre modo la provvidenza chiesta e non riconosciuta.
Nel merito il ricorso dovrà accogliersi nei termini infra descritti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Broncopatia cronica a patogenesi mista;
Poliartrosi diffusa al rachide cervicale e lombosacrale da discopatie
multiple con iperalgesia e limitazione funzionale;
Cardiopatia
ipertensiva con ectasia dell'aorta;…invalido all'81% …”. Ha statuito,
così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data del suo aggravarsi (01/01/2024).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per Parte_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , a far data C.F._1
dal 01 gennaio 2024.
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 24/04/2024 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1385/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela C.F._1
Cocchiaro, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente
oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971
Conclusioni per le parti (ud. 24 aprile 2025): “...concludono le
parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano del proprio funzionario delegato, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 24 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta in parte per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto deve disattendersi la CP_1 questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa, indicando oltre modo la provvidenza chiesta e non riconosciuta.
Nel merito il ricorso dovrà accogliersi nei termini infra descritti.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Broncopatia cronica a patogenesi mista;
Poliartrosi diffusa al rachide cervicale e lombosacrale da discopatie
multiple con iperalgesia e limitazione funzionale;
Cardiopatia
ipertensiva con ectasia dell'aorta;…invalido all'81% …”. Ha statuito,
così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data del suo aggravarsi (01/01/2024).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per Parte_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , a far data C.F._1
dal 01 gennaio 2024.
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla