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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1513/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Noleggio”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'Onghia Ferdinando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mottola (Ta) al Viale Giuseppe Turi n. 101; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vecchio Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (Br) alla Via Firenze n. 20; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 219/2021 emesso il 09.03.2021, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva alla di pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 33.739,97 oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, quale saldo della fattura per il noleggio di mezzi meccanici e autocarri.
Con atto di citazione in opposizione del 21.04.2021, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza del credito per
1 non aver richiesto e fruito dei servizi di noleggio;
a tal proposito, contestava e disconosceva la fattura posta alla base della richiesta monitoria. Precisava, ancora, che giammai avrebbe potuto utilizzare i mezzi a noleggio poiché non in possesso, alla data della presunta fornitura, delle necessarie autorizzazioni e licenze. In subordine, evidenziava che il decreto era stato concesso per un importo superiore rispetto a quello indicato nella fattura in oggetto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.02.2021 si costituiva in giudizio la All
Service s.r.l. la quale insisteva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, per la conferma del decreto opposto.
In punto di fatto, precisava che: l'importo ingiunto con il decreto era comprensivo del capitale oltre gli interessi di mora e, pertanto, l'ingiunzione era priva di errori di calcolo;
non vi era contestazione da parte dell'opposta in ordine agli intercorsi rapporti contrattuali.
All'udienza del 15.02.2022 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante ordine di esibizione, rivolto all'opponente e con prove orali all'esito delle quali, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum, della sua pretesa di pagamento;
spetta all'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
2 l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Giova, inoltre, evidenziare, ancora in via preliminare, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., ord. 12/07/2023,
n. 19944).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio su essa incombente, non avendo documentato né altrimenti provato la sussistenza di un contratto tra le parti (quanto meno in relazione al periodo indicato nella fattura per cui è causa, in contestazione).
Le dichiarazioni rese dai testi della tra l'altro dipendenti della stessa, Controparte_1
appaiono alquanto generiche e, quindi, poco attendibili tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo. Ad avviso di questo giudicante appare inverosimile che entrambi i testimoni non abbiano saputo riferire dettagli ulteriori in merito ai luoghi della consegna, e al soggetto ricevente. Del pari, non appare verosimile l'assenza di un documento comprovante avvenuta consegna di mezzi di notevole valore economico presso la destinazione concordata così come un'attestazione di avvenuta riconsegna.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in caso di soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000
e € 52.000 (fase studio € 1.701, fase introduttiva € 1.204, fase istruttoria € 1.806, fase decisionale € 2.905), da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che ha reso dichiarazione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
3 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
219/2021 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 09.03.2021;
- condanna alla rifusione in favore di parte opponente, Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 7.902,00 Parte_1 di cui € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ferdinando D'Onghia dichiaratosi anticipatario.
Brindisi, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1513/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Noleggio”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'Onghia Ferdinando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mottola (Ta) al Viale Giuseppe Turi n. 101; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vecchio Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (Br) alla Via Firenze n. 20; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 219/2021 emesso il 09.03.2021, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva alla di pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 33.739,97 oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, quale saldo della fattura per il noleggio di mezzi meccanici e autocarri.
Con atto di citazione in opposizione del 21.04.2021, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza del credito per
1 non aver richiesto e fruito dei servizi di noleggio;
a tal proposito, contestava e disconosceva la fattura posta alla base della richiesta monitoria. Precisava, ancora, che giammai avrebbe potuto utilizzare i mezzi a noleggio poiché non in possesso, alla data della presunta fornitura, delle necessarie autorizzazioni e licenze. In subordine, evidenziava che il decreto era stato concesso per un importo superiore rispetto a quello indicato nella fattura in oggetto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.02.2021 si costituiva in giudizio la All
Service s.r.l. la quale insisteva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, per la conferma del decreto opposto.
In punto di fatto, precisava che: l'importo ingiunto con il decreto era comprensivo del capitale oltre gli interessi di mora e, pertanto, l'ingiunzione era priva di errori di calcolo;
non vi era contestazione da parte dell'opposta in ordine agli intercorsi rapporti contrattuali.
All'udienza del 15.02.2022 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante ordine di esibizione, rivolto all'opponente e con prove orali all'esito delle quali, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum, della sua pretesa di pagamento;
spetta all'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
2 l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Giova, inoltre, evidenziare, ancora in via preliminare, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., ord. 12/07/2023,
n. 19944).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio su essa incombente, non avendo documentato né altrimenti provato la sussistenza di un contratto tra le parti (quanto meno in relazione al periodo indicato nella fattura per cui è causa, in contestazione).
Le dichiarazioni rese dai testi della tra l'altro dipendenti della stessa, Controparte_1
appaiono alquanto generiche e, quindi, poco attendibili tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo. Ad avviso di questo giudicante appare inverosimile che entrambi i testimoni non abbiano saputo riferire dettagli ulteriori in merito ai luoghi della consegna, e al soggetto ricevente. Del pari, non appare verosimile l'assenza di un documento comprovante avvenuta consegna di mezzi di notevole valore economico presso la destinazione concordata così come un'attestazione di avvenuta riconsegna.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in caso di soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000
e € 52.000 (fase studio € 1.701, fase introduttiva € 1.204, fase istruttoria € 1.806, fase decisionale € 2.905), da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che ha reso dichiarazione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
3 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
219/2021 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 09.03.2021;
- condanna alla rifusione in favore di parte opponente, Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 7.902,00 Parte_1 di cui € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ferdinando D'Onghia dichiaratosi anticipatario.
Brindisi, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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