Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/06/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7140/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7140 /2023 R.G. promossa da
., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MISTRETTA LAURA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
BOLDINI ALESSANDRO
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27/03/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 24/06/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“o Prorogarsi l'ordine di protezione artt. 473 bis-40 e ss e 473 bis-69 e ss c.p.c. di cui all'Ordinanza dd. 14/02/2024.
Inoltre,
1. pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito di responsabilità
in capo al IG. ; CP_1
2. disporsi in via definitiva l'assegnazione della casa coniugale, con relativi arredi e corredi, sita in Verona (VR) - Via Trieste n. 60, alla IG.ra che la Parte_1
abiterà con i figli;
Per_ 3. disporsi in via definitiva l'affidamento superesclusivo dei figli minori e alla madre, con collocamento presso la stessa;
Per_2
4. disporsi incarico ai Servizi Sociali di proseguire la valutazione la capacità
genitoriale del IG. ai fini della determinazione dei tempi e delle CP_1
modalità di visita del figlio minore con modalità protetta;
stabilirsi che le Per_2
Per_ viste del figlio minore (quasi maggiorenne) ed il padre si svolgano su accordo tra gli stessi, informandone la madre;
5. stabilirsi che l'assegno unico universale ed ogni altro beneficio equipollente sia percepito nella misura del 100% da parte della IG.ra , quale genitore Parte_1
affidatario esclusivo e collocatario dei figli;
6. disporsi a carico del IG. un contributo al mantenimento dei tre figli CP_1
dell'importo mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00), rivalutato annualmente in base agli indici Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente individuale della IG.ra ; Parte_1
7. disporsi che le spese straordinarie di cui al Protocollo famiglia del Tribunale di
Verona siano ripartite al 50% tra i genitori;
8. in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa (ivi compreso il rimborso fortettario nella misura del 15%), oltre IVA e CPA (4%) sulle voci soggette, anche per la fase cautelare.”
per il convenuto
2 3
“- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
- disporsi l'assegnazione della casa familiare a favore della moglie;
- disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre terrà con sé i figli minori un giorno infrasettimanale dalle ore 14.00 sino alle ore 8.00 del giorno dopo;
il weekend sarà alternato tra i genitori in modo da garantire la permanenza dei figli con uno o l'altro genitore dal sabato mattina alla domenica sera, sempre salvo diversi accordi;
durante le vacanze
Natalizie e di Pasqua i minori trascorreranno metà periodo con il padre e metà con la madre alternando di anno in anno le festività principali;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
i minori trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così
come i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà
possibilmente trascorso dai genitori e il minore insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore le vacanze che il genitore deciderà di trascorrere lontano da casa, anche per più settimane consecutive, e che i genitori si impegnano a concordare possibilmente entro il 31 Maggio di ogni anno, in ogni caso ciascun genitore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) di vacanze con i figli:
- stabilirsi che il padre versi a favore della madre la somma di € 400,00 quale contributo nel mantenimento ordinario dei figli minorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie come da noto protocollo;
fiscalmente i figli saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e l'assegno unico o in ogni caso altre misure di sostegno saranno percepite nella misura del 100% dalla madre, salvo diversi successivi accordi.”
per il PM
“nulla si oppone”
3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2023 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione Pt_1
personale dal marito sig. con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio il 17/12/2005 e fossero stabiliti l'addebito, l'assegnazione della
Per_ casa coniugale a sé, l'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_2
alla madre, l'incarico ai Servizi Sociali di valutare la capacità genitoriale del padre ai fini della determinazione dei tempi e delle modalità di visita con i minori e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura di € 750 (€ 250 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie,
con diritto della madre di percepire l'intero assegno unico universale.
Contestualmente, chiedeva fosse emesso un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del marito, chiedendone l'allontanamento immediato dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento al luogo di lavoro della ricorrente e all'abitazione dei genitori e del fratello della stessa.
Con decreto 7/12/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi in relazione alla causa di merito,
assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Con decreto in data 8/11/2023 era fissata udienza per la discussione sull'istanza di ordine di protezione all'1/12/2023, udienza che veniva rinviata per tardività della notifica al resistente e per assumere gli informatori.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva con memoria depositata il 9.1.2024 per la fase cautelare e all'udienza dell'11/1/2024,
instaurato correttamente il contraddittorio erano assunti quali informatori il padre della ricorrente e il portiere del condominio in cui vivevano le parti. L'istruttoria sommaria proseguiva con l'assunzione di ulteriori informatori. All'udienza dell'8/2/2024 erano assunte quali informatrici la sorella ed una collega della ricorrente e la madre del resistente.
4 5
Con ordinanza riservata 14/2/2024 la Presidente delegata provvedeva nel seguente senso:
“letti gli atti e i documenti di causa;
premesso che la ricorrente, coniugata con il sig. , ha proposto CP_1
domanda di separazione personale con contestuale istanza di emissione di ordine di allontanamento dalla casa familiare, con divieto, esteso ai genitori dello stesso, di avvicinamento all'abitazione familiare, al luogo di lavoro della ricorrente e all'abitazione dei suoi congiunti (genitori, sorella e fratello);
rilevato che con decreto 8.11.2023 è stata fissata udienza di comparizione delle parti in relazione all'istanza di ordini di protezione;
rilevato che l'udienza è stata differita per rinnovare la notifica al resistente,
notificato tardivamente;
rilevato che il resistente si è successivamente costituito opponendosi all'accoglimento dell'istanza, contestando le violenze e allegando di essersi già
spontaneamente allontanato dall'abitazione familiare in data 26.11.2023;
premesso che l'istanza non può trovare accoglimento nei confronti dei genitori del resistente, che non sono parti nel presente procedimento;
rilevato che è stata espletata istruttoria tramite l'assunzione di informatori;
ritenuto che l'istruttoria sommaria espletata ha consentito di accertare il fumus di fondatezza delle allegazioni in ordine a condotte di violenza e di prevaricazione del marito ai danni della moglie;
rilevato, in particolare, che il padre ( e la sorella ( Persona_4 Persona_5
della ricorrente e la collega della medesima ( hanno riferito di aver Persona_6
visto segni di percosse sul corpo della ricorrente;
in particolare la sorella ha riferito di aver visto che la ricorrente aveva il labbro gonfio nei giorni successivi al matrimonio del fratello e che la ricorrente già il giorno precedente le aveva confidato di essere stata colpita dal marito;
la collega ha invece riferito di aver visto due piccoli ematomi e graffi nell'avambraccio (“Nel mese di novembre ho visto un graffio sull'avambraccio e due ematomi piccoli sempre sull'avambraccio come se fosse stato stretto l'avambraccio, non mi ricordo se fosse destro o sinistro.”), che la
5 6
ricorrente le confidò esserle stati procurati dal marito per aver respintouna richiesta di un rapporto sessuale (“Era arrivata al lavoro scossa, le chiesi se fosse successo qualcosa e lei mi ha raccontato. In particolare, mi ha raccontato che il marito voleva un rapporto sessuale con lei, lei ha rifiutato e quindi il marito l'ha strattonata provocando il graffio e gli ematomi”);
rilevato che l'unica informatrice introdotta dal resistente, ossia la madre del medesimo, ha riferito di aver visto segni di percosse sul torace del figlio, ma, oltre ad aver reso informazioni incerte al riguardo (ed in parte suggerite dallo stesso figlio), ciò sarebbe in ogni caso insufficiente a giustificare le condotte di violenza del resistente ne confronti della moglie;
rilevato che il resistente non ha contestato che anche nel corso del procedimento, in data 25.1.2024, egli ha rivolto alla moglie a mezzo messaggio vocale parole ingiuriose e minacciose, condotta questa che conferma la necessità di evitare contatti tra le parti che possano costituire occasione per ripetere atti di violenza fisica o verbale;
ritenuto che la circostanza che non sia stata accolta la richiesta della Procura di emissione di un ordine di protezione a tutela della figlia maggiore nei confronti del resistente a seguito della denuncia della figlia per maltrattamenti non è di per sé
ostativa all'accoglimento della richiesta della moglie, atteso che i fatti posti a fondamento sono diversi (condotte violente nei confronti della moglie e non della figlia);
rilevato che nella memoria depositata il 2.2.2024 dalla ricorrente è stata allegata e parzialmente documentata anche una condotta in atto di violenza economica consistente nella cessazione di ogni forma di contribuzione al mantenimento dei figli successivamente allo spontaneo allontanamento dalla casa familiare;
ritenuto pertanto che, anche in ragione della pendenza del procedimento di separazione che potrebbe determinare maggiori tensioni, vada ordinato al sig.
[...]
di cessare la condotta pregiudizievole e vada vietato al medesimo di CP_1
avvicinarsi alla sig. alla sua abitazione, nonché ai luoghi dalla Parte_1
stessa frequentati, ossia il luogo di lavoro (Verona (37134) - Strada Corte Garofolo
6 7
n. 75), e l'abitazione dei di lei genitori, della di lei sorella IG.ra e Parte_2
del di lei fratello IG. in Verona (37136) - Via Emilio Picono della Parte_3
Valle n. 15/B, mantenendo una distanza di almeno 200 metri dai medesimi luoghi;
ritenuto che va allo stato stabilito che l'ordine abbia la durata di un anno;
ritenuto che gli ulteriori provvedimenti relativi all'affidamento dei due figli ancora minorenni, al mantenimento e ai tempi e modalità d'incontro saranno adottati a seguito dell'ormai prossima udienza fissata in relazione alla domanda di separazione;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 473 bis-40 e ss e 473 bis-69 e ss c.p.c.;
ORDINA al sig. di cessare la condotta pregiudizievole e di CP_1
avvicinarsi alla sig. alla sua abitazione, nonché ai luoghi dalla Parte_1
stessa frequentati, ossia il luogo di lavoro (Verona (37134) - Strada Corte Garofolo
n. 75), e l'abitazione dei di lei genitori, della di lei sorella IG.ra e Parte_2
del di lei fratello IG. in Verona (37136) - Via Emilio Picono della Parte_3
Valle n. 15/B, mantenendo una distanza di almeno 200 metri dai medesimi luoghi;
stabilisce la durata di un anno;
INVITA il resistente ad intraprendere un percorso mirato al cambiamento nella gestione dei rapporti familiari e al contenimento dell'aggressività in ogni sua forma.
Riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva”
Il convenuto, regolarmente costituito nella causa di merito, aderiva alla domanda di separazione, di assegnazione della casa familiare e di attribuzione alla moglie dell'intero assegno unico, ma chiedeva che fossero stabiliti l'affidamento condiviso dei due figli minori con ampi tempi d'incontro con il padre e un contributo al mantenimento dei tre figli pari ad
€ 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22/2/2024 comparivano i coniugi separatamente, che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
7 8
All'esito, la Presidente del., vista l'istanza congiunta di differimento al fine di valutare una soluzione concordata, differiva all'udienza del
26/3/2024 per la discussione;
vista l'assenza di accordo, veniva pronunciata la seguente ordinanza riservata, datata 17/4/2024:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli, di cui due minorenni;
premesso che con ordinanza 14.2.2024 su richiesta della ricorrente e in applicazione degli artt. 473 bis-40 e ss e 473 bis-69 e ss c.p.c. è stato ordinato al sig.
di cessare la condotta pregiudizievole e di avvicinarsi alla sig. CP_1 [...]
alla sua abitazione, nonché ai luoghi dalla stessa frequentati, ossia il Pt_1
luogo di lavoro (Verona (37134) - Strada Corte Garofolo n. 75), e l'abitazione dei di lei genitori, della di lei sorella IG.ra e del di lei fratello IG. Parte_2
in Verona (37136) - Via Emilio Picono della Valle n. 15/B, Parte_3
mantenendo una distanza di almeno 200 metri dai medesimi luoghi;
premesso che con la medesima ordinanza è stata stabilita per tale misura la durata di un anno e il resistente è stato invitato ad intraprendere un percorso mirato al cambiamento nella gestione dei rapporti familiari e al contenimento dell'aggressività in ogni sua forma;
ritenuto che, in ragione di ciò, vada disposta la residenza prevalente dei due
Per_ figli minorenni nato il [...] e nato il [...] presso la madre Per_2
nella casa familiare, con affidamento superesclusivo alla medesima e tempi d'incontro con il padre protetti la cui organizzazione va demandata ai Servizi
Sociali;
rilevato che la figlia maggiorenne di recente ha iniziato a svolgere Per_7
attività lavorativa part-time al 60% con un rapporto di lavoro di apprendistato della durata di 36 mesi, con una retribuzione mensile lorda di € 675;
8 9
ritenuto che entrambi i genitori svolgono l'attività lavorativa dipendente di operaio, la ricorrente è onerata del canone di locazione dell'immobile nel quale vive con i tre figli, il resistente attualmente abita con i genitori ma intende reperire un'autonoma abitazione;
dato atto che il resistente ha ottemperato solo parzialmente alle richieste di produzione documentale contenute nel decreto di fissazione dell'udienza e che la ricorrente solo tardivamente ha documentato il rapporto di lavoro intrapreso dalla figlia Per_7
ritenuto che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo
Per_ determinare per e in via provvisoria, con decorrenza dalla domanda, Per_2
nell'importo complessivo fisso mensile di € 600 (€ 300 per ciascun figlio)
rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, della valenza economica dell'assegnazione della casa (che peraltro è in locazione), dell'assenza di contribuzione diretta da parte del padre, del percepimento integrale dell'assegno unico da parte della madre, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona per i figli minori e per il
50% delle sole spese mediche indicate nel Protocollo per la figlia Per_7
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati dalla ricorrente e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze in parte generiche,
valutative o tendenti a dimostrare stati soggettivi e non fatti, in parte già oggetto dell'istruttoria svolta ai fini dell'istanza di ordini di protezione;
ritenuta la necessità di incaricare i Servizi Sociali di un'indagine sulla situazione della famiglia;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
9 10
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 2) Affida i figli minori nato il [...] e nato il [...] in [...]
via superesclusiva alla madre che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni in ordine alla salute, all'istruzione e all'educazione, dandone comunicazione al padre;
Per_ gli incontri tra , prossimo alla maggiore età, e il padre, si svolgeranno su accordo tra il ragazzo e il padre, informandone la madre;
vedrà il padre con Per_2
modalità protette da organizzarsi tramite i Servizi Sociali;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi sita in Verona via Trieste 60
alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
4) Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli minorenni corrispondendo mensilmente,
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 600 (€ 300 ciascuno),
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, nonché della figlia per il 50% delle sole spese mediche indicate nel Protocollo. Per_7
RESPINGE le istanze di prova orale;
Incarica i Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori di organizzare gli incontri con modalità protette tra il figlio minorenne nato il Per_2
10.10.2014 ed il padre sig. con attuale dimora in via san Giacomo n. CP_1
24, Borgo Roma- Verona presso i genitori, nel rispetto della misura di protezione del divieto di avvicinamento alla moglie.
Incarica i medesimi Servizi di svolgere indagini - anche presso i presidi sanitari (medico di base) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto dei figli minorenni con i genitori, e con altre figure di riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il genitore non convivente;
in particolare, verifichi se il padre abbia intrapreso un percorso finalizzato a risolvere i problemi che hanno determinato l'emissione della misura di protezione e, in caso negativo, si adoperino
10 11
affinché lo intraprenda, fornendogli informazioni sulla presenza nel territorio di strutture/enti/professionisti idonei.
Assegna ai Servizi termine fino al 30.10.2024 per il deposito della relazione;
Assegna alle parti termine fino al 13.11.2024 per deduzioni in ordine al contenuto della relazione.
Ordina ad entrambe le parti di produrre entro il 30.10.2024 le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni uniche successive a quelle già prodotte e i fogli paga propri e della figlia relativi alla corrente annualità fino alla mensilità di settembre 2024.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 28.11.2024 h. 10.00 per esame della relazione dei Servizi;
i coniugi non sono tenuti a comparire, in caso di comparizione personale i procuratori chiederanno udienze separate;
udienza del 20.2.2025 h.
9.45 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica;
i coniugi non sono tenuti a comparire, in caso di comparizione personale i procuratori chiederanno udienze separate;
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali”.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza del 28/11/2024
la ricorrente evidenziava che il marito dopo il 10/9/2024 non aveva più
visto il figlio l'istanza di aumento del contributo al mantenimento Per_2
formulata dalla ricorrente era respinta in quanto l'allegata cessazione del rapporto di lavoro della figlia risultava essere avvenuta per Per_7
licenziamento per giusta causa, e quindi per condotta ascrivibile alla stessa figlia.
11 12
Con decreto 17/2/2025 su istanza della ricorrente, si provvedeva nel seguente senso:
“Letta l'istanza depositata il 5.2.2025 dalla ricorrente con la quale ha chiesto prorogarsi l'ordine di protezione ex artt. 473 bis-40 e ss e 473 bis-69 e ss c.p.c. di cui all'ordinanza del 14/02/2024, almeno sino alla emananda sentenza collegiale, alla luce delle risultanze della relazione definitiva dei Servizi Sociali,
valutati i motivi;
Vista l'ordinanza 14/02/2024 con la quale è stato ordinato al sig.
[...]
, di cessare la condotta pregiudizievole e di non avvicinarsi alla sig. CP_1 [...]
alla sua abitazione, nonché ai luoghi dalla stessa frequentati, ossia il Pt_1
luogo di lavoro (Verona (37134) - Strada Corte Garofolo n. 75), e l'abitazione dei di lei genitori, della di lei sorella IG.ra e del di lei fratello IG. Parte_2
in Verona (37136) - Via Emilio Picono della Valle n. 15/B, Parte_3
mantenendo una distanza di almeno 200 metri dai medesimi luoghi;
Rilevato che con la medesima ordinanza il resistente è stato invitato ad intraprendere un percorso mirato al cambiamento nella gestione dei rapporti familiari e al contenimento dell'aggressività in ogni sua forma e la durata della misura è stata determinata in un anno
Rilevato che il resistente non consta aver svolto alcun percorso per superare le difficoltà di contenimento della rabbia, che hanno giustificato l'emissione della misura, e dalla relazione dei Servizi Sociali non si evince alcun ripensamento critico;
Ritenuto pertanto sussistono gravi motivi per prorogare la misura per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 342 bis c.c.;
DISPONE la proroga della misura di protezione nei confronti di
[...]
nato in [...] il [...] (c.f. ) per la durata di CP_1 C.F._2
ulteriori sei mesi decorrenti dal 14.2.2025;
Si comunichi alle parti e ai Carabinieri di Verona, anche al fine dell'inserimento alla Banca Dati S.D.I. in uso alle Forze dell'Ordine.”
12 13
Le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e all'esito dell'udienza del 26/3/2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
1) Domanda di separazione
Dalle specifiche allegazioni delle parti si desume che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
2) Addebito della separazione
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara,
ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità
colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le
violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni
13 14
talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018)” (Cass. 11631 del 2024).
Le condotte violente sono state confermate dall'assunzione nel contraddittorio degli informatori. Va inoltre tenuta in considerazione la totale mancanza di rispetto altresì dalle frasi proferite dal marito in occasione delle comunicazioni con i Servizi Sociali (si veda relazione del
12/11/2024) e dalla denuncia della figlia (docc. 4 e 5 di parte Per_7
ricorrente).
Viste le ragioni che hanno determinato l'emissione dell'ordine di protezione in favore della ricorrente (si veda ordinanza 14/2/2024 sopra riportata), ossia le violenze fisiche e psicologiche poste in essere dal marito,
deve ritenersi che quest'ultimo abbia violato gravemente gli obblighi di solidarietà e rispetto nascenti dal matrimonio e che tali violazioni siano state la causa prevalente della crisi.
3) Affidamento dei figli minori
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli il 22/5/2005, il 2/7/2007 Per_7
e il 10/10/2014. Per_2
Per_ è maggiorenne, lo diverrà a brevissimo e ha ora Per_7 Per_2
10 anni e mezzo.
Com'è noto, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, dovendosi sempre tutelare,
ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. L'art. 337 quater c.c. consente tuttavia di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando
14 15
l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello nazionale e sovranazionale.
In particolare, lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul
l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013. Ai fini di detta
Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art 3); ai sensi del successivo art. 18 “Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. ... ",
aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo ...omissis... mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria". Infine, all'art. 48 si legge che "1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nei
procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i
"provvedimenti convenienti" di cui all'art. art. 333 c.c., è dunque tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto,
si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria” (in tal senso da ultimo
Cass. n. 11631 del 2024).
15 16
L'accertamento delle condotte violente e l'atteggiamento per nulla collaborativo assunto dal marito con riguardo all'organizzazione degli incontri protetti con il figlio impongono una particolare cautela, Per_2
nell'interesse superiore del minore. In particolare, vi è il concreto pericolo che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale o anche la condivisione delle scelte più importanti diventino occasione di reiterazione di condotte violente, anche tenuto conto dell'assenza di ravvedimento e di impegno a seguire un percorso di aiuto al contenimento della rabbia.
Va pertanto confermato l'affidamento superesclusivo alla madre,
con diritto del padre di incontrare il figlio secondo le modalità ed i Per_2
tempi che verranno indicati dai Servizi, a condizione che il padre si renda disponibile a riavviare le visite protette. Vista l'ormai imminente maggiore
Per_ età di , gli incontri con lo stesso potranno essere liberamente concordati tra il padre ed il ragazzo.
4) Assegnazione della casa familiare e assegno unico
Sull'assegnazione della casa familiare (in locazione) alla madre e sull'assegno unico in favore della sola ricorrente le domande concordano.
5) Contributo al mantenimento dei figli
La figlia ora ventenne, ha abbandonato gli studi nel 2020 (si Per_7
vedano dichiarazioni rese dalla madre all'udienza di comparizione), il
19/1/2024 era stata assunta con contratto di apprendistato (doc. 19 di parte ricorrente), ma il 16/4/2025 è stata licenziata per motivi disciplinari per non essersi presentata al lavoro dal 9 al 16/3/2024 senza giustificare l'assenza
(doc. 26 di parte ricorrente).
Ai sensi dell'art. 337 septies 1 comma c.c. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…”.
La Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni
16 17
che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già
questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così Cass. n. 26875 del 20/09/2023);
Ritiene il Tribunale che l'attuale disoccupazione della ragazza non sia giustificata, considerate l'assenza di impegni formativi da ben cinque anni, le ragioni del licenziamento e le condizioni non agiate della famiglia.
La domanda di contributo in favore della figlia maggiorenne va pertanto respinta in quanto infondata.
Passando agli obblighi nei confronti degli altri due figli, vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori: dalla documentazione depositata risultano retribuzioni mensili per la ricorrente oscillano da €
1414 ad € 1834 e per il resistente da € 1686 ad € 3.065. La ricorrente deve sostenere la spesa per il canone di locazione della casa in cui vive con i figli
(€ 600), oltre alle spese condominiali, e percepisce l'intero assegno unico universale. I coniugi non constano avere proprietà immobiliari, il resistente,
che vive con i genitori, è proprietario di due auto, di cui una in uso alla ricorrente.
Per_ Con riferimento al figlio , a breve maggiorenne, benché abbia abbandonato gli studi, va comunque confermato allo stato un contributo al mantenimento pari ad € 300 (ora 303,90), oltre a rivalutazione ISTAT con decorrenza dal gennaio 2026 e al 50% delle spese straordinarie, fermo restando che egli dovrà necessariamente attivarsi per reperire
17 18
un'occupazione e che, in caso contrario, potranno svolgersi valutazioni analoghe a quelle svolte per la sorella.
Anche per va confermato il contributo al mantenimento a Per_2
carico del padre di € 300 (ora 303,90), oltre a rivalutazione ISTAT e al 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
Allo stato, a causa dell'inadempimento spontaneo, è in atto il versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Spese di lite
Visto l'accoglimento della domanda di addebito, per il principio della soccombenza il resistente va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
tenuto conto dell'attività svolta anche in relazione alla richiesta di misure di protezione, della complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al marito;
[...]
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°495, Parte I, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio);
conferma le misure di protezione in atto fino al 14/8/2025;
Per_ affida i figli minori nato il [...] e nato il [...] in [...]_2
superesclusiva alla madre che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni in ordine alla salute, all'istruzione e all'educazione, dandone comunicazione
Per_ al padre;
gli incontri tra , prossimo alla maggiore età, e il padre, si svolgeranno su accordo tra il ragazzo e il padre, informandone la madre;
18 19
vedrà il padre con modalità protette da organizzarsi tramite i Servizi Per_2
Sociali, a condizione che il padre si renda disponibile a riavviarli;
assegna la casa coniugale con i suoi arredi sita in Verona via Trieste 60 alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda contribuisca CP_1
al mantenimento dei figli minorenni corrispondendo mensilmente, entro il
5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo in valori attuali di €
607,80 (€ 303,90 ciascuno), con versamento diretto da parte del datore di lavoro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da gennaio 2026
e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 10.860 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali;
si comunichi anche ai Servizi Sociali e ai Carabinieri.
Verona, 24/06/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
19