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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/11/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6613 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6613/2022
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 11 RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GI RI, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 10 giugno 2025
Conclusioni di parte resistente: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 10 giugno 2025
Conclusioni del PM: “ Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civil del matrimonio contratto il 29/10/2004 con nel Comune di Monteforte d'Alpone (Vr), Controparte_1
formulando ulteriori domande.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava per il resto la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e le avverse domande, formulandone di proprie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il
Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza in fase presidenziale.
Dopo che nel corso della trattazione era stata sentita la figlia minore delle parti , nata il [...], le parti precisavano le conclusioni nei Persona_1
termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda del ricorrente deve essere riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matriomnio contratto con la atteso che le parti hanno contratto matrimonio civile e non già CP_1
concordatario, come erroneamente dedotto dal nel ricorso. Parte_1
Una volta chiarito tale profilo osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 30 marzo 2020 (v.
atto integrale di matrimonio allegato al ricorso) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione pagina 3 di 11 del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Mentre le parti convengono sull'affidamento ad entrambe della figlia minore e il contributo che il ricorrente versava alla resistente, fin dai tempi della separazione, per il mantenimento della figlia , n. l'8.12.2006, è stato Per_2
eliso già con i provvedimenti provvisori, le questioni tra loro controverse sono invece quelle della scelta del collocamento della predetta, quella, a questa strettamente connessa, dell'assegnazione della casa coniugale nonchè della imposizione di un contributo al di lei mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Deve invece rilevarsi l'inammissibilità per tardività della domanda avanzata dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni di CP_1
accertamento dell'utilizzo da parte sua di uno dei tre garage che costituiscono pertinenza della casa coniugale.
Così individuato il thema decidendum, ritiene il collegio che l'esame delle risultanze processuali induce a confermare le decisioni assunte, con riguardo a tutte le predette questioni, con i provvedimenti provvisori ed urgenti fatto salvo pagina 4 di 11 quanto si dirà in ordine alla quantificazione del contributo per il mantenimento della minore.
Per quanto attiene alla assegnazione della casa coniugale il ricorrente ha giustificato la sua domanda diretta ad ottenerla sulla scorta dell'assunto che la figlia minore avrebbe manifestato più volte l'intenzione di unirsi alla sorella maggiorenne che da anni si è trasferita a vivere presso di lui (così anche a pag. 3
della comparsa conclusionale).
Orbene, tale assunto è stato drasticamente smentito dall'audizione della minore alla quale ha proceduto il giudice relatore.
Infatti, nel corso di essa ha dichiarato, per quel che rileva ai fini Per_1
della decisione della questione in esame, che:
- vede sua sorella ma non si parlano se non raramente e tra loro non c'è mai stato un buon legame se non quando eravamo piccole;
- la fine del loro rapporto risale a quando lei è andata a vivere con il loro padre;
- ha un rapporto con il padre normale;
- quando è a casa di suo padre, sua sorella o è in palestra o va al lavoro, così come mio padre è spesso fuori;
- il rapporto con sua madre è buono.
pagina 5 di 11 Tali dichiarazioni, dalle quali si evince chiaramente come tra le due ragazze non esista di fatto, da tempo, nessun rapporto, e come quindi una eventuale convivenza tra loro non soddisferebbe una esigenza della minore, valgono anche a smentire l'ulteriore assunto del secondo cui ella non andrebbe Parte_1
d'accordo con la madre e, di conseguenza, la convivenza con lei le sarebbe di nocumento.
Ancora, deve osservarsi come dalle predette dichiarazioni si desuma come nei periodi di tempo in cui la minore va a stare con il padre lui e la sorella siano spesso altrove ed ella sia accudita da terze figure parentali.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che il collocamento della minore presso la resistente sia tuttora rispondente ai bisogni della prima tanto più se si considera che la , che è insegnante di scuola media, in ragione del suo CP_1
orario di lavoro ha possibilità molto maggiori del ricorrente per occuparsi della figlia a nulla rilevando in contrario le non pertinenti e anzi inopportune deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente in ordine alle ragioni della separazione delle parti.
Va anche confermata l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, sebbene per un importo inferiore a quello stabilito in sede di provvisori ed urgenti quantificabile in euro
200,00, mensili.
pagina 6 di 11 Tale conclusione discende dalla considerazione che la resistente ha compiutamente documentato le proprie condizioni reddituali ed in particolare di percepire uno stipendio mensile lordo di circa 2.500,00 euro (euro 2.100,00 al netto delle ritenute fiscali) nonché al contempo di essere gravata da finanziamenti, uno dei quali giungerà a scadenza nel 2026, e trattenute stipendiali, delle quali non sono state precisate nè tantomeno documentate le causali, che comportano delle spese di più di 600 euro mensili.
La resistente ha anche dedotto di dover sostenere un canone per il noleggio dell'auto che utilizza quotidianamente dell'ammontare di euro 500,00 mensili ma a dimostrazione di tale suo assunto ha prodotto della documentazione incongruente e parziale che dà conto solo di una spesa per il predetto titolo inferiore al suddetto importo e per di più non ricorrente ma occasionale cosicchè
di essa non può tenersi conto ai fini per cui è causa.
A sua volta il ricorrente non ha documentato le proprie condizioni reddituali atteso che non ha prodotto né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti di conto corrente dei conti a lui intestati nè al momento della sua costituzione in giudizio né quando le parti sono state invitate ad integrare la predetta documentazione con apposita ordinanza del giudice relatore.
Di lui si sa solo che svolge l'attività di imprenditore agricolo.
pagina 7 di 11 Alla luce del comportamento gravemente reticente del ricorrente deve presumersi che egli, che invero non ha costi abitativi poiché abita in un immobile di proprietà dei genitori, goda di entrate molto maggiori di quelle di cui beneficia la resistente e che non possa valutarsi a suo favore la circostanza che egli si faccia carico in misura integrale degli oneri relativi al mantenimento della figlia maggiorenne, con lui convivente.
Peraltro può attribuirsi rilievo alla circostanza che la resistente non ha prodotto documentazione che consenta di escludere che i prestiti da cui è onerata siano stati contratti fossero per esigenze voluttuarie riducendo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, l'ammontare del contributo dovuto dal per il mantenimento della figlia ad euro 200,00 mensili Parte_1 Per_1
sull'ulteriore presupposto del riconoscimento in favore della , quale CP_1
genitore collocatario, dell'assegno unico universale spettante per la minore e che le parti, secondo quanto da loro dichiarato in sede di interrogatorio libero, non hanno ancora richiesto.
Va poi confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la figlia come individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale
di Verona.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno compensate nella misura di un terzo, in considerazione del carattere neutro della pronuncia sullo pagina 8 di 11 status, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico del ricorrente data la sua soccombenza rispetto a tutte le questioni controverse tra le parti.
La somma dovuta a titolo di compenso viene liquidata come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE il 29/10/2004 tra e Parte_1 CP_1
, e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...]
Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (anno 2004, parte I, n. 9);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
disponendo che la stessa risieda prevalentemente presso la madre e attribuendo al padre il diritto-dovere di incontrarla e tenerla con sé con modalità e frequenza in atto;
pagina 9 di 11 4) assegna la casa coniugale alla resistente;
5) attribuisce l'assegno unico universale in misura integrale alla resistente;
6) pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, ad , a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minore , la somma di euro 200,00, Per_1
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al
50% delle spese straordinarie per la figlia come individuate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona;
7) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla di CP_1
accertamento dell'utilizzo da parte sua di uno dei tre garage di pertinenza della casa coniugale;
8) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,33 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 07/10/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 11 La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6613/2022
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 11 RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GI RI, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 10 giugno 2025
Conclusioni di parte resistente: Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 10 giugno 2025
Conclusioni del PM: “ Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civil del matrimonio contratto il 29/10/2004 con nel Comune di Monteforte d'Alpone (Vr), Controparte_1
formulando ulteriori domande.
pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava per il resto la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e le avverse domande, formulandone di proprie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il
Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza in fase presidenziale.
Dopo che nel corso della trattazione era stata sentita la figlia minore delle parti , nata il [...], le parti precisavano le conclusioni nei Persona_1
termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio deve innanzitutto evidenziarsi che la domanda del ricorrente deve essere riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matriomnio contratto con la atteso che le parti hanno contratto matrimonio civile e non già CP_1
concordatario, come erroneamente dedotto dal nel ricorso. Parte_1
Una volta chiarito tale profilo osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 30 marzo 2020 (v.
atto integrale di matrimonio allegato al ricorso) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione pagina 3 di 11 del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Mentre le parti convengono sull'affidamento ad entrambe della figlia minore e il contributo che il ricorrente versava alla resistente, fin dai tempi della separazione, per il mantenimento della figlia , n. l'8.12.2006, è stato Per_2
eliso già con i provvedimenti provvisori, le questioni tra loro controverse sono invece quelle della scelta del collocamento della predetta, quella, a questa strettamente connessa, dell'assegnazione della casa coniugale nonchè della imposizione di un contributo al di lei mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Deve invece rilevarsi l'inammissibilità per tardività della domanda avanzata dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni di CP_1
accertamento dell'utilizzo da parte sua di uno dei tre garage che costituiscono pertinenza della casa coniugale.
Così individuato il thema decidendum, ritiene il collegio che l'esame delle risultanze processuali induce a confermare le decisioni assunte, con riguardo a tutte le predette questioni, con i provvedimenti provvisori ed urgenti fatto salvo pagina 4 di 11 quanto si dirà in ordine alla quantificazione del contributo per il mantenimento della minore.
Per quanto attiene alla assegnazione della casa coniugale il ricorrente ha giustificato la sua domanda diretta ad ottenerla sulla scorta dell'assunto che la figlia minore avrebbe manifestato più volte l'intenzione di unirsi alla sorella maggiorenne che da anni si è trasferita a vivere presso di lui (così anche a pag. 3
della comparsa conclusionale).
Orbene, tale assunto è stato drasticamente smentito dall'audizione della minore alla quale ha proceduto il giudice relatore.
Infatti, nel corso di essa ha dichiarato, per quel che rileva ai fini Per_1
della decisione della questione in esame, che:
- vede sua sorella ma non si parlano se non raramente e tra loro non c'è mai stato un buon legame se non quando eravamo piccole;
- la fine del loro rapporto risale a quando lei è andata a vivere con il loro padre;
- ha un rapporto con il padre normale;
- quando è a casa di suo padre, sua sorella o è in palestra o va al lavoro, così come mio padre è spesso fuori;
- il rapporto con sua madre è buono.
pagina 5 di 11 Tali dichiarazioni, dalle quali si evince chiaramente come tra le due ragazze non esista di fatto, da tempo, nessun rapporto, e come quindi una eventuale convivenza tra loro non soddisferebbe una esigenza della minore, valgono anche a smentire l'ulteriore assunto del secondo cui ella non andrebbe Parte_1
d'accordo con la madre e, di conseguenza, la convivenza con lei le sarebbe di nocumento.
Ancora, deve osservarsi come dalle predette dichiarazioni si desuma come nei periodi di tempo in cui la minore va a stare con il padre lui e la sorella siano spesso altrove ed ella sia accudita da terze figure parentali.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che il collocamento della minore presso la resistente sia tuttora rispondente ai bisogni della prima tanto più se si considera che la , che è insegnante di scuola media, in ragione del suo CP_1
orario di lavoro ha possibilità molto maggiori del ricorrente per occuparsi della figlia a nulla rilevando in contrario le non pertinenti e anzi inopportune deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente in ordine alle ragioni della separazione delle parti.
Va anche confermata l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, sebbene per un importo inferiore a quello stabilito in sede di provvisori ed urgenti quantificabile in euro
200,00, mensili.
pagina 6 di 11 Tale conclusione discende dalla considerazione che la resistente ha compiutamente documentato le proprie condizioni reddituali ed in particolare di percepire uno stipendio mensile lordo di circa 2.500,00 euro (euro 2.100,00 al netto delle ritenute fiscali) nonché al contempo di essere gravata da finanziamenti, uno dei quali giungerà a scadenza nel 2026, e trattenute stipendiali, delle quali non sono state precisate nè tantomeno documentate le causali, che comportano delle spese di più di 600 euro mensili.
La resistente ha anche dedotto di dover sostenere un canone per il noleggio dell'auto che utilizza quotidianamente dell'ammontare di euro 500,00 mensili ma a dimostrazione di tale suo assunto ha prodotto della documentazione incongruente e parziale che dà conto solo di una spesa per il predetto titolo inferiore al suddetto importo e per di più non ricorrente ma occasionale cosicchè
di essa non può tenersi conto ai fini per cui è causa.
A sua volta il ricorrente non ha documentato le proprie condizioni reddituali atteso che non ha prodotto né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti di conto corrente dei conti a lui intestati nè al momento della sua costituzione in giudizio né quando le parti sono state invitate ad integrare la predetta documentazione con apposita ordinanza del giudice relatore.
Di lui si sa solo che svolge l'attività di imprenditore agricolo.
pagina 7 di 11 Alla luce del comportamento gravemente reticente del ricorrente deve presumersi che egli, che invero non ha costi abitativi poiché abita in un immobile di proprietà dei genitori, goda di entrate molto maggiori di quelle di cui beneficia la resistente e che non possa valutarsi a suo favore la circostanza che egli si faccia carico in misura integrale degli oneri relativi al mantenimento della figlia maggiorenne, con lui convivente.
Peraltro può attribuirsi rilievo alla circostanza che la resistente non ha prodotto documentazione che consenta di escludere che i prestiti da cui è onerata siano stati contratti fossero per esigenze voluttuarie riducendo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, l'ammontare del contributo dovuto dal per il mantenimento della figlia ad euro 200,00 mensili Parte_1 Per_1
sull'ulteriore presupposto del riconoscimento in favore della , quale CP_1
genitore collocatario, dell'assegno unico universale spettante per la minore e che le parti, secondo quanto da loro dichiarato in sede di interrogatorio libero, non hanno ancora richiesto.
Va poi confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la figlia come individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale
di Verona.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno compensate nella misura di un terzo, in considerazione del carattere neutro della pronuncia sullo pagina 8 di 11 status, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico del ricorrente data la sua soccombenza rispetto a tutte le questioni controverse tra le parti.
La somma dovuta a titolo di compenso viene liquidata come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE il 29/10/2004 tra e Parte_1 CP_1
, e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...]
Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (anno 2004, parte I, n. 9);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
disponendo che la stessa risieda prevalentemente presso la madre e attribuendo al padre il diritto-dovere di incontrarla e tenerla con sé con modalità e frequenza in atto;
pagina 9 di 11 4) assegna la casa coniugale alla resistente;
5) attribuisce l'assegno unico universale in misura integrale alla resistente;
6) pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, ad , a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minore , la somma di euro 200,00, Per_1
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al
50% delle spese straordinarie per la figlia come individuate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona;
7) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla di CP_1
accertamento dell'utilizzo da parte sua di uno dei tre garage di pertinenza della casa coniugale;
8) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,33 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Verona il 07/10/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 11 La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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