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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 35128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(Avv.to J. Percario ) Parte 1
Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP 1
Resistente
Oggetto ripetizione d'indebito
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/10/2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo : in data 29 ottobre 2021, essa ricorrente, già beneficiaria della pensione n. 084-701306300235 - 06399235 ca. Per_1 a seguito del decesso del marito, il sig. Persona 2 beneficiario della pensione categoria VOCTPS n. 06940015, avvenuta il 22 ottobre 2021, presentava nei confronti dell' CP_1 formale richiesta per ottenere la c.d. pensione di reversibilità/pensione ai superstiti;
1'08 novembre 2021 1' CP 1 accoglieva la domanda della ricorrente, liquidando il 60 % della pensione numero 06105921 cat VOCTPS, in favore della sig.ra Pt 1 con decorrenza dal 01 novembre 2021 (doc. 3 comunicazione di liquidazione pensione n. "
06399235 ca. SDAI) ; il 28 febbraio 2022, 1' CP_1 con circolare n. 33 confermava, in tema di pensioni di reversibilità, che in caso di Reddito dichiarato dal coniuge superstite, per l'annualità
2021, superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70), la riduzione della pensione del coniuge defunto sarebbe stata pari al 40 % (doc. 4 circolare CP 1 n. 33/2022);il 28 giugno 2022, la ricorrente depositava il modello 730/2022 identificativa dichiarazione
16373013638, con la quale dichiarava un reddito complessivo pari ad € 33.261,00 e, pertanto, non superiore ad € 33.512,70 (doc. 5 dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno 2021) ; il 27 ottobre 2022, 1' CP 1 comunicava alla ricorrente l'aumento di perequazione automatica definitiva delle pensioni per l'anno 2022 per l'effetto del d.l. n. 115 del 09 agosto 2022 (doc. 6 aumento di perequazione automatica definitiva delle pensioni per l'anno 2022) ; il 22 luglio 2024 ( con provvedimento notificato il 2 settembre 2024) l' CP_1 ha rideterminato la pensione della ricorrente sulla base della seguente motivazione: Gentile Signora, la sua pensione è stata 66
ricalcolata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la: Rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità Pertanto, da Novembre 2021 al Luglio 2024 sulla pensione n. 084-701306300235 ca. Per_1 l' CP_1 ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.063,06." ; il 27 settembre 2024, era stato depositato il Ricorso amministrativo Al Comitato provinciale CP 1 di Roma Tramite il portale “ricorsi On-Line"
- Rif. Ricorso n° 2696515 - ex art 46 1. 9 marzo 1989 n. 88 (doc. 7 ricorso amministrativo n. 2696515 - ex art 46 l. 9 marzo 1989 n. 88 - CP 1 7004.27/09/2024.0473496) ; Il 27 settembre
2024, il Comitato Provinciale a mezzo mail ha fornito riscontro rappresentando quanto segue: "Si fa presente l'impossibilità di acquisire il ricorso poichè sono trascorsi più di 30 giorni fra la notifica del provvedimento impugnato e la presentazione del ricorso. Cordiali saluti. ; tale motivazione "
era illegittima essendo stato notificato il provvedimento di ritederminazione della pensione il 2 settembre 2024. CP Argomentava in diritto sulla decadenza dell' dall'azione di recupero ex art 13 comma 2 D.L.
412/91 , sull'assenza di dolo , sull'insussistenza dell'indebito per violazione dei criteri di incumulabilità dei crediti Concludeva chiedendo Preliminarmente sospendere l'efficacia 66
•
esecutiva della Rideterminazione della pensione n. 084-701306300235 cat. Per_1 ; sempre preliminarmente accertare e dichiarare inammissibile l'azione di restituzione dell' CP_1 poiché decaduta ai sensi dell'art. 13 comma 2 legge 412/1991 ;nel merito accertare e dichiarare che Controparte_2 non è tenuta a retrocedere € 7.063,06, rivendicati dall CP 1 con provvedimento del 22.07.2022 a titolo di pensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per_1 percepita nel periodo che va dal mese di novembre 2021 al mese di luglio 2024 e, per l'effetto, condannare l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto, trattenuto sulla pensione 084 -701306300235 cat. Per 1 con condanna alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistario وو
L'CP_1 si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Argomentava in ordine all'infondatezza dell'eccezione di decadenza all'irrilevanza del dolo nell'ambito degli و
indebiti previdenziali determinati da superamento delle soglie di legge ed alla sussistenza dell'indebito per superamento della soglia reddituale prevista per la quota di reversibilità del coniuge defunto, nella specie - pacificamente – di € 33.512,70. Sul punto deduceva che al fine del superamento della soglia dovevano essere calcolati tutti i redditi e non solo quelli imponibili ovvero rilevanti ai fini RP ( pg 3 della memoria ) e che nel caso di specie nel rigo 147 della dichiarazione fiscale risultavano indicati € 2485 di “redditi fondiari non imponibili " che sommati 66
al reddito imponibile di € 32.077 , determinavano il reddito in € 34.562 con superamento della soglia reddituale sopra indicata. Quanto al ricorso amministrativo deduceva che era stato presentato in modalità telematica e che la risposta di inammissibilità era stata emessa in via automatizzata e quindi era evidentemente dovuta ad un errore di inserimento dati del ricorrente.
Autorizzato il deposito di note conclusionali, disposta la trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c,la causa viene decisa con sentenza. CP In primis si rileva che le argomentazioni dell” relative al ricorso amministrativo ( erroneamente ritenuto inammissibile per tardività ) sono palesemente infondate nel ricorso amministrativo all 7 al ricorso è indicata la data di notifica del provvedimento impugnato e - in ogni caso qualsiasi modalità di trasmissione del ricorso amministrativo non può esentare l'Ente dalla verifica corretta di ogni condizione che possa comportare eventuale inammissibilità. Ciò precisato, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 13 della legge 412/1991 attesa la proroga disposta dall'art. 2 co. 1 del De-creto legge 18.10.2023, n. 145, conv. Con L. n. 191 del 15.12.2023: "Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024". Inoltre la S.C. ha statuito che:“In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'CP_1 provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_3 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero
-
portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del 20.5.2021). In ordine alla irripetibilità dell'indebito previdenziale deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte che ha i precisato che "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell CP_1 di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell CP_3 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. sez. lay. ordin. n.15039 del 31/05/2019). Deve poi in via assorbente rilevarsi che la tesi prospettata dall' secondo la quale il superamento della soglia reddituale, che ha determinato la rideterminazione della pensione di reversibilità e l'indebito, deriverebbe dal fatto che debbano essere calcolati a tal fine tutti i redditi e non solo quelli assogettabili a CP 4 appare contradetta dal comunicato stampa del 26/9/2026 in all. 11 alle note autorizzate che facendo riferimento alla circolare n° 195/2015 ( ben successiva all'introduzione dell'Imu) precisa che ai fini della pensione di reversibilità deve tenersi conto unicamente dei redditi assoggettabili a RP. Inoltre in forza della dichiarazione integrativa relativa all'anno 2021 in allegato 9 alle note autorizzate non "
contestata dall' anche sommando il valore dei redditi fondiari non imponibili pari ad €
,
1.847,00 (pag. 10 doc. 9), al reddito imponibile € 31.571,00, la soglia prevista dall' CP_1 non sarebbe superata, in quanto il risultato finale sarebbe pari € 33.418,00. Pertanto non resta che dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 22/7/2022 di rideterminazione della pensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per 1 e dell'indebito di € 7063,06 ivi indicato e condannare l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto, trattenuto sulla detta pensione. . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : CP dichiarare l'illegittimità del provvedimento-
- del 22/7/2022 di rideterminazione della dell'indebito di € 7063,06 ivi indicatopensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per_1
-condanna l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto sulla detta pensione;
- condanna l'Insp al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3100,00 oltre accessori di legge. Roma 24/6/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 35128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(Avv.to J. Percario ) Parte 1
Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP 1
Resistente
Oggetto ripetizione d'indebito
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/10/2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' premettendo : in data 29 ottobre 2021, essa ricorrente, già beneficiaria della pensione n. 084-701306300235 - 06399235 ca. Per_1 a seguito del decesso del marito, il sig. Persona 2 beneficiario della pensione categoria VOCTPS n. 06940015, avvenuta il 22 ottobre 2021, presentava nei confronti dell' CP_1 formale richiesta per ottenere la c.d. pensione di reversibilità/pensione ai superstiti;
1'08 novembre 2021 1' CP 1 accoglieva la domanda della ricorrente, liquidando il 60 % della pensione numero 06105921 cat VOCTPS, in favore della sig.ra Pt 1 con decorrenza dal 01 novembre 2021 (doc. 3 comunicazione di liquidazione pensione n. "
06399235 ca. SDAI) ; il 28 febbraio 2022, 1' CP_1 con circolare n. 33 confermava, in tema di pensioni di reversibilità, che in caso di Reddito dichiarato dal coniuge superstite, per l'annualità
2021, superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70), la riduzione della pensione del coniuge defunto sarebbe stata pari al 40 % (doc. 4 circolare CP 1 n. 33/2022);il 28 giugno 2022, la ricorrente depositava il modello 730/2022 identificativa dichiarazione
16373013638, con la quale dichiarava un reddito complessivo pari ad € 33.261,00 e, pertanto, non superiore ad € 33.512,70 (doc. 5 dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno 2021) ; il 27 ottobre 2022, 1' CP 1 comunicava alla ricorrente l'aumento di perequazione automatica definitiva delle pensioni per l'anno 2022 per l'effetto del d.l. n. 115 del 09 agosto 2022 (doc. 6 aumento di perequazione automatica definitiva delle pensioni per l'anno 2022) ; il 22 luglio 2024 ( con provvedimento notificato il 2 settembre 2024) l' CP_1 ha rideterminato la pensione della ricorrente sulla base della seguente motivazione: Gentile Signora, la sua pensione è stata 66
ricalcolata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la: Rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità Pertanto, da Novembre 2021 al Luglio 2024 sulla pensione n. 084-701306300235 ca. Per_1 l' CP_1 ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.063,06." ; il 27 settembre 2024, era stato depositato il Ricorso amministrativo Al Comitato provinciale CP 1 di Roma Tramite il portale “ricorsi On-Line"
- Rif. Ricorso n° 2696515 - ex art 46 1. 9 marzo 1989 n. 88 (doc. 7 ricorso amministrativo n. 2696515 - ex art 46 l. 9 marzo 1989 n. 88 - CP 1 7004.27/09/2024.0473496) ; Il 27 settembre
2024, il Comitato Provinciale a mezzo mail ha fornito riscontro rappresentando quanto segue: "Si fa presente l'impossibilità di acquisire il ricorso poichè sono trascorsi più di 30 giorni fra la notifica del provvedimento impugnato e la presentazione del ricorso. Cordiali saluti. ; tale motivazione "
era illegittima essendo stato notificato il provvedimento di ritederminazione della pensione il 2 settembre 2024. CP Argomentava in diritto sulla decadenza dell' dall'azione di recupero ex art 13 comma 2 D.L.
412/91 , sull'assenza di dolo , sull'insussistenza dell'indebito per violazione dei criteri di incumulabilità dei crediti Concludeva chiedendo Preliminarmente sospendere l'efficacia 66
•
esecutiva della Rideterminazione della pensione n. 084-701306300235 cat. Per_1 ; sempre preliminarmente accertare e dichiarare inammissibile l'azione di restituzione dell' CP_1 poiché decaduta ai sensi dell'art. 13 comma 2 legge 412/1991 ;nel merito accertare e dichiarare che Controparte_2 non è tenuta a retrocedere € 7.063,06, rivendicati dall CP 1 con provvedimento del 22.07.2022 a titolo di pensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per_1 percepita nel periodo che va dal mese di novembre 2021 al mese di luglio 2024 e, per l'effetto, condannare l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto, trattenuto sulla pensione 084 -701306300235 cat. Per 1 con condanna alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistario وو
L'CP_1 si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Argomentava in ordine all'infondatezza dell'eccezione di decadenza all'irrilevanza del dolo nell'ambito degli و
indebiti previdenziali determinati da superamento delle soglie di legge ed alla sussistenza dell'indebito per superamento della soglia reddituale prevista per la quota di reversibilità del coniuge defunto, nella specie - pacificamente – di € 33.512,70. Sul punto deduceva che al fine del superamento della soglia dovevano essere calcolati tutti i redditi e non solo quelli imponibili ovvero rilevanti ai fini RP ( pg 3 della memoria ) e che nel caso di specie nel rigo 147 della dichiarazione fiscale risultavano indicati € 2485 di “redditi fondiari non imponibili " che sommati 66
al reddito imponibile di € 32.077 , determinavano il reddito in € 34.562 con superamento della soglia reddituale sopra indicata. Quanto al ricorso amministrativo deduceva che era stato presentato in modalità telematica e che la risposta di inammissibilità era stata emessa in via automatizzata e quindi era evidentemente dovuta ad un errore di inserimento dati del ricorrente.
Autorizzato il deposito di note conclusionali, disposta la trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c,la causa viene decisa con sentenza. CP In primis si rileva che le argomentazioni dell” relative al ricorso amministrativo ( erroneamente ritenuto inammissibile per tardività ) sono palesemente infondate nel ricorso amministrativo all 7 al ricorso è indicata la data di notifica del provvedimento impugnato e - in ogni caso qualsiasi modalità di trasmissione del ricorso amministrativo non può esentare l'Ente dalla verifica corretta di ogni condizione che possa comportare eventuale inammissibilità. Ciò precisato, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 13 della legge 412/1991 attesa la proroga disposta dall'art. 2 co. 1 del De-creto legge 18.10.2023, n. 145, conv. Con L. n. 191 del 15.12.2023: "Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024". Inoltre la S.C. ha statuito che:“In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'CP_1 provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' CP_3 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero
-
portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del 20.5.2021). In ordine alla irripetibilità dell'indebito previdenziale deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte che ha i precisato che "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell CP_1 di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell CP_3 rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico" (Cass. sez. lay. ordin. n.15039 del 31/05/2019). Deve poi in via assorbente rilevarsi che la tesi prospettata dall' secondo la quale il superamento della soglia reddituale, che ha determinato la rideterminazione della pensione di reversibilità e l'indebito, deriverebbe dal fatto che debbano essere calcolati a tal fine tutti i redditi e non solo quelli assogettabili a CP 4 appare contradetta dal comunicato stampa del 26/9/2026 in all. 11 alle note autorizzate che facendo riferimento alla circolare n° 195/2015 ( ben successiva all'introduzione dell'Imu) precisa che ai fini della pensione di reversibilità deve tenersi conto unicamente dei redditi assoggettabili a RP. Inoltre in forza della dichiarazione integrativa relativa all'anno 2021 in allegato 9 alle note autorizzate non "
contestata dall' anche sommando il valore dei redditi fondiari non imponibili pari ad €
,
1.847,00 (pag. 10 doc. 9), al reddito imponibile € 31.571,00, la soglia prevista dall' CP_1 non sarebbe superata, in quanto il risultato finale sarebbe pari € 33.418,00. Pertanto non resta che dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 22/7/2022 di rideterminazione della pensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per 1 e dell'indebito di € 7063,06 ivi indicato e condannare l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto, trattenuto sulla detta pensione. . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : CP dichiarare l'illegittimità del provvedimento-
- del 22/7/2022 di rideterminazione della dell'indebito di € 7063,06 ivi indicatopensione di reversibilità n. 084 -701306300235 cat. Per_1
-condanna l' CP 1 alla restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto sulla detta pensione;
- condanna l'Insp al pagamento in favore del procuratore antistatario della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3100,00 oltre accessori di legge. Roma 24/6/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa E. Capaccioli