Ordinanza cautelare 28 novembre 2014
Sentenza 25 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/05/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04149/2025REG.PROV.COLL.
N. 09752/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9752 del 2020, proposto da
MA VE OD, rappresentata e difesa dall’avvocato Ilaria Brunelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, Acea S.p.A., anche quale mandataria Acea Ato 2, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-Quater) n. 2485/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Ilaria Brunelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2485 del 25 febbraio 2020 il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla signora MA VE OD contro il diniego di condono edilizio emesso dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 655 del 4 novembre 2013.
2. L’istanza di sanatoria del 1.4.1986 (presentata dal signor EN BR, che nel 2011 aveva venduto l’immobile de quo alla signor OD) aveva ad oggetto la “ realizzazione abusiva di una unità immobiliare ad uso residenziale e cantina per 32,21 m2 di s.u. e di 24,15 m2 di s.n.r. in via di Quarto Grande 169 a Roma ”.
3. L’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta di condono in quanto il terreno su cui insiste l’abuso risulta “ ricadente in area sottoposta a vincoli parziale inedificabilità – norme P.R.G. Falde Idriche – Art. 16 N.T.A. P.R.G. Ant. Tracc. Strad. N. 142s – P.T.P. 15/11 Pendici dei Castelli TPc/4. ” Per tale ragione, l’ACEA ATO 2 S.p.A. aveva espresso parere negativo alla concessione della sanatoria, richiamato per relationem dal provvedimento di diniego, in quanto “ poiché l’edificio è allacciato ad una fossa biologica non conforme di vecchia data. ”
4. Il TAR ha respinto il ricorso sulla scorta delle motivazioni che seguono.
5.1. In primo luogo il Tribunale territoriale ha affermato che il ricorrente non aveva dedotto censure contro il parere ACEA ATO 2 sul quale il provvedimento si era fondato, né lo aveva impugnato specificamente, non essendo sufficiente il generico richiamo agli atti e provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali. Da ciò discendeva che il diniego del condono si profilava come atto vincolato. Inoltre il TAR riteneva che la tesi della ricorrente in merito alla valutazione del vincolo nell’ambito della procedura condonistica al momento della domanda presentata dal privato non fosse convincente, essendo invece necessario un apprezzamento concreto della compatibilità tra l’abuso ed il vincolo. Essendo il vincolo di tipo idrogeologico (protezione delle falde idriche) il provvedimento di diniego era d’obbligo.
5.2. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto che non fosse fondata la censura della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto il preavviso di diniego era stato correttamente notificato con la compiuta giacenza tramite il deposito al Comune di Roma.
5.3. In terzo luogo, il TAR ha escluso che possa assumere rilevanza la mancante tempestività del provvedimento sull’acquisto, in quanto il fatto che l’atto di acquisto affermasse che gli abusi rientrassero tra quelli sanabili e che la documentazione alle autorità competenti fosse esatta e veritiera e quindi idonea al rilascio delle concessioni in sanatoria, non può costituire sufficiente ragione per ravvisare un legittimo affidamento dell’acquirente in ordine a scelte dell’Amministrazione pubblica e dell’Autorità preposta al vincolo che, al momento dell’acquisto, non erano ancora state assunte. L’incauto atteggiamento da parte dell’acquirente non poteva essere attribuito all’Amministrazione sotto il profilo della causazione del danno.
6. Avverso l’indicata sentenza l’interessata ha tempestivamente proposto appello con atto ritualmente notificato il 19 novembre 2020 e depositato il successivo 15 dicembre.
7. L’appellante ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:
1) omessa pronuncia e violazione di legge in relazione agli articoli 33, 35 e 37 della legge n. 47 del 1985. Errata interpretazione della norma. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà;
2) violazione di legge, travisamento del fatto, contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla mancata impugnazione del parere negativo Acea che la sentenza impugnata ritiene propedeutica all’impugnazione del diniego di condono;
3) violazione di legge in relazione all’art. 140 cpc, art. 2bis e art. 10 bis della legge 241/90. Motivazione omessa e travisamento del fatto, contraddittorietà della motivazione del TAR;
4) omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento del danno da ritardo e per danno ingiusto per aver creato nella ricorrente un legittimo affidamento autorizzando lavori sull’immobile poi oggetto di diniego di condono edilizio.
8. Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
9. Con ordinanza n. 8695/2024 la Sezione ha rilevato che con istanza di rinvio formulata il 26.9.2024 era stato allegato che, allo stato, sono in corso contatti con l’amministrazione in vista di un riesame della vicenda oggetto di giudizio, anche in quanto:
i) nelle more della fissazione dell’udienza pubblica di discussione sono iniziati in data 12.9.2024 su Via Fontana Corvia i lavori per la costruzione della fognatura pubblica che interessano l’immobile de quo ;
ii) l’appellante ha ottenuto l’autorizzazione del vicino confinante ad allacciarsi al realizzando pozzetto comunale;
iii) l’allaccio alla fognatura comunale potrebbe rendere l’immobile conforme al sopravvenuto vincolo di protezione delle falde idriche ai sensi dell’art. 16 comma 5 delle NTA del PRG del Comune di Roma e dell’art. 94 comma 7 del d.lgs. 152/2006. Pertanto ha accolto l’istanza ed ha rinviato la causa all’udienza dell’8.5.2025.
10. Con istanza del 30 aprile 2025 l’appellante ha chiesto un ulteriore rinvio, deducendo che, nelle more del rinvio, i lavori di realizzazione dell’impianto idrico e fognario sarebbero iniziati ma non ancora del tutto ultimati.
11. All’udienza del 8 maggio 2025 la causa è stata introitata in decisione, mancando il presupposto per un ulteriore rinvio.
12. L’appello è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.
13. Assume rilievo dirimente ed assorbente il terzo motivo di appello con il quale l’appellante censura la motivazione del TAR in ordine alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
14. Come emerge dalla documentazione versata in giudizio (doc. 7 del fascicolo di primo grado) la comunicazione di Roma Capitale è stata spedita alla signora OD all’indirizzo “ in via Quarto Grande 169 – 00132 Roma (RM) ”.
15. Orbene, come ha dimostrato l’appellante al civico n. 169 di via Quarto Grande risulta la residenza della signora RI, mentre quella della signora OD risulta invece essere al n. 169-A. Al numero civico 169 risulta quindi anche l’entrata di un’altra abitazione e la cassetta della posta a nome di una persona diversa. Pertanto non si può concordare con il primo giudice nel ritenere validamente compiuta la notifica di un atto ad un indirizzo diverso dall’indirizzo anagrafico della proprietaria destinataria, senza che sia stata ricevuta da alcun soggetto né dalla medesima né da altro abilitato, ma risultando la mera compiuta giacenza. L’invio ad un altro indirizzo e non a quello anagrafico rende la notifica inesistente (Cass. civ., ord. n. 12259/2020). Da ciò risulta ulteriormente che alla signora OD non è stato reso possibile poter effettivamente partecipare al procedimento amministrativo. Per poter operare la compiuta giacenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c. doveva essere compiuta l’ulteriore attività notificatoria ivi indicata (deposito copia dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso alla porta dell’abitazione e notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento). Nessuna di tali attività, necessarie affinché la notifica si possa considerare valida, risulta compiuta dal Comune di Roma (Cass. civ., ord. n. 10672/2020). La cartolina di ricevimento depositata dal Comune non reca neppure un timbro postale con una data certa ed è quindi inidonea a provare l’effettiva conoscenza dell’atto notificato e la validità della notifica stessa. Da ciò consegue l’inesistenza della notifica in violazione dell’art. 140 c.p.c. e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
16. Sicché l’amministrazione dovrà rideterminarsi ai sensi della motivazione.
17. Conclusivamente l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure, ed annullato ai sensi e nei limiti della motivazione l’atto impugnato.
18. La soccombenza determina la decisione sulle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure ed annulla il diniego gravato ai sensi e nei limiti della motivazione. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante che vengono liquidate in 4.000 Euro (quattromila/00), oltre accessori di legge, mentre compensa le spese per ACEA Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO