CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01188238370 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 07/09/2023 e depositato in data 04/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il 12/10/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, Ufficio Territoriale di Vittoria, nonché dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, avverso l'avviso di liquidazione n. TYH/01188238370 notificato il 10/07/2023 per il pagamento di € 3.902,75 a titolo di imposta di successione.
Parte ricorrente deduce che l'avviso di liquidazione merita di essere sospeso poiché, oltre ad essere i beni ereditari sottoposti a sequestro giudiziario, con ogni probabilità il ricorrente perderà a breve la qualità di erede universale (a seguito di un successivo testamento ed in pendenza di conseguente giudizio in cui la
CTU ha escluso che i testamenti siano riconducibili alla grafia del de cuius).
Conclude perché la Corte voglia, ritenuta la pendenza di un giudizio di impugnazione di testamento iscritto al n. 3779/2020 R.G. avanti il Tribunale di Ragusa, ed il prevedibile nonché imminente esito dello stesso, con conseguente perdita della qualità di erede universale di Ricorrente_1, sospendere la procedura di riscossione intrapresa con l'avviso di liquidazione n. TYH/01188238370 da Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Ragusa, Ufficio Territoriale di Vittoria, per il pagamento dell'imposta di successione.
Con controdeduzioni depositate in data 10/01/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando che l'atto notificato come ricorso reclamo non possiede i requisiti essenziali per definirsi tale, nella totale assenza di motivi di impugnazioni riguardanti l'an e il quantum debeatur dell'atto impositivo impugnato, e considerato che il sospetto di un esito negativo del suddetto giudizio civile, non supportato da alcuna valutazione che non sia il solo sospetto, può comprimere una legittima e inoppugnata pretesa impositiva.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25/03/2024 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge con particolare riguardo al fumus bonis iuris ed al periculum in mora, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Con memoria depositata in data 07/01/2026 il ricorrente rappresenta che con sentenza n. 1501/2025 del
Tribunale di Ragusa è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 3779/2020 avente ad oggetto l'impugnazione del testamento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della de cuius;
rileva che in attesa dell'esito dell'incoando nuovo giudizio il ricorrente non può dirsi erede essendo il testamento in suo favore di data anteriore rispetto ad altro testamento, e che con la stessa sentenza è stata disposta l'inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato nell'ambito del suddetto giudizio. Conclude rilevando che l'obbligo tributario allo stato va quanto meno sospeso se non revocato, in attesa della devoluzione del patrimonio relitto dalla de cuius all'effettivo chiamato all'eredità; in linea di estremo subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda, chiede disporsi la compensazione delle spese considerata la complessità della questione.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio chiede disporsi la sospensione della procedura di riscossione intrapresa con l'avviso di liquidazione, a seguito di pendenza di giudizio civile che potrebbe far venir meno il presupposto di imposta (qualità di erede);
■ che siffatta impostazione del ricorso ne comporta la inammissibilità, stante il tenore della domanda, volta a chiedere non uno scrutinio sulla attuale legittimità dell'atto, ma la sua sospensione in attesa dell'esito di un evento (sentenza civile) che potrebbe comportarne una eventuale e solo futura illegittimità;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992, nonché tenuto conto della pronuncia in rito (Cass. Ordinanza n. 19957/2025);
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2016.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01188238370 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 07/09/2023 e depositato in data 04/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il 12/10/1969, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, Ufficio Territoriale di Vittoria, nonché dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, avverso l'avviso di liquidazione n. TYH/01188238370 notificato il 10/07/2023 per il pagamento di € 3.902,75 a titolo di imposta di successione.
Parte ricorrente deduce che l'avviso di liquidazione merita di essere sospeso poiché, oltre ad essere i beni ereditari sottoposti a sequestro giudiziario, con ogni probabilità il ricorrente perderà a breve la qualità di erede universale (a seguito di un successivo testamento ed in pendenza di conseguente giudizio in cui la
CTU ha escluso che i testamenti siano riconducibili alla grafia del de cuius).
Conclude perché la Corte voglia, ritenuta la pendenza di un giudizio di impugnazione di testamento iscritto al n. 3779/2020 R.G. avanti il Tribunale di Ragusa, ed il prevedibile nonché imminente esito dello stesso, con conseguente perdita della qualità di erede universale di Ricorrente_1, sospendere la procedura di riscossione intrapresa con l'avviso di liquidazione n. TYH/01188238370 da Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Ragusa, Ufficio Territoriale di Vittoria, per il pagamento dell'imposta di successione.
Con controdeduzioni depositate in data 10/01/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando che l'atto notificato come ricorso reclamo non possiede i requisiti essenziali per definirsi tale, nella totale assenza di motivi di impugnazioni riguardanti l'an e il quantum debeatur dell'atto impositivo impugnato, e considerato che il sospetto di un esito negativo del suddetto giudizio civile, non supportato da alcuna valutazione che non sia il solo sospetto, può comprimere una legittima e inoppugnata pretesa impositiva.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25/03/2024 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge con particolare riguardo al fumus bonis iuris ed al periculum in mora, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Con memoria depositata in data 07/01/2026 il ricorrente rappresenta che con sentenza n. 1501/2025 del
Tribunale di Ragusa è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n. 3779/2020 avente ad oggetto l'impugnazione del testamento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della de cuius;
rileva che in attesa dell'esito dell'incoando nuovo giudizio il ricorrente non può dirsi erede essendo il testamento in suo favore di data anteriore rispetto ad altro testamento, e che con la stessa sentenza è stata disposta l'inefficacia del sequestro giudiziario autorizzato nell'ambito del suddetto giudizio. Conclude rilevando che l'obbligo tributario allo stato va quanto meno sospeso se non revocato, in attesa della devoluzione del patrimonio relitto dalla de cuius all'effettivo chiamato all'eredità; in linea di estremo subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda, chiede disporsi la compensazione delle spese considerata la complessità della questione.
In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio chiede disporsi la sospensione della procedura di riscossione intrapresa con l'avviso di liquidazione, a seguito di pendenza di giudizio civile che potrebbe far venir meno il presupposto di imposta (qualità di erede);
■ che siffatta impostazione del ricorso ne comporta la inammissibilità, stante il tenore della domanda, volta a chiedere non uno scrutinio sulla attuale legittimità dell'atto, ma la sua sospensione in attesa dell'esito di un evento (sentenza civile) che potrebbe comportarne una eventuale e solo futura illegittimità;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992, nonché tenuto conto della pronuncia in rito (Cass. Ordinanza n. 19957/2025);
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2016.
Il Giudice monocratico