Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
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La nomina di un difensore di fiducia effettuata nella fase delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso lo stesso non appare idonea a dimostrare la volontaria sottrazione alla fase del processo e, quindi, la legittimità della dichiarazione di assenza nel caso in cui sia seguita la rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio che non risulti avere instaurato alcun rapporto con l'imputato. In tema di dichiarazione di assenza, la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua …
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Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poichè consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perchè non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/02/2004, n. 24246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI Nicola Presidente del 25/02/2004
Dott. TERESI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Consigliere N. 19578/2003
Dott. LATTANZI Giorgio Consigliere
Dott. DE ROBERTO Giovanni rel. Consigliere
Dott. GIRONI Emilio Giovanni Consigliere
Dott. FIALE Aldo Consigliere
Dott. NAPPI Aniello Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA MA;
avverso la sentenza 11 febbraio 2003 della Corte di appello di Perugia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona dell'avvocato generale, Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
spese a carico del querelato.
PREMESSO IN FATTO
1. Con sentenza 12 giugno 2001 il Tribunale di Perugia affermava la penale responsabilità di MA IA in ordine al delitto di cui all'art. 641 c.p., perché, dissimulando il proprio stato di insolvenza, acquistava presso i Grandi Magazzini Pesciarelli s.r.l. merce per lire 12.689.000, convenendo il pagamento a mezzo ricevute bancarie e così contraendo una obbligazione con lo scopo di non adempierla: in Magione, dall'agosto al novembre 1996. Rilevava il Tribunale che il IA si presentò una prima volta ai Grandi Magazzini nell'agosto 1996 ed acquistò oggetti di vario genere convenendo il pagamento a mezzo di ricevuta bancaria con scadenza a sessanta giorni dall'emissione delle relative fatture;
tornò poi altre volte presso l'esercizio commerciale, quando le ricevute bancarie non erano ancora scadute, sempre per acquistare merce, alle medesime condizioni. Le ricevute bancarie erano rimaste tutte insolute e, avviati i necessari accertamenti al fine di rintracciare il IA, il venditore si avvide che presso quella che era stata indicata come la sua residenza ed ove la merce era stata consegnata, l'imputato era assente da tempo;
fu, poi, impossibile rintracciarlo in altro luogo.
Secondo il Tribunale, dunque, l'imputato, nell'arco di tre mesi, ottenne la consegna dei materiali, contraendo le obbligazioni col dissimulare il proprio stato di insolvenza "rivelatosi agli occhi del creditore solo in un secondo tempo". Il IA non si limitò a comportarsi come un normale cliente ma, al fine di assicurarsi la fiducia dell'alienante, dichiarò di essere stato in contatto con un rappresentante della società, tale LA;
una circostanza subito smentita dallo stesso LA, il quale aveva affermato di non conoscere il IA. La condotta rilevante ai sensi dell'art. 641 c.p. veniva, pertanto, individuata nel "pur semplice riferimento al contatto pregresso con il rappresentante da parte di un soggetto che dichiara di vivere ed operare in zona limitrofa a quella dell'esercizio commerciale".
2. Contro la detta sentenza ha proposto appello il IA contestando l'esistenza di un comportamento qualificabile come dissimulazione dello stato di insolvenza. Denuncia, inoltre, l'omesso esame del teste LA, l'assenza dell'elemento soggettivo - esaurendosi la vicenda in esame in un mero inadempimento contrattuale - e la misura della pena inflitta.
3. La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'11 febbraio 2003, confermava la decisione impugnata. Osservava, più in particolare, la Corte territoriale che la vicenda era stata rigorosamente descritta dalla persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato puntuale conferma nei riscontri documentali. L'elemento soggettivo risulterebbe dalle modalità di acquisto del materiale, dall'inesistenza di ogni attività produttiva svolta dal IA, dalla sua scomparsa subito dopo la scadenza dell'obbligazione.
4. Ricorre per Cassazione il IA denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 641 c.p.. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sarebbe omesso di indicare i presupposti da cui avrebbe ricavato la dissimulazione dello stato di insolvenza, senza in alcun modo argomentare da quali elementi l'acquisto della merce sia avvenuto con il preciso intento di non pagarla ed, in più, l'effettivo momento in cui si è venuto a determinare lo stato di insolvenza del IA;
uno stato - si assume - intervenuto solo successivamente all'instaurazione del rapporto obbligatorio;
tale punto non sarebbe stato esaminato dal giudice a quo il quale avrebbe motivato il suo convincimento sulla base di mere presunzioni;
ci si duole, ancora, dell'omesso esame del teste LA.
Si denunciano, infine, sia la sentenza di primo grado sia la sentenza di appello nella parte in cui hanno considerato tempestiva la querela presentata dalla persona offesa solo il 19 aprile 1997, dovendosi comunque il reato ritenersi consumato alla data di scadenza della prima ricevuta bancaria.
5. La Seconda Sezione Penale di questa Corte, rilevata la tempestività della querela e la natura di censura in fatto dell'altro motivo, constatato che il giorno stesso dell'udienza la persona offesa aveva rimesso la querela e che la remissione era stata accettata dal ricorrente ha, con ordinanza 11 novembre 2003, trasmesso il ricorso alle Sezioni unite, per la soluzione della questione, "controversa nella giurisprudenza di legittimità", incentrata sul seguente quesito: se l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela possa essere dichiarata, quando l'impugnazione sia - come nel caso di specie "originariamente inammissibile".
OSSERVA IN DIRITTO
6. Le Sezioni unite sono ora chiamate a decidere se, in presenza di doglianze da ritenere inammissibili possa, ove intervenga, dopo la proposizione del ricorso, un atto di remissione della querela, essere dichiarata l'estinzione del reato per tale causa ovvero se l'invalidità dell'atto di impugnazione precluda l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. risultando comunque preliminare l'operatività del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, c.p.p..
7. Va, anzi tutto, rilevato come la delibazione incidentale della Sezione rimettente quanto alla inammissibilità dell'impugnazione deve essere decisamente condivisa, attesa la manifesta infondatezza e la natura di censure non consentite delle doglianze proposte. Manifestamente prive di fondamento sono, infatti, da qualificare le denunce incentrate sulla tardività della querela e sulla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto, l'una in diretto contrasto con il precetto dell'art. 124 c.p., l'altra per trascurare la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di rinnovazione del dibattimento di appello;
non consentito è l'addebito relativo (non è chiaro, peraltro, se esso concerna una violazione della legge sostanziale ovvero il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione) all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per cui è intervenuta condanna. Appare ictu oculi evidente cerne, con la sua proposizione, il ricorrente abbia di mira la richiesta di una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità.
8. Tanto premesso, osserva questa Corte che il quesito concernente la possibilità di dichiarare, nel giudizio di Cassazione, l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela era già stato sottoposto al vaglio delle Sezioni unite che, peraltro, non affrontarono la questione stessa, dovendo, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., l'impugnazione essere qualificata come appello (Sez. un., 26 giugno 2002, Del Re). L'ordinanza di rimessione si limita ora a sottoporre al vaglio del Collegio il medesimo quesito interpretativo, rimarcando come la sua soluzione sia da qualificare "controversa nella giurisprudenza di legittimità", col richiamare il precedente provvedimento rimessivo che, appunto, non aveva risolto il "contrasto interpretativo" in conseguenza dell'improprio accesso alla Corte di Cassazione delle censure sollevate.
9. Rileva, in primo luogo, il Collegio che, nonostante la problematica incentrata sui rapporti tra inammissibilità della impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità sia stato oggetto di variegate e contrastanti scelte ermeneutiche ripetutamente - come si avrà occasione di precisare tra poco - sottoposte allo scrutinio di queste Sezioni unite, l'incipit di un deciso approfondimento della specifica tematica è, invece, piuttosto recente per l'innestarsi, oltre tutto, almeno in origine, nella complementare questione concernente le attribuzioni conferite alla Settima Sezione Penale, la Sezione competente, ai sensi degli artt. 610 c.p.p. e 169-bis delle norme di attuazione dello stesso codice,
quali introdotti dall'art. 6 della legge 26 marzo 2000, n. 128, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Per la verità, il primo decisum in subiecta materia, data per implicita l'attribuzione di poteri demolitori alla "apposita sezione" di cui al "riformato" art. 610, comma 1, c.p.p. ritenne che, costituendo la remissione della querela una particolare ipotesi di estinzione del reato, che deroga alla disciplina ordinaria delle cause estintive, essendo essa "possibile sino alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna", l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non restasse preclusa, nonostante l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, a meno che l'inammissibilità dell'impugnazione non derivasse dalla tardività dell'impugnazione stessa (Sez. 7^, 16 ottobre 2001, Reali). Solo successivamente, si è detto, si posero in discussione i poteri conferiti alla settima sezione secondo una prospettazione coordinata e subordinata alla soluzione dei rapporti tra inammissibilità del ricorso e remissione della querela quale specifica causa estintiva solo in parte riconducibile al precetto dell'art. 129 c.p.p. (cfr., in proposito, la già ricordata, Sez. un., 26 giugno 2002, Del Re). Tutto ciò viene qui rammentato nell'esigenza di storicizzare le poliformi sequenze interpretative - non sempre ricollegabili esclusivamente al precetto dell'art. 129 c.p.p. - anche perché le ulteriori progressioni ermeneutiche delle sezioni ordinarie rivelano talora un impianto argomentativo estremamente più articolato. Un' altra decisione di questa Corte, coll'evocare, ancora una volta, il precetto dell'art. 152 c.p. - in una prospettiva tutta intrinseca alla peculiarità della causa estintiva in esame - ha conferito una designazione esponenziale alla disciplina di diritto sostanziale, osservando come il termine "condanna" che ricorre in numerosi precetti del codice penale (artt. 99, 164, 168, 175) implica necessariamente l'irrevocabilità della pronuncia;
per di più, accostando la remissione della querela alla abolitio criminis, nel senso dell'operatività della causa estintiva fino alla sentenza irrevocabile di condanna, non senza trascurare la prescrizione dell'art. 648, comma 2, c.p.p., in base al quale "se vi è stato ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso". In un quadro che muove - secondo le linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite - dalla distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale, nel senso "che, non essendo intervenuta pronuncia definitiva, l'inammissibilità delle proposte impugnazioni non preclude l'operatività" della specifica causa di estinzione, "a prescindere dalla formazione del giudicato in senso sostanziale" (Sez. 5^, 15 febbraio 2002, Bartelloni). Una linea ribadita da un' ulteriore decisione che ha rimarcato, anche alla luce del Progetto di riforma del codice penale redatto dalla "Commissione Grosso", la natura "esterna" a qualsiasi valutazione riguardante il processo, della remissione della querela (Sez. 5^, 12 marzo 2002, Santucci). Ancora alla nozione di giudicato "sostanziale" si richiama un'altra successiva statuizione di questa Corte, segnalando la diversa area in cui, in tema di remissione della querela, sono destinati ad operare i rapporti tra inammissibilità del ricorso ed applicabilità della causa estintiva (Sez. 6^, 11 luglio 2003, Scopelliti).
10. La breve rassegna giurisprudenziale su esposta sta a comprovare come nella giurisprudenza di questa Corte non sia ravvisabile un effettivo contrasto giurisprudenziale, emergendo, invece - almeno dalle decisioni edite - una linea di tendenza uniforme circa la prevalenza della intervenuta remissione della querela su ciascuna delle cause di inammissibilità del ricorso previste tanto dall'art. 591 c.p.p. tanto dall'art. 606, comma 3, dello stesso codice, salvo che questa non si sostanzi nella inosservanza del termine di cui all'art. 585 c.p.p. 11. È necessario, a questo punto, ripercorrere le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite in ordine al rapporto tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità quali delineate dall'art. 129 c.p.p. per verificare, poi, se i reiterati interventi in materia del massimo organo di nomofilachia coinvolgano anche la causa estintiva del reato costituita dalla remissione della querela.
12. Chiamate una prima volta a delibare circa i rapporti tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità, in un assetto normativo designato da molteplici profili di novità - quali la scomparsa della distinzione tra dichiarazione e motivi di impugnazione e, con essa, della competenza (eventualmente) alternativa e per taluni casi esclusiva del giudice a quo e del giudice ad quem a norma degli artt. 207 e 209 c.p.p. 1930, un modello ormai superato dal disposto dell'art. 591, comma 2, c.p.p. - le Sezioni unite (sent. Cresci dell'11 novembre 1994) hanno, in primo luogo, statuito come l'art. 648 c.p.p. (le cui innovazioni rispetto all'art. 576 c.p.p. 1930 non pare eccedano l'esigenza di un mero ammodernamento formale) non possa essere utilizzato per individuare nell'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione il rapporto tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità; infatti simile disposizione è diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva mentre è dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità, al fine di stabilire quale tra esse debba prevalere. Dall'esame comparativo dell'art. 591 c.p.p. 1930 e dell'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava allora seguendo gli itinerari interpretativi percorsi da tale decisione - che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta, secondo una linea di tendenza già affermatasi nel vigore del codice abrogato. In caso contrario non si giustificherebbe la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591; ed infatti, ove si volesse accedere ad una diversa ricostruzione sistematica si perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che l'atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili riverberi anche sulla fase esecutiva.
Nonostante, però, l'unicità dell'atto di impugnazione - con la conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra dichiarazione di impugnazione, da un lato, e richieste e motivi, dall'altro lato - e la sottrazione al giudice a quo di ogni potere delibativo in ordine all'inammissibilità, rimane ferma la distinzione - certo, depotenziata non soltanto sul piano dogmatico - tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute. Le prime sono allora indicate in tutte le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. (con eccezione della rinuncia). Vengono escluse dall'effetto preclusivo alla applicazione dell'art. 129 c.p.p. (oltre alla rinuncia) anche le cause di inammissibilità
indicate nell'art. 606, comma 3, perché esse comportano "un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali;
con la conseguenza che, nel caso in cui queste esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla norma dell'art. 129 c.p.p." Più specificamente, con riguardo alla manifesta infondatezza, si aggiunge "che il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.". 13. Nuovamente investite, questa volta ai sensi dell'art. 172, comma 2, norme att., della problematica concernente i rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., in un più ampio contesto nel quale viene posto in discussione lo stesso discrimine tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, le Sezioni unite (cfr. sent. 30 giugno 1999, ric. Piepoli), pur riaffermando l'immanenza della dicotomia, circoscrivono ulteriormente il numero delle seconde.
Secondo tale decisione cause di inammissibilità originarie sono quelle che, attenendo ai requisiti formali dell'atto di impugnazione o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio del diritto di impugnazione, e non involgendo un giudizio di merito, impongono di adottare una decisione in limine, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, tanto da impedire l'inutile prosecuzione di un'attività comunque destinata a pervenire, a norma dell'art. 591, comma 4, anche a posteriori, ad un accertamento negativo della pendenza del processo. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. Ancora una volta ribadendosi che non può valere in contrario l'argomento secondo cui, a norma dell'art. 648 c.p.p., se vi è stato ricorso per Cassazione la sentenza è
irrevocabile dal giorno in cui è pubblicata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso. Una norma - anche qui - che fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza solo in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all'insorgenza della causa di inammissibilità. Ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre l'irrevocabilità che rileva solo ai fini dell'esecuzione della sentenza, si determina all'atto della declaratoria di inammissibilità.
Si aggiunge, ancora, che occorre aver riferimento al diritto positivo per individuare in quali casi si possa parlare di inammissibilità originaria, ravvisabile per il difetto dei requisiti minimi perché un atto possa essere qualificato come avente natura impugnatoria, in quanto tale idoneo a dare ingresso ad un giudizio di impugnazione. Entro tale prospettiva la sentenza ritiene determinante l'art. 591 c.p.p. che, sotto la rubrica Inammissibilità dell'impugnazione,
prevede al comma 1 che l'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586, che disciplinano rispettivamente le modalità concernenti la forma, la presentazione, i termini e la spedizione dell'impugnazione, nonché i limiti di inoppugnabilità delle ordinanze;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
Dopo aver chiarito le ragioni che qualificano come originarie le ipotesi di inammissibilità sub a), b) e c), per quel che attiene alla rinuncia all'impugnazione si conferma l'orientamento che la qualifica causa sopravvenuta di inammissibilità, salvo il caso che la rinuncia attenga ad un atto di impugnazione affetto da inammissibilità originaria.
Con riferimento, poi, alle cause di inammissibilità previste specificamente per il ricorso per Cassazione dall'art. 606, comma 3, la sentenza distingue tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, così superando gli approdi interpretativi cui era pervenuta la sentenza Cresci. Vanno considerate cause di inammissibilità originarie del ricorso i motivi non consentiti perché l'impugnazione - in base ad un esame ictu oculi - proposta per motivi non inquadrabili in nessuna delle categorie descritte nel comma 1, si caratterizza per il palese difetto di uno specifico requisito di base che vale a qualificare un atto come ricorso per Cassazione. Ma appartiene alla medesima categoria anche il ricorso che denunci violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, di per sè inidoneo a scalfire il giudicato già formatosi.
L'ulteriore fondamentale risultato interpretativo da accreditare alle Sezioni unite è quello di iscrivere fra le cause originarie di inammissibilità dell'impugnazione la proposizione di motivi sia non consentiti sia non dedotti nel giudizio di appello.
Resta, dunque, al di fuori della categoria delle cause di inammissibilità originarie quella derivante dalla manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione.
Pur ribadendosi il principio che l'esame dell'ammissibilità dell'impugnazione ha natura preliminare rispetto all'esame del merito, inteso com'è a stabilire se siano state rispettate le condizioni dalla cui osservanza dipende la regolarità del processo, la sentenza rileva che, nell'ipotesi di ricorso per Cassazione proposto per motivi manifestamente infondati si è in presenza di una fattispecie legale in cui l'esplicita disciplina in chiave di inammissibilità non vale a dissolvere la caratteristica peculiare di imporre che alla conclusione dell'inammissibilità la Corte può pervenire, per insopprimibili ragioni logiche, solo in esito ad una delibazione sulla fondatezza della censura. Lo stretto legame con il merito rende perciò inoperante l'indicato principio e, quindi, del tutto ininfluente la preclusione dell'esame del merito che - secondo i principi generali - deriverebbe dall'inammissibilità dell'impugnazione, perché l'inammissibilità in esame di per sè già si colloca sostanzialmente nell'area delle statuizioni di merito;
di qui la conclusione che la collocazione della manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità del ricorso conseguirebbe da ragioni di speditezza processuale, raccordandosi inscindibilmente con l'art. 611, comma 2, che sottrae alla pubblica udienza il procedimento volto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e lo assoggetta alla più agile disciplina dei procedimenti in Camera di consiglio.
Conseguenza inevitabile è, dunque, l'applicabilità, in caso di ricorso manifestamente infondato, dell'art. 129 c.p.p.. Tanto più che, come aveva già puntualizzato la sentenza Cresci, il discrimine tra manifesta infondatezza e semplice infondatezza è incerto e può porre talvolta il giudice di fronte ad una scelta opinabile. Ed è ciò che consente di non sottrarre il ricorso manifestamente infondato al regime dell'art. 129 c.p.p., tanto più che il legislatore ha previsto all'art. 2, n. 89, della legge-delega che fossero predisposte, in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, "adeguate garanzie per la difesa" cui si è provveduto ammettendo in tale ipotesi la possibilità di un contraddittorio cartolare. Un argomento, peraltro, non del tutto convincente perché la norma interposta ha ricevuto attuazione attraverso l'omologazione del regime processuale di tutti i casi di inammissibilità.
La decisione aggiunge - così ripercorrendo itinerari interpretativi già percorsi dalla sentenza Cresci - che la valutazione che il giudice è tenuto a compiere non si configura come un giudizio volto a stabilire se siano state rispettate le condizioni da cui dipende la regolarità del processo, bensì come un' analisi sulla fondatezza del ricorso che, superato il vaglio di irricevibilità, è conseguentemente dotato della idoneità a produrre l'impulso processuale necessario ad originare il giudizio di impugnazione. L'esame su tale caso di inammissibilità, si prosegue, si colloca allora all'interno del grado del processo per Cassazione che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rende possibile pronunciare una decisione di non punibilità. Cosicché quando concorrano una causa di non punibilità e una causa di inammissibilità consistente nella manifesta infondatezza del ricorso, il giudice è tenuto ad applicare l'art. 129 che è l'espressione di un valore di garanzia in cui si estrinseca il principio del favor rei e che prevale sulla declaratoria di inammissibilità.
In conclusione, nel quadro di un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, rispetto ai valori sottesi alla disciplina delle cause di inammissibilità dell'impugnazione (palesemente finalizzati ad assicurare il più corretto e logicamente ordinato svolgimento del processo) appare evidente la prevalenza dei valori posti a fondamento della pronunzia di non punibilità (di natura sostanziale), strettamente connessa alla salvaguardia dei principi costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva. 11. Le sequenze giurisprudenziali finora descritte comprovano l'avverarsi di una progressiva erosione degli spazi riservati all'operatività dell'art. 129 c.p.p., in presenza di un atto di impugnazione inammissibile, da restringere, oltre che alla rinuncia all'impugnazione, quale causa generale di inammissibilità non preclusiva della declaratoria di non punibilità, alla manifesta infondatezza del ricorso, quale causa di inammissibilità "sopravvenuta" nel procedimento di cassazione.
È evidente, poi, come la proposizione dilemmatica causa di inammissibilità originaria - causa di inammissibilità sopravvenuta ha finito per dissolvere la sua primitiva valenza riscontrabile nei diffusi tentativi di ricostruzione dogmatica incentrati sulla dichiarazione quale atto introduttivo del rapporto di impugnazione per caratterizzarsi negli ambiti della verifica dei poteri di decidere il merito nonostante il gravame sia inammissibile. In tali termini, l'immanenza della nozione di inammissibilità sopravvenuta, raccordandosi all'"Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", imposto dall'art. 129 c.p.p., da per presupposta la forza propulsiva dell'atto di impugnazione, capace di accedere all'ulteriore "stato e grado del processo" e, conseguentemente, di designare, nonostante l'invalidità del gravame, la decisione che l'accerta come pronuncia di carattere costitutivo. Così da prospettare l'insorgenza di ineludibili perplessità quanto ad una unitaria ricostruzione dei rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e le nozioni di giudicato formale e sostanziale:
quali delineati dalle due precedenti decisioni delle Sezioni unite. 15. Alla stregua di entrambe le più di una volta ricordate decisioni di queste Sezioni unite, l'elemento che consentirebbe, pur in presenza di un ricorso designato dall'essere invalido perché manifestamente privo di fondamento, l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. deriva da una sorta di bilanciamento tra l'"opinabilità" del vizio, ai confini con la infondatezza e, dunque, scaturente da canoni di qualificazione non prestabiliti e l'inevitabile preclusione all'applicabilità della norma adesso ricordata che determinerebbe una lesione del favor innocentiae, nonostante l'impossibilità di affermare l'inidoneità del ricorso ad introdurre il rapporto di impugnazione. Una soluzione interpretativa successivamente sovrastata da esigenze di ordine sistematico che hanno costituito l'oggetto di una nuova pronuncia delle Sezioni unite.
Si è rilevato, in primo luogo, che, come era già era emerso da un' autorevole parte della dottrina nel vigore del codice abrogato - una proposizione a fortiori incontestabile nell'attuale sistema processuale, proprio alla stregua dell'art. 606 c.p.p. da interpretare nel suo integrale contesto - che la coppia di valori "ammissibilità"-"fondatezza", "inammissibilità"-"infondatezza", così come delineata dalla legge, non ammette l'introduzione di "zone grigie", cosicché la "manifesta infondatezza", collocata nell'alveo dell'inammissibilità, resta in quest'ambito definita da dati di ordine qualitativo che ne provocano l'assimilazione - sul piano della struttura e della funzione - agli altri casi di inammissibilità previsti dalla legge.
Si è constatato, in secondo luogo, che l'avere il legislatore del 1988 reintrodotto la causa di inammissibilità della manifesta infondatezza del ricorso, per di più deprivandola della reversibilità quanto ai modelli processuali utilizzabili (lo schema congegnato dall'art. 531, 4 comma, c.p.p. 1930), è un elemento che sta univocamente a segnalare come ci si trovi in presenza di una fattispecie di "invalidità" del gravame che non può venir definita solo in chiave procedimentale, attraverso il richiamo alle sequenze indicate dall'art. 611 c.p.p.; tanto più che mentre, per un verso - come puntualmente emerge dai lavori preparatori della legge-delega e del codice - la procedura è riferibile ad ogni ipotesi di inammissibilità rispondendo ad una identica esigenza di attuazione di un contraddittorio "cartolare", per un altro verso, la verifica dell'inidoneità dell'atto ad introdurre il rapporto di impugnazione può profilarsi - senza che ciò incida sulla natura della decisione, da ritenere sempre e comunque dichiarativa - come l'epilogo conseguente alla "ordinaria" progressione processuale, secondo il modello predisposto dall'art. 614 c.p.p. (v. artt. 611, comma 2, seconda parte - nel testo antecedente alla sua abrogazione in forza dell'art. 6, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, in un contesto, però, derivante dal "novellato" art. 610 - e 615, comma 2).
L'argomento davvero decisivo al fine di precludere ogni sorta di discrimine "qualitativo" tra la manifesta infondatezza e le altre cause di inammissibilità specificamente contemplate per il ricorso per Cassazione è però da individuare nel nesso, rilevabile anche sul piano testuale, che collega l'inammissibilità alla tipizzazione delle vie di accesso alla Corte Suprema, allo scopo di ridefinire funzione e limiti del giudizio di legittimità, seguendo le linee di un sistema di devoluzione rigorosamente prestabilito sia in senso positivo (v. l'art. 606, comma 1, ma anche l'art. 609, comma 1, soprattutto se oggetto di comparazione con l'effetto devolutivo proprio dell'appello, ex art. 597 c.p.p.) sia in senso negativo (secondo lo schema delineato dall'art. 606, comma 3). Dunque, il ricorso manifestamente infondato, al pari di quello designato da motivi non consentiti o non dedotti in appello, impedisce l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.; un ricorso affetto da tale vizio resta contrassegnato da una invalidità produttiva di una causa di inammissibilità intrinseca al ricorso stesso la cui metodica di accertamento è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca).
16. Così delineato l'assetto della giurisprudenza di queste Sezioni unite - indispensabile ai fine di scrutinare la vicenda di specie - vanno precisati taluni profili derivanti dalla decisione da ultimo ricordata, considerato che alla Corte era stata sottoposta l'intera problematica dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità.
Fu ritenuto significativo, allora, rammentare come, nel sistema del nuovo codice di rito, l'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale (v., soprattutto, l'art. 673 c.p.p.) parrebbe comportare, al pari dell'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 c.p., che a tanto possa provvedere il giudice dell'impugnazione inammissibile - indipendentemente dalla procedura concretamente seguita - a meno che il decorso del termine, derivante dalla mancata proposizione del gravame (arg. ex art. 64 8, comma 2, c.p.p.) abbia già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale.
Una precisazione - senza dubbio dettata da intenti di tipo prasseologico ma da ricollegare direttamente al principio della "ragionevole durata" del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione - solo apparentemente formulata obiter perché, mentre, per un verso, consentiva all'impugnazione inammissibile di confrontarsi con cause di non punibilità rigorosamente delimitate, da restringere, per quel che qui direttamente interessa, alla formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato", per un altro verso, veniva a ribadire la natura peculiare della inammissibilità contrassegnata dalla inosservanza del termine per impugnare destinata comunque a prevalere, non soltanto sulle ipotesi di abolitio criminis e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto dell'imputazione, ma anche - ovviamente - sulle altre ipotesi di inammissibilità del ricorso per Cassazione contemplate sia dall'art. 591 sia dall'art. 606, comma 3, c.p.p..
14. La necessaria opera di "storicizzazione" della giurisprudenza di queste Sezioni unite non può trascurare due altre fondamentali decisioni.
Chiamate a comporre il contrasto circa la possibilità o no di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato, ma riguardino soltanto la pena, le Sezioni unite, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo sul rilievo che il giudicato si forma sul capo e non sul punto della decisione, hanno comunque subordinato l'applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all'art. 609, commi 1 e 2, alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all'ammissibilità dell'atto di impugnazione (Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Tanto da evocare un profilo della tematica sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in Cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità "originaria". Ancora, si è affermato che il ricorso con il quale venga fatta valere esclusivamente la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza si risolve in un'impugnazione soltanto apparente. Pur non definendo la legge il concetto di impugnazione - si è detto - è certo che impugnare, non significa altro, etimologicamente che contrastare, attaccare;
con la conseguenza che se, per un verso, ovunque vi sia una doglianza contro un provvedimento vi è un'impugnazione, qualunque sia il mezzo e il nome col quale la doglianza si concretizza, per un altro verso, non è l'impugnazione in sè ma il singolo mezzo che riceve la sua individualità dal vizio che la legge ha previsto o dalla particolare struttura del procedimento ovvero dalla posizione del soggetto. Quindi, poiché l'impugnazione implica una necessaria doglianza contro un provvedimento che abbia le caratteristiche, i requisiti che gli consentano di inserirsi in un processo, ed eventualmente, come nel caso della sentenza, di concluderlo, un ricorso che non contenga censure avverso la decisione ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per Cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei "Casi" di ricorso, quale motivo non consentito;
ove, poi, si accompagni a tale richiesta la proposizione di censure inammissibili, la gerarchia tra le cause di impossibilità di accesso alla Corte Suprema (contrassegnata ora da una valenza meramente descrittiva) al cui vertice va collocata la causa di inammissibilità qualitativamente dirimente - prevista dall'art. 585 c.p.p., imporrà di argomentare secondo tali canoni la relativa pronuncia;
seguendo regole, peraltro, ormai depotenziate di concreto valore prescrittivo, stante la soppressione del distinguo - olim cruciale tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera). Resta, comunque, sullo sfondo - una volta affermato che scio nel caso di tardività del ricorso la formazione del giudicato formale coincide con la formazione del giudicato sostanziale - il valore esponenziale conferito a quest'ultimo attributo;
una vicenda che, ove disgiunta dalla peculiarità della causa estintiva ora al vaglio di queste Sezioni unite, non potrebbe condurre a soluzione diversa da quella cui sono pervenute le numerose decisioni delle Sezioni unite sopra ricordate.
17. Come si già detto, la giurisprudenza delle Sezioni ordinarie è decisamente orientata nel senso che l'estinzione del reato per remissione della querela debba prevalere sulla inammissibilità del ricorso che non sia designata dall'inosservanza del precetto dell'art. 585 c.p.p.; il tutto in un quadro, peraltro, che - conformemente alla lettera della legge - attribuisce alla remissione la natura di causa estintiva del reato, caratterizzata dall'operare di una peculiare disciplina (quella prevista dal codice di diritto sostanziale) che attribuisce alla "sentenza irrevocabile" la nozione corrispondente a quella di titolo per l'esecuzione, così da farla coincidere con il momento di formazione del giudicato formale. 18. È significativo, a questo punto, rammentare che questa Corte ha avuto occasione di statuire - in tal modo, in certo senso, sottraendo la remissione della querela dalle vicende relative ai rapporti tra le varie cause di "non punibilità" - che la disposizione dell'art. 152, comma 2, c.p.p. 1930 (ma la soluzione sarebbe identica ove il parametro di riferimento si incentrasse nell'art. 129 del nuovo codice), che consente l'assoluzione nel merito in ogni stato e grado del procedimento in presenza di una causa estintiva del reato, non è applicabile quando la causa estintiva sia rappresentata dalla remissione della querela perché in tal caso, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo si estingue il diritto punitivo dello Stato, ma si paralizza anche la perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in costanza di efficacia della querela (Sez. 6^, 26 ottobre 1993, Agostinelli). Così apparentemente allineandosi a quella giurisprudenza secondo cui - ma la problematica appare davvero non coincidente - in caso di mancanza di una condizione di procedibilità, il dovere del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di "non punibilità" permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 648, non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo;
con l'effetto che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale e che non consente l'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa è preclusa la declaratoria della causa di non punibilità;
tanto, anche qui, da far coincidere l'unica preclusione con la formazione del giudicato formale per essere l'impugnazione inammissibile (Sez. 1^, 12 novembre 1998, Scarsi). Una puntualizzazione, certo, non chiarificatrice, riflettendo l'utilizzo di procedimenti interpretativi davvero "circolari" ove non venisse precisato che la causa di inammissibilità deve identificarsi nella violazione del precetto dell'art. 585 c.p.p.. Non va trascurato poi che, proprio di recente - ma assegnando alla causa estintiva in esame una valenza più limitata - si è statuito che la declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale dovuta a remissione di querela ritualmente accettata ha carattere "pregiudiziale" rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato (Sez. 5^, 11 novembre 2003, Pasquinelli).
È da notare, però, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, dell'abrogato codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, dello stesso codice, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela nonché l'illegittimità consequenziale dell'art. 399, primo comma, dell'abrogato codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, dello stesso codice, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela.
Secondo la Corte, infatti, la ratio decidendi posta a base, con riguardo all'amnistia ed alla prescrizione, della sentenza n. 224 del 1983, deve trovare analoga estrinsecazione in rapporto alla remissione della querela, "anch'essa qualificata dal nostro ordinamento penale causa di estinzione del reato (art. 152, primo comma, del codice penale): una causa di estinzione che, per il fatto di implicare la mancata ricusazione del querelato, appare particolarmente accostabile all'amnistia" da quando, a seguito della sentenza n. 175 del 1971 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 151, primo comma, del codice penale, nella parte in cui esclude la rinuncia all'applicazione di quest'ultima. Dunque, allorché la sentenza riconosce che il reato è estinto per remissione della querela dopo aver accertato l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, così escludendo l'applicabilità delle formule più ampiamente liberatorie richiamate nel secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura penale, non può negarsi all'imputato prosciolto per remissione della querela l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale alla verifica di un giudice di merito prima che alla verifica del giudice di legittimità, perché anche se l'uno e l'altro, data la presenza di una causa di estinzione del reato, debbono decidere dallo stato degli atti, solo il primo può prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali. La Corte di Cassazione deve, invece, attenersi alla situazione di fatto quale emerge dalla sentenza impugnata.
Il richiamo alla sentenza costituzionale adesso ricordata - a parte i tertia comparationis allora evocati dal giudice remittente e gli assestamenti, anche di diritto sostanziale, nel frattempo intervenuti - ha lo scopo di significare che, attesa l'identità del regime disegnato dall'art. 129 c.p.p. vigente rispetto a quello risultante dall'art. 152 c.p.p. abrogato, sarebbe davvero arduo sottrarre la remissione di querela dalla disciplina propria delle altre cause estintive del reato e, più in particolare, per quel che qui direttamente interessa, dal disposto dal comma 1 dell'art. 129. 19. Sennonché le ragioni che inducono il Collegio a ritenere che, nei limiti che saranno tra poco delineati, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, debba farsi ugualmente applicazione della norma ora rammentata prescindono da modelli interpretativi di diritto processuale - che giustificano, invece, il ricorso ad una disciplina uniforme tra inammissiblità dell'impugnazione e ciascuna delle cause di estinzione del reato - risultando, invece, coordinate con i precetti di diritto sostanziale che consentono di ritenere che solo la scadenza del termine per impugnare precluda l'applicazione di tale causa estintiva. Può, dunque, proprio alla stregua della decisione della Corte costituzionale sopra richiamata, trascurarsi la problematica della natura della remissione della querela, comunque espressamente annoverata dal legislatore tra le cause di estinzione del reato. Quel che, invece, differenzia la remissione della querela dalle altre cause estintive è la disciplina dettata dall'art. 152, 3 comma, c.p., a norma del quale essa "può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti".
Già la conformazione di tale precetto, che consente - sia pure in via eccezionale - l'operatività della causa estintiva (senza dettare, come si verifica, invece, per l'amnistia, a norma dell'art. 151, 1 comma, c.p.) alcuna differenza di regime, dispone per l'utilizzazione di criteri interpretativi profondamente differenziati. Ed in effetti, pure se la disposizione eccezionale, a suo tempo prevista per i reati di adulterio e di concubinato, non ha più modo di operare nell'ordinamento in forza della dichiarazione di illegittimità degli artt. 559 e 560 c,p., a seguito delle sentenze costituzionali n. 121 del 1968 e n. 147 del 1969, la possibilità di cancellare una condanna irrevocabile in conseguenza di un atto potestativo della persona offesa dal reato vale ad avvicinare una simile previsione alle ipotesi che già la giurisprudenza di queste Sezioni unite aveva annoverato, proprio per la possibilità di incidere in executivis in forza del disposto dell'art. 673 c.p.p., tra quelle in cui, nonostante la sua inammissibilità, il ricorso potesse essere egualmente esaminato dalla Corte di Cassazione;
vale a dire, l'abolitio criminis e la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevede il reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile (cfr. la già ricordata Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca) . Non a caso, del resto, una remota decisione di legittimità aveva stabilito che l'estinzione del reato dovuta ad un tempestivo atto di remissione della querela, se non rilevata in sede di cognizione, potrebbe essere dichiarata anche dal giudice dell'esecuzione, con una pronuncia, di fatto, meramente ricognitiva di un effetto già prodottosi;
perché, oltre tutto, lo sbarramento disposto dell'art. 152, 3 comma, c.p. avrebbe lo scopo, non di impedire la tardiva valorizzazione di una remissione tempestiva, ma solo di rendere inutile una remissione intempestiva (Sez. 1^, 30 ottobre 1963, Vergallo). Una statuizione, certo (almeno ora) discutibile sul piano del diritto positivo soprattutto alla stregua del precetto, da ritenere di stretta interpretazione, dell'art. 673 c.p.p. - ma che appare sintomatica di una linea ermeneutica intesa a valorizzare le differenze, piuttosto che le affinità, tra la remissione della querela e le altre cause estintive del reato.
Nè appare fuori di luogo il rilievo che l'espressione "condanna" viene adottata, di norma, nel codice penale sostanziale sempre nel senso di condanna irrevocabile coincidente con la formazione del giudicato formale: così nel caso di abolitio criminis (art. 2, 2 comma, c.p.), a proposito della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità anche in caso estinzione del reato, salva l'ipotesi di estinzione degli affetti penali (artt. 99, 106 c.p.), della morte dell'imputato (art. 150 c.p.), dell'amnistia (con l'importante precisazione, problematicamente sopra enunciata, che dovrebbe condurre, pure qui, alla conclusione che, in caso di impugnazione inammissibile per causa diversa dal decorso del termine per impugnare l'inammissibilità del ricorso non precluda l'applicazione della causa estintiva del reato) e della remissione della querela (art. 152, 3 comma c.p.). Del resto, anche sul piano logico sistematico, la peculiarità sostanziale della causa estintiva in esame e l'accostamento con le vicende "di favore" adesso rammentate pare emergere, non soltanto dall'ipotesi eccezionale, dell'incidenza (ora solo teorica) della remissione della querela sul postgiudicato (secondo un modello soltanto prossimo alla revisione), ma dalle stesse peculiarità della causa di estinzione del reato quale risultante dalla elaborazione dogmatica sul punto.
Ed infatti il fondamento politico-criminale della remissione è omogeneo e speculare a quello della querela, rappresentando l'espressione di un diritto potestativo, esercitabile, ovviamente, dopo l'esercizio del diritto di querela, volto ad estinguere gli effetti della condizione di procedibilità già azionata. La sua natura di istituto di diritto sostanziale, affermata dalla prevalente dottrina, derivante dalla scelta del legislatore di conferire ad essa effetti condizionati dalla mancata ricusazione da parte del querelato (art. 155, 1 comma, c.p.), pare dunque assegnare ad essa, nonostante la già rilevata possibilità di incidenza, anche per tale causa di estinzione del reato, del disposto dell'art. 129, 2 comma, c.p.p., un momento di specificità da ricollegare direttamente all'effetto estintivo che essa è in grado di produrre;
in un ambito, peraltro, del tutto peculiare, potendo l'imputato, col rifiutare la remissione, porre le condizioni per un proscioglimento in merito in base ad una piena cognitio, non condizionata, quindi, dalla ricorrenza dei presupposti indicati dal precetto adesso rammentato. Rimangono, pertanto, confermati, per un verso, l'effetto estintivo proprio anche della remissione, al pari di ogni altra causa di estinzione del reato, per un altro verso, le connotazioni peculiari di tale causa estintiva rispetto alle altre cause di estinzione;
collegandosi essa direttamente all'esercizio dell'azione penale, per di più, in forza dell'esercizio di un diritto potestativo del querelante, diretto, attraverso un contrarius actus, a porre nel nulla la condizione per l'inizio dell'azione penale. Donde la necessità di conferire alla voluntas del remittente la massima valenza sul piano del possibile giuridico;
il che appare, del resto, comprovato, sia dalla riscontrata peculiare nozione di sentenza irrevocabile derivante dal codice penale sia dalla possibilità che l'effetto estintivo possa teoricamente avverarsi pure dopo la formazione del giudicato formale.
20. Le considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite alla affermazione del principio di diritto in base al quale la remissione di querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, purché proposto nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p., determina l'estinzione del reato per tale causa.
21. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per remissione della querela. Condanna il querelato IA MA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004