Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
22 luglio 1971
22 luglio 1971
Art. 151.
(Amnistia)
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56))
Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
(Amnistia)
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56))
Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Commentari • 76
- 1. Che cosa è l’amnistia?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 197.03644
[…] L'amnistia propria, ai sensi dell'articolo 151 c.p., opera in forza di un provvedimento adottato con legge statale a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, come sancito dall'art. 79 della Costituzione, che, tra l'altro, assoggetta sia l'amnistia che l'indulto a riserva di legge e di assemblea. L'art. 151 c.p. regola anche il limite di efficacia temporale dell'amnistia propria, che si applica "ai reati commessi fino a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 329
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11782Provvedimento: […] Sez. 1 Num. 11782 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/03/2026 Tribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è stato condannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell'art. 151 cod. pen. mil. pace, accertato il 18 gennaio 1982. 1.1. […]Leggi di più...
- art. 616 cod. proc. pen.·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 2 cod. pen.·
- mancanza alla chiamata alle armi·
- abolitio criminis·
- servizio militare obbligatorio·
- art. 2, quarto comma, cod. pen.·
- Corte costituzionale·
- art. 673 cod. proc. pen.·
- art. 1, l. n. 772/1972·
- art. 52 Cost.·
- art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972·
- art. 151 cod. pen. mil. pace·
- revoca sentenza·
- servizio civile alternativo