Articolo 559 del Codice penale
Articolo 491Articolo 560
Versione
1 luglio 1931
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Versione
29 dicembre 1968
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Versione
11 dicembre 1969
Art. 559.

(Adulterio)

La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42)

La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. ((46))

Il delitto e' punibile a querela del marito. ((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 559, comma quarto del Codice penale .
Entrata in vigore il 11 dicembre 1969
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