2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 .
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575 . (15)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare ((...)) . Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. (15) ((102)) 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo. (56)
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501 , convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 , nel modificare l' art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche ai commi 2 e 3 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995.
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501 , convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal comma 2 del presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995. --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che le disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno effetto dal 1 settembre 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".