Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza e' necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Estensione della procedibilità a querela: in arrivo il decreto attuativoAvv. Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 21 marzo 2018
[…] In conformità a quanto disposto dalla delega, tuttavia, la procedibilità d'ufficio non sarà comunque toccata, oltre che con riferimento agli specifici delitti già citati sopra, anche se la persona offesa è incapace per età o infermità, se si tratta di un reato contro il patrimonio dal quale sia derivato alla persona offesa un danno di rilevante gravità o se ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze di cui all'articolo 399 del codice di procedura penale. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2005, n. 16216Provvedimento: […] Secondo quanto prevede l'art. 399 c.p.p., invero, il giudice per le indagini preliminari deve ordinare l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini, che non compaia senza addurre un legittimo impedimento, se la sua presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio. […]Leggi di più...
- possibile motivo di ricusazione·
- esclusione·
- provvedimento del giudice di accompagnamento coattivo dell'indagato·
- ricusazione·
- giudice (cod. proc. pen. 1988)