Articolo 399 del Codice di procedura penale
Articolo 360Articolo 371 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza e' necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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