Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 129.
((Diritti dei coniugi in buona fede.)) ((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155))
((Diritti dei coniugi in buona fede.)) ((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155))
Commentari • 198
- 1. Cassazione civile n. 23402/2008https://www.brocardi.it/ · 148.90088
[…] Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 129 cod. civ. al coniuge in buona fede.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Taranto, sentenza 04/07/2022, n. 1927Provvedimento: […] Inconferente risulta la tesi di parte attrice, nella parte in cui afferma che “i riferimenti di parte avversa all'art 129 c.c. e ai postulati giudicati formatisi al riguardo, CP_2 rilevano ai fini del presente giudizio in quanto le due norme riguardano fattispecie autonome”. Ciò in quanto nel disegnare l'ambito applicativo della norma di cui all'art. 129 c.c., rispetto alla norma di cui all'art. 129 bis c.c., occorre rimarcare che nel giudizio concernente l'assegno alimentare e l'indennità ex art. 129 bis cod. civ., il Tribunale adito è chiamato ad accertare la sussistenza della mala fede del CP_1 (il che presuppone l'esclusione della sua buona fede), mentre nel giudizio ex art. 129 c.c., […]Leggi di più...
- pregiudizialità logica·
- art. 129 bis c.c.·
- giudicato esterno·
- buona fede·
- indennità per nullità matrimonio·
- malafede·
- art. 139 c.c.·
- art. 128 c.c.·
- matrimonio putativo·
- nullità matrimonio