Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2020, n. 12120
CASS
Sentenza 22 giugno 2020

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In caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della "scientia damni" in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento.

Commentario1

  • 1Corriere giuridico (8-9/2021)
    Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 22 settembre 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2020, n. 12120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12120
Data del deposito : 22 giugno 2020

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